CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 09/02/2026, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1954/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
BALSAMO MILENA, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19231/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 300993 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 300994 IMU 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2400 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 348/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna gli avvisi di accertamento IMU n. 300993 e n. 300994 relativi agli anni di imposta 2019, 2020 e l'accertamento TASI n. 2400, anno 2019, per un importo complessivo di € 41.777,12.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa tributaria e come primo motivo di impugnazione eccepisce l'erronea attribuzione della percentuale di possesso operata da Roma Capitale, segnatamente il 100% in luogo del 25%.
Il ricorrente eccepisce inoltre il mancato riconoscimento della riduzione delle imposte per inagibilità riferita all'immobile contrassegnato con il Sub_1.
Per ultimo il ricorrente eccepisce il mancato riconoscimento della riduzione di imposta per gli immobili locati a canone concordato e segnatamente il 75% anzichè il 100%.
Roma Capitale si costituisce in giudizio e replica alle eccezioni di parte ricorrente ribadendo la piena legittimità degli avvisi di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni del ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, quanto al primo motivo di impugnazione, Roma Capitale ha documentato la proprietà al 100% in capo al ricorrente per ricongiungimento dell'usufrutto del 27/04/2018 come da visure depositate (registrazione volume 33914 n. 68631 registrato in data 27/04/2018 - atto di morte voltura n. 34384.4/2021 - pratica n. rm0282179 in atti dal 27/07/2021).
Parimenti infondata risulta anche l'altra eccezione relativa al mancato riconoscimento della riduzione delle imposte per inagibilità riferita all'immobile contrassegnato con il Sub_1 in quanto l'istanza avanzata dal ricorrente ha per oggetto l'immobile contrassegnato con la particella sub 502 non oggetto del presente accertamento.
Quanto all'ultimo motivo di impugnazione il ricorrente non prova quanto asserito limitandosi a depositare una serie di registrazioni di contratti di locazione con opzione cedolare secca senza riferimenti agli immobili oggetto di accertamento.
Per i motivi esposti il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complerssivi € 1.600,00 in favore di Roma Capitale.
Così deciso in Roma il 16.01.2026
Il Presidente estensore
NA CE
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
BALSAMO MILENA, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19231/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 300993 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 300994 IMU 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2400 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 348/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna gli avvisi di accertamento IMU n. 300993 e n. 300994 relativi agli anni di imposta 2019, 2020 e l'accertamento TASI n. 2400, anno 2019, per un importo complessivo di € 41.777,12.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa tributaria e come primo motivo di impugnazione eccepisce l'erronea attribuzione della percentuale di possesso operata da Roma Capitale, segnatamente il 100% in luogo del 25%.
Il ricorrente eccepisce inoltre il mancato riconoscimento della riduzione delle imposte per inagibilità riferita all'immobile contrassegnato con il Sub_1.
Per ultimo il ricorrente eccepisce il mancato riconoscimento della riduzione di imposta per gli immobili locati a canone concordato e segnatamente il 75% anzichè il 100%.
Roma Capitale si costituisce in giudizio e replica alle eccezioni di parte ricorrente ribadendo la piena legittimità degli avvisi di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni del ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, quanto al primo motivo di impugnazione, Roma Capitale ha documentato la proprietà al 100% in capo al ricorrente per ricongiungimento dell'usufrutto del 27/04/2018 come da visure depositate (registrazione volume 33914 n. 68631 registrato in data 27/04/2018 - atto di morte voltura n. 34384.4/2021 - pratica n. rm0282179 in atti dal 27/07/2021).
Parimenti infondata risulta anche l'altra eccezione relativa al mancato riconoscimento della riduzione delle imposte per inagibilità riferita all'immobile contrassegnato con il Sub_1 in quanto l'istanza avanzata dal ricorrente ha per oggetto l'immobile contrassegnato con la particella sub 502 non oggetto del presente accertamento.
Quanto all'ultimo motivo di impugnazione il ricorrente non prova quanto asserito limitandosi a depositare una serie di registrazioni di contratti di locazione con opzione cedolare secca senza riferimenti agli immobili oggetto di accertamento.
Per i motivi esposti il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complerssivi € 1.600,00 in favore di Roma Capitale.
Così deciso in Roma il 16.01.2026
Il Presidente estensore
NA CE