Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 10/02/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
Il Giudice unico delle Pensioni cons. Elena Papa ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 17/2026
Nel giudizio iscritto al n. 63066 del registro di Segreteria sul ricorso proposto dal sig. -, rappresentato e difeso dall’avv. Franca Aureli (c.f. [...]), pec francaaureli@pec.ordineavvocatilivorno.it, ed elettivamente domiciliato presso la medesima in Livorno, alla via Ricasoli, n. 118,
contro INPS, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Firenze, viale Belfiore, n. 28/A, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli
per l’accertamento del diritto del sig. - alla pensione di reversibilità del defunto padre -, asseritamente ricorrendone i requisiti di legge di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e di vivenza a carico, a partire dalla data della domanda amministrativa o da altra data rimessa alla valutazione della CTU richiesta.
Esaminato il ricorso introduttivo;
Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;
Uditi all’udienza del 28 gennaio 2026 il relatore cons. Elena Papa, l’avv. Antonella Francesca Paola Micheli per l’INPS, l’avv. DA Brotini in sostituzione dell’avv. Aureli per il ricorrente.
Ritenuto in
FATTO
Con ricorso del 20 ottobre 2023 il sig. - ha lamentato il mancato riconoscimento a proprio favore della pensione di reversibilità del padre, sig. -, all’epoca del decesso titolare di pensione di dipendente enti locali, richiesta in quanto orfano maggiorenne inabile a qualsiasi proficuo lavoro e vivente a carico alla data della morte.
Il ricorrente ha affermato di avere presentato domanda di reversibilità della pensione paterna all’INPS con istanza del 20 luglio 2021, tramite patronato, e di avere ricevuto l’esito negativo in data 25 agosto 2022, con la trasmissione della determina n. 308 del 24 agosto 2022.
Ha quindi contestato la fondatezza di tale determina e, in funzione della prova dell’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, ha allega verbali INPS di invalidità civile del 1993 al 46%, del 2013, all’80%, e del 2016 al 100%, nonché una serie di certificazioni mediche rilasciate dalla ASL locale nel tempo, tutte attestanti problemi di salute mentale ingravescenti. Ha, inoltre, chiesto disporsi CTU sul punto, sia al fine di individuare l’an, che la decorrenza del requisito sanitario in questione.
In relazione alla prova della “vivenza a carico”, richiamata la circolare INPS n. 185 del 18 novembre 2015 sull’argomento, e rimarcata la propria situazione di convivenza con il padre al momento del decesso, il ricorrente ha affermato di godere del requisito in quanto, all’epoca del decesso, (i) non economicamente autosufficiente e (ii) convivente con il defunto. Produce, a fini di prova, modello 730 per il 2022 e modello 730 del padre defunto riferito all’anno 2016, da cui si evince il reddito di poco più di € 6.000,00 per il ricorrente nel 2022 e quello pregresso di oltre 22.000,00 per il padre sig. NC PA per il 2016.
L’INPS si è costituito in giudizio con memoria del 4 aprile 2024 negando innanzitutto il ricorrere del requisito della “vivenza a carico” sostenendo che, da un lato, il fatto della convivenza con il defunto non possa ritenersi sufficiente a dimostrare la circostanza del mantenimento e, dall’altro lato, il ricorrente godeva di reddito proprio, costituito da una pensione di inabilità ordinaria calcolata sulla base dell’attività lavorativa svolta (servizio militare del 1986 e attività lavorativa dall’1 giugno 1987 fino al 31 gennaio 2017), cui si aggiungeva una pensione di invalidità al 100%, conseguita a far data dal 2016.
Al riguardo, ha prodotto l’estratto del mese di aprile 2024 della prima, di importo pari ad € 598,61, e della seconda, di importo pari ad € 333,33.
Ha, infine, negato anche il ricorrere del requisito dell’“inabilità a qualsiasi proficuo lavoro” in conformità all’accertamento operato dalla Commissione medica, in contestazione, e ha rimarcato la differenza tra la riconosciuta invalidità civile, accertabile anche a favore di soggetti comunque idonei a svolgere attività lavorativa, e inabilità finalizzata alla pensione di reversibilità, che richiede in senso assoluto l’impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Si è, infine, opposto alla CTU.
Con ordinanza n. 27 del 28 giugno 2024 è stata disposta integrazione documentale al fine di verificare il requisito di vivenza a carico, cui è seguita la produzione da parte della difesa del ricorrente della certificazione reddituale del sig. - dal 2017 al 2022 nonché dei movimenti bancari dai quali emerge che al sig. -era intestato il pagamento delle bollette per utenze domestiche.
Con ordinanza n.38 del 9 ottobre 2024 è stata altresì disposta CTU con affidamento al Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, al fine di verificare l’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro del ricorrente al momento del decesso del dante causa, con il seguente quesito: “Se il sig- possa ritenersi “inabile a proficuo lavoro” ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n. 1092/1973 e se tale condizione fosse ricorrente alla data del decesso del padre, sig. -, avventa in data 27 giugno 2021, o a partire da altra data da indicarsi”.
Il Collegio medico legale, completati i lavori, ha depositato parere medico legale definitivo in data 11 dicembre 2025, ove si osserva che, “alla luce della patologia sofferta e della sua irreversibilità… secondo attendibile criterio di verosimiglianza…il sig. -, per l’infermità da cui risulta affetto, venendo meno qualsivoglia capacità residuale di prestazione lavorativa continuativa e performante, alla data del decesso del padre, fosse da ritenere inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa ex art. 1 comma 41 della L. 335/95”. Pertanto, si conclude che “il sig. EG OL deve ritenersi [inabile a proficuo lavoro] ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n. 1092/1973 e che tale condizione fosse già in essere alla data del decesso del padre, sig. - avvenuta in data 27 giugno 2021”.
All’udienza del 28 gennaio 2026 le parti, preso atto della depositata Relazione peritale, si sono riportate alle deduzioni e conclusioni in atti.
Considerato in
DIRITTO
1. La provvidenza oggetto della domanda nel presente giudizio trova la ratio del proprio riconoscimento nell’esigenza di garantire che la persona inabile, anche se maggiorenne, impossibilitata per ragioni di salute a sostentarsi in maniera autonoma e mantenuta dal de cuius, alla morte di questi si trovi improvvisamente priva di alcun sostegno economico.
Per questa ragione il diritto è stato sancito a favore non solo dei coniugi superstiti e dei minorenni a carico, ma anche dei figli inabili maggiorenni e degli ultrasessantenni a carico del deceduto al momento del decesso (artt. 82 e 85 del d.P.R. n. 1092/1973; art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903).
Il legislatore ne ha declinato i requisiti prevedendo, tra l’altro, la spettanza della pensione di reversibilità a favore degli “orfani maggiorenni del pensionato”, sottoponendola alla condizione che questi siano “inabili a proficuo lavoro” e “conviventi a carico del pensionato e nullatenenti” e rimarcando la necessaria sussistenza delle suddette condizioni soggettive congiuntamente, ed entrambe al momento della morte del pensionato diretto. Ha, peraltro, disposto anche la revoca della pensione al successivo eventuale venir meno delle condizioni (artt. 82 e 86 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092) (Corte dei conti, III Sez. Centr. App., sent. n. 104/2022).
Il quadro normativo di riferimento è integrato dall’art. 13 del R.D.L. 14/04/1939, n. 636, convertito nella L. 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito con l’art. 2, della L. 4 aprile 1952, n. 218 e dall’art. 22, L. 21 luglio 1965, n. 903, che ribadisce il principio affermando che spetta la pensione al figlio superstite se minore di età ovvero anche maggiorenne se riconosciuto inabile al lavoro.
Quanto alla nozione di “inabilità a proficuo lavoro” “ai fini dell’applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni…”, questa viene mutuata dalla disciplina dell’art. 2 della legge n. 222/1984. Ne discende che “si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
La valutazione è rimessa ad apposita Commissione medica di verifica e ha carattere di specificità ai fini dell’indicata noramtiva.
Non può, pertanto, essere sostituita sul piano amministrativo da altra documentazione medica, neppure accertativa di invalidità civile, né da referti sulle patologie in essere del ricorrente al momento del decesso del genitore, né, tanto meno, da documentazione sopravvenuta rispetto a tale data, per tale sola ragione, come visto, inconferente rispetto al requisito che deve sussistere al momento della morte.
Quanto alla verifica del requisito economico di vivenza a carico, questo trova declinazioni diverse a seconda della convivenza o meno del superstite con il genitore defunto.
In particolare, per l’art. 85 del d.P.R. n. 1092/1973, “gli orfani maggiorenni del dipendente statale o del pensionato si considerano carico di lui quando questi forniva loro, in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza.”.
Sul punto la Corte di cassazione si è più volte pronunciata affermando che “(…) la prova della cosiddetta vivenza a carico dell’assicurato o del pensionato, richiesta a i fini del diritto alla pensione di reversibilità a favore del figlio superstite (ultradiciottenne) inabile al lavoro non è esaurita con la dimostrazione della convivenza tra tali due soggetti, occorrendo anche provare che il genitore defunto provvedeva in via continuativa ed in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr. Cass. 26 marzo 1984, n.1979).
Ha, inoltre, precisato che “il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile (ex plurimis, Corte di Cass., Sez. Lav. nn. 15440/2004, 11689/2005, 3678/2013)” (cfr. Corte di Cass., Sez. Lav. n. 11966/2015, e n. 14346/2016; n.8678/2018).
In conclusione, il requisito della “vivenza a carico” può dirsi integrato al ricorrere di due condizioni: a) la non autosufficienza economica/reddituale dell’orfano maggiorenne inabile; b) il pregresso mantenimento in via continuativa e abituale del superstite da parte del dante causa.
Lo stato di non autosufficienza da ricondursi a quello di “nullatenenza” indicato all’art. 185 del d.P.R. n. 1092/1973, deve essere inteso come “mancanza di redditi assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell’imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960mila annue”.
Tale importo, come noto, è ad oggi soggetto ad un meccanismo di aggiornamento annuo su base ISTAT, ai sensi dell’art. 14-septies del d.l. n. 663/1979, come introdotto dalla legge di conversione n. 33/1980, con definizione agevolata della prova a mezzo della fissazione di un tetto limite al di sotto del quale l’indigenza è presunta. Per l’anno 2021 il tetto era indicato in € 16.982,49.
Il pregresso mantenimento deve ritenersi più agevolmente dimostrabile in caso di convivenza del figlio inabile con il genitore al momento del decesso di quest’ultimo, mentre, in caso di non convivenza, va valutato con maggior rigore.
A tal riguardo lo stesso INPS, con la circolare n. 185 del 18 novembre 2025 precisa che “In tale valutazione assumono particolare rilevanza i seguenti elementi:
- la convivenza, ossia la effettiva comunione di tetto e di mensa. Per i figli di età superiore a 18 e conviventi è necessario accertare lo stato di non autosufficienza economica, mentre può, di norma, prescindersi dalla verifica del mantenimento abituale.
- la non convivenza. In tal caso, per i figli di età superiore a 18 devono essere verificate entrambe le condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale.
Ai fini del mantenimento abituale occorre accertare che il dante causa concorreva in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del superstite. A tal fine risulta necessario accertare, anche mediante un esame comparativo dei redditi del dante causa e del superstite, se il primo concorreva effettivamente in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del figlio non convivente.
Non è richiesto che l’assicurato o pensionato provvedesse in via esclusiva al mantenimento del figlio non convivente….”
In applicazione dei principi generali, l’onere della prova sia del requisito sanitario che della “vivenza a carico” al pari del requisito sanitario è posto dalla legge in capo al ricorrente ai sensi dell’art. 2697 c.c.. in particolare, per quanto riguarda la “condizione economica”, la Cassazione ha precisato che questa “deve essere puntualmente documentata dall’istante, mediante l’allegazione di elementi fattuali e giuridici comprovanti il sostegno totalitario o quanto meno preponderante del dante causa. L’orfano maggiorenne deve, perciò, fornire prova di trovarsi senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e che al suo mantenimento concorreva in modo efficiente il defunto dante causa, trattandosi di elementi “… entrambi necessari e come due facce dello stesso fenomeno” (cfr. Corte di Cass., Sez. Lav., sent. n. 18520/2006; cfr. anche Cass, sez. lav., sent. n. 2630/2008).
2. Ciò premesso, e venendo al merito della controversia, anche alla luce delle risultanze raccolte dall’attività giudiziale di integrazione istruttoria effettuata, la domanda avanzata dal ricorrente di riconoscimento della pensione di reversibilità del padre, deceduto nel 2021, in quanto figlio maggiorenne inabile a qualsiasi proficuo lavoro e vivente a carico del genitore alla data del decesso, deve ritenersi fondata e, pertanto, deve essere accolta.
2.1. In relazione alla valutazione di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è stata depositata agli atti di causa la relazione definitiva del Collegio medico legale presso la Corte dei conti che conclude nel senso ricorrere di tale requisito alla data del decesso del padre dell’odierno ricorrente.
La relazione appare puntuale e ben argomentata, scevra di vizi logico-giuridici e idonea a fornire una rappresentazione completa della condizione del sig. - a partire dalla loro evoluzione in età prenatale e giovanile e fino alla data della morte del genitore.
In particolare, si dà conto di una patologia neurologico-psichiatrica ingravescente che, se ha consentito di svolgere per un certo periodo lavori manuali, è poi evoluta in senso peggiorativo in disturbi psicotici e produttività delirante, solo parzialmente attenuati dal trattamento farmacologico.
Non sussistono dunque valide ragioni per discostarsi dagli esiti di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro conclusivamente dedotti in CTU.
2.2. In relazione al requisito di vivenza a carico ricorrono sia lo stato di non autosufficienza che il mantenimento prevalente al carico del defunto sig. -
In particolare, risulta dimostrato che il sig- alla data del decesso del padre, nel 2021, aveva un reddito di circa € 6.000,00 all’anno e, quindi, ampiamente inferiore al tetto presuntivo di non autosufficienza, calcolato, per il 2021, in € 16.982,49, potendosi pertanto affermarne la non autosufficienza.
Per quanto riguarda il requisito del mantenimento, si riscontrano, innanzitutto, la convivenza – c.d. “comunione di tetto e mensa” - con il de cuius al momento del decesso di questi, come evincibile dalla documentazione anagrafica depositata agli atti di causa. In secondo luogo, ricorre la presenza di validi indici di mantenimento e, cioè, la sproporzione di reddito rispetto a quello maggiore del padre, che per quell’anno e per gli anni precedenti aveva denunciato circa 22mila euro e il pagamento da parte del padre, sig. -, di tutte le utenze domestiche, evincibile dagli estratti conto degli anni precedenti alla morte e fino al 2021.
3. La decorrenza della pensione di reversibilità è regolata dall’art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973, a mente del quale “La pensione di riversibilità decorre dal giorno successivo a quello della morte del dante causa”.
Ne discende che, nel caso di specie, in cui il decesso è avvenuto in data 28 giugno 2021, il diritto decorre dal giorno 29 giugno 2021.
Quanto agli accessori, accanto al riconoscimento delle somme spettanti, per i ratei arretrati, vanno riconosciuti gli interessi legali da corrispondere dalle singole scadenze debitorie fino al soddisfo nonché – ove eventualmente eccedente la misura degli interessi legali e per l’importo differenziale, calcolato anno per anno, rispetto all’ammontare degli interessi stessi – alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, maturati dalla data degli indebiti recuperi (e cioè dalla data di scadenza dei singoli ratei di pensione oggetto delle relative trattenute) e maturandi sino al dì dell’effettivo soddisfo.
4. Stanti la particolare complessità dell’accertamento del requisito dell’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e la non integrale dimostrazione del mantenimento in sede amministrativa si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, nella sua composizione di Giudice Monocratico delle Pensioni, definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE
il ricorso, e, per l’effetto, dichiara il diritto del sig. - a conseguire la pensione di reversibilità del padre, sig. -, sulla pensione diretta iscrizione n. 60361339 di cui era titolare il de cuius, con decorrenza dal giorno successivo al decesso del 28.06.2021 e
ND
l’INPS al pagamento in favore del sig. - della pensione di reversibilità del padre, sig-, con decorrenza dalla suddetta data, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali sui ratei arretrati dalla maturazione sino al soddisfo. Spese compensate.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
Depositata in Segreteria il 10/02/2026 Il Giudice Unico Cons. Elena Papa f.to digitalmente Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Il Giudice Unico Cons. Elena Papa f.to digitalmente In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.
Firenze, 10/02/2026 Il Funzionario
DA TO
f.to digitalmente