Sentenza 12 ottobre 2004
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 228 della legge fallimentare, che sanziona la condotta del curatore il quale - avvantaggiando consapevolmente se stesso o un terzo - privilegia interessi privati contrastanti con la finalità della procedura, è sufficiente che si determini tale situazione di conflitto, indipendentemente dal fatto che si verifichino anche effetti in concreto pregiudizievoli per i creditori. (In applicazione del principio la Corte, sulla base dell'accertamento compiuto nella sentenza di merito circa alcuni privilegi concessi dal curatore ad uno dei creditori, ha respinto il ricorso di quest'ultimo fondato sulla circostanza che il Tribunale fallimentare aveva escluso sue particolari responsabilità verso la massa dei creditori).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/10/2004, n. 46802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46802 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 12/10/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1449
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 039111/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BI OR, N. IL 25/06/1948;
avverso SENTENZA del 12/06/2003 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PROVIDENTI FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Maurizio Andreani.
La Corte d'Appello di Firenze con sentenza del 12-6-2003, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Grosseto il 1-10-2001, sostituiva la pena accessoria inflitta a IN ET con quella dell'interdizione temporanea per la durata di un anno, confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione e L. 600.000 di multa per il reato di cui all'articolo 228 legge fallimentare unito con il vincolo della continuazione a quello di cui all'articolo 376 c.p.. Con l'imputazione era stato contestato al IN, di aver quale curatore fallimentare concesso a NI RT, in comodato gratuito alcune attrezzature appartenenti alla società fallita, con atto di disposizione eccedente i propri poteri e senza autorizzazione del giudice delegato, al fine di realizzare l'interesse privato del NI con il quale il curatore aveva rapporti professionali sin dal 1987. Al capo B) gli era stato contestato di aver in una dichiarazione resa ai Carabinieri il 25-2-1998, affermato falsamente che tutte le attrezzature appartenenti alla società fallita non rinvenute nello stabilimento erano state asportate, mentre in realtà alcuni beni erano stati da lui concessi in comodato al NI. Ha proposto ricorso l'imputato sostenendo con il primo motivo l'inesistenza del reato di cui all'articolo 228 legge fall. dato che il Tribunale fallimentare con un'ordinanza emessa nel dicembre 1999 aveva escluso particolari responsabilità del curatore, ritenendo che la sua condotta non costituisse una grave inadempienza. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione della sentenza sul punto relativo alla sussistenza dell'interesse privato del curatore. Con il terzo motivo ha eccepito l'inesistenza del reato di cui all'articolo 367 c.p.. La prima censura è inammissibile.
La sentenza impugnata ha accertato in modo incontrovertibile che alcune attrezzature appartenenti alla fallita società Panvital erano utilizzate da NI RT nell'esercizio di fornaio e pasticcere da lui gestito, e che lo stesso curatore IN ET aveva informalmente autorizzato il NI nel Novembre 1996, a prelevarle ed utilizzarle in "comodato gratuito" (v. dichiarazioni del teste ER e dello stesso NI).
Il tentativo formulato dal ricorrente di dare alle risultanze processuali una diversa lettura è chiaramente inammissibile in sede di legittimità, dato che la motivazione della sentenza sul punto appare congrua e logica.
Il secondo motivo è infondato.
La fattispecie prevista dall'articolo 228 legge fall. risponde all'esigenza di prevenire e punire il comportamento del curatore fallimentare che nello svolgimento del suo complesso compito fiduciario, ponga in essere atti che privilegino interessi privati propri o di terzi, in contrasto con la finalità della procedura concorsuale. In particolare, viola la norma indicata, il curatore che, in contrasto con l'interesse tutelato dalla legge consistente nel recupero della massa attiva nella maggior misura possibile, conceda ad un terzo l'uso gratuito di parte dei beni del fallimento, rinunciando alla loro redditività. Ed integra l'elemento soggettivo del reato la cosciente volontà di avvantaggiare se stesso o un terzo, evidenziata dal non aver richiesto al giudice delegato la prescritta autorizzazione alla stipula del contratto di comodato, agendo così in violazione della legge fallimentare. La preesistenza di rapporti professionali fra il IN ed il NI, giova al fine di confermare l'intenzionalità dell'atto, anche se la prova del dolo emerge con chiarezza dal comportamento illegittimo dell'imputato. L'ordinanza del Tribunale fallimentare nella quale si esclude la sussistenza di eventuali effetti pregiudizievoli per la massa dei creditori, non può assumere rilievo in sede penale, essendo sufficiente, perché sussista il reato di cui all'art. 228 l. fall., che si sia verificata una situazione di conflitto fra interesse privato e finalità della procedura, nella quale il curatore abbia privilegiato l'interesse del NI con violazione della legge fallimentare ed in contrasto con le finalità cui è diretta l'amministrazione del patrimonio della società fallita. Il terzo motivo è infondato.
Integra la fattispecie di simulazione di reato qualunque informazione concernente fatti delittuosi, diretta all'autorità giudiziaria od ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, nella quale in qualsiasi modo si affermi un fatto non vero costituente reato. In particolare nel caso in esame i giudici di merito hanno accertato che il 25-2-1998 il IN aveva denunciato ai Carabinieri di Scarlini la "sparizione" dei beni che in precedenza egli aveva concesso in comodato al NI consentendone l'asporto fra il Maggio 95 ed il Novembre 96. È stato quindi indicato nella denuncia un reato (furto ad opera di ignoti) che l'imputato ben sapeva non essersi verificato. L'indicato comportamento, è stato descritto e accertato nella sentenza impugnata con corretta motivazione (v. teste ER), non è quindi censurabile in sede di legittimità. Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2004