Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/06/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4682/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela
Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in grado di appello al n. R.G. 4682/2023 promossa da:
, con sede legale in Roma, in Via Giuseppe Parte_1
Grezar n. 14, C.F. e P. Iva in persona del Sig. , nella qualità di P.IVA_1 Parte_2
Procuratore dell' , in forza dei poteri conferiti con Procura Controparte_1
Speciale per atto Notaio - Roma repertorio nr 175418 raccolta nr 11376 del Persona_1
22/07/2021, (All.1 – Procura Speciale), rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Giulia Alviggi (C.F. ), unitamente C.F._1
alla quale elegge domicilio in Salerno alla via M. Ripa 2
- APPELLANTE
Contro
(C.F. , nata il [...] a [...] ed ivi Controparte_2 C.F._2
alla Via Roma n.13, rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Gallo (C.F. ), C.F._3
unitamente all'avv. Maurizio Delle Donne (C.F. ), giusta procura ad C.F._4
litem su separato foglio allegato alla produzione di primo grado, e dom.ta presso lo studio legale del primo sito in Pompei (NA) alla Via Aldo Moro n.7
pagina 1 di 15
e
, in persona del Presidente p.t. Controparte_3
- APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza n. 2075/2023; opposizione ex art. 615, II comma avverso cartella di pagamento;
difetto di giurisdizione.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva, con atto di citazione ritualmente notificato, dinanzi al Controparte_2
Giudice di Pace di Gragnano, nei confronti dell' e della Controparte_1
opposizione avverso cartella di pagamento n. 07120110248717121000 nr. di Controparte_3
ruolo 2011/0013438, avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 324,32, comprensivi di interessi, compensi e spese di notifica, per l'omesso pagamento della tassa automobilistica comminate a suo carico dalla nell'anno 2007 e notificato il 29.12.2011 e Controparte_3
instava affinché il Giudice di Pace dichiarasse l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione e per l'effetto, annullasse l'estratto di ruolo e la relativa cartella di pagamento. Si costituiva in giudizio eccependo la litispendenza con altro giudizio avente ad oggetto la medesima CP_4
cartella di pagamento;
il difetto di giurisdizione del giudice adito;
l'improcedibilità e tardività dell'opposizione; l'inammissibilità dell'opposizione; la carenza di legittimazione passiva;
l'infondatezza, nel merito, delle avverse doglianze. Con sentenza n. 2075/2023 resa dal G.d.P. di
Gragnano in data 08.03.2022 e depositata in data 29.04.2023, non notificata, veniva accolta l'opposizione per intervenuto ed assorbente decorso della prescrizione.
Avverso detta pronuncia proponeva appello lamentando l'inammissibilità e CP_4
l'improcedibilità dell'appello per violazione art. 339 c.p.c., l'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di giurisdizione, l'errata e contrastante pronuncia sulla qualificazione dell'azione, sulle eccezioni di carenza di interesse ad agire e di inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, la mancata valutazione della doglianza relativa alla inammissibilità della domanda di pagina 2 di 15 annullamento del ruolo per prescrizione. Chiedeva, dunque, in via preliminare: dichiarare il difetto di Giurisdizione del Giudice di Pace di Gragnano in favore della Commissione tributaria provinciale competente;
dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'opposizione; dichiarare l'inammissibilità per non autonoma invocabilità dell'azione di accertamento negativo del credito;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
in relazione alle eccezioni inerenti il merito della pretesa;
nel merito: rigettare la domanda e, per l'effetto, dichiarare la piena legittimità dell'estratto di ruolo impugnato e della relativa cartella di pagamento, con vittoria di spese e competenze del doppio grado. Si costituiva Controparte_2
che impugnava e contestava tutto quanto dedotto ed eccepito, ed eccepiva: infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione;
infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda di primo grado, non sussistendo un interesse giuridicamente tutelato all'impugnazione dell'estratto di ruolo stante la documentata regolarità della notifica della cartella di pagamento.
Chiedeva, dunque, rigettare l'appello spiegato da controparte perché infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Gragnano nr.
2075/23 con condanna dell' al pagamento delle spese e Controparte_1
competenze professionali;
in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, compensare le spese di lite tenuto conto dei continui mutamenti giurisprudenziali che hanno interessato la materia.
L'appello va accolto atteso il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
In via preliminare, si ritiene infondata la questione sollevata dalla difesa di CP_4
inerente la violazione dell'art. 339 c.p.c., che al comma terzo recita “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Invero, nel caso di specie, l'appellante lamenta, tra i diversi motivi di impugnazione, una diretta violazione dell'art. 2 del Dlgs 546/1992., norma relativa alle varie attribuzioni e materie di competenza del giudice tributario. Tale norma può sicuramente qualificarsi quale “norma relativa al procedimento”, pertanto risulta l'appello proposto risulta conforme all'art. 339 c.p.c.
Il gravame va accolto quanto al lamentato difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario. pagina 3 di 15 La tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è tuttora contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità.
L'orientamento più restrittivo e risalente – sebbene, per certi versi, mai del tutto sopito – in seno alla giurisprudenza di legittimità individua una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra le due giurisdizioni nel momento dell'esecuzione forzata, attribuendo tutto ciò che viene ad incidere sulla pretesa tributaria prima dell'esecuzione alla giurisdizione del Giudice Tributario, e, per converso, lasciando al G.O. il potere di conoscere degli atti esecutivi tout court. Tale ricostruzione trova, ex multiis, un suo autorevole referente nella pronuncia delle Sezioni Unite n.
14648/2017, intervenuta in tema di prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare, per cui – sostanzialmente - la “giurisdizione del giudice tributario non può che coincidere con quella definita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992”, la quale, come sottolineato dalla Suprema Corte, attrae anche le questioni relative alla prescrizione riferita ai crediti tributari
(“si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”).
La citata normativa di riferimento (art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato prima dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001, e successivamente dal d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2005), per vero, attribuisce in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, con la precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica”; il quadro è completato dall'art. 19 del medesimo decreto legislativo, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Tuttavia, la successiva pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, con cui, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse anche le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (“l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. pagina 4 di 15 proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex articolo 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”), cagionando per tale via un vuoto di tutela giudicato inammissibile, ha dato altresì la stura ad un generale ripensamento dell'esatta collocazione del confine tra le giurisdizioni.
Le successive pronunce di legittimità, infatti, nell'approfondire la scia delle implicazioni di tale sentenza, hanno riformulato il criterio di riparto tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, partendo dal rilievo che “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali, né gli avvisi di mora, è anche vero che per espressa disposizione normativa (art.2 d.lgs. 546/1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella” (Sezioni Unite del 2019, ord. n. 34447/2019).
Secondo tale corrente interpretativa, ripresa ed ampliata dalle pronunce di legittimità degli anni immediatamente successivi (cfr. Cass. S.U., ord. n. 7822/2020; Cass. Civ., sent. n. 12642/2021;
Cass. S.U., sent. n. 1394/2022), la cognizione deve quindi ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento per il caso di notifica invalida della prima, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
L'approdo definitivo di tale percorso è rappresentato dagli identici percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento pagina 5 di 15 preventivo di giurisdizione), e dalla di poco successiva ordinanza a Sezioni Unite n. 30666/2022, che giungono dunque ad operare un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sulla scorta di allegazione della prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”: tale discrimen è offerto dal momento in cui matura la prescrizione del credito, ante notifica della cartella esattoriale o successivamente a questa (pertanto, il vero momento “spartiacque” sarebbe quello segnato, in realtà, dalla notifica della cartella, rispetto a cui c'è un prima - la giurisdizione tributaria – e un dopo, ovvero la giurisdizione del G.O.).
Resta inteso che, in presenza di una domanda formulata innanzi al giudice ordinario atta a far rilevare la mancata notifica di una cartella di pagamento, onde far affermare, di conseguenza, la prescrizione del credito di natura tributaria in essa portato, il giudice ordinario dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado compente per territorio, poiché si tratterebbe di far rilevare, in ogni caso, la prescrizione antecedente la notifica della cartella stessa.
Tale percorso argomentativo è stato, tuttavia, nuovamente messo in discussione da una più recente pronuncia a Sezioni Unite (ord. n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione), la quale, a fronte del summenzionato proliferare di distinzioni esegetiche, intende riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, riprendendo le basi argomentative dell'orientamento più fedele ad un'interpretazione letterale e stricta del dato normativo di cui all'art. 2 d.lgs. n. 546/1992. Nelle parole della Suprema Corte da ultimo menzionata, premesso che “non sia compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto […] È stato pertanto affermato il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella pagina 6 di 15 giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”. Le recenti
SS.UU. arrivano pertanto a concludere che “Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Il dibattito giurisprudenziale sul riparto dei confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, come chiarito in premessa, non appare dunque definitivamente sopito.
Alla luce delle diverse pronunce di legittimità esaminate, pur non disconoscendosi il rilievo delle argomentazioni spese dalla ricostruzione favorevole ad individuare il criterio discretivo nella notifica della cartella esattoriale, si ritiene tuttavia di aderire all'orientamento da ultimo menzionato (e riportato in auge dalla pronuncia del 2024, dopo essere stato a lungo ritenuto recessivo), stante la maggior aderenza al dato normativo e, soprattutto, per l'efficace capacità di razionalizzazione del sistema del riparto di giurisdizione, a fronte di un orientamento contrapposto che, per quanto potenzialmente valido, si è rivelato all'esame pratico sovente foriero di profili di maggiore ambiguità nel discernimento del caso concreto.
Pertanto, non essendo ravvisabili, nel caso all'attenzione, atti propriamente esecutivi della pretesa tributaria (come appare dalla comune prospettazione delle parti sul punto), deve rilevarsi il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione tributaria.
Va dichiarato il difetto di Giurisdizione del Tribunale di Torre Annunziata in favore della
Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, innanzi alla quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: pagina 7 di 15 1) Dichiara il proprio difetto di Giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di
Napoli, innanzi alla quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge;
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Torre Annunziata, 05/06/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
R.G. 4682/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela
Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in grado di appello al n. R.G. 4682/2023 promossa da:
, con sede legale in Roma, in Via Giuseppe Parte_1
Grezar n. 14, C.F. e P. Iva in persona del Sig. , nella qualità di P.IVA_1 Parte_2
Procuratore dell' , in forza dei poteri conferiti con Procura Controparte_1
Speciale per atto Notaio - Roma repertorio nr 175418 raccolta nr 11376 del Persona_1
22/07/2021, (All.1 – Procura Speciale), rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Giulia Alviggi (C.F. ), unitamente C.F._1
alla quale elegge domicilio in Salerno alla via M. Ripa 2
- OPPONENTE
pagina 8 di 15 Contro
, (C.F. , nata il [...] a [...] ed Controparte_2 C.F._2
ivi alla Via Roma n.13, rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Gallo (C.F. ), C.F._3
unitamente all'avv. Maurizio Delle Donne (C.F. ), giusta procura ad C.F._4
litem su separato foglio allegato alla produzione di primo grado, e dom.ta presso lo studio legale del primo sito in Pompei (NA) alla Via Aldo Moro n.7
- OPPOSTO
Oggetto: opposizione ex art. 615, II comma avverso cartella di pagamento;
difetto di giurisdizione.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva, con atto di citazione ritualmente notificato, dinanzi al Giudice di Controparte_2
Pace di Gragnano, nei confronti dell' e della Controparte_1 CP_3
opposizione avverso cartella di pagamento n. 07120110248717121000 nr. di ruolo
[...]
2011/0013438, avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 324,32, comprensivi di interessi, compensi e spese di notifica, per l'omesso pagamento della tassa automobilistica comminate a suo carico dalla nell'anno 2007 e notificato il 29.12.2011 e Controparte_3
instava affinché il Giudice di Pace dichiarasse l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione e per l'effetto, annullasse l'estratto di ruolo e la relativa cartella di pagamento. Si costituiva in giudizio eccependo la litispendenza con altro giudizio avente ad oggetto la medesima CP_4
cartella di pagamento;
il difetto di giurisdizione del giudice adito;
l'improcedibilità e tardività dell'opposizione; l'inammissibilità dell'opposizione; la carenza di legittimazione passiva;
l'infondatezza, nel merito, delle avverse doglianze. Con sentenza n. 2075/2023 resa dal G.d.P. di
Gragnano in data 08.03.2022 e depositata in data 29.04.2023, non notificata, veniva accolta l'opposizione per intervenuto ed assorbente decorso della prescrizione. Avverso detta pronuncia proponeva appello lamentando l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello per CP_4
violazione art. 339 c.p.c.; l'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di giurisdizione;
l'errata e contrastante pronuncia sulla qualificazione dell'azione, sulle eccezioni di carenza di interesse ad pagina 9 di 15 agire e di inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo;
la mancata valutazione della doglianza relativa alla inammissibilità della domanda di annullamento del ruolo per prescrizione.
Chiedeva, dunque, in via preliminare: dichiarare il difetto di Giurisdizione del Giudice di Pace di
Gragnano in favore della Commissione tributaria provinciale competente;
dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'opposizione; dichiarare l'inammissibilità per non autonoma invocabilità dell'azione di accertamento negativo del credito;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione alle eccezioni inerenti Controparte_1
il merito della pretesa;
nel merito: rigettare la domanda e, per l'effetto, dichiarare la piena legittimità dell'estratto di ruolo impugnato e della relativa cartella di pagamento, con vittoria di spese e competenze del doppio grado. Si costituiva che impugnava e Controparte_2
contestava tutto quanto dedotto ed eccepito, ed eccepiva: infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione;
infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda di primo grado, non sussistendo un interesse giuridicamente tutelato all'impugnazione dell'estratto di ruolo stante la documentata regolarità della notifica della cartella di pagamento. Chiedeva, dunque, rigettare l'appello spiegato da controparte perché infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Gragnano nr. 2075/23 con condanna dell
[...]
al pagamento delle spese e competenze professionali;
in subordine, Controparte_1
nell'ipotesi di accoglimento della domanda, compensare le spese di lite tenuto conto dei continui mutamenti giurisprudenziali che hanno interessato la materia.
La domanda è dichiarata inammissibile atteso il difetto di giurisdizione del presente
Giudice.
In via preliminare, si ritiene infondata la questione sollevata dalla difesa di CP_4
inerente la violazione dell'art. 339 c.p.c., che al comma terzo recita “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Invero, nel caso di specie, l'appellante lamenta, tra i diversi motivi di impugnazione, una diretta violazione dell'art. 2 del Dlgs 546/1992., norma relativa alle varie attribuzioni e materie di competenza del giudice tributario. Tale norma può sicuramente qualificarsi quale “norma relativa al procedimento”, pertanto risulta l'appello proposto risulta conforme all'art. 339 c.p.c.
pagina 10 di 15 Quanto al lamentato difetto di giurisdizione, vista la portata tendenzialmente assorbente della questione, occorre anzitutto verificare se, nel caso che occupa, possa giustificarsi il ricorso al giudice ordinario nonostante la natura della pretesa creditoria, avente ad oggetto crediti di natura tributaria. Ed invero, laddove le cartelle presupposte afferiscano a pretese tributarie, viene in rilievo il profilo del possibile difetto di giurisdizione del G.O. in favore della giustizia tributaria.
La tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è tuttora contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità.
L'orientamento più restrittivo e risalente – sebbene, per certi versi, mai del tutto sopito – in seno alla giurisprudenza di legittimità individua una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra le due giurisdizioni nel momento dell'esecuzione forzata, attribuendo tutto ciò che viene ad incidere sulla pretesa tributaria prima dell'esecuzione alla giurisdizione del Giudice Tributario, e, per converso, lasciando al G.O. il potere di conoscere degli atti esecutivi tout court. Tale ricostruzione trova, ex multiis, un suo autorevole referente nella pronuncia delle Sezioni Unite n.
14648/2017, intervenuta in tema di prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare, per cui – sostanzialmente - la “giurisdizione del giudice tributario non può che coincidere con quella definita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992”, la quale, come sottolineato dalla Suprema Corte, attrae anche le questioni relative alla prescrizione riferita ai crediti tributari
(“si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”).
La citata normativa di riferimento (art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato prima dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001, e successivamente dal d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2005), per vero, attribuisce in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, con la precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica”; il quadro è completato dall'art. 19 del medesimo decreto legislativo, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
pagina 11 di 15 Tuttavia, la successiva pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, con cui, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse anche le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (“l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex articolo 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”), cagionando per tale via un vuoto di tutela giudicato inammissibile, ha dato altresì la stura ad un generale ripensamento dell'esatta collocazione del confine tra le giurisdizioni.
Le successive pronunce di legittimità, infatti, nell'approfondire la scia delle implicazioni di tale sentenza, hanno riformulato il criterio di riparto tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, partendo dal rilievo che “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali, né gli avvisi di mora, è anche vero che per espressa disposizione normativa (art.2 d.lgs. 546/1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella” (Sezioni Unite del 2019, ord. n. 34447/2019).
Secondo tale corrente interpretativa, ripresa ed ampliata dalle pronunce di legittimità degli anni immediatamente successivi (cfr. Cass. S.U., ord. n. 7822/2020; Cass. Civ., sent. n. 12642/2021;
Cass. S.U., sent. n. 1394/2022), la cognizione deve quindi ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento per il caso di notifica invalida della prima, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità pagina 12 di 15 formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
L'approdo definitivo di tale percorso è rappresentato dagli identici percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), e dalla di poco successiva ordinanza a Sezioni Unite n. 30666/2022, che giungono dunque ad operare un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sulla scorta di allegazione della prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”: tale discrimen è offerto dal momento in cui matura la prescrizione del credito, ante notifica della cartella esattoriale o successivamente a questa (pertanto, il vero momento “spartiacque” sarebbe quello segnato, in realtà, dalla notifica della cartella, rispetto a cui c'è un prima - la giurisdizione tributaria – e un dopo, ovvero la giurisdizione del G.O.).
Resta inteso che, in presenza di una domanda formulata innanzi al giudice ordinario atta a far rilevare la mancata notifica di una cartella di pagamento, onde far affermare, di conseguenza, la prescrizione del credito di natura tributaria in essa portato, il giudice ordinario dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado compente per territorio, poiché si tratterebbe di far rilevare, in ogni caso, la prescrizione antecedente la notifica della cartella stessa.
Tale percorso argomentativo è stato, tuttavia, nuovamente messo in discussione da una più recente pronuncia a Sezioni Unite (ord. n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione), la quale, a fronte del summenzionato proliferare di distinzioni esegetiche, intende riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, riprendendo le basi argomentative dell'orientamento più fedele ad un'interpretazione letterale e stricta del dato normativo di cui all'art. 2 d.lgs. n. 546/1992. Nelle parole della Suprema Corte da ultimo menzionata, premesso che “non sia compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione pagina 13 di 15 di nuovo precetto […] È stato pertanto affermato il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”. Le recenti
SS.UU. arrivano pertanto a concludere che “Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Il dibattito giurisprudenziale sul riparto dei confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, come chiarito in premessa, non appare dunque definitivamente sopito.
Alla luce delle diverse pronunce di legittimità esaminate, pur non disconoscendosi il rilievo delle argomentazioni spese dalla ricostruzione favorevole ad individuare il criterio discretivo nella notifica della cartella esattoriale, si ritiene tuttavia di aderire all'orientamento da ultimo menzionato (e riportato in auge dalla pronuncia del 2024, dopo essere stato a lungo ritenuto recessivo), stante la maggior aderenza al dato normativo e, soprattutto, per l'efficace capacità di razionalizzazione del sistema del riparto di giurisdizione, a fronte di un orientamento contrapposto che, per quanto potenzialmente valido, si è rivelato all'esame pratico sovente foriero di profili di maggiore ambiguità nel discernimento del caso concreto.
Pertanto, non essendo ravvisabili, nel caso all'attenzione, atti propriamente esecutivi della pretesa tributaria (come appare dalla comune prospettazione delle parti sul punto), deve rilevarsi il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione tributaria.
pagina 14 di 15 Va dichiarato il difetto di Giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, innanzi alla quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
3) dichiara il proprio difetto di Giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di
Napoli, innanzi alla quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge;
4) compensa le spese di lite tra le parti.
Torre Annunziata, 09/06/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
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