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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 23/12/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 578/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dott. Vincenzo Alfio Filippello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 578/2019 promossa da:
P. IVA Parte_1
, in persona del liquidatore pro tempore , C.F. P.IVA_1 Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Avarello che la C.F._1 rappresenta e difende come da procura in atti
ATTRICE contro
- con sede in Milano, Via Della Controparte_1 Controparte_2
Chiusa 2, P. IVA C.F. , in persona del Funzionario P.IVA_2 P.IVA_3
Procuratore, Dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Giampietro Bozzola del CP_3
Foro di Milano
CONVENUTA
E CONTRO in persona del rappresentante legale pro Controparte_4 tempore, con sede legale in Bologna alla via Stalingrado n.45, C.F. P.IVA_4
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.03.2025, con note sostitutive ex art.127 ter cpc, le parti hanno precisato le proprie conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1 conveniva in giudizio e
[...] Controparte_1 [...]
esponendo quanto segue. Controparte_4
1 L'attrice ha retto quale agente generale (oggi CP_5 Parte_2
l'agenzia di Caltagirone sino al 2008, dove l'esercizio derivante da tale attività era assicurato con PO n. 504793 con decorrenza dal 31.03.2003 al 30.06.2005 per la responsabilità civile professionale dell'agente di assicurazione ed R.C. nei confronti dei terzi con e (oggi incorporata in Controparte_6 CP_7 Controparte_4
.
[...]
Premetteva che le suddette società assicuratrici, così come risulta dal contratto di assicurazione stipulato, “si obbligava(no) a tenere indenne l' di ogni somma che Parte_3 egli sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile ai sensi di legge a cagione di imprudenza, negligenza, imperizia, lievi o gravi, commessi nell'esercizio dell'attività professionale di Agente di Assicurazioni”; che terzi “sono tutte le persone, diverse dall'assicurato, con esclusione del coniuge o convivente, dei figli dell'assicurato”; che
“nel termine di terzi sono espressamente compresi i clienti dell'assicurato, ciascuna delle societa' mandanti”; che “con tempestività l'assicurato era tenuto a comunicare alla
AG Assicuratrice le richieste di clienti e/o terzi che ne denunciavano la responsabilità per danni subiti” ed infine che l'assicurazione r.c. professionale è prestata nella formula “clamis made” a coprire i reclami fatti per la prima volta contro l'assicurato durante il periodo di assicurazione in corso e da lui denunciati alla AG durante o stesso periodo.
Esponeva allora parte attrice che con reclamo, effettuato il 27/10/2003 ed integrato Con 04/12/2003, era stata portata a conoscenza di , tra l'altro, la richiesta di
[...]
, e per la restituzione Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 premi sottratti, con il risarcimento di tutti i danni conseguiti alla loro mancata contabilizzazione, relativi alle annualità del 2000, 2001 e 2002 versate nelle mani del subagente di , , e mai trasmessi alla Agenzia Generale di Caltagirone Pt_8 Persona_1 perché li canalizzasse alla AG;
che simultanea a tale denuncia era CP_5 anche quella presentata per;
che tali richieste risarcitorie avanzate dalla Persona_2 di Caltagirone alla in favore dei propri clienti venivano rigettate Controparte_8 CP_1 da quest'ultima, nella considerazione che la copertura assicurativa non assisteva il tipo di sinistro realizzatosi;
che avverso tale diniego i clienti danneggiati agivano in giudizio citando , la e , per fare affermare il CP_5 Parte_1 Persona_1 loro diritto ad essere tenuti indenni dal comportamento delittuoso dell'agente infedele che aveva sottratto i premi per il suo tramite versati e che di tale iniziativa giudiziaria veniva Con formalmente notiziata la con l'invito a prendere parte ai giudizi.
2 I procedimenti di cui sopra, a detta dell'attrice, si sarebbero conclusi con sentenze passate in giudicato della Corte di Appello di Catania n. 2156/2018 del 16.10.2018 e n. 117/2018 del 19.01.2018 le quali avrebbero accertato la responsabilità della nella Pt_1 causazione del danno subito, accertando altresì implicitamente in dispositivo, l'ammontare delle somme che quest'ultima sarebbe tenuta a pagare ai danneggiati e dalla quale dovrebbe Con essere manlevata da in virtù del contratto di assicurazione stipulato con la stessa.
Esponeva ancora che il rilevante decorso di tempo intercorso tra il reclamo previsto in PO, ed effettuato il 27/10/2003 come integrato il 04/12/2003, e la proposizione dell'odierno giudizio era dovuto a causa della durata del processo che ha visto coinvolti da un lato, i soggetti danneggiati e dall'altro la AG e l' CP_5 CP_8 di Caltagirone.
[...]
Tanto premesso e dedotto, l'odierna attrice concludeva chiedendo all'adito Tribunale “di accertare e dichiarare che la AG di assicurazione e la Milano Controparte_1
Ass. nelle rispettive quote sono tenute a garantire la odierna parte attrice dal pagamento su di essa incombente della somma maggiore o minore di € 50.000,00 Condannare le convenute al pagamento a favore dell'odierna attrice delle superiore somma. Con vittoria di spese e competenze della presente causa”.
In data 28.11.2019 si costituiva in giudizio la quale contestava la Controparte_1 fondatezza della domanda di parte attrice, chiedendone il rigetto.
Preliminarmente, la società convenuta evidenziava come, con riferimento alla posizione del , la sentenza n. 117/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Catania in Persona_2 data 19/12/2018 non fosse passata in giudicato come affermato dall'attrice in quanto oggetto di ricorso in cassazione da parte della stessa e cassata con rinvio alla Pt_1
Corte d'Appello di Catania, anche per decidere sulla domanda di manleva della Pt_1
Con verso , con la conseguenza che la società attrice non potrebbe utilizzare il presente
Con giudizio per ottenere una sentenza di condanna verso .
Con Sempre in via preliminare, la evidenziava l'intervenuta prescrizione del diritto alla
Con garanzia assicurativa, di cui alla PO , fatto valere dalla con riferimento Pt_1 alla posizione dei sig.ri , e Parte_4 Parte_9 Parte_6
. Parte_7
Con Sul punto, esponeva la che con comunicazione del 18/01/2004 la stessa riferiva di non considerare coperte alcune posizioni, tra queste quelle del e dei Signori Persona_2
, e;
di non aver mai ricevuto Parte_4 Parte_7 Parte_6 comunicazioni interruttive della prescrizione con riferimento a dette posizioni ed in
3 particolare di non aver mai ricevuto le comunicazioni prodotte dalla successive al Pt_1 gennaio 2004 e quindi le lettere datate 02.02.05, 21.11.2005, 23.12.05, 14.04.06 e
16.5.2006 e/o qualsivoglia altra documentazione relativa al giudizio dagli stessi promosso, così come non ha mai saputo nulla in merito all'esistenza del giudizio d'appello.
Ed ancora, rilevava che nel corso degli anni la stessa è stata chiamata in causa in diversi procedimenti, tutti conclusi con sentenze passate in giudicato, fatta eccezione per la posizione del per la quale la , una volta instauratosi la causa Persona_2 Pt_1 civile, ha proceduto alla chiamata in garanzia di AIG.
Deduceva allora che la , in seguito all'instaurazione della causa civile da parte dei Pt_1
Con sig.ri avrebbe dovuto interrompere la prescrizione verso e comunque Pt_4 chiamarla in causa nel predetto giudizio, comportando tale mancanza la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 2952 c.c., prescrivendosi gli stessi nel termine di due anni dal giorno in cui si era verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nel merito, con riferimento alla posizione dei sig.ri , Parte_4 Parte_5
, e , l'odierna convenuta deduceva che, avendo
[...] Parte_6 Parte_7 controparte prodotto soltanto il dispositivo della sentenza n. 2156/2018 della Corte Con d'Appello di Catania, ciò non ha permesso alla di comprendere nulla in merito alle pretese dei sig.ri e alle difese svolte dalla e di quelle Pt_4 Pt_7 Pt_5 Pt_1 della società e alle ragioni che avrebbero portato alla sua condanna. Parte_2
Deduceva altresì che la non avrebbe comunque subito alcun danno in quanto non Pt_1 avrebbe dimostrato di avere effettivamente corrisposto alla società Parte_2
l'importo indicato nel dispositivo della sentenza n. 2156/2018 della Corte d'Appello di
Catania.
In via subordinata, la società convenuta evidenziava come dal contratto prodotto, la Con copertura per cui è causa veniva offerta dalla società in coassicurazione con la società
ora e che la PO assicurativa de quo prevedeva espressamente, CP_7 CP_4 in relazione alla somma eventualmente da indennizzare, una ripartizione per quote tra due compagnie, rispettivamente dell'80% e del 20%, ciascuna delle quali sarebbe tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale. Da ciò ne deriverebbe che, nell'ipotesi di accoglimento delle domande formulate dalla Pt_1
Con verso l'odierna convenuta non potrà essere chiamata all'erogazione dell'intero indennizzo, bensì soltanto al pagamento dell'importo proporzionale alla sua quota di coassicurazione, quale risultante dal contratto (80%), dedotta la franchigia di €5.000,00.
4 Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni “in via preliminare 1. accertare e dichiarare, con riferimento alla posizione del Signor , la litispendenza Persona_2 in quanto la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23910/2019 depositata il 25 settembre 2019 ha cassato la sentenza n. 117/20118 della Corte d'Appello di Catania con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania e per l'effetto adottare i conseguenti provvedimenti;
2. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, per tutti i motivi esposti in narrativa, del diritto alla garanzia e manleva assicurativa, di cui alla Con PO , fatto valere dalla con riferimento alla posizione dei Signori Pt_1 [...]
, , e e per l'effetto, Parte_4 Parte_9 Parte_6 Parte_7 respingere ogni e tutte le domande della con riferimento alla predetta posizione;
Pt_1 nel merito In via principale 3. accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa,
l'infondatezza di ogni e tutte le domande svolte dalla nei confronti Parte_1 di e quindi respingere ogni e tutte le domande pretese ed azioni, per Controparte_1
Con assoluta mancanza di copertura assicurativa in relazione alla LI , in merito ai fatti per cui è causa, per i motivi e le esclusioni di LI, come menzionati nella narrativa del presente atto, e quelli che saranno esposti nelle successive memorie e difese;
In via subordinata 4. nella denegata ipotesi in cui si ritenga sussistere la copertura Con assicurativa ridurre il quantum delle domande attoree e comunque limitare la manleva di alla quota di coassicurazione come indicata in LI (80%), Controparte_1 detratta la franchigia, pari ad Euro 5.000,00 che dovrà rimanere a carico della;
Pt_1
… in ogni caso 6. con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
All'udienza del 18.03.2021 il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Con la memoria ex art.183 comma 6° n.1 c.p.c. la riconosceva fondata Pt_1
Con l'eccezione di litispendenza sollevata dalla e per l'effetto dichiarava di rinunciare alla parte della domanda che si riferiva alla posizione del . Persona_2
Dopo una serie di rinvii, all'udienza del 03.03.2025, con note sostitutive ex art.127 ter cpc, le parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudice assumeva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e documenti di causa, occorre anzitutto pronunciarsi sulla eccezione di prescrizione, ritualmente sollevata, del diritto di garanzia della nei confronti di Pt_1
Con
con riferimento alla posizione dei Signori , Parte_4 Parte_9
, e .
[...] Parte_6 Parte_7
5 La predetta eccezione è fondata e va pertanto accolta per le seguenti ragioni.
Vero è che il secondo comma dell'art.2952 c.c. dispone che “gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione ... si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”. La stessa disposizione, al quarto comma stabilisce che “la comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto”.
Orbene, i documenti, comprovanti le comunicazioni (ex art. 2952 comma 4° c.c.) e le denunce, prodotti in giudizio dalla con datazione successiva a quella del Pt_1
Con 04/12/2003, l'unica che la difesa della ha riconosciuto di aver ricevuto, sono stati espressamente contestati da quest'ultima già dalla comparsa di risposta (pag.5) e nei successivi atti difensivi.
Siccome, tali missive, compresa anche quella del 04.03.2003, risultano sprovviste della ricevuta di spedizione e dell'avviso di ricevimento non possono essere considerate valida prova dell'invio degli atti interruttivi della prescrizione. Soprattutto, dopo la specifica contestazione, per come già detto, nella comparsa di costituzione, parte attrice avrebbe dovuto nelle successive memorie ex art.183cpc, avrebbe dovuto e potuto integrare tale mancanza e non lo ha fatto. L'onere della prova gravava, ex art.
2.697cc, su parte attrice dando prova dei "fatti costitutivi" del diritto. Con Inoltre, la stessa missiva che riconosce di aver ricevuto non può essere considerata una denuncia di sinistro. Essa risulta essere la semplice comunicazione del fatto illecito commesso dal sub-agente e non contiene alcun riferimento alla posizione Persona_1 dei sigg. , e . Parte_4 Parte_9 Parte_6 Parte_7
In mancanza di prova della regolare denunzia del sinistro alla compagnia, essendo trascorsi più di quindici anni dall'accadimento dei fatti e l'instaurazione del presente giudizio, si può affermare che il diritto fatto valere dalla parte attrice risulta prescritto.
Rimane assorbita ogni ulteriore eccezione o domanda formulata dalle parti.
Per quanto riguarda le spese del presente giudizio, queste seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice e si liquidano in € 2.000,00 oltre spese generali del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Dott. Vincenzo Alfio Filippello, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così dispone:
6 - accoglie l'eccezione di prescrizione del diritto di garanzia vantato da
[...] nei confronti di Parte_1 CP_1 ritualmente sollevata da detta società convenuta, e per l'effetto rigetta la
[...] domanda formulata dall'attrice, per le ragioni esposte in parte motiva;
- condanna in persona Parte_1 del liquidatore, a rifondere le spese del presente giudizio ad , CP_1 liquidate in € 6.700,00 oltre spese generali del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge, così come disposto in parte motiva.
Così deciso in Caltagirone, il 23.12.2025
Il GIUDICE ONORARIO
dott. Vincenzo Alfio Filippello
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dott. Vincenzo Alfio Filippello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 578/2019 promossa da:
P. IVA Parte_1
, in persona del liquidatore pro tempore , C.F. P.IVA_1 Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Avarello che la C.F._1 rappresenta e difende come da procura in atti
ATTRICE contro
- con sede in Milano, Via Della Controparte_1 Controparte_2
Chiusa 2, P. IVA C.F. , in persona del Funzionario P.IVA_2 P.IVA_3
Procuratore, Dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Giampietro Bozzola del CP_3
Foro di Milano
CONVENUTA
E CONTRO in persona del rappresentante legale pro Controparte_4 tempore, con sede legale in Bologna alla via Stalingrado n.45, C.F. P.IVA_4
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.03.2025, con note sostitutive ex art.127 ter cpc, le parti hanno precisato le proprie conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1 conveniva in giudizio e
[...] Controparte_1 [...]
esponendo quanto segue. Controparte_4
1 L'attrice ha retto quale agente generale (oggi CP_5 Parte_2
l'agenzia di Caltagirone sino al 2008, dove l'esercizio derivante da tale attività era assicurato con PO n. 504793 con decorrenza dal 31.03.2003 al 30.06.2005 per la responsabilità civile professionale dell'agente di assicurazione ed R.C. nei confronti dei terzi con e (oggi incorporata in Controparte_6 CP_7 Controparte_4
.
[...]
Premetteva che le suddette società assicuratrici, così come risulta dal contratto di assicurazione stipulato, “si obbligava(no) a tenere indenne l' di ogni somma che Parte_3 egli sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile ai sensi di legge a cagione di imprudenza, negligenza, imperizia, lievi o gravi, commessi nell'esercizio dell'attività professionale di Agente di Assicurazioni”; che terzi “sono tutte le persone, diverse dall'assicurato, con esclusione del coniuge o convivente, dei figli dell'assicurato”; che
“nel termine di terzi sono espressamente compresi i clienti dell'assicurato, ciascuna delle societa' mandanti”; che “con tempestività l'assicurato era tenuto a comunicare alla
AG Assicuratrice le richieste di clienti e/o terzi che ne denunciavano la responsabilità per danni subiti” ed infine che l'assicurazione r.c. professionale è prestata nella formula “clamis made” a coprire i reclami fatti per la prima volta contro l'assicurato durante il periodo di assicurazione in corso e da lui denunciati alla AG durante o stesso periodo.
Esponeva allora parte attrice che con reclamo, effettuato il 27/10/2003 ed integrato Con 04/12/2003, era stata portata a conoscenza di , tra l'altro, la richiesta di
[...]
, e per la restituzione Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 premi sottratti, con il risarcimento di tutti i danni conseguiti alla loro mancata contabilizzazione, relativi alle annualità del 2000, 2001 e 2002 versate nelle mani del subagente di , , e mai trasmessi alla Agenzia Generale di Caltagirone Pt_8 Persona_1 perché li canalizzasse alla AG;
che simultanea a tale denuncia era CP_5 anche quella presentata per;
che tali richieste risarcitorie avanzate dalla Persona_2 di Caltagirone alla in favore dei propri clienti venivano rigettate Controparte_8 CP_1 da quest'ultima, nella considerazione che la copertura assicurativa non assisteva il tipo di sinistro realizzatosi;
che avverso tale diniego i clienti danneggiati agivano in giudizio citando , la e , per fare affermare il CP_5 Parte_1 Persona_1 loro diritto ad essere tenuti indenni dal comportamento delittuoso dell'agente infedele che aveva sottratto i premi per il suo tramite versati e che di tale iniziativa giudiziaria veniva Con formalmente notiziata la con l'invito a prendere parte ai giudizi.
2 I procedimenti di cui sopra, a detta dell'attrice, si sarebbero conclusi con sentenze passate in giudicato della Corte di Appello di Catania n. 2156/2018 del 16.10.2018 e n. 117/2018 del 19.01.2018 le quali avrebbero accertato la responsabilità della nella Pt_1 causazione del danno subito, accertando altresì implicitamente in dispositivo, l'ammontare delle somme che quest'ultima sarebbe tenuta a pagare ai danneggiati e dalla quale dovrebbe Con essere manlevata da in virtù del contratto di assicurazione stipulato con la stessa.
Esponeva ancora che il rilevante decorso di tempo intercorso tra il reclamo previsto in PO, ed effettuato il 27/10/2003 come integrato il 04/12/2003, e la proposizione dell'odierno giudizio era dovuto a causa della durata del processo che ha visto coinvolti da un lato, i soggetti danneggiati e dall'altro la AG e l' CP_5 CP_8 di Caltagirone.
[...]
Tanto premesso e dedotto, l'odierna attrice concludeva chiedendo all'adito Tribunale “di accertare e dichiarare che la AG di assicurazione e la Milano Controparte_1
Ass. nelle rispettive quote sono tenute a garantire la odierna parte attrice dal pagamento su di essa incombente della somma maggiore o minore di € 50.000,00 Condannare le convenute al pagamento a favore dell'odierna attrice delle superiore somma. Con vittoria di spese e competenze della presente causa”.
In data 28.11.2019 si costituiva in giudizio la quale contestava la Controparte_1 fondatezza della domanda di parte attrice, chiedendone il rigetto.
Preliminarmente, la società convenuta evidenziava come, con riferimento alla posizione del , la sentenza n. 117/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Catania in Persona_2 data 19/12/2018 non fosse passata in giudicato come affermato dall'attrice in quanto oggetto di ricorso in cassazione da parte della stessa e cassata con rinvio alla Pt_1
Corte d'Appello di Catania, anche per decidere sulla domanda di manleva della Pt_1
Con verso , con la conseguenza che la società attrice non potrebbe utilizzare il presente
Con giudizio per ottenere una sentenza di condanna verso .
Con Sempre in via preliminare, la evidenziava l'intervenuta prescrizione del diritto alla
Con garanzia assicurativa, di cui alla PO , fatto valere dalla con riferimento Pt_1 alla posizione dei sig.ri , e Parte_4 Parte_9 Parte_6
. Parte_7
Con Sul punto, esponeva la che con comunicazione del 18/01/2004 la stessa riferiva di non considerare coperte alcune posizioni, tra queste quelle del e dei Signori Persona_2
, e;
di non aver mai ricevuto Parte_4 Parte_7 Parte_6 comunicazioni interruttive della prescrizione con riferimento a dette posizioni ed in
3 particolare di non aver mai ricevuto le comunicazioni prodotte dalla successive al Pt_1 gennaio 2004 e quindi le lettere datate 02.02.05, 21.11.2005, 23.12.05, 14.04.06 e
16.5.2006 e/o qualsivoglia altra documentazione relativa al giudizio dagli stessi promosso, così come non ha mai saputo nulla in merito all'esistenza del giudizio d'appello.
Ed ancora, rilevava che nel corso degli anni la stessa è stata chiamata in causa in diversi procedimenti, tutti conclusi con sentenze passate in giudicato, fatta eccezione per la posizione del per la quale la , una volta instauratosi la causa Persona_2 Pt_1 civile, ha proceduto alla chiamata in garanzia di AIG.
Deduceva allora che la , in seguito all'instaurazione della causa civile da parte dei Pt_1
Con sig.ri avrebbe dovuto interrompere la prescrizione verso e comunque Pt_4 chiamarla in causa nel predetto giudizio, comportando tale mancanza la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 2952 c.c., prescrivendosi gli stessi nel termine di due anni dal giorno in cui si era verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nel merito, con riferimento alla posizione dei sig.ri , Parte_4 Parte_5
, e , l'odierna convenuta deduceva che, avendo
[...] Parte_6 Parte_7 controparte prodotto soltanto il dispositivo della sentenza n. 2156/2018 della Corte Con d'Appello di Catania, ciò non ha permesso alla di comprendere nulla in merito alle pretese dei sig.ri e alle difese svolte dalla e di quelle Pt_4 Pt_7 Pt_5 Pt_1 della società e alle ragioni che avrebbero portato alla sua condanna. Parte_2
Deduceva altresì che la non avrebbe comunque subito alcun danno in quanto non Pt_1 avrebbe dimostrato di avere effettivamente corrisposto alla società Parte_2
l'importo indicato nel dispositivo della sentenza n. 2156/2018 della Corte d'Appello di
Catania.
In via subordinata, la società convenuta evidenziava come dal contratto prodotto, la Con copertura per cui è causa veniva offerta dalla società in coassicurazione con la società
ora e che la PO assicurativa de quo prevedeva espressamente, CP_7 CP_4 in relazione alla somma eventualmente da indennizzare, una ripartizione per quote tra due compagnie, rispettivamente dell'80% e del 20%, ciascuna delle quali sarebbe tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale. Da ciò ne deriverebbe che, nell'ipotesi di accoglimento delle domande formulate dalla Pt_1
Con verso l'odierna convenuta non potrà essere chiamata all'erogazione dell'intero indennizzo, bensì soltanto al pagamento dell'importo proporzionale alla sua quota di coassicurazione, quale risultante dal contratto (80%), dedotta la franchigia di €5.000,00.
4 Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni “in via preliminare 1. accertare e dichiarare, con riferimento alla posizione del Signor , la litispendenza Persona_2 in quanto la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23910/2019 depositata il 25 settembre 2019 ha cassato la sentenza n. 117/20118 della Corte d'Appello di Catania con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania e per l'effetto adottare i conseguenti provvedimenti;
2. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, per tutti i motivi esposti in narrativa, del diritto alla garanzia e manleva assicurativa, di cui alla Con PO , fatto valere dalla con riferimento alla posizione dei Signori Pt_1 [...]
, , e e per l'effetto, Parte_4 Parte_9 Parte_6 Parte_7 respingere ogni e tutte le domande della con riferimento alla predetta posizione;
Pt_1 nel merito In via principale 3. accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa,
l'infondatezza di ogni e tutte le domande svolte dalla nei confronti Parte_1 di e quindi respingere ogni e tutte le domande pretese ed azioni, per Controparte_1
Con assoluta mancanza di copertura assicurativa in relazione alla LI , in merito ai fatti per cui è causa, per i motivi e le esclusioni di LI, come menzionati nella narrativa del presente atto, e quelli che saranno esposti nelle successive memorie e difese;
In via subordinata 4. nella denegata ipotesi in cui si ritenga sussistere la copertura Con assicurativa ridurre il quantum delle domande attoree e comunque limitare la manleva di alla quota di coassicurazione come indicata in LI (80%), Controparte_1 detratta la franchigia, pari ad Euro 5.000,00 che dovrà rimanere a carico della;
Pt_1
… in ogni caso 6. con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
All'udienza del 18.03.2021 il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Con la memoria ex art.183 comma 6° n.1 c.p.c. la riconosceva fondata Pt_1
Con l'eccezione di litispendenza sollevata dalla e per l'effetto dichiarava di rinunciare alla parte della domanda che si riferiva alla posizione del . Persona_2
Dopo una serie di rinvii, all'udienza del 03.03.2025, con note sostitutive ex art.127 ter cpc, le parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudice assumeva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e documenti di causa, occorre anzitutto pronunciarsi sulla eccezione di prescrizione, ritualmente sollevata, del diritto di garanzia della nei confronti di Pt_1
Con
con riferimento alla posizione dei Signori , Parte_4 Parte_9
, e .
[...] Parte_6 Parte_7
5 La predetta eccezione è fondata e va pertanto accolta per le seguenti ragioni.
Vero è che il secondo comma dell'art.2952 c.c. dispone che “gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione ... si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”. La stessa disposizione, al quarto comma stabilisce che “la comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto”.
Orbene, i documenti, comprovanti le comunicazioni (ex art. 2952 comma 4° c.c.) e le denunce, prodotti in giudizio dalla con datazione successiva a quella del Pt_1
Con 04/12/2003, l'unica che la difesa della ha riconosciuto di aver ricevuto, sono stati espressamente contestati da quest'ultima già dalla comparsa di risposta (pag.5) e nei successivi atti difensivi.
Siccome, tali missive, compresa anche quella del 04.03.2003, risultano sprovviste della ricevuta di spedizione e dell'avviso di ricevimento non possono essere considerate valida prova dell'invio degli atti interruttivi della prescrizione. Soprattutto, dopo la specifica contestazione, per come già detto, nella comparsa di costituzione, parte attrice avrebbe dovuto nelle successive memorie ex art.183cpc, avrebbe dovuto e potuto integrare tale mancanza e non lo ha fatto. L'onere della prova gravava, ex art.
2.697cc, su parte attrice dando prova dei "fatti costitutivi" del diritto. Con Inoltre, la stessa missiva che riconosce di aver ricevuto non può essere considerata una denuncia di sinistro. Essa risulta essere la semplice comunicazione del fatto illecito commesso dal sub-agente e non contiene alcun riferimento alla posizione Persona_1 dei sigg. , e . Parte_4 Parte_9 Parte_6 Parte_7
In mancanza di prova della regolare denunzia del sinistro alla compagnia, essendo trascorsi più di quindici anni dall'accadimento dei fatti e l'instaurazione del presente giudizio, si può affermare che il diritto fatto valere dalla parte attrice risulta prescritto.
Rimane assorbita ogni ulteriore eccezione o domanda formulata dalle parti.
Per quanto riguarda le spese del presente giudizio, queste seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice e si liquidano in € 2.000,00 oltre spese generali del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Dott. Vincenzo Alfio Filippello, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così dispone:
6 - accoglie l'eccezione di prescrizione del diritto di garanzia vantato da
[...] nei confronti di Parte_1 CP_1 ritualmente sollevata da detta società convenuta, e per l'effetto rigetta la
[...] domanda formulata dall'attrice, per le ragioni esposte in parte motiva;
- condanna in persona Parte_1 del liquidatore, a rifondere le spese del presente giudizio ad , CP_1 liquidate in € 6.700,00 oltre spese generali del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge, così come disposto in parte motiva.
Così deciso in Caltagirone, il 23.12.2025
Il GIUDICE ONORARIO
dott. Vincenzo Alfio Filippello
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