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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/12/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3037 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente da:
c.f. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria PORELLI
e
IG DE, c.f. , nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela MINESSO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: 1) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore Per_1
a favore di entrambi i genitori. I genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative, a titolo di esempio, alla sua istruzione,
educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio fatte salve le situazioni eccezionali e straordinarie che potrebbero richiedere interventi urgenti, purché le relative decisioni vengano comunque sempre tempestivamente riferite all'altro genitore. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Ciascun genitore,
quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente e, in via esclusiva, la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
2) disporre che il figlio minore affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
continui a risiedere prevalentemente con la madre nell'immobile che la SI.ra CP_1
conduce in locazione dal 1/8/2025;
3) disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé salvo accordi migliorativi Per_1
tra le parti, nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio minore:
- i fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio dall'uscita della scuola alla domenica sera fino alle 21.00 allorquando si premurerà di accompagnarlo presso la casa della madre;
2 -durante il periodo natalizio una settimana rispettivamente comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno;
-durante il periodo pasquale tre giorni rispettivamente comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
- almeno quindici giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31/05 di ciascun anno;
-durante la settimana il minore si accorderà
direttamente con il padre.
Qualora nei fine settimana di sua competenza il genitore per motivi di lavoro e/o personali sia impossibilitato a stare con la sera, provvederà ad avvisare l'altro Per_1
genitore affinchè possa sostituirlo ovvero al fine di individuare congiuntamente altra figura di riferimento che possa stare con (es. nonni); Per_1
4) disporre che il SI. RI versi alla SI.ra , a titolo di contributo ordinario al CP_1
mantenimento di e fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, Per_1
l'importo mensile di € 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI,
unitamente al rimborso della quota del 100% delle spese straordinarie da sostenersi a favore del medesimo, con decorrenza da agosto 2025. Si precisa che il signor RI
farà fronte alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive) al 100% fin tanto che la signora avrà una situazione lavorativa precaria come quella attualmente CP_1
in essere, successivamente, quando la stessa si sarà stabilizzata, la suddivisione delle spese straordinarie sarà quella ex lege ovvero il 50% ciascun genitore. Dette spese,
senza distinzione, andranno tutte preventivamente concordate tra i genitori e parametrate alle possibilità economiche del signor RI onerato di sostenerle;
quest'ultimo si occuperà altresì di effettuare i relativi pagamenti. Quando le spese
3 saranno suddivise al 50% tra i genitori gli stessi si atterranno alle previsioni del
Protocollo del Tribunale di Vicenza. La situazione lavorativa della signora si CP_1
intenderà stabilizzata allorchè la stessa abbia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque caratterizzato da stabilità. Annualmente pertanto la signora si impegnerà a comunicare al signor RI quale sia la propria posizione CP_1
lavorativa e/o a fornire idonea documentazione;
5) dare atto che il signor RI si impegna a versare altresì la metà del canone di locazione dell'immobile in cui la signora risiede con il figlio pari CP_1 Per_1
attualmente a € 290,00 mensili - a decorrere dal mese di agosto 2025 - e che tale importo verrà bonificato dal signor RI direttamente al locatore e sarà da intendersi quale concorso alle esigenze abitative del figlio e verrà corrisposto fintanto che il figlio vivrà con la madre e non sarà autosufficiente economicamente. Si precisa che il concorso massimo del signor RI nel canone di locazione, che sia dell'immobile attualmente prescelto, ovvero di altri immobili, sarà di euro 300,00;
6) dare altresì atto che il SI. RI ha versato la somma di euro € 3.000,00 una tantum quale ulteriore contributo alle esigenze abitative del figlio minore: in particolare €
1.100,00 direttamente all'attuale locatore a titolo di deposito cauzionale alla sottoscrizione della locazione da parte della signora ed i residui € 1.900,00 a CP_1
mani della signora dopo la sottoscrizione del ricorso. La signora si CP_1 CP_1
impegna ad informare il signor RI in ordine agli arredi e/o elettrodomestici ovvero altri beni da lei acquistati per le esigenze abitative del figlio, scopo per cui la predetta somma è stata versata;
7) dare atto che le parti concordano che l'Assegno Unico per la famiglia venga
4 percepito dalla SI.ra al 100 %; CP_1
8) disporre le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 08/08/2025 e IG DE CP_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore Per_1
All'esito dell'udienza del 25/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il
Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico del padre al 100% fino al momento in cui la signora non troverà un lavoro stabile;
successivamente, saranno poste CP_1
a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e note
5 scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento / mantenimento del minore sia Persona_2
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati da intendersi qui integralmente trascritti;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 16.12.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3037 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente da:
c.f. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria PORELLI
e
IG DE, c.f. , nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela MINESSO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: 1) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore Per_1
a favore di entrambi i genitori. I genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative, a titolo di esempio, alla sua istruzione,
educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio fatte salve le situazioni eccezionali e straordinarie che potrebbero richiedere interventi urgenti, purché le relative decisioni vengano comunque sempre tempestivamente riferite all'altro genitore. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Ciascun genitore,
quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente e, in via esclusiva, la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
2) disporre che il figlio minore affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
continui a risiedere prevalentemente con la madre nell'immobile che la SI.ra CP_1
conduce in locazione dal 1/8/2025;
3) disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé salvo accordi migliorativi Per_1
tra le parti, nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio minore:
- i fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio dall'uscita della scuola alla domenica sera fino alle 21.00 allorquando si premurerà di accompagnarlo presso la casa della madre;
2 -durante il periodo natalizio una settimana rispettivamente comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno;
-durante il periodo pasquale tre giorni rispettivamente comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
- almeno quindici giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31/05 di ciascun anno;
-durante la settimana il minore si accorderà
direttamente con il padre.
Qualora nei fine settimana di sua competenza il genitore per motivi di lavoro e/o personali sia impossibilitato a stare con la sera, provvederà ad avvisare l'altro Per_1
genitore affinchè possa sostituirlo ovvero al fine di individuare congiuntamente altra figura di riferimento che possa stare con (es. nonni); Per_1
4) disporre che il SI. RI versi alla SI.ra , a titolo di contributo ordinario al CP_1
mantenimento di e fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, Per_1
l'importo mensile di € 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI,
unitamente al rimborso della quota del 100% delle spese straordinarie da sostenersi a favore del medesimo, con decorrenza da agosto 2025. Si precisa che il signor RI
farà fronte alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive) al 100% fin tanto che la signora avrà una situazione lavorativa precaria come quella attualmente CP_1
in essere, successivamente, quando la stessa si sarà stabilizzata, la suddivisione delle spese straordinarie sarà quella ex lege ovvero il 50% ciascun genitore. Dette spese,
senza distinzione, andranno tutte preventivamente concordate tra i genitori e parametrate alle possibilità economiche del signor RI onerato di sostenerle;
quest'ultimo si occuperà altresì di effettuare i relativi pagamenti. Quando le spese
3 saranno suddivise al 50% tra i genitori gli stessi si atterranno alle previsioni del
Protocollo del Tribunale di Vicenza. La situazione lavorativa della signora si CP_1
intenderà stabilizzata allorchè la stessa abbia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque caratterizzato da stabilità. Annualmente pertanto la signora si impegnerà a comunicare al signor RI quale sia la propria posizione CP_1
lavorativa e/o a fornire idonea documentazione;
5) dare atto che il signor RI si impegna a versare altresì la metà del canone di locazione dell'immobile in cui la signora risiede con il figlio pari CP_1 Per_1
attualmente a € 290,00 mensili - a decorrere dal mese di agosto 2025 - e che tale importo verrà bonificato dal signor RI direttamente al locatore e sarà da intendersi quale concorso alle esigenze abitative del figlio e verrà corrisposto fintanto che il figlio vivrà con la madre e non sarà autosufficiente economicamente. Si precisa che il concorso massimo del signor RI nel canone di locazione, che sia dell'immobile attualmente prescelto, ovvero di altri immobili, sarà di euro 300,00;
6) dare altresì atto che il SI. RI ha versato la somma di euro € 3.000,00 una tantum quale ulteriore contributo alle esigenze abitative del figlio minore: in particolare €
1.100,00 direttamente all'attuale locatore a titolo di deposito cauzionale alla sottoscrizione della locazione da parte della signora ed i residui € 1.900,00 a CP_1
mani della signora dopo la sottoscrizione del ricorso. La signora si CP_1 CP_1
impegna ad informare il signor RI in ordine agli arredi e/o elettrodomestici ovvero altri beni da lei acquistati per le esigenze abitative del figlio, scopo per cui la predetta somma è stata versata;
7) dare atto che le parti concordano che l'Assegno Unico per la famiglia venga
4 percepito dalla SI.ra al 100 %; CP_1
8) disporre le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 08/08/2025 e IG DE CP_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore Per_1
All'esito dell'udienza del 25/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il
Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico del padre al 100% fino al momento in cui la signora non troverà un lavoro stabile;
successivamente, saranno poste CP_1
a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e note
5 scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento / mantenimento del minore sia Persona_2
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati da intendersi qui integralmente trascritti;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 16.12.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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