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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/05/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6233/2019 RG, riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.11.2024 ed avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ines Galeotti, come da Parte_1
mandato in calce del ricorso introduttivo, ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Viva, come Controparte_1
da mandato a margine della comparsa di risposta, CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto. INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato in data 30.09.2019, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio in data 09.06.2012 con e che Controparte_1
1 dalla loro unione erano nate le figlie e , rispettivamente il Per_1 Per_2
12.11.2013 ed il 05.07.2017, chiedeva pronunziarsi la separazione dal marito,
deducendo che la vita coniugale era divenuta intollerabile a causa del comportamento infedele di quest'ultimo, il quale aveva instaurato una relazione extraconiugale con un'altra donna, abbandonando definitivamente in data 5.8.2019 la casa coniugale.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente non si opponeva alla pronunzia della separazione, ma addebitava l'insorgere della crisi coniugale all'atteggiamento possessivo e conflittuale della moglie.
Adottati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, con sentenza non definitiva n. 2034/2020 il Tribunale di Taranto pronunziava la separazione tra i coniugi, disponendo il prosieguo del giudizio per la risoluzione delle ulteriori questioni controversie.
Espletata prova per testi, all'udienza del 6.11.2024, la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, va rilevato che la separazione dei coniugi indicati in epigrafe va pronunziata senza addebito ad alcuna delle parti, ma per ragioni di natura obiettiva, ossia per l'accertata impossibilità di ricostituire la coesione coniugale.
Le reciproche domande di addebito sono infatti apparse a parere del collegio prive di fondamento, riflettendo sostanzialmente una condizione di indiscussa impossibilità di proseguire la convivenza piuttosto che la significativa violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
A tal proposito, va osservato che le deposizioni dei testi escussi nel corso del
2 giudizio, quasi tutti stretti congiunti dei coniugi in lite, sostanzialmente concretizzatesi in una sterile narrazione di situazioni ed eventi privi di significativa rilevanza nella ricostruzione delle reali cause della crisi coniugale, si sono risolte, alla fine, in una scontata e preconcetta adesione alle contrapposte impostazioni difensive, sicuramente determinata dalla propagazione del conflitto e del clima di esasperata tensione ai rispettivi nuclei familiari.
Quanto invece ai testi non legati da vincoli di parentela con le parti, occorre evidenziare che le deposizioni rese dai sigg.ri e Testimone_1 [...]
sono apparse del tutto ininfluenti, avendo essi riferito fatti del tutto Tes_2
irrilevanti per la decisione ovvero circostanze di cui non erano a conoscenza diretta, ma apprese dai soli racconti della ricorrente.
E quanto alla presunta relazione extraconiugale intrapresa dal con CP_1
tale sig.ra rileva il Tribunale che l'unico ed isolato elemento Parte_2
oggettivo emerso dalla istruttoria è costituito dalla sola “confessione” della relazione adultera che il avrebbe reso alla presenza del padre della CP_1
pur prescindendo da ogni valutazione in merito alla dubbia Parte_1
attendibilità di tale teste, inevitabilmente interessato alla posizione della figlia ed accusato al contempo dalla controparte di aver avuto un ruolo rilevante nell'insorgere della crisi coniugale, non può non sottolinearsi la assoluta vaghezza e genericità di tale emergenza istruttoria, atteso che essa appare del tutto priva di ogni riscontro in ordine ai tempi ed alle modalità con le quali tale relazione si sarebbe svolta.
Ritiene nella sostanza il collegio che nella fattispecie possa ragionevolmente affermarsi che la reciproca indifferenza morale e materiale dimostrata dalle
3 parti nell'ultimo periodo del matrimonio abbia trovato spazio e si sia alimentata in un contesto in cui la crisi coniugale si era già manifestata,
configurandosi perciò più come conseguenza dell'irreversibile deterioramento dei sentimenti che avevano inizialmente unito i coniugi, che come causa determinante della definitiva rottura del rapporto.
Ciò deve ritenersi essenziale ai fini della decisione, atteso che per la pronunzia di addebito, il Giudice non può limitare la propria indagine alla mera inosservanza dei doveri previsti dall'art. 143 c.c., ma deve pur sempre verificare se sussista un nesso di necessaria correlazione fra l'accertata violazione degli obblighi coniugali e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e valutare se ed in quale misura la prima si ponga come causa efficiente della seconda o piuttosto come espressione di una già consolidata ed irreversibile situazione di deterioramento del consorzio matrimoniale.
Ed infatti, secondo il costante orientamento del Supremo Collegio, “la
pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che
l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare
se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della
crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una
situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato
raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri
nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato
la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la
separazione senza addebito”.( Cass 11929/2017). .
Alle argomentazioni che precedono, in assenza di prova in ordine alla efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale dei
4 comportamenti dei coniugi oggetto delle reciproche domande di addebito,
consegue la pronunzia della separazione per fatti oggettivi.
Ciò premesso, passando ai provvedimenti relativi alla prole, osserva il collegio, in accoglimento delle concordi conclusioni rassegnate dalle parti,
che non vi sono motivi per discostarsi dalla regola dell'affidamento condiviso delle figlie e ad entrambi i genitori, non esistendo agli atti Per_1 Per_2
alcun indizio che induca a derogare al principio della salvaguardia della
“bigenitorialità”.
Sussistono altresì i presupposti per confermare la loro collocazione presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale in favore di quest'ultima e la regolamentazione del diritto di visita prevista dal provvedimento presidenziale del 13.02.2020, non esistendo ragione alcuna per mutare le ormai consolidate abitudini di vita delle minori.
Per quanto concerne gli aspetti economici della separazione, tenuto conto del perdurare della maggiore capacità reddituale del dipendente del CP_1
Ministero della Difesa, rispetto a quella della tuttora priva di Parte_1
occupazione e pacificamente assorbita in tutto il corso del matrimonio dalla sola cura della prole, del buon tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare nel corso dei sette anni di convivenza coniugale, delle attuali esigenze di vita e di relazione delle figlie e , oggi rispettivamente di undici e Per_1 Per_2
sette anni, appare congruo determinare nella somma mensile di euro 900,00
l'assegno che il convenuto corrisponderà alla ricorrente a titolo di assegno di mantenimento, in ragione di euro 200,00 per la moglie e di euro 350,00 per ciascuna delle figlie.
Il convenuto dovrà inoltre contribuire in ragione della metà al pagamento
5 delle spese sanitarie e scolastiche ed a quelle di natura straordinaria che dovessero occorrere nell'interesse delle figlie, tali intendendosi gli esborsi che non sono legati alle comuni e ricorrenti esigenze della vita quotidiana, ma alle evenienze regolate dal Protocollo attualmente in vigore presso questo tribunale.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio,
tenuto conto della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, dando atto della intervenuta separazione dei coniugi Parte_1
e pronunziata con sentenza non definitiva del
[...] Controparte_1
Tribunale di Taranto n. 2034/2020, così provvede:
1) rigetta le domande di addebito formulate dalle parti;
2) affida le figlie minori e ad entrambi genitori, con Per_1 Per_2
collocazione presso la madre alla quale assegna la casa coniugale,
confermando il diritto di visita del genitore non collocatario previsto con l'ordinanza presidenziale del 13.02.2020;
3) pone a carico del l'obbligo di versare alla la somma CP_1 Parte_1
mensile di euro 900,00, in ragione di euro 200,00 per il coniuge ed euro 350,00 per ciascuna delle figlie;
oltre alla rivalutazione Istat ed
6 al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto il 23.05.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Martino Casavola
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6233/2019 RG, riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.11.2024 ed avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ines Galeotti, come da Parte_1
mandato in calce del ricorso introduttivo, ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Viva, come Controparte_1
da mandato a margine della comparsa di risposta, CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto. INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato in data 30.09.2019, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio in data 09.06.2012 con e che Controparte_1
1 dalla loro unione erano nate le figlie e , rispettivamente il Per_1 Per_2
12.11.2013 ed il 05.07.2017, chiedeva pronunziarsi la separazione dal marito,
deducendo che la vita coniugale era divenuta intollerabile a causa del comportamento infedele di quest'ultimo, il quale aveva instaurato una relazione extraconiugale con un'altra donna, abbandonando definitivamente in data 5.8.2019 la casa coniugale.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente non si opponeva alla pronunzia della separazione, ma addebitava l'insorgere della crisi coniugale all'atteggiamento possessivo e conflittuale della moglie.
Adottati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, con sentenza non definitiva n. 2034/2020 il Tribunale di Taranto pronunziava la separazione tra i coniugi, disponendo il prosieguo del giudizio per la risoluzione delle ulteriori questioni controversie.
Espletata prova per testi, all'udienza del 6.11.2024, la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, va rilevato che la separazione dei coniugi indicati in epigrafe va pronunziata senza addebito ad alcuna delle parti, ma per ragioni di natura obiettiva, ossia per l'accertata impossibilità di ricostituire la coesione coniugale.
Le reciproche domande di addebito sono infatti apparse a parere del collegio prive di fondamento, riflettendo sostanzialmente una condizione di indiscussa impossibilità di proseguire la convivenza piuttosto che la significativa violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
A tal proposito, va osservato che le deposizioni dei testi escussi nel corso del
2 giudizio, quasi tutti stretti congiunti dei coniugi in lite, sostanzialmente concretizzatesi in una sterile narrazione di situazioni ed eventi privi di significativa rilevanza nella ricostruzione delle reali cause della crisi coniugale, si sono risolte, alla fine, in una scontata e preconcetta adesione alle contrapposte impostazioni difensive, sicuramente determinata dalla propagazione del conflitto e del clima di esasperata tensione ai rispettivi nuclei familiari.
Quanto invece ai testi non legati da vincoli di parentela con le parti, occorre evidenziare che le deposizioni rese dai sigg.ri e Testimone_1 [...]
sono apparse del tutto ininfluenti, avendo essi riferito fatti del tutto Tes_2
irrilevanti per la decisione ovvero circostanze di cui non erano a conoscenza diretta, ma apprese dai soli racconti della ricorrente.
E quanto alla presunta relazione extraconiugale intrapresa dal con CP_1
tale sig.ra rileva il Tribunale che l'unico ed isolato elemento Parte_2
oggettivo emerso dalla istruttoria è costituito dalla sola “confessione” della relazione adultera che il avrebbe reso alla presenza del padre della CP_1
pur prescindendo da ogni valutazione in merito alla dubbia Parte_1
attendibilità di tale teste, inevitabilmente interessato alla posizione della figlia ed accusato al contempo dalla controparte di aver avuto un ruolo rilevante nell'insorgere della crisi coniugale, non può non sottolinearsi la assoluta vaghezza e genericità di tale emergenza istruttoria, atteso che essa appare del tutto priva di ogni riscontro in ordine ai tempi ed alle modalità con le quali tale relazione si sarebbe svolta.
Ritiene nella sostanza il collegio che nella fattispecie possa ragionevolmente affermarsi che la reciproca indifferenza morale e materiale dimostrata dalle
3 parti nell'ultimo periodo del matrimonio abbia trovato spazio e si sia alimentata in un contesto in cui la crisi coniugale si era già manifestata,
configurandosi perciò più come conseguenza dell'irreversibile deterioramento dei sentimenti che avevano inizialmente unito i coniugi, che come causa determinante della definitiva rottura del rapporto.
Ciò deve ritenersi essenziale ai fini della decisione, atteso che per la pronunzia di addebito, il Giudice non può limitare la propria indagine alla mera inosservanza dei doveri previsti dall'art. 143 c.c., ma deve pur sempre verificare se sussista un nesso di necessaria correlazione fra l'accertata violazione degli obblighi coniugali e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e valutare se ed in quale misura la prima si ponga come causa efficiente della seconda o piuttosto come espressione di una già consolidata ed irreversibile situazione di deterioramento del consorzio matrimoniale.
Ed infatti, secondo il costante orientamento del Supremo Collegio, “la
pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che
l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare
se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della
crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una
situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato
raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri
nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato
la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la
separazione senza addebito”.( Cass 11929/2017). .
Alle argomentazioni che precedono, in assenza di prova in ordine alla efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale dei
4 comportamenti dei coniugi oggetto delle reciproche domande di addebito,
consegue la pronunzia della separazione per fatti oggettivi.
Ciò premesso, passando ai provvedimenti relativi alla prole, osserva il collegio, in accoglimento delle concordi conclusioni rassegnate dalle parti,
che non vi sono motivi per discostarsi dalla regola dell'affidamento condiviso delle figlie e ad entrambi i genitori, non esistendo agli atti Per_1 Per_2
alcun indizio che induca a derogare al principio della salvaguardia della
“bigenitorialità”.
Sussistono altresì i presupposti per confermare la loro collocazione presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale in favore di quest'ultima e la regolamentazione del diritto di visita prevista dal provvedimento presidenziale del 13.02.2020, non esistendo ragione alcuna per mutare le ormai consolidate abitudini di vita delle minori.
Per quanto concerne gli aspetti economici della separazione, tenuto conto del perdurare della maggiore capacità reddituale del dipendente del CP_1
Ministero della Difesa, rispetto a quella della tuttora priva di Parte_1
occupazione e pacificamente assorbita in tutto il corso del matrimonio dalla sola cura della prole, del buon tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare nel corso dei sette anni di convivenza coniugale, delle attuali esigenze di vita e di relazione delle figlie e , oggi rispettivamente di undici e Per_1 Per_2
sette anni, appare congruo determinare nella somma mensile di euro 900,00
l'assegno che il convenuto corrisponderà alla ricorrente a titolo di assegno di mantenimento, in ragione di euro 200,00 per la moglie e di euro 350,00 per ciascuna delle figlie.
Il convenuto dovrà inoltre contribuire in ragione della metà al pagamento
5 delle spese sanitarie e scolastiche ed a quelle di natura straordinaria che dovessero occorrere nell'interesse delle figlie, tali intendendosi gli esborsi che non sono legati alle comuni e ricorrenti esigenze della vita quotidiana, ma alle evenienze regolate dal Protocollo attualmente in vigore presso questo tribunale.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio,
tenuto conto della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, dando atto della intervenuta separazione dei coniugi Parte_1
e pronunziata con sentenza non definitiva del
[...] Controparte_1
Tribunale di Taranto n. 2034/2020, così provvede:
1) rigetta le domande di addebito formulate dalle parti;
2) affida le figlie minori e ad entrambi genitori, con Per_1 Per_2
collocazione presso la madre alla quale assegna la casa coniugale,
confermando il diritto di visita del genitore non collocatario previsto con l'ordinanza presidenziale del 13.02.2020;
3) pone a carico del l'obbligo di versare alla la somma CP_1 Parte_1
mensile di euro 900,00, in ragione di euro 200,00 per il coniuge ed euro 350,00 per ciascuna delle figlie;
oltre alla rivalutazione Istat ed
6 al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto il 23.05.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Martino Casavola
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