Articolo 3 della Legge 17 aprile 1986, n. 109
Articolo 2
Versione
18 aprile 1986
Art. 3. 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 40 , e del decreto-legge 13 marzo 1986, n. 63 .
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 18 aprile 1986