Decreto cautelare 14 novembre 2025
Sentenza breve 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 17/12/2025, n. 22890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22890 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22890/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13974/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13974 del 2025, proposto da
La Locanda del Principe S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Emmolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-della comunicazione prot. CA/2025/182823 dell'11/11/2025 di inefficacia della scia per esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande della ricorrente;
-nonché di ogni altro atto, parere, nota ostativi alla ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale Roma capitale ha inibito gli effetti di una SCIA del 12/9/25 per l’apertura di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande in via Principe Amadeo 7/F e 7/G, Roma.
L’atto è stato adottato in fedele applicazione dell’art. 10, comma 3, lett. b) della DAC n. 109 del 2023, che vieta l’insediamento di attività non tutelate (quale è quella alla quale aspira la ricorrente) in locali nei quali, nei tre anni precedenti, sia stata invece svolta una delle attività cd. tutelate per almeno un biennio.
All’esito della fase cautelare, sussistono i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.
Difatti, va respinto l’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia eccesso di potere e, in particolare, violazione del legittimo affidamento, tenuto conto che in data 12 aprile 2023 l’amministrazione avrebbe affermato (doc. 3 parte ricorrente) che nei locali in questione non era stata svolta alcuna attività fin dal 2004.
La ricorrente sarebbe stata indotta da ciò a impiegare ingenti somme per avviare la propria attività, confidando nella idoneità dei locali.
Il Tribunale osserva che l’amministrazione ha provato in giudizio che, in effetti, presso tali locali è stata esercitata un’attività tutelata dal 2007 a, perlomeno, il 27 maggio 2023.
Ne consegue che l’atto impugnato ha un contenuto dovuto, poiché il già citato art. 10 della DAC 109/23 è univoco nel vietare l’insediamento.
Una condotta , da parte di Roma Capitale, che avesse falsamente ingenerato l’aspettativa del contrario potrebbe senza dubbio rilevare ai fini del risarcimento del danno, ma, in sé, non sarebbe in grado di viziare la successiva attività provvedimentale. In nessun caso l’amministrazione può ritenersi vincolata ad adottare un atto obiettivamente contrario alla fonte sovraordinata, al fine di preservare l’effetto di precedenti attestazioni contrarie al vero.
Il ricorso va perciò respinto.
In considerazione del fatto che Roma Capitale non ha contestato di aver posto in essere la condotta che ha ingenerato l’affidamento della ricorrente, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente, Estensore
Roberta Cicchese, Consigliere
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Bignami |
IL SEGRETARIO