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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 17/10/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 505/2023 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI .……….….Presidente est. dott. Fabio FAVALLI .….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …………Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 505 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, posta in decisione il 27.9.2024 a seguito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate entro il termine perentorio del 18.12.2024 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Genova, Piazza Leonardo da Vinci n.2/3 presso lo studio dell'avv.to Alberto Figone e avv.to Simonetta Giuliano che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE –
E
CP_1 elett.te dom.ta in Genova, Via Porta degli Archi n.12/25 presso lo studio dell'avv.to Silena Marocco che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “…dato atto che, con sentenza non definitiva n. 16 del 9.1.2024, codesto Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto fra le parti, dr. Andrea CANCIANI 1 n. 505/2023 R.G.A.C.C.
mandare esente il Sig. dal versamento di assegno alcuno alla Sig.ra Parte_1
con decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente CP_1 procedimento, ovvero altra data meglio vista e ritenuta;
- in via di estremo subordine, porre a carico del Sig. il versamento, a titolo di un assegno divorzile, Parte_1 nella sola componente assistenziale, vista anche la disponibilità in capo alla Sig.ra
dell'uso esclusivo dell'abitazione, già ex casa coniugale, di una somma non CP_1 superiore ad Euro 500,00 mensili, con la medesima decorrenza di cui al punto precedente;
- condannare la Sig.ra alla restituzione delle maggiori somme CP_1 che risultasse aver percepito in forza dei provvedimenti provvisori emessi nel corso del presente procedimento. Vinte le spese e le competenze”;
per parte resistente: “...respingere ogni domanda avversaria e, accertati e ritenuti sussistenti i requisiti di legge, accogliere la domanda avanzata in via riconvenzionale da
e riconoscere in suo favore un assegno divorzile a carico di CP_1 Parte_1 nella misura di € 2.800 mensili, rivalutabili ISTAT come per legge. Vinte le spese …”;
per il Pubblico Ministero: “…Preso atto dell'intervenuta sentenza parziale in punto status, si rimette alle valutazioni del giudice in punto ulteriori statuizioni...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 27.2.2023 - premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Cassano Spinola il 2.12.2006 con e che dall'unione non sono CP_1 nati figli;
che il Tribunale di Imperia, con sentenza in data 25.10.2021 (n.67/21) pronunziava la separazione giudiziale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare lo scioglimento del matrimonio. Chiedeva, inoltre, che nessun contributo economico fosse posto a proprio carico per il mantenimento della moglie ovvero, in subordine, che ad essa fosse riconosciuto un assegno divorzile di importo non superiore ad € 500,00 mensili.
Si costituiva ritualmente in giudizio che con propria comparsa, se da un lato CP_1 nulla opponeva alla domanda in punto status, dall'altro chiedeva che a carico del marito fosse posto un assegno divorzile di importo non inferiore ad € 3.500,00 mensili.
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza del 14.6.2023 e, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza in data 15.6.2023 adottava i provvedimenti provvisori di competenza, ponendo a carico del marito, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, un assegno dell'importo di € 2.800,00 mensili. Nominava, inoltre, il Giudice Istruttore fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
Rinviata a miglior istruttoria la soluzione delle ulteriori questioni, le parti chiedevano pronunziarsi sentenza esclusivamente in punto status ed il Collegio, con sentenza non definitiva in data 23.12.2023 (n.16/24), pronunziava lo scioglimento del matrimonio.
Rigettate con ordinanza in data 15.6.2024 le istanze istruttorie avanzate dalle parti, la causa veniva istruita esclusivamente attraverso la produzione di documenti (tra cui le autocertificazioni in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti) e, precisate le conclusioni a seguito di note scritte ex art. 127-bis c.p.c. depositate entro il termine perentorio del 18.12.2024, veniva trattenuta in decisione con ordinanza in data 28.12.2024 con contestuale assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 505/2023 R.G.A.C.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nulla deve essere disposto dal Collegio in punto status essendo stata già pronunziato, con sentenza non definitiva in data 23.12.2023 (n.16/24), lo scioglimento del matrimonio.
Ciò premesso in punto status, deve a questo punto essere esaminata l'ulteriore domanda avanzata da parte resistente al fine di veder riconosciuto in proprio favore un assegno divorzile.
Osserva il Collegio come, relativamente ai presupposti per il suo riconoscimento, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte - a Sezioni Unite e così modificando il precedente orientamento di cui alla nota sentenza n.11504/17 - abbia evidenziato la funzione “perequativo-compensativa” del contributo de quo, svincolandola da una valutazione “bifasica” nella quale l'accertamento della “non autosufficienza economica” del coniuge richiedente precedeva e condizionava la possibilità di accesso alla successiva fase della “quantificazione” dell'assegno (e, quindi, dell'applicazione dei criteri indicati dall'art. 5, c.6 L.898/70) e ritenendo che il concetto di “adeguatezza dei mezzi” debba esso stesso essere valutato in rapporto ai criteri dettati dalla predetta norma, risultando a tal fine immediatamente rilevanti sia la durata del matrimonio e l'età delle parti, così come il contributo personalmente dato da ciascuno alla formazione del patrimonio famigliare o personale di uno dei coniugi;
quanto precede al fine di riconoscere valore pregnante agli eventuali sacrifici compiuti nell'interesse della famiglia dal coniuge richiedente e che abbiano determinato, a fronte di una piena possibilità dell'altro di raggiungere e/o consolidare una migliore situazione economica, una corrispondente compressione delle proprie possibilità occupazionali o di carriera, tali da tradursi, dopo la cessazione del vincolo matrimoniale, in una conseguente posizione di debolezza economica, senza alcuna prognosi favorevole di recupero delle opportunità perdute (vds. maggiormente in dettaglio ed in parte motiva Cass., Sez. Un, Sent. 11.7.2018, n. 18287:
…questa Corte ritiene di dover abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5, comma 6, più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito, come già evidenziato, dagli artt. 2, 3 e 29 Cost. …(omissis)… L'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa, non casuale, di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico- patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro
…(omissis)… L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica dr. Andrea CANCIANI 3 n. 505/2023 R.G.A.C.C.
irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto. Il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico- patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio …(omissis)… Il parametro dell'adeguatezza contiene in sé una funzione equilibratrice e non solo assistenziale- alimentare …(omissis)… Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”).
È, pertanto, alla luce di quanto sopra osservato che il Collegio ritiene di dover orientare la propria decisione, sempre considerando, quali parametri di riferimento, quelli dettati dall'art. 5, c.6 L.989/70.
Prendendo, pertanto, le mosse da una valutazione comparativa “statica” – ovvero riferita esclusivamente all'attuale condizione economica – per poi passare ad un giudizio di tipo
“dinamico” – ovvero relativo alle scelte di vita e gestione famigliare attuate dai coniugi nel corso della vita matrimoniale (cfr. Cass., sez.1, sent, 22.3.2023, n.8162: “…il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto…”), deve essere in primo luogo raffrontata la situazione patrimoniale e reddituale delle parti. dr. Andrea CANCIANI 4 n. 505/2023 R.G.A.C.C.
Quanto a lo stesso. sulla scorta della propria autocertificazione e della Parte_1 documentazione versata in atti, risulta svolgere attività libero-professionale come consulente del lavoro, avendo dichiarato redditi pari ad € 423.227,00 nel 2021, € 421.127,00 nel 2022 ed € 451.166,00 nel 2023, da ultimo pari ad una liquidità, calcolata su base mensile (reddito complessivo al netto dell'imposta dovuta) pari a circa € 31.700,00; quanto precede abitando immobile di proprietà, essendo comproprietario (al 50%) della casa coniugale in cui vive la moglie, essendo proprietario dell'immobile destinato a studio professionale così come di altre unità immobiliari (tra cui un box in Sanremo ed un'abitazione in Limone Piemonte). Risulta, inoltre, convivere con Per_1
condividere, unitamente alla stessa, le spese della vita quotidiana così come quelle
[...] di mantenimento del loro figlio (4 anni) ed avere disponibilità liquide (per gran Per_2 parte investite) per oltre € 1.228.000,00.
Quanto, invece, a la stessa, cessata la professione di architetto in ragione CP_1 delle gravi patologie ad essa riconosciute ed in atti documentate (vds. quanto allegato in ricorso introduttivo e non contestato da controparte: “...Dalla documentazione sanitaria in atti si evince che la ricorrente dal gennaio 2015 è affetta da paraparesi in esiti di mielo-radicolo-polineurite di verosimile natura immunomediata post-infettiva. In altri termini non è stata più in grado di deambulare senza il supporto di una carrozzina. Presenta vescica neurogena e infezioni recidivanti delle vie urinarie con necessità di autocateterismi (Prod. n. 4). La patologia è stata improvvisa e dolorosa e ha comportato nell'arco di cinque anni necessità di assistenza continua h. 24, terapie palliative e quotidiana fisioterapia a spese della ricorrente. Il Servizio Sanitario Nazionale, infatti, non la assiste con la fisioterapia, poiché non v'è possibilità alcuna di regressione della malattia. Per le medesime gravi ragioni è stata riconosciuta inabile al lavoro al 100%...”), risulta attualmente percepire pensione di inabilità da pari a CP_2 circa € 745,00 mensili (avendo dichiarato a tale titolo redditi pari ad € 8.940,00 nel 2023), pensione di invalidità percepita in misura di € 522,10 mensili, borsa lavoro CP_3 per un importo pari ad € 250,00 mensili, canone di € 600,00 mensili relativo alla locazione dell'abitazione in proprietà sita in Genova, Via Scribanti n.3/22 e, soprattutto, mantenersi in forza del contributo economico ricevuto dal coniuge (pari ad € 59.200,00 nel 2023); quanto precede non sopportando canone di locazione (abitando unitamente alla propria madre immobile in comproprietà al 50% con il marito), ed avendo disponibilità liquide per circa € 76.703,00 (€ 12.179,27 su c/c, € 51.345,89 investiti in titoli ed € 26.356,91 su c/c cointestato con la madre).
A quanto sopra deve tuttavia essere aggiunto come, a fronte di una liquidità mensile pari a circa € 1.817,00 (di cui € 1.567,00 a titolo di pensioni di inabilità/invalidità; € 250,00 a titolo di borsa lavoro ed € 600,00 quale canone di locazione), la stessa sostenga per la propria assistenza (spese di badante così come documentate in atti) una somma pari ad € 1.400,00 mensili (€ 16.800,00 annui), residuando pertanto un margine del tutto limitato al fine di sostenere le spese della vita quotidiana;
spese fino ad oggi affrontate attraverso la percezione del contributo al mantenimento da parte del coniuge.
Passando a questo punto ad analizzare gli assetti famigliari adottati dalle parti in costanza di matrimonio, deve essere in primo luogo osservato come la convivenza sia durata circa 16 anni (poiché iniziata circa 5 anni prima del matrimonio celebrato in data 2.12.2006 e terminata nel gennaio 2017 allorquando il lasciava la casa coniugale) e Pt_1 non sia stata allietata dalla nascita di figli;
quanto precede svolgendo il marito in costanza di matrimonio l'attività professionale di consulente del lavoro e la moglie, quantomeno fino alla comparsa della malattia (progressivamente ingravescente a partire dal 2014), quella di architetto.
dr. Andrea CANCIANI 5 n. 505/2023 R.G.A.C.C.
Orbene, pur indubitabile che la coppia, in ragione dei redditi complessivamente percepiti, abbia goduto in costanza di matrimonio di un elevato tenore di vita che la resistente, attualmente e senza il contributo fino ad oggi percepito, non risulta certo in grado di poter mantenere, non vi è prova alcuna – né può essere ragionevolmente ritenuto, che l'attuale migliore posizione economica del sia stata in qualche misura Pt_1 determinata e/o favorita dall'apporto del coniuge e da eventuali sacrifici da esso compiuti, con contestuale rinunzia a prospettive di carriera e guadagno, avendo entrambi
– come detto – pacificamente svolto con soddisfazione la rispettiva attività professionale;
ragioni, queste, sulla scorta delle quali, in ossequio alla più recente giurisprudenza della Suprema Corte, non può essere ritenuta la sussistenza dei presupposti utili a riconoscere in favore di un assegno divorzile in funzione “perequativo-compensativa”. CP_1
Sussistono certamente, invece, i presupposti necessari a riconoscere in favore della resistente un assegno divorzile in funzione “assistenziale” solo che si consideri come la sua disponibilità liquida, pur non trascurabile, risulti pressoché in toto assorbita dalle necessità di cura ed assistenza conseguenti le gravi patologie da cui essa è affetta e che, stante la loro ingravescenza con il decorso del tempo e l'aumento dell'età, risultano purtroppo fisiologicamente destinate ad aumentare;
quanto precede senza poi tenere conto del fatto che parte della liquidità per essa disponibile risulta proprio finalizzata a fronteggiare tali criticità (vds. pensioni di inabilità ed invalidità).
Risulta, pertanto, evidente come con il limitato margine di liquidità CP_1 residuato dalla necessità di fronteggiare le proprie esigenze sanitarie, certo non sia in grado non solo di mantenere un tenore di vita anche lontanamente paragonabile a quello goduto in costanza di matrimonio, ma neppure di disporre di mezzi adeguati a condurre una vita dignitosa rispetto alle primarie esigenze di vita;
quanto precede essendo destinati ad erodersi in breve tempo anche i risparmi fino ad oggi accumulati e che, stante l'attuale assoluta incapacità di produzione di reddito, non potrà in futuro in alcun modo ripristinare.
Ed è, pertanto, sulla scorta delle superiori considerazioni che il Collegio ritiene oggi di dover riconoscere in favore della resistente un assegno divorzile dell'importo di € 1.200,00 mensili;
assegno in ogni caso del tutto compatibile con l'attuale ritenuta capacità contributiva del ricorrente e che appare idonea a consentire a di CP_1 sostenere, anche in prospettiva in modo più adeguato le spese della vita quotidiana e quelle necessarie alla tutela della propria salute.
Quanto alla decorrenza dell'assegno de quo, premessa la natura di “assegno di mantenimento” del contributo economico corrisposto da alla resistente Parte_1 sino alla pronuncia in punto status (pronunziata in data 23.12.2023 e depositata in data 31.12.2023) dal quale discende la sua irrepetibilità, occorre precisare come non possa tuttavia ritenersi automatica la retroattività dell'assegno divorzile a far data dall'avvenuto scioglimento del matrimonio;
quanto precede soprattutto in casi come quello all'esame ove la decisione sullo status risulti essere stata resa in corso di causa, senza contestuale definizione delle questioni economiche.
Al riguardo, muovendo dalla necessità di valorizzare le esigenze equitative e solidaristiche che, oltre ad avere un valore sistematico all'interno dell'ordinamento, rappresentano i capisaldi del sistema famigliare, questo Collegio non può ignorare come la funzione essenziale riconosciuta in questa sede all'assegno divorzile, ovvero quella
“assistenziale”, in uno con le peculiari condizioni di salute di rendano CP_1 necessario derogare alla regola della retroattività della previsione;
quanto precede in perfetta coerenza con quanto predicato dalla stessa Suprema Corte.
dr. Andrea CANCIANI 6 n. 505/2023 R.G.A.C.C.
Facendo, infatti, applicazione dei principi predicati dalle Sezioni Unite relativamente ai rapporti famigliari (vds. Cass. S.U., Ord. 8.11.2022, n.32914: “…Occorre dunque dare il giusto rilievo alle esigenze equitative-solidaristiche, espressione di quella solidarietà che trova sede anche nella peculiare comunità sociale rappresentata dalla famiglia ed anche nelle situazioni di crisi della unione, in un'ottica di temperamento della generale operatività della regola civilistica della ripetizione di indebito (art. 2033 c.c.), nel quadro di un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della stessa. Non si tratta di dettare una regola di "automatica irripetibilità" delle prestazioni rese in esecuzione di obblighi di mantenimento, quanto di operare un necessario bilanciamento tra l'esigenza - palesata nel presente giudizio dal controricorrente - di legalità e prevedibilità delle decisioni e l'esigenza, di stampo solidaristico, di tutela del soggetto che sia stato riconosciuto parte debole nel rapporto. Ora, ove con la sentenza venga escluso in radice e "ab origine" (non per fatti sopravvenuti) il presupposto del diritto al mantenimento, separativo o divorzile, per la mancanza di uno "stato di bisogno" del soggetto richiedente (inteso, nell'accezione più propria dell'assegno di mantenimento o di divorzio, come mancanza di redditi adeguati), ovvero si addebiti la separazione al coniuge che, nelle more, abbia goduto di un assegno con funzione non meramente alimentare, non vi sono ragioni per escludere l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell'art. 2033 c.c. (con conseguente piena ripetibilità). Per converso, si deve affermare che, invece, non sorge, a favore del coniuge separato o dell'ex coniuge, obbligato o richiesto, il diritto di ripetere le maggiori somme provvisoriamente versate sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione) sia nel caso in cui l'assegno stabilito in sede presidenziale (o nel rapporto tra la sentenza definitiva di un grado di giudizio rispetto a quella, sostitutiva, del grado successivo) venga rimodulato "al ribasso"; il tutto sempre se l'assegno in questione non superi la misura che garantisca al soggetto debole di far fronte alle normali esigenze di vita della persona media, tale che la somma di denaro possa ragionevolmente e verosimilmente ritenersi pressoché tutta consumata, nel periodo per il quale è stata prevista la sua corresponsione. Ciò si giustifica in considerazione della tutela di quella solidarietà post-familiare, sottesa in tutta la disciplina relativa alla crisi della famiglia, e del fatto che non è in discussione, in tali ipotesi, l'esistenza e la permanenza, in giudizio, di un soggetto in condizioni di debolezza economica. Si deve infatti ragionevolmente presumere, in rapporto all'entità della somma di denaro litigiosa, che le maggiori somme (attribuite in via provvisoria o in via definitiva con la sentenza di primo grado), versate medio tempore dal richiesto al richiedente, siano state comunque (in atto o in potenza) consumate, proprio per fini di sostentamento, dal coniuge debole…”), deve ragionevolmente ritenersi che le maggiori somme (dovute al differenziale tra l'assegno di mantenimento stabilito in sede presidenziale e quello di divorzio oggi riconosciuto) siano state anche in corso di causa dalla resistente consumate, poiché destinate a coprire le spese, oggettivamente rilevanti, necessarie a soddisfare le proprie esigenze di mantenimento, assistenza e cura;
quanto precede in una situazione connotata da assoluta inabilità al lavoro ed impossibilità di svolgere una qualsiasi “attività” produttrice di reddito.
Né potrebbe ragionevolmente obiettarsi come la resistente avrebbe dovuto supplire all'odierna – magari non prevista – diminuzione del contributo economico da parte del marito facendo ricorso alle somme accantonate nel corso dell'attività professionale (ammontanti ad € 76.703,00 al 10.12.2024), solo che si consideri come, ove ciò fosse avvenuto (o dovesse oggi verificarsi a seguito della richiesta restituzione), ad un importo necessariamente più elevato, stante l'oggettiva erosione dei risparmi, dovrebbe essere appostato l'assegno divorzile ad essa riconosciuto in funzione “assistenziale”.
dr. Andrea CANCIANI 7 n. 505/2023 R.G.A.C.C.
Da ultimo non dimenticando come il generale principio di buona fede avrebbe in ogni caso imposto a parte ricorrente, ottenuto lo scioglimento del matrimonio in epoca antecedente alla definizione dell'odierno giudizio ed indipendentemente dalle
“conclusioni” già ab origine rassegnate, di immediatamente chiedere, in corso di causa ed in via anticipata, una modifica del contributo riconosciuto all'ex coniuge con ordinanza presidenziale del 15.6.2023; domanda che, ove accolta e come già sopra sottolineato, avrebbe oggi verosimilmente determinato una situazione economica di deteriore rispetto a quella esaminata e, conseguentemente, un assegno CP_1 divorzile di maggiore entità.
Ed è per le superiori ragioni che questo Collegio, in piena coerenza con i principi enucleati dalla stessa Suprema Corte, deve stabilire la decorrenza dell'assegno divorzile soltanto dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Da ultimo, la natura del giudizio e il contenuto della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando e con la partecipazione del Pubblico Ministero, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) pone a carico di , con decorrenza dalla data di pubblicazione Parte_1 della presente sentenza, l'obbligo di versare a un assegno divorzile CP_1 dell'importo di € 1.200,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Imperia, 17.10.2025
Il Presidente est. (dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI .……….….Presidente est. dott. Fabio FAVALLI .….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …………Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 505 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, posta in decisione il 27.9.2024 a seguito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate entro il termine perentorio del 18.12.2024 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Genova, Piazza Leonardo da Vinci n.2/3 presso lo studio dell'avv.to Alberto Figone e avv.to Simonetta Giuliano che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE –
E
CP_1 elett.te dom.ta in Genova, Via Porta degli Archi n.12/25 presso lo studio dell'avv.to Silena Marocco che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “…dato atto che, con sentenza non definitiva n. 16 del 9.1.2024, codesto Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto fra le parti, dr. Andrea CANCIANI 1 n. 505/2023 R.G.A.C.C.
mandare esente il Sig. dal versamento di assegno alcuno alla Sig.ra Parte_1
con decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente CP_1 procedimento, ovvero altra data meglio vista e ritenuta;
- in via di estremo subordine, porre a carico del Sig. il versamento, a titolo di un assegno divorzile, Parte_1 nella sola componente assistenziale, vista anche la disponibilità in capo alla Sig.ra
dell'uso esclusivo dell'abitazione, già ex casa coniugale, di una somma non CP_1 superiore ad Euro 500,00 mensili, con la medesima decorrenza di cui al punto precedente;
- condannare la Sig.ra alla restituzione delle maggiori somme CP_1 che risultasse aver percepito in forza dei provvedimenti provvisori emessi nel corso del presente procedimento. Vinte le spese e le competenze”;
per parte resistente: “...respingere ogni domanda avversaria e, accertati e ritenuti sussistenti i requisiti di legge, accogliere la domanda avanzata in via riconvenzionale da
e riconoscere in suo favore un assegno divorzile a carico di CP_1 Parte_1 nella misura di € 2.800 mensili, rivalutabili ISTAT come per legge. Vinte le spese …”;
per il Pubblico Ministero: “…Preso atto dell'intervenuta sentenza parziale in punto status, si rimette alle valutazioni del giudice in punto ulteriori statuizioni...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 27.2.2023 - premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Cassano Spinola il 2.12.2006 con e che dall'unione non sono CP_1 nati figli;
che il Tribunale di Imperia, con sentenza in data 25.10.2021 (n.67/21) pronunziava la separazione giudiziale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare lo scioglimento del matrimonio. Chiedeva, inoltre, che nessun contributo economico fosse posto a proprio carico per il mantenimento della moglie ovvero, in subordine, che ad essa fosse riconosciuto un assegno divorzile di importo non superiore ad € 500,00 mensili.
Si costituiva ritualmente in giudizio che con propria comparsa, se da un lato CP_1 nulla opponeva alla domanda in punto status, dall'altro chiedeva che a carico del marito fosse posto un assegno divorzile di importo non inferiore ad € 3.500,00 mensili.
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza del 14.6.2023 e, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza in data 15.6.2023 adottava i provvedimenti provvisori di competenza, ponendo a carico del marito, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, un assegno dell'importo di € 2.800,00 mensili. Nominava, inoltre, il Giudice Istruttore fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
Rinviata a miglior istruttoria la soluzione delle ulteriori questioni, le parti chiedevano pronunziarsi sentenza esclusivamente in punto status ed il Collegio, con sentenza non definitiva in data 23.12.2023 (n.16/24), pronunziava lo scioglimento del matrimonio.
Rigettate con ordinanza in data 15.6.2024 le istanze istruttorie avanzate dalle parti, la causa veniva istruita esclusivamente attraverso la produzione di documenti (tra cui le autocertificazioni in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti) e, precisate le conclusioni a seguito di note scritte ex art. 127-bis c.p.c. depositate entro il termine perentorio del 18.12.2024, veniva trattenuta in decisione con ordinanza in data 28.12.2024 con contestuale assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 505/2023 R.G.A.C.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nulla deve essere disposto dal Collegio in punto status essendo stata già pronunziato, con sentenza non definitiva in data 23.12.2023 (n.16/24), lo scioglimento del matrimonio.
Ciò premesso in punto status, deve a questo punto essere esaminata l'ulteriore domanda avanzata da parte resistente al fine di veder riconosciuto in proprio favore un assegno divorzile.
Osserva il Collegio come, relativamente ai presupposti per il suo riconoscimento, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte - a Sezioni Unite e così modificando il precedente orientamento di cui alla nota sentenza n.11504/17 - abbia evidenziato la funzione “perequativo-compensativa” del contributo de quo, svincolandola da una valutazione “bifasica” nella quale l'accertamento della “non autosufficienza economica” del coniuge richiedente precedeva e condizionava la possibilità di accesso alla successiva fase della “quantificazione” dell'assegno (e, quindi, dell'applicazione dei criteri indicati dall'art. 5, c.6 L.898/70) e ritenendo che il concetto di “adeguatezza dei mezzi” debba esso stesso essere valutato in rapporto ai criteri dettati dalla predetta norma, risultando a tal fine immediatamente rilevanti sia la durata del matrimonio e l'età delle parti, così come il contributo personalmente dato da ciascuno alla formazione del patrimonio famigliare o personale di uno dei coniugi;
quanto precede al fine di riconoscere valore pregnante agli eventuali sacrifici compiuti nell'interesse della famiglia dal coniuge richiedente e che abbiano determinato, a fronte di una piena possibilità dell'altro di raggiungere e/o consolidare una migliore situazione economica, una corrispondente compressione delle proprie possibilità occupazionali o di carriera, tali da tradursi, dopo la cessazione del vincolo matrimoniale, in una conseguente posizione di debolezza economica, senza alcuna prognosi favorevole di recupero delle opportunità perdute (vds. maggiormente in dettaglio ed in parte motiva Cass., Sez. Un, Sent. 11.7.2018, n. 18287:
…questa Corte ritiene di dover abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5, comma 6, più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito, come già evidenziato, dagli artt. 2, 3 e 29 Cost. …(omissis)… L'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa, non casuale, di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico- patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro
…(omissis)… L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica dr. Andrea CANCIANI 3 n. 505/2023 R.G.A.C.C.
irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto. Il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico- patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio …(omissis)… Il parametro dell'adeguatezza contiene in sé una funzione equilibratrice e non solo assistenziale- alimentare …(omissis)… Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”).
È, pertanto, alla luce di quanto sopra osservato che il Collegio ritiene di dover orientare la propria decisione, sempre considerando, quali parametri di riferimento, quelli dettati dall'art. 5, c.6 L.989/70.
Prendendo, pertanto, le mosse da una valutazione comparativa “statica” – ovvero riferita esclusivamente all'attuale condizione economica – per poi passare ad un giudizio di tipo
“dinamico” – ovvero relativo alle scelte di vita e gestione famigliare attuate dai coniugi nel corso della vita matrimoniale (cfr. Cass., sez.1, sent, 22.3.2023, n.8162: “…il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto…”), deve essere in primo luogo raffrontata la situazione patrimoniale e reddituale delle parti. dr. Andrea CANCIANI 4 n. 505/2023 R.G.A.C.C.
Quanto a lo stesso. sulla scorta della propria autocertificazione e della Parte_1 documentazione versata in atti, risulta svolgere attività libero-professionale come consulente del lavoro, avendo dichiarato redditi pari ad € 423.227,00 nel 2021, € 421.127,00 nel 2022 ed € 451.166,00 nel 2023, da ultimo pari ad una liquidità, calcolata su base mensile (reddito complessivo al netto dell'imposta dovuta) pari a circa € 31.700,00; quanto precede abitando immobile di proprietà, essendo comproprietario (al 50%) della casa coniugale in cui vive la moglie, essendo proprietario dell'immobile destinato a studio professionale così come di altre unità immobiliari (tra cui un box in Sanremo ed un'abitazione in Limone Piemonte). Risulta, inoltre, convivere con Per_1
condividere, unitamente alla stessa, le spese della vita quotidiana così come quelle
[...] di mantenimento del loro figlio (4 anni) ed avere disponibilità liquide (per gran Per_2 parte investite) per oltre € 1.228.000,00.
Quanto, invece, a la stessa, cessata la professione di architetto in ragione CP_1 delle gravi patologie ad essa riconosciute ed in atti documentate (vds. quanto allegato in ricorso introduttivo e non contestato da controparte: “...Dalla documentazione sanitaria in atti si evince che la ricorrente dal gennaio 2015 è affetta da paraparesi in esiti di mielo-radicolo-polineurite di verosimile natura immunomediata post-infettiva. In altri termini non è stata più in grado di deambulare senza il supporto di una carrozzina. Presenta vescica neurogena e infezioni recidivanti delle vie urinarie con necessità di autocateterismi (Prod. n. 4). La patologia è stata improvvisa e dolorosa e ha comportato nell'arco di cinque anni necessità di assistenza continua h. 24, terapie palliative e quotidiana fisioterapia a spese della ricorrente. Il Servizio Sanitario Nazionale, infatti, non la assiste con la fisioterapia, poiché non v'è possibilità alcuna di regressione della malattia. Per le medesime gravi ragioni è stata riconosciuta inabile al lavoro al 100%...”), risulta attualmente percepire pensione di inabilità da pari a CP_2 circa € 745,00 mensili (avendo dichiarato a tale titolo redditi pari ad € 8.940,00 nel 2023), pensione di invalidità percepita in misura di € 522,10 mensili, borsa lavoro CP_3 per un importo pari ad € 250,00 mensili, canone di € 600,00 mensili relativo alla locazione dell'abitazione in proprietà sita in Genova, Via Scribanti n.3/22 e, soprattutto, mantenersi in forza del contributo economico ricevuto dal coniuge (pari ad € 59.200,00 nel 2023); quanto precede non sopportando canone di locazione (abitando unitamente alla propria madre immobile in comproprietà al 50% con il marito), ed avendo disponibilità liquide per circa € 76.703,00 (€ 12.179,27 su c/c, € 51.345,89 investiti in titoli ed € 26.356,91 su c/c cointestato con la madre).
A quanto sopra deve tuttavia essere aggiunto come, a fronte di una liquidità mensile pari a circa € 1.817,00 (di cui € 1.567,00 a titolo di pensioni di inabilità/invalidità; € 250,00 a titolo di borsa lavoro ed € 600,00 quale canone di locazione), la stessa sostenga per la propria assistenza (spese di badante così come documentate in atti) una somma pari ad € 1.400,00 mensili (€ 16.800,00 annui), residuando pertanto un margine del tutto limitato al fine di sostenere le spese della vita quotidiana;
spese fino ad oggi affrontate attraverso la percezione del contributo al mantenimento da parte del coniuge.
Passando a questo punto ad analizzare gli assetti famigliari adottati dalle parti in costanza di matrimonio, deve essere in primo luogo osservato come la convivenza sia durata circa 16 anni (poiché iniziata circa 5 anni prima del matrimonio celebrato in data 2.12.2006 e terminata nel gennaio 2017 allorquando il lasciava la casa coniugale) e Pt_1 non sia stata allietata dalla nascita di figli;
quanto precede svolgendo il marito in costanza di matrimonio l'attività professionale di consulente del lavoro e la moglie, quantomeno fino alla comparsa della malattia (progressivamente ingravescente a partire dal 2014), quella di architetto.
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Orbene, pur indubitabile che la coppia, in ragione dei redditi complessivamente percepiti, abbia goduto in costanza di matrimonio di un elevato tenore di vita che la resistente, attualmente e senza il contributo fino ad oggi percepito, non risulta certo in grado di poter mantenere, non vi è prova alcuna – né può essere ragionevolmente ritenuto, che l'attuale migliore posizione economica del sia stata in qualche misura Pt_1 determinata e/o favorita dall'apporto del coniuge e da eventuali sacrifici da esso compiuti, con contestuale rinunzia a prospettive di carriera e guadagno, avendo entrambi
– come detto – pacificamente svolto con soddisfazione la rispettiva attività professionale;
ragioni, queste, sulla scorta delle quali, in ossequio alla più recente giurisprudenza della Suprema Corte, non può essere ritenuta la sussistenza dei presupposti utili a riconoscere in favore di un assegno divorzile in funzione “perequativo-compensativa”. CP_1
Sussistono certamente, invece, i presupposti necessari a riconoscere in favore della resistente un assegno divorzile in funzione “assistenziale” solo che si consideri come la sua disponibilità liquida, pur non trascurabile, risulti pressoché in toto assorbita dalle necessità di cura ed assistenza conseguenti le gravi patologie da cui essa è affetta e che, stante la loro ingravescenza con il decorso del tempo e l'aumento dell'età, risultano purtroppo fisiologicamente destinate ad aumentare;
quanto precede senza poi tenere conto del fatto che parte della liquidità per essa disponibile risulta proprio finalizzata a fronteggiare tali criticità (vds. pensioni di inabilità ed invalidità).
Risulta, pertanto, evidente come con il limitato margine di liquidità CP_1 residuato dalla necessità di fronteggiare le proprie esigenze sanitarie, certo non sia in grado non solo di mantenere un tenore di vita anche lontanamente paragonabile a quello goduto in costanza di matrimonio, ma neppure di disporre di mezzi adeguati a condurre una vita dignitosa rispetto alle primarie esigenze di vita;
quanto precede essendo destinati ad erodersi in breve tempo anche i risparmi fino ad oggi accumulati e che, stante l'attuale assoluta incapacità di produzione di reddito, non potrà in futuro in alcun modo ripristinare.
Ed è, pertanto, sulla scorta delle superiori considerazioni che il Collegio ritiene oggi di dover riconoscere in favore della resistente un assegno divorzile dell'importo di € 1.200,00 mensili;
assegno in ogni caso del tutto compatibile con l'attuale ritenuta capacità contributiva del ricorrente e che appare idonea a consentire a di CP_1 sostenere, anche in prospettiva in modo più adeguato le spese della vita quotidiana e quelle necessarie alla tutela della propria salute.
Quanto alla decorrenza dell'assegno de quo, premessa la natura di “assegno di mantenimento” del contributo economico corrisposto da alla resistente Parte_1 sino alla pronuncia in punto status (pronunziata in data 23.12.2023 e depositata in data 31.12.2023) dal quale discende la sua irrepetibilità, occorre precisare come non possa tuttavia ritenersi automatica la retroattività dell'assegno divorzile a far data dall'avvenuto scioglimento del matrimonio;
quanto precede soprattutto in casi come quello all'esame ove la decisione sullo status risulti essere stata resa in corso di causa, senza contestuale definizione delle questioni economiche.
Al riguardo, muovendo dalla necessità di valorizzare le esigenze equitative e solidaristiche che, oltre ad avere un valore sistematico all'interno dell'ordinamento, rappresentano i capisaldi del sistema famigliare, questo Collegio non può ignorare come la funzione essenziale riconosciuta in questa sede all'assegno divorzile, ovvero quella
“assistenziale”, in uno con le peculiari condizioni di salute di rendano CP_1 necessario derogare alla regola della retroattività della previsione;
quanto precede in perfetta coerenza con quanto predicato dalla stessa Suprema Corte.
dr. Andrea CANCIANI 6 n. 505/2023 R.G.A.C.C.
Facendo, infatti, applicazione dei principi predicati dalle Sezioni Unite relativamente ai rapporti famigliari (vds. Cass. S.U., Ord. 8.11.2022, n.32914: “…Occorre dunque dare il giusto rilievo alle esigenze equitative-solidaristiche, espressione di quella solidarietà che trova sede anche nella peculiare comunità sociale rappresentata dalla famiglia ed anche nelle situazioni di crisi della unione, in un'ottica di temperamento della generale operatività della regola civilistica della ripetizione di indebito (art. 2033 c.c.), nel quadro di un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della stessa. Non si tratta di dettare una regola di "automatica irripetibilità" delle prestazioni rese in esecuzione di obblighi di mantenimento, quanto di operare un necessario bilanciamento tra l'esigenza - palesata nel presente giudizio dal controricorrente - di legalità e prevedibilità delle decisioni e l'esigenza, di stampo solidaristico, di tutela del soggetto che sia stato riconosciuto parte debole nel rapporto. Ora, ove con la sentenza venga escluso in radice e "ab origine" (non per fatti sopravvenuti) il presupposto del diritto al mantenimento, separativo o divorzile, per la mancanza di uno "stato di bisogno" del soggetto richiedente (inteso, nell'accezione più propria dell'assegno di mantenimento o di divorzio, come mancanza di redditi adeguati), ovvero si addebiti la separazione al coniuge che, nelle more, abbia goduto di un assegno con funzione non meramente alimentare, non vi sono ragioni per escludere l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell'art. 2033 c.c. (con conseguente piena ripetibilità). Per converso, si deve affermare che, invece, non sorge, a favore del coniuge separato o dell'ex coniuge, obbligato o richiesto, il diritto di ripetere le maggiori somme provvisoriamente versate sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione) sia nel caso in cui l'assegno stabilito in sede presidenziale (o nel rapporto tra la sentenza definitiva di un grado di giudizio rispetto a quella, sostitutiva, del grado successivo) venga rimodulato "al ribasso"; il tutto sempre se l'assegno in questione non superi la misura che garantisca al soggetto debole di far fronte alle normali esigenze di vita della persona media, tale che la somma di denaro possa ragionevolmente e verosimilmente ritenersi pressoché tutta consumata, nel periodo per il quale è stata prevista la sua corresponsione. Ciò si giustifica in considerazione della tutela di quella solidarietà post-familiare, sottesa in tutta la disciplina relativa alla crisi della famiglia, e del fatto che non è in discussione, in tali ipotesi, l'esistenza e la permanenza, in giudizio, di un soggetto in condizioni di debolezza economica. Si deve infatti ragionevolmente presumere, in rapporto all'entità della somma di denaro litigiosa, che le maggiori somme (attribuite in via provvisoria o in via definitiva con la sentenza di primo grado), versate medio tempore dal richiesto al richiedente, siano state comunque (in atto o in potenza) consumate, proprio per fini di sostentamento, dal coniuge debole…”), deve ragionevolmente ritenersi che le maggiori somme (dovute al differenziale tra l'assegno di mantenimento stabilito in sede presidenziale e quello di divorzio oggi riconosciuto) siano state anche in corso di causa dalla resistente consumate, poiché destinate a coprire le spese, oggettivamente rilevanti, necessarie a soddisfare le proprie esigenze di mantenimento, assistenza e cura;
quanto precede in una situazione connotata da assoluta inabilità al lavoro ed impossibilità di svolgere una qualsiasi “attività” produttrice di reddito.
Né potrebbe ragionevolmente obiettarsi come la resistente avrebbe dovuto supplire all'odierna – magari non prevista – diminuzione del contributo economico da parte del marito facendo ricorso alle somme accantonate nel corso dell'attività professionale (ammontanti ad € 76.703,00 al 10.12.2024), solo che si consideri come, ove ciò fosse avvenuto (o dovesse oggi verificarsi a seguito della richiesta restituzione), ad un importo necessariamente più elevato, stante l'oggettiva erosione dei risparmi, dovrebbe essere appostato l'assegno divorzile ad essa riconosciuto in funzione “assistenziale”.
dr. Andrea CANCIANI 7 n. 505/2023 R.G.A.C.C.
Da ultimo non dimenticando come il generale principio di buona fede avrebbe in ogni caso imposto a parte ricorrente, ottenuto lo scioglimento del matrimonio in epoca antecedente alla definizione dell'odierno giudizio ed indipendentemente dalle
“conclusioni” già ab origine rassegnate, di immediatamente chiedere, in corso di causa ed in via anticipata, una modifica del contributo riconosciuto all'ex coniuge con ordinanza presidenziale del 15.6.2023; domanda che, ove accolta e come già sopra sottolineato, avrebbe oggi verosimilmente determinato una situazione economica di deteriore rispetto a quella esaminata e, conseguentemente, un assegno CP_1 divorzile di maggiore entità.
Ed è per le superiori ragioni che questo Collegio, in piena coerenza con i principi enucleati dalla stessa Suprema Corte, deve stabilire la decorrenza dell'assegno divorzile soltanto dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Da ultimo, la natura del giudizio e il contenuto della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando e con la partecipazione del Pubblico Ministero, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) pone a carico di , con decorrenza dalla data di pubblicazione Parte_1 della presente sentenza, l'obbligo di versare a un assegno divorzile CP_1 dell'importo di € 1.200,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Imperia, 17.10.2025
Il Presidente est. (dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 8