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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 18/04/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 674/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
Dott. Riccardo MELE - Presidente
Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 674 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
p.iva: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Galluccio Mezio, ed elettivamente domiciliata Pt_2
presso il suo studio, in Lecce, alla Piazza Mazzini n.72, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello;
[...]
[...]
(già (c.f.: Controparte_1 Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano P.IVA_2
Monterisi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, alla Via Scipione Crisanzio n. 32,
come da mandato alle liti allegato alla comparsa di costituzione e risposta del presente grado.
-APPELLATA - All'udienza collegiale del 4.12.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la a proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 3012/2019, emesso da questo Tribunale il 27/11/2019, con il quale le era stato ingiunto, in qualità di concessionaria del di pagare, in favore del Parte_3 [...]
l'importo di Euro 384.679,00, oltre interessi, spese e compensi, quale Controparte_1
corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica presso gli indirizzi di fornitura (contatori o
POD) del specificata nelle fatture allegate al ricorso monitorio. Parte_3
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale di Lecce, disattesa ogni contraria
domanda ed eccezione, - in via preliminare autorizzare ex art. 269 c.p.c. la chiamata in causa del
in persona del Sindaco p.t. e fissare nuova udienza a norma dell'art. 269 c.p.c., Parte_3
per essere dallo stesso garantito, mallevato e tenuto esente;
- rigettare la domanda posta a base del
decreto opposto perché destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto e conseguentemente
revocare il decreto opposto;
- in ogni caso condannare il a manlevare, tenere Parte_3
esente e comunque rivalere per quanto già pagato in favore di Servizio Parte_1
Elettrico Nazionale dopo la notifica del DI e per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in
favore di Servizio Elettrico Nazionale;
- con vittoria di spese e competenze di lite” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con chiamata in causa di terzo].
Ha dedotto: che con contratto rep 22976 del 17.3.2014, il le aveva affidato il Parte_3
servizio di gestione della pubblica illuminazione con fornitura di energia elettrica, manutenzione degli impianti ed esecuzione di opere;
che, con lo stesso contratto, il Comune di si era impegnato a Pt_3
corrisponderle l'importo correlativo della fornitura di energia elettrica;
che, pertanto, il Parte_3 era debitore, per tale voce, della notevole somma di circa 1 milione di euro;
che tra
[...]
l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio nel 2007 e la stipula del contratto, il
[...]
aveva fatto esperire il servizio alla precedente affidataria, autorizzandola a porre in essere Parte_3
opere che avevano stravolto il progetto preliminare posto a base della gara aggiudicata alla Pt_1
dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 1492/2011; che all'art. 2 del citato contratto, le parti
[...]
avevano pattuito espressamente che «ove dopo la realizzazione e collaudo dei lavori del progetto
esecutivo non si dovesse raggiungere il valore di risparmio energetico preventivato nell'offerta
aggiudicataria della stessa impresa, a parità di potenza complessiva dell'impianto e del numero dei
punti luce esistenti alla data dell'offerta stessa, il sarà tenuto a conguagliare a sue spese i Pt_3
maggiori consumi energetici in favore dell'impresa incrementando il canone convenuto del Pt_1
minor risparmio prodotto dagli impianti e di conseguenza sarà tenuto ad adeguare il canone di
manutenzione al diverso numero dei punti luce»; che, inoltre, all'articolo 7 le parti avevano previsto un meccanismo di adeguamento del canone relativamente ai costi di manutenzione e fornitura di energia elettrica nell'ipotesi di variazione delle tariffe dell'energia elettrica e/o dei punti luce e/o della potenza degli stessi e, all'art. 8, avevano stabilito un adeguamento ulteriore del canone per ciascun nuovo punto luce «rispetto ai 2.172 punti luce complessivi di cui al progetto preliminare»; che,
consegnato l'impianto, aveva rilevato che i punti luce effettivamente installati e allacciati erano 2611
e non 2172 come indicato nel bando e nel contratto, che la potenza impegnata complessiva era superiore a quella prevista, i quadri di comando maggiori e i punti di erogazione di energia (POD o indirizzi di fornitura) erano 51 e non 15; che questo aveva comportato un maggior consumo di energia per ogni anno rispetto all'esistente alla data dell'offerta e rispetto a quanto preventivato a fronte del quale il nonostante le reiterate richieste, non aveva inteso aggiornare il canone, Parte_3
determinando un credito in favore della pari a oggi a circa 1ML di euro;
che le Parte_1
somme chieste dal Servizio Elettrico Nazionale si riferivano a consumi imputabili esclusivamente al di che, inoltre, dei POD (contatori o indirizzi di fornitura) utilizzati per alimentare Pt_3 Pt_3
la pubblica illuminazione della Città di e riportati analiticamente nel ricorso monitorio, solo Pt_3 alcuni avevano il display leggibile e tale da consentire la rilevazione dei consumi reali atteso che gli altri POD avevano da sempre il display illeggibile (non funzionante) da cui l'impossibilità di rilevare i consumi reali degli impianti;
che, medio tempore, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, aveva pagato alcune delle fatture azionate.
Il ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato Controparte_1
tutto quanto ex adverso dedotto e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice
adito, respinta ogni avversa domanda e richiesta, così provvedere: A) Previa immediata concessione
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettare l'avversa opposizione a
decreto ingiuntivo perché inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni
specificate in narrativa, ovvero anche con ogni diversa utile statuizione, e per l'effetto confermare il
decreto ingiuntivo opposto;
B) In subordine, decidendo nel merito, nella denegata ipotesi in cui
l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere di non confermare il decreto ingiuntivo opposto, giudicando
nel merito, condannare la in persona del suo legale rappresentante in carica, Parte_1
al pagamento della complessiva somma di € 384.679,00 (trecentottanta quattromila seicento
settantanove/00), oltre interessi sino al soddisfo e le spese e compensi del procedimento monitorio
quantificati in € 2.500,00 per compensi ed € 593,00 per esborsi, oltre agli accessori come per legge,
ovvero la somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta. C) Condannare gli opponenti alla
rifusione di spese e compensi del presente giudizio” [il corsivo ripropone testualmente le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta].
In via preliminare, il si è opposto alla avversa richiesta di Controparte_1
chiamata in causa del per essere l'esposizione debitoria, nascente dal rapporto di Parte_3
fornitura di energia elettrica, esclusiva della in qualità di unico soggetto Parte_1
giuridico titolare del rapporto di somministrazione di energia elettrica per cui è causa, a nulla rilevando i rapporti esistenti tra quest'ultima e l'amministrazione comunale.
Ha dedotto: che la non aveva mai sollevato alcuna contestazione in ordine al Parte_1
rapporto di fornitura;
che l'opponente aveva ammesso di non aver corrisposto il pagamento della maggior parte delle fatture fiscali poste alla base del decreto ingiuntivo opposto;
di essere estranea alle vicende relative all'accertamento delle misurazioni di energia elettrica in quanto società che si limita a vendere l'energia elettrica;
che la diversa attività della distribuzione della stessa energia è
riservata ad esclusiva proprietaria non solo dell'intera rete di distribuzione ma Controparte_3
anche dei contatori in custodia al cliente;
di aver emesso le fatture sulla base dei dati di consumo messi a disposizione dal Distributore che svolge il cd. servizio di misura (art.
2.1 e 2.2. della delib.
AEEG 348/07, ovvero acquisizione e validazione dei dati di consumo).
Con ordinanza, datata 12.07.2020, il Tribunale ha rigettato “l'istanza di concessione della provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto” autorizzando “la chiamata in causa del terzo”.
Il costituitosi, ha contestato quanto dedotto dalla opponente e ha instato Parte_3
“affinché l'ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Lecce, contrariis reiectis voglia Preliminarmente
Rimettere gli atti al sig. Presidente al fine di disporre la riunione con il giudizio n. 6458/2019; I.
dichiarare inammissibile la chiamata in causa del per incompetenza dell'A.G.O Parte_3
in favore del Collegio arbitrale, preventivamente adito dallo stesso odierno opponente e,
gradatamente, dichiarare la continenza della presente causa con quella oggetto del giudizio
arbitrale; In subordine II. Rigettare ogni richiesta di pagamento nei confronti del Parte_3
per tutte le motivazioni indicate in narrativa;
In estremo subordine, ove qualsivoglia responsabilità
o inadempimento si volesse addebitare al convenuto ridurre il quantum richiesto. Parte_3
Condannare alla rifusione delle spese legali in Controparte_4
favore del [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nella Parte_3
comparsa di costituzione e risposta].
Ha premesso che la aveva promosso un procedimento di arbitrato rituale avverso il Parte_1
nel quale aveva rivendicato – tra l'altro – “i medesimi diritti di credito che vorrebbe Pt_3
nuovamente far valere anche in questa sede”. Ha dedotto, nel merito, “l'assoluta inconsistenza della
pretesa di garanzia, non avendo il assunto nessun obbligo verso la uanto Parte_3 Pt_1 ai debiti dalla stessa contratti con i suoi fornitori”; di aver comunque pagato il canone contrattualmente previsto.
La causa, istruita mediante produzione documentale e assunzione delle prove orali, veniva decisa con sentenza n. 1913/2022, pubblicata in data 21.6.2022, con cui il Tribunale di Lecce, dichiarava la propria incompetenza, essendo la controversia devoluta alla cognizione arbitrale, quanto alla domanda di garanzia spiegata dall'opponente; rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto;
compensava le spese di lite.
Avverso detta sentenza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato, la Parte_1
in persona del l.r.p.t., cui si opponeva chiedendone il rigetto, in Controparte_1
quanto infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
All'udienza collegiale del 4.12.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con i primi quattro motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, l'appellante censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale erroneamente ritenuto fondata la pretesa creditoria avanzata da pur in assenza del necessario assolvimento Controparte_1
dell'onere probatorio gravante su quest'ultima, quale attrice in senso sostanziale.
In particolare, l'appellante lamenta che, a fronte di puntuali contestazioni circa il malfunzionamento dei contatori — reso evidente dall'illeggibilità dei display su numerosi POD — e della conseguente inaffidabilità dei consumi fatturati, la parte opposta non abbia fornito alcuna prova del corretto funzionamento degli strumenti di misurazione, né, dunque, della corrispondenza tra i consumi reali e quelli riportati in bolletta. Le fatture azionate costituivano documentazione di formazione unilaterale e, in presenza di oggettive contestazioni sia sull'an che sul quantum, non potevano assurgere a prova del credito. L'appellante contesta, altresì, l'erroneo riconoscimento di valore probatorio a un file PDF prodotto in giudizio dall'opposta, ed asseritamente proveniente dal distributore locale Controparte_3
privo di data e firma digitale, destinato all'avvocato di controparte e del tutto privo dei requisiti di autenticità e certificazione. Evidenzia che tale documento, non solo non è idoneo a provare l'effettività e l'entità delle forniture contestate, ma non può nemmeno ritenersi una ricostruzione dei consumi ai sensi della delibera ARERA n. 200/1999, difettando totalmente dei presupposti formali e sostanziali previsti dalla stessa.
Conclude contestando la sentenza de qua, in quanto fondata su elementi privi di efficacia probatoria e in contrasto con i principi in tema di onere della prova nei contratti di somministrazione, con conseguente erroneo riconoscimento della pretesa creditoria azionata.
2. Dette doglianze sono infondate e vanno rigettate per quanto di ragione.
Ed invero, in linea generale fa d'uopo evidenziare che nei contratti di somministrazione, a fronte della contestazione - anche stragiudiziale – circa la congruità dei consumi fatturati nelle bollette e la loro corrispondenza ai consumi effettivi, grava sul somministrante l'onere di provare sia la quantità del bene o servizio fornito (nella fattispecie elettrico), sia l'esatto ammontare del corrispettivo dovuto,
secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c., nonché in applicazione del principio della vicinanza della prova e del disposto dell'art. 1560 c.c.
Tuttavia, al contempo, va evidenziato che il fruitore del servizio che intenda contestare la rilevazione dei consumi tramite contatore, è tenuto a dedurre e dimostrare l'eccessività dei dati rilevati, oppure che gli stessi siano riconducibili a cause a lui non imputabili, nonostante l'adempimento dell'obbligo di diligente custodia dell'impianto di misurazione, che su di lui incombe.
Senonché, il più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 13605/2019; Cass. n. 297/2020)
- in tema di riparto dell'onere della prova nei contratti di somministrazione di energia elettrica, con registrazione dei consumi mediante apparecchiature meccaniche o elettroniche - ha chiarito che, ai fini della dimostrazione dell'entità delle prestazioni rese nel corso del rapporto contrattuale, occorre distinguere tra tre differenti ipotesi: A) quella in cui si esclude una manomissione del contatore, ma i consumi registrati vengono contestati dall'utente, in quanto ritenuti non riferibili ai consumi effettivi, ipotizzando quindi o un malfunzionamento del contatore o attività illecite di terzi inerenti al consumo di energia;
B) quella in cui il contatore risulta manomesso ad opera di terzi all'insaputa dell'utente;
C) quella in cui l'alterazione del contatore sia attribuibile a una condotta dolosa dello stesso utente.
Nell'ipotesi di cui al punto A) – ricorrente nel caso di specie stante il contestato malfunzionamento di alcuni contatori – la giurisprudenza ha chiarito che “Il contatore, quale strumento deputato alla
misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di
contabilizzazione” e che, tuttavia, “le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più
occulti e che, comunque, comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle
necessarie competenze”.
In applicazione dei detti principi, a fronte della pretesa creditoria fondata sulle risultanze del contatore
(fornite, come è noto, dal soggetto terzo che, nel mercato dell'energia elettrica, svolge le funzioni di distributore locale), l'utente è onerato di contestare il malfunzionamento dello strumento in questione
– richiedendone la verifica – dimostrando anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avendo come riferimento il dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia o persona singola) (ex multis Cass.
n. 17401/2024).
E', dunque, a seguito di tale circostanziata contestazione che grava sul somministrante l'onere di dimostrare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra i dati rilevati e quelli riportati in bolletta.
La Corte di Cassazione (Cass. n. 17401/2024) ha in particolare chiarito che, tale inversione dell'onere probatorio, si verifica solo in presenza non di una “mera” contestazione, bensì di una contestazione
“compiuta”, ovvero sufficientemente specifica ed attendibile, idonea a mettere in discussione l'affidabilità del dato rilevato e supportata da elementi idonei a suggerire il reale consumo nel periodo contestato.
Ed invero, nel caso di specie, ha sollevato genericamente la questione del Parte_1
malfunzionamento di alcuni POD, solo in fase successiva al ricorso monitorio, e senza avere mai inoltrato una richiesta formale di verifica degli apparati. Non ha neppure allegato, in via indiziaria,
elementi atti a dimostrare una sproporzione significativa tra i consumi fatturati e quelli normalmente registrati, né ha prodotto fatture di periodi antecedenti o successivi che potessero fornire un termine di raffronto a supporto delle proprie doglianze.
Parimenti, non risultano formulate specifiche contestazioni rispetto ai dati riportati nelle fatture azionate o alla corrispondenza fra questi ultimi ed i dati rilevati e comunicati dalla società terza distributrice dell'energia elettrica (v. allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. della opposta).
Del resto, le testimonianze assunte in primo grado, rese peraltro da dipendenti della stessa società,
sulla dedotta illeggibilità di alcuni display, non sono di per sé sufficienti a provare un effettivo malfunzionamento dei contatori, né l'inattendibilità dei consumi fatturati.
Vieppiù va rilevato come non sia stato evocato in giudizio il soggetto responsabile, in qualità di proprietario e gestore del contatore, ossia cui competono la manutenzione Controparte_3
degli apparati di misurazione e, conseguentemente, la responsabilità per eventuali guasti, anche in relazione alla necessità di sostituzione del dispositivo o alla corretta registrazione dei consumi.
È noto come, per espressa previsione della normativa pubblicistica di settore, le attività di vendita e distribuzione dell'energia elettrica siano affidate a soggetti distinti, con compiti e responsabilità
differenziati. Il venditore (nel caso di specie, ) ha il compito di fornire Controparte_1
l'energia al cliente finale, mentre il distributore (E-Distribuzione) provvede, su incarico del venditore,
al trasporto e alla misurazione dell'energia fornita. Tale assetto è recepito contrattualmente mediante il conferimento, da parte del cliente, di un mandato senza rappresentanza al venditore per la stipulazione del contratto con il distributore, che si occupa di trasportare il prodotto. Le condizioni generali di contratto prevedono che il venditore sia vincolato, ai fini della fatturazione,
ai dati comunicati dal distributore, e che il cliente sia obbligato al pagamento degli importi indicati in fattura, determinati sulla base di tali rilevazioni. L'unica eccezione opponibile dal cliente riguarda l'eventuale difformità tra i dati riportati nelle fatture emesse dal distributore (fatture passive per il venditore) e quelli risultanti nelle fatture attive emesse dal venditore nei confronti del cliente finale.
In virtù del contratto di vendita, Servizio Elettrico Nazionale è dunque obbligato alla fornitura di energia elettrica in cambio del pagamento di un corrispettivo, determinato sulla base delle misurazioni effettuate da , le quali misurazioni costituiscono, in tale schema negoziale, il Controparte_3
parametro vincolante per la determinazione del corrispettivo dovuto. Il cliente finale non è, perciò,
legittimato a contestare direttamente le misurazioni o i criteri di conguaglio che E-Distribuzione, in caso di errore o malfunzionamento, applica, né può rivolgere tali doglianze al venditore, il quale,
come detto, si limita a trasmettere i dati ricevuti.
Tale struttura contrattuale è conforme alla normativa di settore, ed in particolare all'art. 4 del Testo
Unico Ricognitivo della Produzione Elettrica, il quale identifica proprio nel gestore della rete pubblica (in questo caso E- Distribuzione) il soggetto responsabile della rilevazione dei consumi presso i punti di prelievo dell'utenza finale.
In un tale sistema il cliente non è privo di tutela diretta nei confronti del soggetto deputato alle misurazioni: deve infatti, laddove si opponga al decreto ingiuntivo emesso su richiesta del fornitore
(qui Servizio Elettrico Nazionale), chiedere di chiamare in causa il terzo, ossia , Controparte_3
usando lo strumento apprestato dall'art. 1705, co. 2, c.c. che consente al mandante di surrogarsi al mandatario per esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato.
Nel caso di specie, tuttavia, è stata omessa la chiamata in causa del soggetto titolare della relativa funzione tecnica e giuridica, ancorché l'opposizione risulti fondata essenzialmente sull'erroneità
delle misurazioni dei consumi e, quindi, sul presunto malfunzionamento del contatore.
Da ultimo va rilevata l'infondatezza dell'argomentazione di parte appellante, secondo cui la documentazione proveniente dal distributore , recante la misurazione dei consumi Controparte_3 (prodotta in giudizio da ), non avrebbe valore probatorio per il fatto di Controparte_1
essere “priva di firma digitale e data, e apparente copia di una nota trasmessa dal distributore
all'avvocato di controparte”.
Emerge infatti ex actis il rituale deposito della comunicazione, trasmessa via PEC, dal distributore locale – soggetto terzo, responsabile del servizio di misura per normativa di settore e per contratto –
contenente in allegato il riepilogo dettagliato dei consumi rilevati (“Tabelle certificazione consumi”),
riferiti all'intero periodo oggetto di controversia.
Detta comunicazione, versata in atti nel suo formato originale “.eml”, è accompagnata dalla specificazione che i dati sono stati resi disponibili tramite il portale FOUR (Front Office Unico Rete),
piattaforma ufficiale predisposta da per lo scambio di informazioni con i Controparte_3
venditori di energia elettrica.
Inoltre, il documento allegato alla PEC risulta sottoscritto digitalmente, in calce alla prima pagina,
dal funzionario incaricato della gestione della pratica, recando pertanto idonea garanzia di autenticità
e provenienza.
In ogni caso, va rammentato che, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D.lgs. n. 82/2005 (Codice
dell'amministrazione digitale), un documento informatico non sottoscritto, può comunque avere efficacia probatoria quale riproduzione meccanica ai sensi dell'art. 2712 c.c.
In forza dell'art. 23 del medesimo decreto legislativo, esso si presume conforme all'originale in assenza di contestazioni specifiche, circostanziate ed esplicite circa la sua non conformità alle scritturazioni originarie (cfr., per tutte, Cass. n. 2607/2024).
Pertanto, in mancanza di una puntuale e motivata contestazione da parte dell'utente, circa la difformità dei dati riportati nel documento rispetto a quelli contenuti negli archivi del distributore o nel portale di comunicazione con il fornitore, deve ritenersi integrata l'efficacia probatoria ex art. 2712 c.c. della documentazione prodotta.
3. Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante contesta l'annullamento delle fatture emesse da tramite 52 note di credito, una per ogni indirizzo di fornitura, in data 15 Controparte_1 settembre 2021, con cui sono stati stornati integralmente l'imponibile e l'IVA, comprese quelle su cui si fondava il decreto ingiuntivo opposto.
Segnatamente l'appellante sostiene che il giudice di primo grado abbia errato nel ritenere che le note di credito fossero emesse "solo a fini fiscali" in relazione a una risoluzione per inadempimento del contratto, mai avvenuta.
Ciò in quanto, non avrebbe mai richiesto la risoluzione del contratto, ha Controparte_1
continuato la fornitura e non ha intrapreso azioni per il recupero del credito, prima di annullare le fatture.
Di conseguenza, evidenzia che l'annullamento delle fatture implica una rinuncia al credito, rendendo illegittimo il decreto ingiuntivo che si fonda su documenti contabili poi annullati.
4. Tale motivo è infondato.
Ed invero, le note di credito di cui trattasi, non sono altro che la documentazione contabile, emessa ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 9 del D.P.R. n. 633/1972, la quale determina esclusivamente una variazione dell'IVA ai soli fini fiscali e non comporta una rinuncia al credito.
In punto di diritto, occorre evidenziare che la Legge di stabilità 2016 ha riscritto integralmente l'art.26
del DPR n.633/1972 (c.d. DPR IVA), ridefinendo la procedura di Variazione IVA (in diminuzione o in aumento) attivabile in caso di mancato pagamento della fattura emessa da parte del cliente.
Al riguardo, va infatti rilevato che il comma 2 dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, nella versione vigente all'epoca dei fatti di causa, prevedeva che “Se un'operazione per la quale sia stata emessa
fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte,
o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento,
revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di
procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un
accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d),
del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del
servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla
variazione, registrandola a norma dell'articolo 25”.
Ne deriva che, stando all'interpretazione letterale e sistematica di tale norma, la sua ratio non può che essere quella di rettificare la base imponibile della fattura emessa, nel caso in cui, successivamente all'operazione presupposta, la stessa sia stata ridotta anche a causa di annullamento, recesso,
risoluzione, rescissione e simili, oltre che per il mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o esecutive individuali rimaste infruttuose. Tale norma ha rilevanza esclusivamente ai fini fiscali (detrazione dell'imposta versata e non recuperata, ed eventualmente da versare in caso di successivo pagamento del debito), senza che ciò comporti l'estinzione del credito non soddisfatto né della conseguente obbligazione di pagamento.
Pertanto, non può dirsi avvenuta alcuna rinuncia da parte di al Controparte_1
credito non soddisfatto. Deve pacificamente escludersi che le note di credito possano essere considerate come remissione del debito o che possano incidere sulla quantificazione del medesimo,
rimanendo assorbita dal chiaro dettato normativo ogni argomentazione di parte opponente.
5. All'esito del gravame, conseguono la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado, liquidate come in dispositivo, nei confronti di Controparte_1
Nel presente procedimento trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà
darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., nei confronti di in persona del l.r.p.t., avverso Controparte_1
la sentenza n. 1913/2022 del Tribunale di Lecce, così provvede:
a) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 7.200,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa,
nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello principale è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L.
24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 7 aprile
2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
Dott. Riccardo MELE - Presidente
Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 674 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
p.iva: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Galluccio Mezio, ed elettivamente domiciliata Pt_2
presso il suo studio, in Lecce, alla Piazza Mazzini n.72, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello;
[...]
[...]
(già (c.f.: Controparte_1 Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano P.IVA_2
Monterisi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, alla Via Scipione Crisanzio n. 32,
come da mandato alle liti allegato alla comparsa di costituzione e risposta del presente grado.
-APPELLATA - All'udienza collegiale del 4.12.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la a proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 3012/2019, emesso da questo Tribunale il 27/11/2019, con il quale le era stato ingiunto, in qualità di concessionaria del di pagare, in favore del Parte_3 [...]
l'importo di Euro 384.679,00, oltre interessi, spese e compensi, quale Controparte_1
corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica presso gli indirizzi di fornitura (contatori o
POD) del specificata nelle fatture allegate al ricorso monitorio. Parte_3
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale di Lecce, disattesa ogni contraria
domanda ed eccezione, - in via preliminare autorizzare ex art. 269 c.p.c. la chiamata in causa del
in persona del Sindaco p.t. e fissare nuova udienza a norma dell'art. 269 c.p.c., Parte_3
per essere dallo stesso garantito, mallevato e tenuto esente;
- rigettare la domanda posta a base del
decreto opposto perché destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto e conseguentemente
revocare il decreto opposto;
- in ogni caso condannare il a manlevare, tenere Parte_3
esente e comunque rivalere per quanto già pagato in favore di Servizio Parte_1
Elettrico Nazionale dopo la notifica del DI e per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in
favore di Servizio Elettrico Nazionale;
- con vittoria di spese e competenze di lite” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con chiamata in causa di terzo].
Ha dedotto: che con contratto rep 22976 del 17.3.2014, il le aveva affidato il Parte_3
servizio di gestione della pubblica illuminazione con fornitura di energia elettrica, manutenzione degli impianti ed esecuzione di opere;
che, con lo stesso contratto, il Comune di si era impegnato a Pt_3
corrisponderle l'importo correlativo della fornitura di energia elettrica;
che, pertanto, il Parte_3 era debitore, per tale voce, della notevole somma di circa 1 milione di euro;
che tra
[...]
l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio nel 2007 e la stipula del contratto, il
[...]
aveva fatto esperire il servizio alla precedente affidataria, autorizzandola a porre in essere Parte_3
opere che avevano stravolto il progetto preliminare posto a base della gara aggiudicata alla Pt_1
dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 1492/2011; che all'art. 2 del citato contratto, le parti
[...]
avevano pattuito espressamente che «ove dopo la realizzazione e collaudo dei lavori del progetto
esecutivo non si dovesse raggiungere il valore di risparmio energetico preventivato nell'offerta
aggiudicataria della stessa impresa, a parità di potenza complessiva dell'impianto e del numero dei
punti luce esistenti alla data dell'offerta stessa, il sarà tenuto a conguagliare a sue spese i Pt_3
maggiori consumi energetici in favore dell'impresa incrementando il canone convenuto del Pt_1
minor risparmio prodotto dagli impianti e di conseguenza sarà tenuto ad adeguare il canone di
manutenzione al diverso numero dei punti luce»; che, inoltre, all'articolo 7 le parti avevano previsto un meccanismo di adeguamento del canone relativamente ai costi di manutenzione e fornitura di energia elettrica nell'ipotesi di variazione delle tariffe dell'energia elettrica e/o dei punti luce e/o della potenza degli stessi e, all'art. 8, avevano stabilito un adeguamento ulteriore del canone per ciascun nuovo punto luce «rispetto ai 2.172 punti luce complessivi di cui al progetto preliminare»; che,
consegnato l'impianto, aveva rilevato che i punti luce effettivamente installati e allacciati erano 2611
e non 2172 come indicato nel bando e nel contratto, che la potenza impegnata complessiva era superiore a quella prevista, i quadri di comando maggiori e i punti di erogazione di energia (POD o indirizzi di fornitura) erano 51 e non 15; che questo aveva comportato un maggior consumo di energia per ogni anno rispetto all'esistente alla data dell'offerta e rispetto a quanto preventivato a fronte del quale il nonostante le reiterate richieste, non aveva inteso aggiornare il canone, Parte_3
determinando un credito in favore della pari a oggi a circa 1ML di euro;
che le Parte_1
somme chieste dal Servizio Elettrico Nazionale si riferivano a consumi imputabili esclusivamente al di che, inoltre, dei POD (contatori o indirizzi di fornitura) utilizzati per alimentare Pt_3 Pt_3
la pubblica illuminazione della Città di e riportati analiticamente nel ricorso monitorio, solo Pt_3 alcuni avevano il display leggibile e tale da consentire la rilevazione dei consumi reali atteso che gli altri POD avevano da sempre il display illeggibile (non funzionante) da cui l'impossibilità di rilevare i consumi reali degli impianti;
che, medio tempore, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, aveva pagato alcune delle fatture azionate.
Il ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato Controparte_1
tutto quanto ex adverso dedotto e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice
adito, respinta ogni avversa domanda e richiesta, così provvedere: A) Previa immediata concessione
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettare l'avversa opposizione a
decreto ingiuntivo perché inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni
specificate in narrativa, ovvero anche con ogni diversa utile statuizione, e per l'effetto confermare il
decreto ingiuntivo opposto;
B) In subordine, decidendo nel merito, nella denegata ipotesi in cui
l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere di non confermare il decreto ingiuntivo opposto, giudicando
nel merito, condannare la in persona del suo legale rappresentante in carica, Parte_1
al pagamento della complessiva somma di € 384.679,00 (trecentottanta quattromila seicento
settantanove/00), oltre interessi sino al soddisfo e le spese e compensi del procedimento monitorio
quantificati in € 2.500,00 per compensi ed € 593,00 per esborsi, oltre agli accessori come per legge,
ovvero la somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta. C) Condannare gli opponenti alla
rifusione di spese e compensi del presente giudizio” [il corsivo ripropone testualmente le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta].
In via preliminare, il si è opposto alla avversa richiesta di Controparte_1
chiamata in causa del per essere l'esposizione debitoria, nascente dal rapporto di Parte_3
fornitura di energia elettrica, esclusiva della in qualità di unico soggetto Parte_1
giuridico titolare del rapporto di somministrazione di energia elettrica per cui è causa, a nulla rilevando i rapporti esistenti tra quest'ultima e l'amministrazione comunale.
Ha dedotto: che la non aveva mai sollevato alcuna contestazione in ordine al Parte_1
rapporto di fornitura;
che l'opponente aveva ammesso di non aver corrisposto il pagamento della maggior parte delle fatture fiscali poste alla base del decreto ingiuntivo opposto;
di essere estranea alle vicende relative all'accertamento delle misurazioni di energia elettrica in quanto società che si limita a vendere l'energia elettrica;
che la diversa attività della distribuzione della stessa energia è
riservata ad esclusiva proprietaria non solo dell'intera rete di distribuzione ma Controparte_3
anche dei contatori in custodia al cliente;
di aver emesso le fatture sulla base dei dati di consumo messi a disposizione dal Distributore che svolge il cd. servizio di misura (art.
2.1 e 2.2. della delib.
AEEG 348/07, ovvero acquisizione e validazione dei dati di consumo).
Con ordinanza, datata 12.07.2020, il Tribunale ha rigettato “l'istanza di concessione della provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto” autorizzando “la chiamata in causa del terzo”.
Il costituitosi, ha contestato quanto dedotto dalla opponente e ha instato Parte_3
“affinché l'ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Lecce, contrariis reiectis voglia Preliminarmente
Rimettere gli atti al sig. Presidente al fine di disporre la riunione con il giudizio n. 6458/2019; I.
dichiarare inammissibile la chiamata in causa del per incompetenza dell'A.G.O Parte_3
in favore del Collegio arbitrale, preventivamente adito dallo stesso odierno opponente e,
gradatamente, dichiarare la continenza della presente causa con quella oggetto del giudizio
arbitrale; In subordine II. Rigettare ogni richiesta di pagamento nei confronti del Parte_3
per tutte le motivazioni indicate in narrativa;
In estremo subordine, ove qualsivoglia responsabilità
o inadempimento si volesse addebitare al convenuto ridurre il quantum richiesto. Parte_3
Condannare alla rifusione delle spese legali in Controparte_4
favore del [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nella Parte_3
comparsa di costituzione e risposta].
Ha premesso che la aveva promosso un procedimento di arbitrato rituale avverso il Parte_1
nel quale aveva rivendicato – tra l'altro – “i medesimi diritti di credito che vorrebbe Pt_3
nuovamente far valere anche in questa sede”. Ha dedotto, nel merito, “l'assoluta inconsistenza della
pretesa di garanzia, non avendo il assunto nessun obbligo verso la uanto Parte_3 Pt_1 ai debiti dalla stessa contratti con i suoi fornitori”; di aver comunque pagato il canone contrattualmente previsto.
La causa, istruita mediante produzione documentale e assunzione delle prove orali, veniva decisa con sentenza n. 1913/2022, pubblicata in data 21.6.2022, con cui il Tribunale di Lecce, dichiarava la propria incompetenza, essendo la controversia devoluta alla cognizione arbitrale, quanto alla domanda di garanzia spiegata dall'opponente; rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto;
compensava le spese di lite.
Avverso detta sentenza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato, la Parte_1
in persona del l.r.p.t., cui si opponeva chiedendone il rigetto, in Controparte_1
quanto infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
All'udienza collegiale del 4.12.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con i primi quattro motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, l'appellante censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale erroneamente ritenuto fondata la pretesa creditoria avanzata da pur in assenza del necessario assolvimento Controparte_1
dell'onere probatorio gravante su quest'ultima, quale attrice in senso sostanziale.
In particolare, l'appellante lamenta che, a fronte di puntuali contestazioni circa il malfunzionamento dei contatori — reso evidente dall'illeggibilità dei display su numerosi POD — e della conseguente inaffidabilità dei consumi fatturati, la parte opposta non abbia fornito alcuna prova del corretto funzionamento degli strumenti di misurazione, né, dunque, della corrispondenza tra i consumi reali e quelli riportati in bolletta. Le fatture azionate costituivano documentazione di formazione unilaterale e, in presenza di oggettive contestazioni sia sull'an che sul quantum, non potevano assurgere a prova del credito. L'appellante contesta, altresì, l'erroneo riconoscimento di valore probatorio a un file PDF prodotto in giudizio dall'opposta, ed asseritamente proveniente dal distributore locale Controparte_3
privo di data e firma digitale, destinato all'avvocato di controparte e del tutto privo dei requisiti di autenticità e certificazione. Evidenzia che tale documento, non solo non è idoneo a provare l'effettività e l'entità delle forniture contestate, ma non può nemmeno ritenersi una ricostruzione dei consumi ai sensi della delibera ARERA n. 200/1999, difettando totalmente dei presupposti formali e sostanziali previsti dalla stessa.
Conclude contestando la sentenza de qua, in quanto fondata su elementi privi di efficacia probatoria e in contrasto con i principi in tema di onere della prova nei contratti di somministrazione, con conseguente erroneo riconoscimento della pretesa creditoria azionata.
2. Dette doglianze sono infondate e vanno rigettate per quanto di ragione.
Ed invero, in linea generale fa d'uopo evidenziare che nei contratti di somministrazione, a fronte della contestazione - anche stragiudiziale – circa la congruità dei consumi fatturati nelle bollette e la loro corrispondenza ai consumi effettivi, grava sul somministrante l'onere di provare sia la quantità del bene o servizio fornito (nella fattispecie elettrico), sia l'esatto ammontare del corrispettivo dovuto,
secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c., nonché in applicazione del principio della vicinanza della prova e del disposto dell'art. 1560 c.c.
Tuttavia, al contempo, va evidenziato che il fruitore del servizio che intenda contestare la rilevazione dei consumi tramite contatore, è tenuto a dedurre e dimostrare l'eccessività dei dati rilevati, oppure che gli stessi siano riconducibili a cause a lui non imputabili, nonostante l'adempimento dell'obbligo di diligente custodia dell'impianto di misurazione, che su di lui incombe.
Senonché, il più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 13605/2019; Cass. n. 297/2020)
- in tema di riparto dell'onere della prova nei contratti di somministrazione di energia elettrica, con registrazione dei consumi mediante apparecchiature meccaniche o elettroniche - ha chiarito che, ai fini della dimostrazione dell'entità delle prestazioni rese nel corso del rapporto contrattuale, occorre distinguere tra tre differenti ipotesi: A) quella in cui si esclude una manomissione del contatore, ma i consumi registrati vengono contestati dall'utente, in quanto ritenuti non riferibili ai consumi effettivi, ipotizzando quindi o un malfunzionamento del contatore o attività illecite di terzi inerenti al consumo di energia;
B) quella in cui il contatore risulta manomesso ad opera di terzi all'insaputa dell'utente;
C) quella in cui l'alterazione del contatore sia attribuibile a una condotta dolosa dello stesso utente.
Nell'ipotesi di cui al punto A) – ricorrente nel caso di specie stante il contestato malfunzionamento di alcuni contatori – la giurisprudenza ha chiarito che “Il contatore, quale strumento deputato alla
misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di
contabilizzazione” e che, tuttavia, “le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più
occulti e che, comunque, comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle
necessarie competenze”.
In applicazione dei detti principi, a fronte della pretesa creditoria fondata sulle risultanze del contatore
(fornite, come è noto, dal soggetto terzo che, nel mercato dell'energia elettrica, svolge le funzioni di distributore locale), l'utente è onerato di contestare il malfunzionamento dello strumento in questione
– richiedendone la verifica – dimostrando anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avendo come riferimento il dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia o persona singola) (ex multis Cass.
n. 17401/2024).
E', dunque, a seguito di tale circostanziata contestazione che grava sul somministrante l'onere di dimostrare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra i dati rilevati e quelli riportati in bolletta.
La Corte di Cassazione (Cass. n. 17401/2024) ha in particolare chiarito che, tale inversione dell'onere probatorio, si verifica solo in presenza non di una “mera” contestazione, bensì di una contestazione
“compiuta”, ovvero sufficientemente specifica ed attendibile, idonea a mettere in discussione l'affidabilità del dato rilevato e supportata da elementi idonei a suggerire il reale consumo nel periodo contestato.
Ed invero, nel caso di specie, ha sollevato genericamente la questione del Parte_1
malfunzionamento di alcuni POD, solo in fase successiva al ricorso monitorio, e senza avere mai inoltrato una richiesta formale di verifica degli apparati. Non ha neppure allegato, in via indiziaria,
elementi atti a dimostrare una sproporzione significativa tra i consumi fatturati e quelli normalmente registrati, né ha prodotto fatture di periodi antecedenti o successivi che potessero fornire un termine di raffronto a supporto delle proprie doglianze.
Parimenti, non risultano formulate specifiche contestazioni rispetto ai dati riportati nelle fatture azionate o alla corrispondenza fra questi ultimi ed i dati rilevati e comunicati dalla società terza distributrice dell'energia elettrica (v. allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. della opposta).
Del resto, le testimonianze assunte in primo grado, rese peraltro da dipendenti della stessa società,
sulla dedotta illeggibilità di alcuni display, non sono di per sé sufficienti a provare un effettivo malfunzionamento dei contatori, né l'inattendibilità dei consumi fatturati.
Vieppiù va rilevato come non sia stato evocato in giudizio il soggetto responsabile, in qualità di proprietario e gestore del contatore, ossia cui competono la manutenzione Controparte_3
degli apparati di misurazione e, conseguentemente, la responsabilità per eventuali guasti, anche in relazione alla necessità di sostituzione del dispositivo o alla corretta registrazione dei consumi.
È noto come, per espressa previsione della normativa pubblicistica di settore, le attività di vendita e distribuzione dell'energia elettrica siano affidate a soggetti distinti, con compiti e responsabilità
differenziati. Il venditore (nel caso di specie, ) ha il compito di fornire Controparte_1
l'energia al cliente finale, mentre il distributore (E-Distribuzione) provvede, su incarico del venditore,
al trasporto e alla misurazione dell'energia fornita. Tale assetto è recepito contrattualmente mediante il conferimento, da parte del cliente, di un mandato senza rappresentanza al venditore per la stipulazione del contratto con il distributore, che si occupa di trasportare il prodotto. Le condizioni generali di contratto prevedono che il venditore sia vincolato, ai fini della fatturazione,
ai dati comunicati dal distributore, e che il cliente sia obbligato al pagamento degli importi indicati in fattura, determinati sulla base di tali rilevazioni. L'unica eccezione opponibile dal cliente riguarda l'eventuale difformità tra i dati riportati nelle fatture emesse dal distributore (fatture passive per il venditore) e quelli risultanti nelle fatture attive emesse dal venditore nei confronti del cliente finale.
In virtù del contratto di vendita, Servizio Elettrico Nazionale è dunque obbligato alla fornitura di energia elettrica in cambio del pagamento di un corrispettivo, determinato sulla base delle misurazioni effettuate da , le quali misurazioni costituiscono, in tale schema negoziale, il Controparte_3
parametro vincolante per la determinazione del corrispettivo dovuto. Il cliente finale non è, perciò,
legittimato a contestare direttamente le misurazioni o i criteri di conguaglio che E-Distribuzione, in caso di errore o malfunzionamento, applica, né può rivolgere tali doglianze al venditore, il quale,
come detto, si limita a trasmettere i dati ricevuti.
Tale struttura contrattuale è conforme alla normativa di settore, ed in particolare all'art. 4 del Testo
Unico Ricognitivo della Produzione Elettrica, il quale identifica proprio nel gestore della rete pubblica (in questo caso E- Distribuzione) il soggetto responsabile della rilevazione dei consumi presso i punti di prelievo dell'utenza finale.
In un tale sistema il cliente non è privo di tutela diretta nei confronti del soggetto deputato alle misurazioni: deve infatti, laddove si opponga al decreto ingiuntivo emesso su richiesta del fornitore
(qui Servizio Elettrico Nazionale), chiedere di chiamare in causa il terzo, ossia , Controparte_3
usando lo strumento apprestato dall'art. 1705, co. 2, c.c. che consente al mandante di surrogarsi al mandatario per esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato.
Nel caso di specie, tuttavia, è stata omessa la chiamata in causa del soggetto titolare della relativa funzione tecnica e giuridica, ancorché l'opposizione risulti fondata essenzialmente sull'erroneità
delle misurazioni dei consumi e, quindi, sul presunto malfunzionamento del contatore.
Da ultimo va rilevata l'infondatezza dell'argomentazione di parte appellante, secondo cui la documentazione proveniente dal distributore , recante la misurazione dei consumi Controparte_3 (prodotta in giudizio da ), non avrebbe valore probatorio per il fatto di Controparte_1
essere “priva di firma digitale e data, e apparente copia di una nota trasmessa dal distributore
all'avvocato di controparte”.
Emerge infatti ex actis il rituale deposito della comunicazione, trasmessa via PEC, dal distributore locale – soggetto terzo, responsabile del servizio di misura per normativa di settore e per contratto –
contenente in allegato il riepilogo dettagliato dei consumi rilevati (“Tabelle certificazione consumi”),
riferiti all'intero periodo oggetto di controversia.
Detta comunicazione, versata in atti nel suo formato originale “.eml”, è accompagnata dalla specificazione che i dati sono stati resi disponibili tramite il portale FOUR (Front Office Unico Rete),
piattaforma ufficiale predisposta da per lo scambio di informazioni con i Controparte_3
venditori di energia elettrica.
Inoltre, il documento allegato alla PEC risulta sottoscritto digitalmente, in calce alla prima pagina,
dal funzionario incaricato della gestione della pratica, recando pertanto idonea garanzia di autenticità
e provenienza.
In ogni caso, va rammentato che, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D.lgs. n. 82/2005 (Codice
dell'amministrazione digitale), un documento informatico non sottoscritto, può comunque avere efficacia probatoria quale riproduzione meccanica ai sensi dell'art. 2712 c.c.
In forza dell'art. 23 del medesimo decreto legislativo, esso si presume conforme all'originale in assenza di contestazioni specifiche, circostanziate ed esplicite circa la sua non conformità alle scritturazioni originarie (cfr., per tutte, Cass. n. 2607/2024).
Pertanto, in mancanza di una puntuale e motivata contestazione da parte dell'utente, circa la difformità dei dati riportati nel documento rispetto a quelli contenuti negli archivi del distributore o nel portale di comunicazione con il fornitore, deve ritenersi integrata l'efficacia probatoria ex art. 2712 c.c. della documentazione prodotta.
3. Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante contesta l'annullamento delle fatture emesse da tramite 52 note di credito, una per ogni indirizzo di fornitura, in data 15 Controparte_1 settembre 2021, con cui sono stati stornati integralmente l'imponibile e l'IVA, comprese quelle su cui si fondava il decreto ingiuntivo opposto.
Segnatamente l'appellante sostiene che il giudice di primo grado abbia errato nel ritenere che le note di credito fossero emesse "solo a fini fiscali" in relazione a una risoluzione per inadempimento del contratto, mai avvenuta.
Ciò in quanto, non avrebbe mai richiesto la risoluzione del contratto, ha Controparte_1
continuato la fornitura e non ha intrapreso azioni per il recupero del credito, prima di annullare le fatture.
Di conseguenza, evidenzia che l'annullamento delle fatture implica una rinuncia al credito, rendendo illegittimo il decreto ingiuntivo che si fonda su documenti contabili poi annullati.
4. Tale motivo è infondato.
Ed invero, le note di credito di cui trattasi, non sono altro che la documentazione contabile, emessa ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 9 del D.P.R. n. 633/1972, la quale determina esclusivamente una variazione dell'IVA ai soli fini fiscali e non comporta una rinuncia al credito.
In punto di diritto, occorre evidenziare che la Legge di stabilità 2016 ha riscritto integralmente l'art.26
del DPR n.633/1972 (c.d. DPR IVA), ridefinendo la procedura di Variazione IVA (in diminuzione o in aumento) attivabile in caso di mancato pagamento della fattura emessa da parte del cliente.
Al riguardo, va infatti rilevato che il comma 2 dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, nella versione vigente all'epoca dei fatti di causa, prevedeva che “Se un'operazione per la quale sia stata emessa
fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte,
o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento,
revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di
procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un
accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d),
del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del
servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla
variazione, registrandola a norma dell'articolo 25”.
Ne deriva che, stando all'interpretazione letterale e sistematica di tale norma, la sua ratio non può che essere quella di rettificare la base imponibile della fattura emessa, nel caso in cui, successivamente all'operazione presupposta, la stessa sia stata ridotta anche a causa di annullamento, recesso,
risoluzione, rescissione e simili, oltre che per il mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o esecutive individuali rimaste infruttuose. Tale norma ha rilevanza esclusivamente ai fini fiscali (detrazione dell'imposta versata e non recuperata, ed eventualmente da versare in caso di successivo pagamento del debito), senza che ciò comporti l'estinzione del credito non soddisfatto né della conseguente obbligazione di pagamento.
Pertanto, non può dirsi avvenuta alcuna rinuncia da parte di al Controparte_1
credito non soddisfatto. Deve pacificamente escludersi che le note di credito possano essere considerate come remissione del debito o che possano incidere sulla quantificazione del medesimo,
rimanendo assorbita dal chiaro dettato normativo ogni argomentazione di parte opponente.
5. All'esito del gravame, conseguono la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado, liquidate come in dispositivo, nei confronti di Controparte_1
Nel presente procedimento trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà
darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., nei confronti di in persona del l.r.p.t., avverso Controparte_1
la sentenza n. 1913/2022 del Tribunale di Lecce, così provvede:
a) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 7.200,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa,
nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello principale è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L.
24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 7 aprile
2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele