Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 12/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 4965/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI GO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -Giudice dott. Nicola Del Vecchio -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 4965/2024 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] l'[...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: operaia reddito: euro 12.178,00 netti nell'anno d'imposta 2023 con l'Avv. Susi Capuzzo presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: pensionato e artigiano edile reddito: euro 28.000,00 netti all'anno con l'Avv. Elena Perini presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a RA NI (PD) il 7-9-2024 (anno 2024, Numero 7, Parte 1)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto e di comunicazione dei cambi di residenza in relazione agli obblighi genitoriali.
2) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico- patrimoniale ad eccezione di quanto di seguito portato sulla casa coniugale.
3) La figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_2 genitori, con abitazione e residenza prevalente presso la madre.
4) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno la figlia con sé.
5) La minore, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse della figlia trascorrerà con il padre:
• un pomeriggio/sera infrasettimanali dalla fine della scuola (ore 18.00) fino alla mattina successiva (quindi compresa la notte) nella settimana che precede il fine settimana col papà (oggi individuato dal martedì pomeriggio fino al mercoledì mattina), e due pomeriggi/sere consecutive compresa la notte infrasettimanali nella settimana che precede il fine settimana con la mamma (oggi individuati dal martedì pomeriggio al giovedi mattina). Potranno essere fatte delle sostituzioni o cambi da concordarsi tra i genitori stessi con congruo preavviso;
• i fine settimana verranno alternati tra i genitori, dalle ore 14.00 del sabato alla domenica sera con rientro previsto alle ore 21.30 durante la scuola e 22.30/23.00 della domenica durante le vacanze. I genitori potranno concordare il fine settimana lungo con rientro a scuola il lunedì e in caso di lavoro della SI il Parte_1 sabato mattina la minore inizierà il fine settimana con il papà dal venerdì sera previo accordo tra genitori;
Le vacanze verranno suddivise tra i genitori come segue:
• con ciascun genitore: per 15 giorni consecutivi (suddivisibili in periodi di una settimana) durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
• con ciascun genitore: per 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
• con ciascun genitore: per due giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta. 6) Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, verserà all'altro genitore, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 400,00 (quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Tale somma è stata pattuita in considerazione del fatto che il sig. lascerà il lavoro ea breve e percepirà Pt_2 solo la pensione e quindi determinata sulla base della pensione percepita;
2 L'assegno unico per la figlia verrà percepito interamente al 100% dalla SI
. Parte_1
Ciascun genitore contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. (e volendo a quelle ludiche- sportive adeguatamente documentate) come da protocollo che si riporta:
-) spese mediche Che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convezione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche che risultino necessarie e prescritte dallo specialista, compreso l'apparecchio ortodontico e interventi di ortodonzia;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche estetiche non prescritte dallo specialista;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
-) spese scolastiche Che non richiedono il preventivo accordo: a) rette scuola dell'infanzia anche per la scuola di tipo privato in caso di mancanza di istituti pubblici nel territorio di residenza del minore b) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-) spese extrascolastiche: che non richiedono il preventivo accordo: a) spese per la pratica di uno sport e pertinente attrezzattura;
b) centro estivo;
che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzatture;
b) viaggi e vacanze (non quelle con il genitore che vengono disciplinate nei tempi di permanenza del minore); c) spese di custodia, baby-sitter; I coniugi prevedono peraltro che, considerando l'attuale seconda occupazione del sig. e finché frequenterà la scuola dell'infanzia la retta della scuola e Pt_2 Per_1
i pasti saranno a carico interamente del sig. , mentre le spese per Parte_2 farmaci ordinari per la minore saranno a carico della SI La SI Parte_1 pagherà la baby-sitter qualora la dovesse incaricare durante i periodi di Parte_1 tempo in cui la figlia è con lei e parimenti il sig. pagherà la baby-sitter che Pt_2 dovesse essere da lui incaricata quando la bambina starà con lui. Le spese straordinarie saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate previa esibizione della documentazione fiscale pertinente e giustificante al massimo entro il giorno 15 del mese successivo, sempre che vengano richieste e prodotti i documenti entro la fine del mese di assolvimento della spesa. Si considerano confermate e concordate tutte le spese che comunicate per iscritto anche via mail o messaggio non siano opposte, qualora da concordare, dall'altro
3 genitore con dissenso motivato entro dieci giorni dalla richiesta. Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie della minore saranno ripartite in egual misura all'effettivo pagamento. 7) In relazione ai diritti spettanti alla SI con riferimento Parte_1 alla casa coniugale e di cui alla scrittura privata del 19 febbraio 2021 i signori e concordano che il sig. si accolla Parte_1 Parte_2 Parte_2 ogni spesa ancora dovuta per il GE , per l'elettricista TO CP_1
AR e per l'UL , nonché si accolla integralmente il mutuo Parte_3 acceso per l'acquisto dell'immobile. Considerato il valore dell'immobile costituito da casa di civile abitazione, garage e pertinenze sita in RA NI (PD) via Ferraria 39/A come censito in visure anche allegate e atto di compravendita, si conviene che il sig. riconosce un credito al netto di ogni spesa a Parte_2 favore della SI pari ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) che Parte_1 sarà soddisfatto con il pagamento di numero 42 ratei mensili di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) e l'ultima n. 43 di euro 300,00 entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese e decorrenti dal mese di gennaio 2025 a mezzo bonifico alle coordinate della SI Parte_1
La SI con l'esatto adempimento di quanto dianzi dichiara di Parte_1 rinunciare a quanto pattuito nella scrittura del 19 febbraio 2021 e a ogni suo diritto sull'immobile.
8) La SI ha già rilasciato l'immobile spostando dimora e residenza Parte_1 propria e della figlia a Stanghella, via Roma n. 12 int. 2.
9) I conti correnti e le somme ivi depositate rimangono assegnati in esclusiva proprietà e debenza conformemente all'intestazione degli stessi. Il pagamento del mutuo della casa coniugale spetta interamente al sig. che si onera Parte_2 dell'integrale pagamento. Il finanziamento contratto dalla sig.ra con Parte_1
Findomestic sarà a carico della stessa. 10) La vettura Kya Niro targata GR645BV viene assegnata in esclusiva e piena proprietà alla SI , che in data 17.12.2024 ha provveduto al Parte_1 passaggio di proprietà, e che si onera anche del pagamento del finanziamento contratto dal sig. con Hyunday Capital. La SI provvederà ogni Pt_2 Parte_1 mese entro il giorno 15 a versare nel conto corrente intestato a la Parte_2 somma di € 412,40 pari alla rata del finanziamento Hyunday sino alla completa estinzione dello stesso. Il passaggio di proprietà è avvenuto a titolo gratuito senza conguaglio e il sig. rinuncia a richiedere qualsivoglia somma anche in futuro, Pt_2 avendo la SI integralmente pagato l'autovettura e rimborsato al sig. Parte_1
ogni rata. Pt_2
11) Le spese legali si intendono interamente compensate tra le parti.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20-12-2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
4 Sono personalmente comparse all'udienza dell'11-2-2025 e hanno parzialmente modificato le conclusioni indicate nel ricorso.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia non Per_1 siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 4965/2024 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a RA NI (PD) il Parte_2
7-9-2024, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA NI (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a GO, il 12 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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