Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/02/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. Alessandro Maggiore, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1682 2023 R.G. avente ad oggetto “Assicurazione contro i danni ”, promossa da con l'Avv. CAGGIA ALESSANDRO;
Parte_1
parte attrice contro
con l'Avv. CATALDI VITO;
Controparte_1
parte convenuta
Parte attrice conveniva in giudizio la per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “1) previo riconoscimento dell'operatività della polizza assicurativa stipulata inter partes, dichiarare il diritto all'indennizzo del per tutti i danni subiti e, per l'effetto, condannare la compagnia Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_1 in favore dell'attore della somma di € 10.318,00 (ovvero € 9.318,00 al netto della franchigia di € 1.000,00), o comunque a quell'altra somma che risulterà in esito al giudizio, maggiorato di interessi legali dalla domanda;
2) In subordine, ritenuta nella specie l'operatività della specifica clausola n. 101, voglia condannare la Compagnia
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_1 in favore dell'attore dell'importo di € 7.500,00 (ovvero € 6.500,00 al netto della franchigia di € 1.000,00) pari al massimale di garanzia espressamente previsto in contratto per siffatte ipotesi di sinistro, oltre interessi legali dalla domanda. 3) In ogni caso, voglia condannare la Compagnia in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., a rimborsare all'attore le somme anticipate per la procedura di mediazione pari ad € 578,24. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre maggiorazioni ed accessori come per legge.”.
La convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e precisava le seguenti conclusioni: “a) rigettare la domanda proposta dal Parte_1
, in persona del suo amministratore pro tempore, per la non operatività della garanzia assicurativa e, comunque, perché infondata in fatto ed in diritto. b) Accertare
e dichiarare, in ogni caso, la perdita totale del diritto all'indennizzo di parte attrice o, in subordine, disporre la riduzione dello stesso, ai sensi dell'art. 1915 c.c., per le ragioni esposte nella premessa del presente atto, ossia per la mancata tempestiva denuncia e per violazione degli obblighi contrattuali. c) In subordine, nella denegata ipotesi in cui parte attrice dovesse fornire ampia ed inconfutabile prova dell'operatività della garanzia prevista dalla polizza invocata e del fatto costitutivo della propria domanda in tutta la sua estensione, accertare e contenere l'indennizzo eventualmente dovuto nei limiti di giustizia e, in ogni caso, nei termini previsti dalle condizioni generali e particolari della polizza sottoscritta dalle parti, con le esclusioni e le limitazioni ivi previste e, comunque, previa decurtazione della franchigia. d) Rigettare, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto, ogni ulteriore avversa richiesta e/o pretesa, ivi compresa quella relativa alle spese della procedura di mediazione perché palesemente inammissibile, ingiustificata ed infondata. e) Condannare, in ogni caso, il al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre spese Parte_1 generali, C.A. ed I.V.A di legge.”.
Le parti discutevano la causa ex art. 281 sexies cpc.
Parte attrice a sostegno delle proprie ragioni esponeva quanto segue: “A) Il
è costituito da un immobile realizzato circa cinquant'anni Parte_1 addietro che consta di un piano interrato e otto piani in elevazione;
lo stesso è coperto con Polizza Globale Fabbricati Civili n. 2080/48/47782394, comprensiva di Allegato, presso UN SS (ora denominata , stipulata in Controparte_1 data 15.07.2006 (vds. Allegato n. 1). B) Nell'anno 2021, poiché i condomini lamentavano diffuse infiltrazioni ai rispettivi appartamenti dei vari piani in prossimità della condotta idrica montante, si è deciso di intervenire per ricercarne le cause. Stante
l'urgenza, sono state effettuate le necessarie lavorazioni che tra l'altro hanno comportato: - la rimozione dell'incamiciatura della tubazione idrica montante con demolizione della muratura e del rivestimento in piastrelle nonché la verifica all'interno degli appartamenti delle tubazioni dalla colonna idrica montante a ciascun contatore di sottrazione (dal 1° all'8° piano); - la rimozione ed il rifacimento totale della montante idrica;
- la rimozione ed il rifacimento totale della colonna di scarico;
- la ricostruzione in muratura dell'incamiciatura, con ripristino dell'intonaco e rivestimento in piastrelle, ecc. (per un più dettagliato esame delle lavorazioni eseguite vds. pre-fattura ditta
PA BR 10.11.2021, dell'importo di € 15.772,80 – Vds. Allegato n. 2). C)
Investita della questione, la compagnia eseguiva n. 2 Controparte_1 sopralluoghi per l'accertamento dei danni, per il tramite dello da Parte_2
Bari: il primo, in data 15.02.2022, veniva effettuato “da remoto” (sic) attraverso una videochiamata con cellulare con il sig. PA BR, titolare dell'omonima ditta, presente in loco, ma, stante la pessima qualità delle immagini si rendeva necessario un secondo sopralluogo. Quest'ultimo veniva fissato per il giorno 18.02.2022, ma tuttavia, stante il brevissimo preavviso dato -con mail del 17.02.2022 (vds. Allegato n.
3)- nell'occasione il perito incaricato dalla dott. , poteva avere CP_1 Persona_1 accesso solo presso l'appartamento al 3° piano della sig.ra , avendo Persona_2 così contezza limitata e parziale del complessivo intervento di demolizione e ripristino effettuato presso tutti gli appartamenti. D) In data 07.06.2022 perveniva presso la casella mail dell'Amministrazione condominiale formale comunicazione inoltrata dal perito dott. per conto della con allegato l'atto di Persona_1 Parte_2 accertamento di danno relativo al sinistro de quo;
nel detto documento era dato leggere che il danno in questione, ai fini dell'indennizzo dovuto, ammontava ad € 0,00 (Zero,00) e la relativa motivazione, riportata nelle note, indicava testualmente “Danno da acqua in franchigia” (vds. Allegato n. 4) E) Con successiva nota 27.06.2022 dell'Avvocato
Alessandro Caggia, inoltrata a mezzo pec in pari data a e allo Controparte_1
(vds. Allegato n. 5), il formulava apposita istanza di accesso Parte_2 Parte_1 agli atti, chiedendo di avere copia della perizia al fine di verificare le modalità con cui il perito aveva proceduto alla stima del danno, asseritamente inferiore a mille euro e coperto da franchigia. In riscontro alla detta richiesta, con comunicazione mail
28.06.2022 (vds. Allegato n. 6) la UN SS, per il tramite del liquidatore
, opponeva un diniego all'accesso agli atti, ribadendo che nella Parte_3 specie trattavasi di danno non liquidabile poiché unilateralmente stimato in un importo inferiore alla franchigia contrattuale di € 1.000,00, e soggiungendo che (testuale) “ad oggi non ci è stata fornita alcuna documentazione ma solo un preventivo relativo al rifacimento dell'intero impianto che ovviamente non è in garanzia”. F) Con nuova lettera 14.07.2014 inoltrata a mezzo pec dall'Avv. Alessandro Caggia a
[...]
(vds. Allegato n. 7), il , nel contestare il Controparte_2 Parte_1 contenuto della mail del liquidatore 28.06.2022, precisava di avere già Parte_3 messo a disposizione della compagnia ia il richiamato “preventivo” (rectius: CP_1 prefattura) della datato 10.11.2021, sia idonea documentazione Parte_4 fotografica dello stato dei luoghi dopo l'intervento di ricerca delle perdite d'acqua, da cui poteva rilevarsi il pessimo stato della condotta idrica e l'avvenuta demolizione della relativa incamiciatura in muratura in tutti gli appartamenti dal primo all'ottavo piano;
documentazione che ad ogni buon conto veniva nuovamente allegata. Faceva altresì presente, con riferimento al richiamato, supposto “preventivo relativo al rifacimento dell'intero impianto” che al contrario la detta pre-fattura indicava analiticamente sia gli interventi finalizzati alla realizzazione della nuova colonna idrica - realizzata esternamente “a vista”- (correttamente non coperti da garanzia), sia quelli relativi alla ricerca delle perdite di acqua negli otto appartamenti collegati alla colonna montante oggetto di infiltrazioni, comprese le relative demolizioni e ricostruzioni, che invece rientravano e rientrano a pieno titolo nella copertura assicurativa e che dovevano perciò essere risarciti. A tal fine, osservava che la detta prefattura del 10.11.2021 riportava specificamente le singole lavorazioni effettuate per la ricerca e individuazione delle perdite d'acqua, potendovi tra l'altro testualmente leggere: “Verifica della tubazione idrica montante mediante rimozione dell'incamiciatura della stessa con demolizione del rivestimento in piastrelle e della muratura… Tutte le tubazioni sono risultate molto arrugginite e si presentavano con alcune perdite molto importanti. In seguito alla messa a nudo della colonna idrica anche la colonna di scarico è risultata in pessime condizioni con molte lesioni e rotture lungo il suo percorso. € 4.550,00;
Ricostruzione in muratura di fette di tufo delle colonne dal 1° piano al 6° con chiusura dei fori al solaio per il passaggio della tubazione. Ripristino dell'intonaco e rifacimento rivestimento in piastrelle con piastrelle simili alle esistenti…” € 4.830,00. Per tali motivi, dal citato documento, escludendo le voci relative alla costruzione della nuova conduttura idrica esterna, poteva esattamente quantificarsi il danno risarcibile in complessivi € 9.380,00 (4.550,00+4830,00=9.380,00) oltre IVA 10%. Concludeva invitando la a procedere al riesame della pratica al fine di provvedere alla CP_1 dovuta liquidazione dei danni patiti dal Condominio, il cui ammontare era da considerare certamente superiore alla franchigia di € 1.000,00, e insistendo altresì nella richiesta di accesso agli atti al fine di verificare sulla scorta di quali elementi il perito dott. avesse potuto redigere la propria perizia, quantificando i danni Persona_1 de quibus in un importo inferiore a € 1.000,00. G) Poiché la detta lettera era rimasta inevasa e priva di riscontro, il , con nuova lettera 23.09.2022 (vds. Allegato Parte_1
n. 8) inoltrata a mezzo mail alla e allo comunicava che il CP_1 Parte_2
aveva nelle more completato il pagamento nei confronti della Parte_1 ditta PA BR, per complessivi € 15.772,80 (come da pre-fattura del 10.11.2021), a tal fine allegando in copia le relative fatture;
ribadiva nell'occasione che il costo sostenuto dal per la ricerca delle perdite di acqua negli otto Parte_1 appartamenti collegati alla colonna montante oggetto di infiltrazioni, comprese le relative demolizioni e ricostruzioni (interventi coperti dalla polizza assicurativa), ammontavano ad € 9.380,00 oltre IVA 10%, per complessivi € 10.318,00, e concludeva chiedendo ancora una volta il riesame della pratica, al fine di un bonario componimento. H) Anche detta ultima bonaria richiesta rimaneva inevasa e priva di riscontro sicché, nel silenzio e indifferenza serbati da controparte, il Parte_1
[...
si vedeva costretto a ricorrere alla procedura di mediazione al fine di tutelare le proprie ragioni e vedersi riconosciuto il diritto al pagamento dell'indennizzo di € 10.318,00, dedotta la franchigia di € 1.000,00.”.
Dall'esame degli atti di causa emerge che parte attrice abbia stipulato la polizza
“Globale Fabbricati Civili” n.2080/48/47782394.
L'onere di fornire la prova della verificazione dell'evento, dei danni lamentati e della loro entità, nonché del nesso eziologico esistente tra questi ultimi e l'evento che si ritiene essere stata la causa degli stessi e, in modo particolare, che tali danni rientrano nella copertura assicurativa prevista dalla polizza invocata, incombe su parte attrice.
Al punto 1.1. denominato “Rischi assicurati”, sezione “Garanzia Base” delle Condizioni Generali di Assicurazione, è stabilito che “La Compagnia, nella forma “a valore intero”, indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato, escluso il valore dell'area, distrutto o danneggiato da:… d) Acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti di pertinenza del fabbricato assicurato. Sono esclusi: i danni da traboccamenti e rigurgiti di fognature;
– le spese per la demolizione, lo sgombero e il ripristino di parti del fabbricato e degli impianti sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua…”
(Cfr. pag. 7 delle C.G.A. Ed. del 15/7/2006). Da tanto discende che il presupposto per l'operatività della polizza sia l'accidentalità del fatto e tale ipotesi non ricorre nel caso di specie poiché non vi è prova che le cause delle infiltrazioni d'acqua siano conseguenza di una rottura accidentale dell'impianto idrico. Dalla documentazione in atti ed in particolare dalla documentazione fotografica emerge che gli asseriti danni siano stati causati dalla mancata manutenzione della condotta idrica che si presentava in pessimo stato. Tanto esclude l'accidentalità dell'evento denunciato dal e, quindi, l'operatività della garanzia invocata. Parte_1
Pertanto, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta la domanda attorea per i motivi di cui sopra;
condanna la parte attrice al pagamento, in favore della convenuta, della somma di €
2.500,00 per competenze oltre spese generali, iva e cap come per legge;
rigetta ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti.
Così deciso in Lecce, il 24/02/2025
Il giudice
Alessandro Maggiore