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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/08/2025, n. 11667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11667 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 69016/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 69016/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCIANI Parte_1 C.F._1
EL, elettivamente domiciliato in VIA DEI MAGAZZINI GENERALI 6 ROMA presso il difensore avv. LUCIANI EL
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MARINACI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA CARTESIO 130 ROMA presso il difensore avv. MARINACI GIUSEPPE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio il di fine di Parte_1 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni 'Nel merito, condannare il convenuto alla realizzazione CP_1 del vespaio nell'appartamento del Signor – previo intervento sulle tratte fognarie Parte_1 transitanti al di sotto di detto immobile - nei modi e secondo le indicazioni stabilite in sede di CTU o, in alternativa, condannare il al risarcimento del danno sempre nel merito, condannare il CP_1
convenuto al risarcimento dei costi di trasloco e di locazione di una unità abitativa CP_1 durante l'esecuzione dei predetti lavori, così come stabilito in sede di CTU;
3. sempre nel merito, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, anche in via CP_1 equitativa, subiti dal Signor e dal suo nucleo familiare'. Parte_1
Nel costituirsi in giudizio il convenuto ha dedotto 'in via preliminare, senza accettare il CP_1 contraddittorio, dichiarare improcedibile e/o inammissibile la citazione, e le domande sottese, e per
l'effetto accertare e pronunciare: A) la prescrizione del diritto e la decadenza dell'azione in capo all'attore e/o B) la carenza di legittimazione passiva del Condominio in favore del soggetto che ha a suo tempo (anno 2013) alienato l'immobile per cui è causa al sig. ovvero del Parte_1 costruttore dell'edificio di via V. Fortunato 38 in Roma – la Cooperativa Montecitorio – trattando il giudizio di vizi costruttivi. In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, perché infondata in fatto e diritto e non provata né sull'an, né sul quantum. In via subordinata, accertare la ridotta misura della responsabilità del in ordine alle lamentele attoree'. Controparte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI CPC, esaminati i testi ammessi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dello 04.12.2024, poi trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 CPC per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni delle parti;
considerato che
in tale fattispecie occorre valutare, alla luce delle contestazioni avanzate dal convenuto e delle risultanze CP_1 della CTU svolta nel corso dell'ATP, la sussistenza della ragione c. d. più liquida, che consentirebbe di dare soluzione alla vicenda, senza la necessità di pervenire nel merito, si osserva che la prima ragione da verificare riguarda il tema della legittimazione passiva del ad essere destinatario della CP_1 domanda.
Come noto, la legittimazione passiva è la titolarità a rispondere alla pretesa attorea ed essere destinatario delle richeiste attoree, come incardinate nell'atto introduttivo e sottoposte al vaglio pagina 2 di 4 giudiziale, di talchè, in caso di esito positivo il convenuto è tenuto a rispondere delle richieste attoree.
Tale giudizio deve essere svolto anche tenuto conto della qualità / relazione che il convenuto ha con il bene (della vita, richieste svolte nel giudizio) che l'attore intende ottenere.
Nel caso in esame, all'esito dell'esame della CTU, acquisite le circostanze (tecniche) per cui 'i danni lamentati dall'attore sono derivati da c. d. vizi costruttivi, per cui non è stato acquisito né è disponibile nel corso dello svolgimento della CTU il documento di destinazione ad uso abitativo' , per cui i danni lamentati sono stati causati precipuamente a difetti di costruzione (pag. 22 della CTU dell'ATP), per cui 'la presenza di un vespaio è solo un elemento migliorativo e non sufficiente ai fini che interessano', per cui il CTU ha escluso che gli appartamenti in esame fossero destinati ad abitazione sussistendo un difetto di realizzazione delle travi di appoggio / del solaio strutturale, poste queste considerazione il soggetto responsabile non può considerarsi il convenuto, ma evidentemente la società CP_1 costruttrice avverso la quale l'attore può avanzare la domanda nei termini e nei limiti di cui all'art. 1669 CC entro l'anno dalla scoperta, ovvero nel termine di dieci anni dalla costruzione, rammentando il fatto che il CTU ha dedotto nella perizia che tali macchie / problematiche sicuramente erano presenti sin dal momento dell'acquisto dell'immobile da parte dell'attore, perché le cause sono da ricercarsi in una mancata coibentazione / difetto di realizzazione del solaio, cause in cui il non può CP_1 avere responsabilità. D'altra parte non sono in atti diffide dirette al per intervenire o per CP_1 interrompere il corso della prescrizione / della decadenza, non potendosi porre a carico del CP_1 neppure le problematiche inerenti la realizzazione dell'impianto fognario, non essendosi verificato nella proprietà attorea alcun danno (pagg. 26 della CTU).
Deve quindi dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del convenuto. CP_1
Negli stessi termini anche la decadenza dell'attore dal promuovimento dell'azione in quanto le cause dei danni al proprio immobile erano da lui conosciuti prima della conclusione dell'ATP, e verosimilmente, secondo quanto riferito dal CTU sul punto, nell'immediatezza dell'acquisto.
Un cenno, poi, merita la richiesta di risarcimento del danno formulata dall'attore, che deve dichiararsi sfornita di prova documentale e deve ritenersi puramente dichiarata ed insussistente, conseguendone l'impossibile quantificazione in via equitativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 3 di 4 dispone:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva del convenuto, nonché estinta per CP_1 prescrizione la domanda;
2) Condanna altresì la parte attrice, a rimborsare alla parte convenuta, il Parte_1
, le spese di lite, che si liquidano in € 7.600,00, Controparte_3 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
ROMA, 5 agosto 2025
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 69016/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCIANI Parte_1 C.F._1
EL, elettivamente domiciliato in VIA DEI MAGAZZINI GENERALI 6 ROMA presso il difensore avv. LUCIANI EL
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MARINACI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA CARTESIO 130 ROMA presso il difensore avv. MARINACI GIUSEPPE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio il di fine di Parte_1 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni 'Nel merito, condannare il convenuto alla realizzazione CP_1 del vespaio nell'appartamento del Signor – previo intervento sulle tratte fognarie Parte_1 transitanti al di sotto di detto immobile - nei modi e secondo le indicazioni stabilite in sede di CTU o, in alternativa, condannare il al risarcimento del danno sempre nel merito, condannare il CP_1
convenuto al risarcimento dei costi di trasloco e di locazione di una unità abitativa CP_1 durante l'esecuzione dei predetti lavori, così come stabilito in sede di CTU;
3. sempre nel merito, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, anche in via CP_1 equitativa, subiti dal Signor e dal suo nucleo familiare'. Parte_1
Nel costituirsi in giudizio il convenuto ha dedotto 'in via preliminare, senza accettare il CP_1 contraddittorio, dichiarare improcedibile e/o inammissibile la citazione, e le domande sottese, e per
l'effetto accertare e pronunciare: A) la prescrizione del diritto e la decadenza dell'azione in capo all'attore e/o B) la carenza di legittimazione passiva del Condominio in favore del soggetto che ha a suo tempo (anno 2013) alienato l'immobile per cui è causa al sig. ovvero del Parte_1 costruttore dell'edificio di via V. Fortunato 38 in Roma – la Cooperativa Montecitorio – trattando il giudizio di vizi costruttivi. In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, perché infondata in fatto e diritto e non provata né sull'an, né sul quantum. In via subordinata, accertare la ridotta misura della responsabilità del in ordine alle lamentele attoree'. Controparte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI CPC, esaminati i testi ammessi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dello 04.12.2024, poi trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 CPC per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni delle parti;
considerato che
in tale fattispecie occorre valutare, alla luce delle contestazioni avanzate dal convenuto e delle risultanze CP_1 della CTU svolta nel corso dell'ATP, la sussistenza della ragione c. d. più liquida, che consentirebbe di dare soluzione alla vicenda, senza la necessità di pervenire nel merito, si osserva che la prima ragione da verificare riguarda il tema della legittimazione passiva del ad essere destinatario della CP_1 domanda.
Come noto, la legittimazione passiva è la titolarità a rispondere alla pretesa attorea ed essere destinatario delle richeiste attoree, come incardinate nell'atto introduttivo e sottoposte al vaglio pagina 2 di 4 giudiziale, di talchè, in caso di esito positivo il convenuto è tenuto a rispondere delle richieste attoree.
Tale giudizio deve essere svolto anche tenuto conto della qualità / relazione che il convenuto ha con il bene (della vita, richieste svolte nel giudizio) che l'attore intende ottenere.
Nel caso in esame, all'esito dell'esame della CTU, acquisite le circostanze (tecniche) per cui 'i danni lamentati dall'attore sono derivati da c. d. vizi costruttivi, per cui non è stato acquisito né è disponibile nel corso dello svolgimento della CTU il documento di destinazione ad uso abitativo' , per cui i danni lamentati sono stati causati precipuamente a difetti di costruzione (pag. 22 della CTU dell'ATP), per cui 'la presenza di un vespaio è solo un elemento migliorativo e non sufficiente ai fini che interessano', per cui il CTU ha escluso che gli appartamenti in esame fossero destinati ad abitazione sussistendo un difetto di realizzazione delle travi di appoggio / del solaio strutturale, poste queste considerazione il soggetto responsabile non può considerarsi il convenuto, ma evidentemente la società CP_1 costruttrice avverso la quale l'attore può avanzare la domanda nei termini e nei limiti di cui all'art. 1669 CC entro l'anno dalla scoperta, ovvero nel termine di dieci anni dalla costruzione, rammentando il fatto che il CTU ha dedotto nella perizia che tali macchie / problematiche sicuramente erano presenti sin dal momento dell'acquisto dell'immobile da parte dell'attore, perché le cause sono da ricercarsi in una mancata coibentazione / difetto di realizzazione del solaio, cause in cui il non può CP_1 avere responsabilità. D'altra parte non sono in atti diffide dirette al per intervenire o per CP_1 interrompere il corso della prescrizione / della decadenza, non potendosi porre a carico del CP_1 neppure le problematiche inerenti la realizzazione dell'impianto fognario, non essendosi verificato nella proprietà attorea alcun danno (pagg. 26 della CTU).
Deve quindi dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del convenuto. CP_1
Negli stessi termini anche la decadenza dell'attore dal promuovimento dell'azione in quanto le cause dei danni al proprio immobile erano da lui conosciuti prima della conclusione dell'ATP, e verosimilmente, secondo quanto riferito dal CTU sul punto, nell'immediatezza dell'acquisto.
Un cenno, poi, merita la richiesta di risarcimento del danno formulata dall'attore, che deve dichiararsi sfornita di prova documentale e deve ritenersi puramente dichiarata ed insussistente, conseguendone l'impossibile quantificazione in via equitativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 3 di 4 dispone:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva del convenuto, nonché estinta per CP_1 prescrizione la domanda;
2) Condanna altresì la parte attrice, a rimborsare alla parte convenuta, il Parte_1
, le spese di lite, che si liquidano in € 7.600,00, Controparte_3 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
ROMA, 5 agosto 2025
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 4 di 4