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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/04/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N.1785/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1785/2018 R.G. vertente tra
Parte_1
(P.I.:
[...]
), in persona del Curatore avv. Gianluca Chierchia, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Alessandro Lorè; appellante
e
(P.I: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Luisa
Zagarese; appellata
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._1 dall'Avv. Vittorio Gallucci;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1739/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 25.07.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “si riporta integralmente a quanto dedotto, prodotto ed eccepito nei precedenti scritti defensionali e nei verbali di udienza, quivi da intendersi ritrascritti, respingendo e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, rilevato e richiesto, siccome destituito di ammissibilità e fondatezza”.
Per “chiede che l'adita Corte d'Appello di Catanzaro Controparte_1 voglia: Rigettare l'appello perché infondato ed inammissibile;
Con condanna della appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio”. Pt_1
Per : “Voglia l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro contrariis reiectis, CP_2 dichiarare l'estraneità del dott. ai fatti di causa;
dichiarare che Controparte_2
mancano i presupposti per la chiamata in causa del Dott. poiché Controparte_2
lo stesso non è stato nominato amministratore giudiziario, ai sensi dell'art. 35 e ss
Dlgs. 159/2011, come sostenuto da dichiarare ancora nulla Controparte_1 la chiamata in causa del Dott. per mancanza nell'atto di citazione Controparte_2
del primo grado di giudizio degli elementi essenziali previsti dall'art. 163 c.p.c. -
Nel merito, in ogni caso, dichiarare estraneo il Dott. ai fatti di Controparte_2 causa. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarre.”
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1147/14, emesso dal
Tribunale di Cosenza, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di €29.814.264 in favore di a titolo di penale, pari Parte_1 ad €200 per ogni quintale di olio non ritirato, prevista dall'art. 6 del contratto di conferimento olio. Parte opponente rappresentava che aveva dedotto in Pt_1
giudizio l'inadempimento all'obbligo di acquistare convenuti quantitativi di olio conferiti dai produttori associati al consorzio e destinati alla commercializzazione, in attuazione del programma di filiera, finanziato dalla Regione Calabria con fondi comunitari e pubblici, al quale avevano aderito, beneficiando delle provvidenze previste, 92 imprese agricole, frantoi, aziende di stoccaggio e di imbottigliamento tra cui La rappresentava, altresì, Controparte_1 Controparte_1
l'assenza di prova del credito azionato essendo la domanda attrice fondata sulla base di quantitativi di prodotto annualmente realizzabili e non ritirati piuttosto che sulla
2 base di quantitativi effettivamente prodotti, consegnati al e non ritirati da essa Pt_1
opponente e che il giudice del monitorio aveva rilevato tale carenza probatoria invitando il ad integrare la prova sui quantitativi di olio effettivamente Pt_1
conferiti dai produttori. Tanto esposto, l'opponente deduceva: l'incompetenza territoriale del giudice adito;
l'insussistenza di prova del verificarsi dei presupposti richiesti dagli articoli 2-6 del contratto del 20/10/2008 che prevedeva un accertato inadempimento all'obbligo di ritirare l'olio prodotto e conferito dai soci non già la mancata formale commercializzazione di una produzione meramente virtuale
Co indicata nell'originaria programmazione e mai realizzata;
il sopravvenuto impedimento di proseguire nel rapporto di acquisizione e cessione dell'olio in dipendenza del provvedimento di sequestro della struttura aziendale disposto dal gip del tribunale di Rossano. In via gradata, formulava la richiesta di riduzione della penale, ritenuta spropositata e priva di ragionevole giustificazione.
costituitasi in giudizio, assumeva: la competenza del giudice adito;
che la Pt_1
prova della congruenza dei dati di produzione dei singoli soci era costituita dallo stesso progetto approvato, finanziato e realizzato dalla società ”; Controparte_1
l'insussistenza di un'impossibilità di adempimento derivante dall'ordinanza di sequestro disposto Tribunale di Rossano;
la mancanza di elementi tali da giustificare la richiesta riduzione della clausola penale avuto riguardo alla rilevanza della partecipazione delle nell'ambito del . Controparte_1 Parte_1
Nel corso del giudizio, “salva e impregiudicata ogni valutazione in merito alle eccezioni sollevate da in ordine all'effettiva offerta di conferimento Controparte_1
delle olive da parte dei consorziati, rilevante anche fini dell'eventuale determinazione del calcolo della penale, così come previsto dal contratto”, veniva concesso il sequestro conservativo dei beni immobili della società poi Controparte_1
divenuto inefficace in conseguenza della sua mancata esecuzione nei termini previsti dalla legge.
Autorizzata la chiamata in causa richiesta da parte opponente, si costituiva in giudizio , nella qualità di amministratore giudiziario delle Controparte_2 [...]
nominato dal Tribunale di Castrovillari in data 13 maggio 2014 che Controparte_1
evidenziava la propria estraneità alla controversia.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e le istanze istruttorie, con sentenza n. 1739/18 il Tribunale accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo,
3 condannando la al pagamento delle spese di lite in favore della Pt_1 [...]
e compensando le spese tra quest'ultima e il terzo chiamato. Controparte_1
In particolare, il giudice di primo grado, respinta l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio, riteneva, in base ad una lettura coordinata delle clausole contrattuali, che l'applicazione della clausola penale era stata prevista per il mancato adempimento dell'obbligo delle di ritirare le quantità di olio che il Controparte_1
avrebbe indicato ai sensi dell'articolo 5. Pt_1
Osservava il Tribunale che il richiamo dell'articolo 2 alla “vendita o l'acquisto fino a un quantitativo di 33935 q di olio di oliva” costituiva il limite massimo della produzione indicata nel programma oggetto di finanziamento così come si desumeva dalla chiara formulazione utilizzata: “fino a”. L'operatività della clausola penale era quindi subordinata alla prova del conferimento effettivo dell'olio e della richiesta di ritiro da parte della il cui onere, in base al principio di distribuzione dell'onere Pt_1
probatorio, gravava su e nella specie non risultava assolto. Pt_1
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
02.10.2018, il lamentandone l'illegittimità per non avere il giudice di primo Pt_1
grado preso in considerazione la missiva datata 15.10.2010 (allegato sub 4 del fascicolo monitorio) con la quale comunicava per la campagna Controparte_1
2010-2011 il suo “temporaneo impedimento al ritiro dell'olio, causa forza maggiore, dovuta al sequestro preventivo dell'immobile disposto dal GIP del Tribunale di
Rossano in data 16.10.2009”. Tale impedimento, di fatto protrattosi sino alla campagna 2013-2014, ad avviso dell'appellante, rendeva inutile il rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 5 e l'avvio della stessa campagna di commercializzazione del PIF 2010/2011. Rilevava, ancora, che la indisponibilità al ritiro era invero stata comunicata da sin dalla campagna 2009/2010 Controparte_1
e produceva, al riguardo, lettera del 10.11.2009 con cui comunicava a Pt_1 CP_1
l'avvio della campagna 2009/2010 riservandosi di comunicare le partite di
[...] olio da ritirare e risposta dell'11.11.2009 con cui rappresentava il Controparte_1
temporaneo impedimento al ritiro dovuto al sequestro preventivo in atto. Produceva, altresì, missiva del 20.11.2009 indirizzata alla Regione Calabria con cui Pt_1
chiedeva di essere autorizzata a sottoscrivere un nuovo contratto di conferimento con altro partner commerciale per la durata della sussistenza dell'impedimento di
[...]
. Infine, produceva documentazione attestante l'effettuazione per la CP_1
campagna 2008/2009 delle comunicazioni previste dall'art. 5 del contratto.
4 Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza impugnata, di: accertare e dichiarare l'inadempimento al Contratto di conferimento olio del 20/10/2008 della società
[...]
condannare l'appellata al pagamento della somma ingiunta con il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 1147/2014 del 13 agosto 2014 o a quella maggiore o minore ritenuta di diritto;
con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In data 18.12.2018 si costituiva il quale ribadiva il proprio Controparte_2
difetto di legittimazione passiva.
Con comparsa depositata in data 21.01.2019 si costituiva la Controparte_1 che deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto del gravame e ne chiedeva il rigetto.
Dopo la prima udienza la causa subiva alcuni rinvii per la precisazione delle conclusioni.
In data 20.05.2022, stante l'intervenuto fallimento del dichiarato con Pt_1
sentenza del Tribunale di Cosenza n. 4 del 28.01.2021, si costituiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 302 c.p.c., la Curatela.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 18.02.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'appello non è meritevole di accoglimento.
Giova premettere che l'odierno appellante, con il ricorso per decreto ingiuntivo, ha azionato la clausola penale prevista dall'art. 6 del contratto di conferimento olio del 20.10.2008 secondo cui “in caso di mancato rispetto degli accordi e degli obblighi previsti dagli artt. 2 e 6, la parte sarà considerata inadempiente e sarà tenuta alla corresponsione di euro 200 (duecento/00) per ogni quintale di olio non ritirato con le relative automatiche conseguenze previste dall'autorità giudiziaria competente. È fatto salvo il diritto di chiedere il maggior danno derivante dal mancato adempimento.”
5 Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, malgrado la clausola de qua richiami il rispetto degli accordi degli obblighi previsti dagli artt. “2 e 6”, il riferimento deve sicuramente intendersi agli artt. 2 e 5; quest'ultimo prevedeva che provvederà a comunicare alle anche a mezzo fax il Pt_1 Controparte_1
luogo e i quantitativi di olio da conferire. La si obbliga a Controparte_1
ritirare il predetto olio entro non oltre sette giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il mancato rispetto del predetto termine comporta l'immediata applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 6.” L'obbligo previsto dall'art. 2 riguardava, invece, l'impegno reciproco di vendere e acquistare “fino ad un quantitativo di 33935 q di olio di oliva provenienti dai conferimenti effettuati dalle aziende aderenti al piano integrato di filiera “Terre di Calabria…..”.
Sulla scorta delle predette clausole, il Tribunale ha ritenuto che “l'applicazione della clausola penale è stata prevista per il mancato adempimento dell'obbligo delle
“ ” di ritirare le quantità di olio che il avrebbe indicato ai Controparte_1 Pt_1
sensi dell'articolo 5. La clausola in questione, quindi, fa espresso riferimento al comportamento specifico quale il mancato ritiro dell'olio entro il termine di sette giorni dal ricevimento della relativa comunicazione e non già ad una ipotetica produttività della filiera. Il richiamo dell'articolo due alla “vendita o l'acquisto fino
a un quantitativo di 33935 q di olio di oliva” costituisce, infatti, il limite massimo della produzione indicata nel programma oggetto di finanziamento così come si desume dalla chiara formulazione utilizzata: “fino a”. Ne consegue che l'operatività della clausola penale è subordinata alla prova del conferimento effettivo dell'olio e della richiesta di ritiro da parte della il cui onere, in base al principio di Pt_1 distribuzione dell'onere probatorio gravava su . Pt_1
Ritiene la Corte che l'interpretazione offerta dal giudice di prime cure sia perfettamente aderente al tenore delle clausole in discussione e che, pertanto,
l'applicazione della penale presupponesse la prova dei quantitativi effettivi di olio conferiti a dai vari produttori associati e non ritirati dalla società odierna Pt_1
appellata.
L'appellante, pur non mettendo in discussione la suddetta interpretazione, ritiene che “l'operatività della clausola penale, seppure subordinata alla prova dell'effettivo conferimento dell'olio e della richiesta di ritiro da parte del Pt_1
appare superata dalla missiva contenuta nel fascicolo del monitorio sub n. 4 dell'indice dei documenti di parte convenuta, laddove la Controparte_1
6 espressamente comunica il suo “temporaneo impedimento al ritiro dell'olio, causa forza maggiore, dovuta al sequestro preventivo dell'immobile Controparte_1 disposto dal Gip del Tribunale di Rossano in data 16/10/2009.”. Il temporaneo impedimento come comunicato nella missiva, protrattosi poi fino al 13/8/2012, data di nomina del custode giudiziario, ma proseguito fino alla data di proposizione del ricorso per ingiunzione e successivamente, rendeva del tutto inutile l'avvio della campagna di commercializzazione del PIF 2010/2011 e pertanto superato e quindi ancora inutile il rispetto, da parte del delle prescrizioni contenute nell'art. 5 Pt_1 del Contratto di conferimento olio. Risulta così provata l'inadempienza della società
che pertanto deve essere condannata.”. Controparte_1
Rileva l'appellante che il giudice di prime cure non ha tenuto in alcun conto che la società “era nell'impossibilità ad adempiere al ritiro dell'olio Controparte_1
nella campagna di commercializzazione 2010/2011 (la lettera allegata al fascicolo del monitorio sub n. 4. è del 15/10/2010) e quindi proprio agli inizi della campagna di commercializzazione e di ritiro dell'olio. Impossibilità certo non dipendente da cause di forza maggiore, ma dalla commissione di atti illeciti da parte della stessa e quindi da cause di cui la stessa aveva diretta responsabilità. Ovviamente una tale dichiarazione di impossibilità al ritiro, metteva il nella chiara situazione di Pt_1
inutilità a comunicare i ritiri. Cosa che, non ha potuto fare e da cui è derivata
l'inoperatività del ” (cfr. pag. 5 dell'atto di appello). Parte_1
Osserva, ancora, che addirittura già per la campagna 2009/2010 Controparte_1 aveva comunicato l'impossibilità al ritiro dovuta alla pendenza del sequestro penale e che esso appellante aveva richiesto alla Regione Calabria di essere autorizzato ad individuare altro partner commerciale, come dimostrato dai documenti prodotti con l'appello.
L'assunto dell'appellante, che eleva l'impossibilità della società Controparte_1 di procedere al ritiro dell'olio a unico presupposto per l'applicabilità della clausola penale, non è conforme al contenuto di detta clausola che sanziona il mancato ritiro dell'olio effettivamente conferito al e conseguentemente àncora il danno ai Pt_1 quantitativi effettivamente realizzati e conferiti dai produttori, laddove l'importo ingiunto fa invece riferimento ai quantitativi di prodotto annualmente realizzabili.
Dunque, ciò che nella specie difetta è la prova del quantum effettivamente prodotto (e non ritirato), elemento necessario non solo per determinare l'entità della penale, ma ancor prima per fondarne l'operatività stessa, non essendo sufficiente il
7 mero riferimento alla produzione presunta, a sua volta identificata nel limite massimo della produzione realizzabile, trattandosi di dato del tutto ipotetico.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano in favore della come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi, Controparte_1
stante la semplicità delle questioni trattate.
Vanno invece compensate con riguardo a , convenuto in appello Controparte_2 ai soli fini dell'integrità del contraddittorio ai sensi dell'art. 332 cod. proc. civ..
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
, in persona del Curatore, con citazione notificata il 02.10.2018,
[...]
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, e di , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. Controparte_2
1739/2018 pubblicata il 25.07.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di delle Controparte_1
spese del presente grado che liquida in euro 7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Alessandra Luisa Zagarese che ne ha fatto richiesta;
c) compensa le spese nei riguardi di . Controparte_2
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'08.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1785/2018 R.G. vertente tra
Parte_1
(P.I.:
[...]
), in persona del Curatore avv. Gianluca Chierchia, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Alessandro Lorè; appellante
e
(P.I: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Luisa
Zagarese; appellata
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._1 dall'Avv. Vittorio Gallucci;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1739/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 25.07.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “si riporta integralmente a quanto dedotto, prodotto ed eccepito nei precedenti scritti defensionali e nei verbali di udienza, quivi da intendersi ritrascritti, respingendo e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, rilevato e richiesto, siccome destituito di ammissibilità e fondatezza”.
Per “chiede che l'adita Corte d'Appello di Catanzaro Controparte_1 voglia: Rigettare l'appello perché infondato ed inammissibile;
Con condanna della appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio”. Pt_1
Per : “Voglia l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro contrariis reiectis, CP_2 dichiarare l'estraneità del dott. ai fatti di causa;
dichiarare che Controparte_2
mancano i presupposti per la chiamata in causa del Dott. poiché Controparte_2
lo stesso non è stato nominato amministratore giudiziario, ai sensi dell'art. 35 e ss
Dlgs. 159/2011, come sostenuto da dichiarare ancora nulla Controparte_1 la chiamata in causa del Dott. per mancanza nell'atto di citazione Controparte_2
del primo grado di giudizio degli elementi essenziali previsti dall'art. 163 c.p.c. -
Nel merito, in ogni caso, dichiarare estraneo il Dott. ai fatti di Controparte_2 causa. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarre.”
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1147/14, emesso dal
Tribunale di Cosenza, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di €29.814.264 in favore di a titolo di penale, pari Parte_1 ad €200 per ogni quintale di olio non ritirato, prevista dall'art. 6 del contratto di conferimento olio. Parte opponente rappresentava che aveva dedotto in Pt_1
giudizio l'inadempimento all'obbligo di acquistare convenuti quantitativi di olio conferiti dai produttori associati al consorzio e destinati alla commercializzazione, in attuazione del programma di filiera, finanziato dalla Regione Calabria con fondi comunitari e pubblici, al quale avevano aderito, beneficiando delle provvidenze previste, 92 imprese agricole, frantoi, aziende di stoccaggio e di imbottigliamento tra cui La rappresentava, altresì, Controparte_1 Controparte_1
l'assenza di prova del credito azionato essendo la domanda attrice fondata sulla base di quantitativi di prodotto annualmente realizzabili e non ritirati piuttosto che sulla
2 base di quantitativi effettivamente prodotti, consegnati al e non ritirati da essa Pt_1
opponente e che il giudice del monitorio aveva rilevato tale carenza probatoria invitando il ad integrare la prova sui quantitativi di olio effettivamente Pt_1
conferiti dai produttori. Tanto esposto, l'opponente deduceva: l'incompetenza territoriale del giudice adito;
l'insussistenza di prova del verificarsi dei presupposti richiesti dagli articoli 2-6 del contratto del 20/10/2008 che prevedeva un accertato inadempimento all'obbligo di ritirare l'olio prodotto e conferito dai soci non già la mancata formale commercializzazione di una produzione meramente virtuale
Co indicata nell'originaria programmazione e mai realizzata;
il sopravvenuto impedimento di proseguire nel rapporto di acquisizione e cessione dell'olio in dipendenza del provvedimento di sequestro della struttura aziendale disposto dal gip del tribunale di Rossano. In via gradata, formulava la richiesta di riduzione della penale, ritenuta spropositata e priva di ragionevole giustificazione.
costituitasi in giudizio, assumeva: la competenza del giudice adito;
che la Pt_1
prova della congruenza dei dati di produzione dei singoli soci era costituita dallo stesso progetto approvato, finanziato e realizzato dalla società ”; Controparte_1
l'insussistenza di un'impossibilità di adempimento derivante dall'ordinanza di sequestro disposto Tribunale di Rossano;
la mancanza di elementi tali da giustificare la richiesta riduzione della clausola penale avuto riguardo alla rilevanza della partecipazione delle nell'ambito del . Controparte_1 Parte_1
Nel corso del giudizio, “salva e impregiudicata ogni valutazione in merito alle eccezioni sollevate da in ordine all'effettiva offerta di conferimento Controparte_1
delle olive da parte dei consorziati, rilevante anche fini dell'eventuale determinazione del calcolo della penale, così come previsto dal contratto”, veniva concesso il sequestro conservativo dei beni immobili della società poi Controparte_1
divenuto inefficace in conseguenza della sua mancata esecuzione nei termini previsti dalla legge.
Autorizzata la chiamata in causa richiesta da parte opponente, si costituiva in giudizio , nella qualità di amministratore giudiziario delle Controparte_2 [...]
nominato dal Tribunale di Castrovillari in data 13 maggio 2014 che Controparte_1
evidenziava la propria estraneità alla controversia.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e le istanze istruttorie, con sentenza n. 1739/18 il Tribunale accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo,
3 condannando la al pagamento delle spese di lite in favore della Pt_1 [...]
e compensando le spese tra quest'ultima e il terzo chiamato. Controparte_1
In particolare, il giudice di primo grado, respinta l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio, riteneva, in base ad una lettura coordinata delle clausole contrattuali, che l'applicazione della clausola penale era stata prevista per il mancato adempimento dell'obbligo delle di ritirare le quantità di olio che il Controparte_1
avrebbe indicato ai sensi dell'articolo 5. Pt_1
Osservava il Tribunale che il richiamo dell'articolo 2 alla “vendita o l'acquisto fino a un quantitativo di 33935 q di olio di oliva” costituiva il limite massimo della produzione indicata nel programma oggetto di finanziamento così come si desumeva dalla chiara formulazione utilizzata: “fino a”. L'operatività della clausola penale era quindi subordinata alla prova del conferimento effettivo dell'olio e della richiesta di ritiro da parte della il cui onere, in base al principio di distribuzione dell'onere Pt_1
probatorio, gravava su e nella specie non risultava assolto. Pt_1
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
02.10.2018, il lamentandone l'illegittimità per non avere il giudice di primo Pt_1
grado preso in considerazione la missiva datata 15.10.2010 (allegato sub 4 del fascicolo monitorio) con la quale comunicava per la campagna Controparte_1
2010-2011 il suo “temporaneo impedimento al ritiro dell'olio, causa forza maggiore, dovuta al sequestro preventivo dell'immobile disposto dal GIP del Tribunale di
Rossano in data 16.10.2009”. Tale impedimento, di fatto protrattosi sino alla campagna 2013-2014, ad avviso dell'appellante, rendeva inutile il rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 5 e l'avvio della stessa campagna di commercializzazione del PIF 2010/2011. Rilevava, ancora, che la indisponibilità al ritiro era invero stata comunicata da sin dalla campagna 2009/2010 Controparte_1
e produceva, al riguardo, lettera del 10.11.2009 con cui comunicava a Pt_1 CP_1
l'avvio della campagna 2009/2010 riservandosi di comunicare le partite di
[...] olio da ritirare e risposta dell'11.11.2009 con cui rappresentava il Controparte_1
temporaneo impedimento al ritiro dovuto al sequestro preventivo in atto. Produceva, altresì, missiva del 20.11.2009 indirizzata alla Regione Calabria con cui Pt_1
chiedeva di essere autorizzata a sottoscrivere un nuovo contratto di conferimento con altro partner commerciale per la durata della sussistenza dell'impedimento di
[...]
. Infine, produceva documentazione attestante l'effettuazione per la CP_1
campagna 2008/2009 delle comunicazioni previste dall'art. 5 del contratto.
4 Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza impugnata, di: accertare e dichiarare l'inadempimento al Contratto di conferimento olio del 20/10/2008 della società
[...]
condannare l'appellata al pagamento della somma ingiunta con il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 1147/2014 del 13 agosto 2014 o a quella maggiore o minore ritenuta di diritto;
con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In data 18.12.2018 si costituiva il quale ribadiva il proprio Controparte_2
difetto di legittimazione passiva.
Con comparsa depositata in data 21.01.2019 si costituiva la Controparte_1 che deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto del gravame e ne chiedeva il rigetto.
Dopo la prima udienza la causa subiva alcuni rinvii per la precisazione delle conclusioni.
In data 20.05.2022, stante l'intervenuto fallimento del dichiarato con Pt_1
sentenza del Tribunale di Cosenza n. 4 del 28.01.2021, si costituiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 302 c.p.c., la Curatela.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 18.02.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'appello non è meritevole di accoglimento.
Giova premettere che l'odierno appellante, con il ricorso per decreto ingiuntivo, ha azionato la clausola penale prevista dall'art. 6 del contratto di conferimento olio del 20.10.2008 secondo cui “in caso di mancato rispetto degli accordi e degli obblighi previsti dagli artt. 2 e 6, la parte sarà considerata inadempiente e sarà tenuta alla corresponsione di euro 200 (duecento/00) per ogni quintale di olio non ritirato con le relative automatiche conseguenze previste dall'autorità giudiziaria competente. È fatto salvo il diritto di chiedere il maggior danno derivante dal mancato adempimento.”
5 Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, malgrado la clausola de qua richiami il rispetto degli accordi degli obblighi previsti dagli artt. “2 e 6”, il riferimento deve sicuramente intendersi agli artt. 2 e 5; quest'ultimo prevedeva che provvederà a comunicare alle anche a mezzo fax il Pt_1 Controparte_1
luogo e i quantitativi di olio da conferire. La si obbliga a Controparte_1
ritirare il predetto olio entro non oltre sette giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il mancato rispetto del predetto termine comporta l'immediata applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 6.” L'obbligo previsto dall'art. 2 riguardava, invece, l'impegno reciproco di vendere e acquistare “fino ad un quantitativo di 33935 q di olio di oliva provenienti dai conferimenti effettuati dalle aziende aderenti al piano integrato di filiera “Terre di Calabria…..”.
Sulla scorta delle predette clausole, il Tribunale ha ritenuto che “l'applicazione della clausola penale è stata prevista per il mancato adempimento dell'obbligo delle
“ ” di ritirare le quantità di olio che il avrebbe indicato ai Controparte_1 Pt_1
sensi dell'articolo 5. La clausola in questione, quindi, fa espresso riferimento al comportamento specifico quale il mancato ritiro dell'olio entro il termine di sette giorni dal ricevimento della relativa comunicazione e non già ad una ipotetica produttività della filiera. Il richiamo dell'articolo due alla “vendita o l'acquisto fino
a un quantitativo di 33935 q di olio di oliva” costituisce, infatti, il limite massimo della produzione indicata nel programma oggetto di finanziamento così come si desume dalla chiara formulazione utilizzata: “fino a”. Ne consegue che l'operatività della clausola penale è subordinata alla prova del conferimento effettivo dell'olio e della richiesta di ritiro da parte della il cui onere, in base al principio di Pt_1 distribuzione dell'onere probatorio gravava su . Pt_1
Ritiene la Corte che l'interpretazione offerta dal giudice di prime cure sia perfettamente aderente al tenore delle clausole in discussione e che, pertanto,
l'applicazione della penale presupponesse la prova dei quantitativi effettivi di olio conferiti a dai vari produttori associati e non ritirati dalla società odierna Pt_1
appellata.
L'appellante, pur non mettendo in discussione la suddetta interpretazione, ritiene che “l'operatività della clausola penale, seppure subordinata alla prova dell'effettivo conferimento dell'olio e della richiesta di ritiro da parte del Pt_1
appare superata dalla missiva contenuta nel fascicolo del monitorio sub n. 4 dell'indice dei documenti di parte convenuta, laddove la Controparte_1
6 espressamente comunica il suo “temporaneo impedimento al ritiro dell'olio, causa forza maggiore, dovuta al sequestro preventivo dell'immobile Controparte_1 disposto dal Gip del Tribunale di Rossano in data 16/10/2009.”. Il temporaneo impedimento come comunicato nella missiva, protrattosi poi fino al 13/8/2012, data di nomina del custode giudiziario, ma proseguito fino alla data di proposizione del ricorso per ingiunzione e successivamente, rendeva del tutto inutile l'avvio della campagna di commercializzazione del PIF 2010/2011 e pertanto superato e quindi ancora inutile il rispetto, da parte del delle prescrizioni contenute nell'art. 5 Pt_1 del Contratto di conferimento olio. Risulta così provata l'inadempienza della società
che pertanto deve essere condannata.”. Controparte_1
Rileva l'appellante che il giudice di prime cure non ha tenuto in alcun conto che la società “era nell'impossibilità ad adempiere al ritiro dell'olio Controparte_1
nella campagna di commercializzazione 2010/2011 (la lettera allegata al fascicolo del monitorio sub n. 4. è del 15/10/2010) e quindi proprio agli inizi della campagna di commercializzazione e di ritiro dell'olio. Impossibilità certo non dipendente da cause di forza maggiore, ma dalla commissione di atti illeciti da parte della stessa e quindi da cause di cui la stessa aveva diretta responsabilità. Ovviamente una tale dichiarazione di impossibilità al ritiro, metteva il nella chiara situazione di Pt_1
inutilità a comunicare i ritiri. Cosa che, non ha potuto fare e da cui è derivata
l'inoperatività del ” (cfr. pag. 5 dell'atto di appello). Parte_1
Osserva, ancora, che addirittura già per la campagna 2009/2010 Controparte_1 aveva comunicato l'impossibilità al ritiro dovuta alla pendenza del sequestro penale e che esso appellante aveva richiesto alla Regione Calabria di essere autorizzato ad individuare altro partner commerciale, come dimostrato dai documenti prodotti con l'appello.
L'assunto dell'appellante, che eleva l'impossibilità della società Controparte_1 di procedere al ritiro dell'olio a unico presupposto per l'applicabilità della clausola penale, non è conforme al contenuto di detta clausola che sanziona il mancato ritiro dell'olio effettivamente conferito al e conseguentemente àncora il danno ai Pt_1 quantitativi effettivamente realizzati e conferiti dai produttori, laddove l'importo ingiunto fa invece riferimento ai quantitativi di prodotto annualmente realizzabili.
Dunque, ciò che nella specie difetta è la prova del quantum effettivamente prodotto (e non ritirato), elemento necessario non solo per determinare l'entità della penale, ma ancor prima per fondarne l'operatività stessa, non essendo sufficiente il
7 mero riferimento alla produzione presunta, a sua volta identificata nel limite massimo della produzione realizzabile, trattandosi di dato del tutto ipotetico.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano in favore della come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi, Controparte_1
stante la semplicità delle questioni trattate.
Vanno invece compensate con riguardo a , convenuto in appello Controparte_2 ai soli fini dell'integrità del contraddittorio ai sensi dell'art. 332 cod. proc. civ..
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
, in persona del Curatore, con citazione notificata il 02.10.2018,
[...]
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, e di , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. Controparte_2
1739/2018 pubblicata il 25.07.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di delle Controparte_1
spese del presente grado che liquida in euro 7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Alessandra Luisa Zagarese che ne ha fatto richiesta;
c) compensa le spese nei riguardi di . Controparte_2
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'08.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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