Cass. pen., sez. V, sentenza 12/10/2004, n. 46802
CASS
Sentenza 12 ottobre 2004

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Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 228 della legge fallimentare, che sanziona la condotta del curatore il quale - avvantaggiando consapevolmente se stesso o un terzo - privilegia interessi privati contrastanti con la finalità della procedura, è sufficiente che si determini tale situazione di conflitto, indipendentemente dal fatto che si verifichino anche effetti in concreto pregiudizievoli per i creditori. (In applicazione del principio la Corte, sulla base dell'accertamento compiuto nella sentenza di merito circa alcuni privilegi concessi dal curatore ad uno dei creditori, ha respinto il ricorso di quest'ultimo fondato sulla circostanza che il Tribunale fallimentare aveva escluso sue particolari responsabilità verso la massa dei creditori).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/10/2004, n. 46802
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46802
    Data del deposito : 12 ottobre 2004

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