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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/12/2025, n. 2555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2555 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice ON PA, All'esito dell'udienza cartolare del 2 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 243/2025 R.L. promossa da
, rappresentato e difeso per mandato in atti dagli Parte_1
avv.ti Antonio Luigi Iacomino e Rosario Luccio
ricorrente contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
OGGETTO: Indebito pensionistico
Conclusioni delle parti : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.01.2025, il ricorrente come in epigrafe indicato conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l'ente previdenziale onde sentire dichiarare l'illegittimità della compensazione di euro 14.041,14 operata dall' con la CP_1
Comunicazione di Liquidazione del 16.05.2024 e per l'effetto, ordinare all' la restituzione della somma di euro 14.041,14 in CP_1
favore del ricorrente e/o altra somma ritenuta equa, oltre accessori di legge.
1 A sostegno del ricorso deduceva l'irripetibilità delle suddette somme stante la mancanza di dolo dell'interessato, l'illegittimità della trattenuta sulla pensione a titolo di compensazione oltre il quinto.
L' , si costituiva ritualmente in giudizio contestando la CP_1
fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto
Deduceva che il ricorrente era titolare di pensione cat. INVCIV n.
044-510107041368 per assegno per invalidità parziale, avente decorrenza 12/2000 nonché di pensione ai superstiti n.
218510007604626 con decorrenza febbraio 2008.
Deduceva ancora che l'indebito oggetto di lite, ossia il n. 16870586 dell'importo di Euro 14.041,14 si era generato sulla prestazione assistenziale di invalidità civile (n. 044-510107041368) per il periodo
01.08.2018-30.04.2022 per superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge per beneficiare dell'assegno di invalidità a causa della presenza, oltre che della pensione di reversibilità, di redditi da locazione non dichiarati né all' né all'Agenzia delle Entrate, che CP_1
con decorrenza 01/2023, al ricorrente veniva liquidata la prestazione cat. INVCIV n. 044510107423599 (pensione e indennità di accompagnamento a invalido civile totale), sui cui arretrati l' CP_2
aveva operato una compensazione impropria con i crediti in precedenza maturati per la corresponsione non dovuta dell'assegno di invalidità.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In tema di indebito assistenziale, la Suprema Corte ha affermato che,
“ Come già precisato da questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 28771 del
09/11/2018, Rv. 651691 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del
2 30/06/2020, Rv. 658116 - 01), in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che
l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”. (così in motivazione Cass. n.5606 del 2023)
Pertanto, “il dolo dell'accipiens, che consente la ripetizione dell'indebito assistenziale, non è configurabile nel caso in cui
l'accipiens stesso sia in regola con la trasmissione delle proprie dichiarazioni dei redditi. Il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all determinate CP_1
circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto
a pensione;
più precisamente, si è affermato che il comportamento omissivo dell'assicurato è dalla legge equiparato al dolo, consentendo pertanto l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente percepite, nei casi in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dall'inosservanza di obblighi di
3 comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ovvero dall'indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione o della conservazione del diritto, mentre omissioni e reticenze non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, dal momento che, in questi casi invero, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa.(cfr. Corte di
Appello di Genova n. 285 del 2021)
Nella specie, il ricorrente non contesta i redditi dedotti dall nè ne CP_1
prova la comunicazione all'Istituto previdenziale o al Fisco .
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, non trova spazio il principio del legittimo affidamento, dovendo invece ritenersi sussistente il dolo dell'interessato .
Nè merita accoglimento l'eccezione di illegittimità della trattenuta sulla pensione per superamento del limite del quinto.
Difatti, accertata per quanto sopra l'illegittimità della corresponsione delle somme a titolo di assegno di invalidità per il periodo indicato, deve ritenersi corretta l'operazione di compensazione impropria operata dall' dei crediti vantati nei confronti del ricorrente con CP_2
le somme allo stesso spettanti a titolo di arretrati sulla pensione di inabilità e sull'accompagnamento.
4 Ed invero, nel caso di specie, trova applicazione l'istituto della cd. compensazione impropria, configurabile - diversamente da quanto previsto per la compensazione disciplinata dagli artt. 1241e ss cc, che richiede l'autonomia dei rapporti, dai quali derivano i contrapposti crediti delle parti - allorquando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da una stessa tipologia di prestazione, come avvenuto nel caso che ci occupa, ove i crediti e i debiti sono relativi sempre a prestazioni di natura assistenziale di invalidità civile.
Alla natura impropria o atecnica della compensazione operata dal resistente, consegue l'inapplicabilità del limite del quinto alla trattenuta.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre rimborso spese generali al 15%.
Torre Annunziata, 27.12.2025
Il Giudice
ON PA
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice ON PA, All'esito dell'udienza cartolare del 2 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 243/2025 R.L. promossa da
, rappresentato e difeso per mandato in atti dagli Parte_1
avv.ti Antonio Luigi Iacomino e Rosario Luccio
ricorrente contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
OGGETTO: Indebito pensionistico
Conclusioni delle parti : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.01.2025, il ricorrente come in epigrafe indicato conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l'ente previdenziale onde sentire dichiarare l'illegittimità della compensazione di euro 14.041,14 operata dall' con la CP_1
Comunicazione di Liquidazione del 16.05.2024 e per l'effetto, ordinare all' la restituzione della somma di euro 14.041,14 in CP_1
favore del ricorrente e/o altra somma ritenuta equa, oltre accessori di legge.
1 A sostegno del ricorso deduceva l'irripetibilità delle suddette somme stante la mancanza di dolo dell'interessato, l'illegittimità della trattenuta sulla pensione a titolo di compensazione oltre il quinto.
L' , si costituiva ritualmente in giudizio contestando la CP_1
fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto
Deduceva che il ricorrente era titolare di pensione cat. INVCIV n.
044-510107041368 per assegno per invalidità parziale, avente decorrenza 12/2000 nonché di pensione ai superstiti n.
218510007604626 con decorrenza febbraio 2008.
Deduceva ancora che l'indebito oggetto di lite, ossia il n. 16870586 dell'importo di Euro 14.041,14 si era generato sulla prestazione assistenziale di invalidità civile (n. 044-510107041368) per il periodo
01.08.2018-30.04.2022 per superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge per beneficiare dell'assegno di invalidità a causa della presenza, oltre che della pensione di reversibilità, di redditi da locazione non dichiarati né all' né all'Agenzia delle Entrate, che CP_1
con decorrenza 01/2023, al ricorrente veniva liquidata la prestazione cat. INVCIV n. 044510107423599 (pensione e indennità di accompagnamento a invalido civile totale), sui cui arretrati l' CP_2
aveva operato una compensazione impropria con i crediti in precedenza maturati per la corresponsione non dovuta dell'assegno di invalidità.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In tema di indebito assistenziale, la Suprema Corte ha affermato che,
“ Come già precisato da questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 28771 del
09/11/2018, Rv. 651691 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del
2 30/06/2020, Rv. 658116 - 01), in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che
l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”. (così in motivazione Cass. n.5606 del 2023)
Pertanto, “il dolo dell'accipiens, che consente la ripetizione dell'indebito assistenziale, non è configurabile nel caso in cui
l'accipiens stesso sia in regola con la trasmissione delle proprie dichiarazioni dei redditi. Il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all determinate CP_1
circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto
a pensione;
più precisamente, si è affermato che il comportamento omissivo dell'assicurato è dalla legge equiparato al dolo, consentendo pertanto l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente percepite, nei casi in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dall'inosservanza di obblighi di
3 comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ovvero dall'indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione o della conservazione del diritto, mentre omissioni e reticenze non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, dal momento che, in questi casi invero, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa.(cfr. Corte di
Appello di Genova n. 285 del 2021)
Nella specie, il ricorrente non contesta i redditi dedotti dall nè ne CP_1
prova la comunicazione all'Istituto previdenziale o al Fisco .
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, non trova spazio il principio del legittimo affidamento, dovendo invece ritenersi sussistente il dolo dell'interessato .
Nè merita accoglimento l'eccezione di illegittimità della trattenuta sulla pensione per superamento del limite del quinto.
Difatti, accertata per quanto sopra l'illegittimità della corresponsione delle somme a titolo di assegno di invalidità per il periodo indicato, deve ritenersi corretta l'operazione di compensazione impropria operata dall' dei crediti vantati nei confronti del ricorrente con CP_2
le somme allo stesso spettanti a titolo di arretrati sulla pensione di inabilità e sull'accompagnamento.
4 Ed invero, nel caso di specie, trova applicazione l'istituto della cd. compensazione impropria, configurabile - diversamente da quanto previsto per la compensazione disciplinata dagli artt. 1241e ss cc, che richiede l'autonomia dei rapporti, dai quali derivano i contrapposti crediti delle parti - allorquando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da una stessa tipologia di prestazione, come avvenuto nel caso che ci occupa, ove i crediti e i debiti sono relativi sempre a prestazioni di natura assistenziale di invalidità civile.
Alla natura impropria o atecnica della compensazione operata dal resistente, consegue l'inapplicabilità del limite del quinto alla trattenuta.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre rimborso spese generali al 15%.
Torre Annunziata, 27.12.2025
Il Giudice
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