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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/09/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 270/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 90021490801
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094202400031306937000 BONIFICA 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5200/2025 depositato il
15/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 094202400031306937000, notificata in data 20.12.2024 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, riferita alla quota consortile per l'anno 2019/2020 del Associazione_1, per un importo di € 231,88.
Parte ricorrente deduce l'assenza del beneficio consortile, anche con riferimento alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 188/2018, nonché il difetto di motivazione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa.
Ha presentato controdeduzioni il OR di Bonifica, eccependo l'infondatezza dell'eccezione della mancata notifica degli atti presupposti, nonché l'esistenza di un valido piano di classifica e la sussistenza di benefici e concreti vantaggi (il OR fa riferimento anche a decisioni di questa Corte che hanno rigettato ricorsi analoghi a quello in trattazione).
Ha quindi presentato memorie parte ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso, anche con riferimento a giurisprudenza di questa Corte favorevole alle proprie tesi.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
La Corte ritiene che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato concretamente assolto, limitandosi il resistente OR, in pratica, a fare semplice riferimento all'esistenza di un piano di classifica.
In argomento non sfugge alla Corte la considerazione che vi siano decisioni di rigetto di ricorsi analoghi a quello in esame (richiamate, con Associazione_2 stralci, dal OR nelle controdeduzioni), così come sussistono (per come, al contrario, segnalato da parte ricorrente) decisioni di accoglimento dei ricorsi: si ritiene, in argomento, di aderire alle valutazioni correlate alle decisioni di accoglimento dei ricorsi, con specifico e decisivo riguardo alla distribuzione dell'onere della prova. Specificamente, articolando il ragionamento da alcune decisioni favorevoli al OR (allegate in stralcio da parte resistente alle controdeduzioni), non si condivide il decisivo assunto di quelle decisioni, laddove si indica che la prova del vantaggio per il fondo deve essere fornita dal contribuente, precisando che la prova stessa, pur se negativa, avrebbe comunque dovuto essere articolata attraverso la contestazione dell'esecuzione di opere specifiche da parte del OR.
Sul punto, posto che il contribuente contesta proprio, fondamentalmente, che non vi siano state opere specifiche, diviene impraticabile alla radice la possibilità di contestarne l'esecuzione: nella fattispecie in trattazione, infatti, non vengono indicate opere specifiche riferibili agli immobili del contribuente, per cui va fatta applicazione, per come prima detto, del principio sull'onere della prova richiamato nel citato comma
5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/09/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 270/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 90021490801
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094202400031306937000 BONIFICA 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5200/2025 depositato il
15/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 094202400031306937000, notificata in data 20.12.2024 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, riferita alla quota consortile per l'anno 2019/2020 del Associazione_1, per un importo di € 231,88.
Parte ricorrente deduce l'assenza del beneficio consortile, anche con riferimento alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 188/2018, nonché il difetto di motivazione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa.
Ha presentato controdeduzioni il OR di Bonifica, eccependo l'infondatezza dell'eccezione della mancata notifica degli atti presupposti, nonché l'esistenza di un valido piano di classifica e la sussistenza di benefici e concreti vantaggi (il OR fa riferimento anche a decisioni di questa Corte che hanno rigettato ricorsi analoghi a quello in trattazione).
Ha quindi presentato memorie parte ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso, anche con riferimento a giurisprudenza di questa Corte favorevole alle proprie tesi.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
La Corte ritiene che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato concretamente assolto, limitandosi il resistente OR, in pratica, a fare semplice riferimento all'esistenza di un piano di classifica.
In argomento non sfugge alla Corte la considerazione che vi siano decisioni di rigetto di ricorsi analoghi a quello in esame (richiamate, con Associazione_2 stralci, dal OR nelle controdeduzioni), così come sussistono (per come, al contrario, segnalato da parte ricorrente) decisioni di accoglimento dei ricorsi: si ritiene, in argomento, di aderire alle valutazioni correlate alle decisioni di accoglimento dei ricorsi, con specifico e decisivo riguardo alla distribuzione dell'onere della prova. Specificamente, articolando il ragionamento da alcune decisioni favorevoli al OR (allegate in stralcio da parte resistente alle controdeduzioni), non si condivide il decisivo assunto di quelle decisioni, laddove si indica che la prova del vantaggio per il fondo deve essere fornita dal contribuente, precisando che la prova stessa, pur se negativa, avrebbe comunque dovuto essere articolata attraverso la contestazione dell'esecuzione di opere specifiche da parte del OR.
Sul punto, posto che il contribuente contesta proprio, fondamentalmente, che non vi siano state opere specifiche, diviene impraticabile alla radice la possibilità di contestarne l'esecuzione: nella fattispecie in trattazione, infatti, non vengono indicate opere specifiche riferibili agli immobili del contribuente, per cui va fatta applicazione, per come prima detto, del principio sull'onere della prova richiamato nel citato comma
5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.