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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 13/03/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4226/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 13/03/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n.
4226/2024 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Crocitto e dall'Avv. Parte_1
Alessia Rossi , giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore
-convenuto-
avente ad oggetto: impugnazione licenziamento dando lettura dei presenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.11.2024, il ricorrente in epigrafe adiva l'intestato Tribunale
Sezione Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via principale - dichiarare illegittimo e/o inefficace e per l'effetto annullare,
l'impugnato licenziamento disciplinare irrogato da
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con effetto dal 05.06.2024, ordinando la reintegra del dipendente nel posto di lavoro, con ulteriore condanna della convenuta a corrispondere al lavoratore l'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto ( € 2.103,00) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nella misura massima di 12 mensilità nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali compresi gli interessi di legge come da normativa applicata;
in via subordinata - accertata l'illegittimità del licenziamento comminato, dichiarare risolto il rapporto di lavoro e condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura massima consentita dalla legge o in quella ritenuta di giustizia”.
All'odierna udienza parte ricorrente ha allegato e provato l'intervenuta conciliazione con la società convenuta, sottoscritta in sede protetta in data 14.02.2025 depositando il correlativo verbale (cfr. doc. allegato alle note del 3.3.2025) e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere
***
1. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
1.1. Come noto, infatti, la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e renda oggettivamente inutile la pronuncia del Giudice su quanto forma oggetto della controversia potendo detta pronuncia essere adottata dal Giudice anche di ufficio quando il completo componimento della lite risulti un fatto incontroverso, spettando al Giudice il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (in tal senso
Cassazione civile, sez. I, 02/04/2015, n. 6676).
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 2. Invero risulta documentato in atti che le parti, in data 14.02.2025, hanno sottoscritto il verbale di conciliazione in sede protetta in cui le stesse hanno espressamente chiesto che in questa sede giudiziale fosse avanzata istanza di cessazione della materia del contendere con spese di lite compensate (cfr. doc. allegato alle note del 3.3.2025).
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione,
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Spese compensate
Latina, 13/03/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 13/03/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n.
4226/2024 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Crocitto e dall'Avv. Parte_1
Alessia Rossi , giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore
-convenuto-
avente ad oggetto: impugnazione licenziamento dando lettura dei presenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.11.2024, il ricorrente in epigrafe adiva l'intestato Tribunale
Sezione Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via principale - dichiarare illegittimo e/o inefficace e per l'effetto annullare,
l'impugnato licenziamento disciplinare irrogato da
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con effetto dal 05.06.2024, ordinando la reintegra del dipendente nel posto di lavoro, con ulteriore condanna della convenuta a corrispondere al lavoratore l'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto ( € 2.103,00) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nella misura massima di 12 mensilità nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali compresi gli interessi di legge come da normativa applicata;
in via subordinata - accertata l'illegittimità del licenziamento comminato, dichiarare risolto il rapporto di lavoro e condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura massima consentita dalla legge o in quella ritenuta di giustizia”.
All'odierna udienza parte ricorrente ha allegato e provato l'intervenuta conciliazione con la società convenuta, sottoscritta in sede protetta in data 14.02.2025 depositando il correlativo verbale (cfr. doc. allegato alle note del 3.3.2025) e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere
***
1. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
1.1. Come noto, infatti, la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e renda oggettivamente inutile la pronuncia del Giudice su quanto forma oggetto della controversia potendo detta pronuncia essere adottata dal Giudice anche di ufficio quando il completo componimento della lite risulti un fatto incontroverso, spettando al Giudice il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (in tal senso
Cassazione civile, sez. I, 02/04/2015, n. 6676).
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 2. Invero risulta documentato in atti che le parti, in data 14.02.2025, hanno sottoscritto il verbale di conciliazione in sede protetta in cui le stesse hanno espressamente chiesto che in questa sede giudiziale fosse avanzata istanza di cessazione della materia del contendere con spese di lite compensate (cfr. doc. allegato alle note del 3.3.2025).
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione,
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Spese compensate
Latina, 13/03/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro