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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 7068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7068 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'udienza del 17 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio (ore 19,20) ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 14308 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
n. a Cingoli (MC) il 12.05.1935, elettivamente domici- Parte_1
liato in Roma, al viale delle Milizie n. 34, presso lo studio dell'avv. Maria
ROMEO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente do- CP_1
miciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, presso l'Avvocatura Me- tropolitana dell , rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo IANDOLO CP_2
in virtù di procura generale alle liti per notar del 22.03.2024, n. Per_1
1 tempore, di erogare la prestazione richiesta per tutte le ragioni di cui al pre- sente ricorso oltre interessi e rivalutazione dalla domanda amministrativa. 2.
Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 a favore dello scri- vente difensore che si dichiara antistatario”.
L'avv. G. Iandolo, per il convenuto: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in fun- zione di Giudice del lavoro, contrariis reiectis, rigettare la domanda attorea e, per l'effetto, dichiarare l' non tenuto all'erogazione della prestazione as- CP_1 sistenziale richiesta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 16 aprile 2025, ha esposto Parte_1
che in data 8 marzo 2024 ha presentato domanda di assegno sociale, la quale è stata respinta sull'assunto che egli, poco prima, con atti di donazione, ha de- pauperato tanto il proprio patrimonio da porsi volontariamente in stato di indi- genza;
e che il ricorso presentato al Comitato provinciale il 31 maggio 2024 è stato respinto in quanto il donante manifesta una condizione di autosufficienza economica, incompatibile con il requisito dello stato di bisogno, il quale costi- tuisce il fondamento giuridico dell'assegno sociale.
Tanto premesso, il ricorrente, richiamate talune pronunce della Corte co- stituzionale, ha sostenuto che la circostanza di aver donato due immobili poco prima di presentare la domanda di prestazione assistenziale non è rilevante poiché la legge subordina l'attribuzione dell'assegno alla oggettiva situazione di bisogno provata dalla mancanza di determinate fonti di redditi, senza che assume rilievo il comportamento pur colpevole dell'interessato e senza che ri- levi la circostanza che il donatario è obbligato al pagamento degli alimenti al donante (artt. 437 e 438 c.c.).
Ha pertanto concluso come sopra riportato.
L' , costituitosi il 21 maggio 2025, ha chiesto respingersi la doman- CP_1
da ribadendo gli argomenti addotti in sede amministrativa.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
E' circostanza pacifica (confermata dai documenti prodotti dalle parti: provvedimenti reiezione del ricorso amministrativo ed estratto di accertamenti fiscali) che il ricorrente, in data 22 febbraio 2024, ha donato un immobile a destinazione commerciale del valore dichiarato di €640.000,00 nonché la nuda proprietà di un fabbricato del valore di €79.181,00.
Ad avviso dell' , come si legge nel provvedimento con cui è stato CP_1
respinto il ricorso amministrativo ed è stato poi ribadito in questa sede, “Gli atti di donazione tali da cancellare o depauperare gravemente il proprio pa- trimonio, in prossimità della domanda di assegno sociale, comportano una reiezione della domanda stessa, in quanto il donante manifesta una condizione di autosufficienza economica, incompatibile con il requisito dello stato di bi- sogno, che costituisce il fondamento giuridico dell'Assegno sociale;
in tali ca- si la prestazione non può essere concessa, non apparendo realistico che
l'autosufficienza economica, appena affermata nei fatti, subisca in breve tem- po un rivolgimento tale da generare uno stato di bisogno economico;
l'art.
438 del C.c. stabilisce un preciso obbligo del donatario di prestare gli alimen- ti al donante che si trova in condizioni di bisogno”.
Tuttavia, secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, puntualmente richiamato dalla difesa di parte ricorrente, ai fini dell'attribuzione della prestazione assistenziale in questione non rilevano le ragioni per le quali l'interessato si sia venuto a trovare in condizioni di biso- gno.
In particolare, in un caso in cui l'istante si era privato del patrimonio immobiliare facendone dono alla figlia, la S.C. ha esposto le seguenti persua- sive considerazioni:
«Va premesso che i giudici territoriali hanno ritenuto che, sebbene in generale siano irrilevanti le ragioni per le quali il richiedente versi in stato bisogno, assumerebbe invece rilievo decisivo, ai fini del diritto all'assegno,
3 che lo stato di bisogno non sia conseguenza immediata e diretta dell'ingiustificata rinuncia ad un diritto e, nel ravvisare per contro un nesso di consequenzialità immediata e diretta tra lo stato di bisogno dell'odierno ri- corrente e la precedente donazione immobiliare da lui eseguita a beneficio della figlia, hanno altresì ritenuto che, essendo costei tenuta all'obbligazione alimentare ex artt. 433 ss. c.c., non era stata data alcuna prova della sua im- possibilità di farvi fronte, per modo che, risultando lo stato di bisogno dalla rinuncia volontaria alla percezione di un reddito, la prestazione oggetto di domanda non potesse essere riconosciuta.
Così ricostruiti i fatti e il dictum dell'impugnata sentenza, giova ricorda- re che questa Corte ha ormai chiarito che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, prevede come uni- co requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in mi- sura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rile- vanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n.
24954 del 2021).
A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che non vi è, né nella lettera né nella ratio della l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, alcuna indicazione cir- ca il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già Cass. n. 14513 del 2020), e che, non con- sentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritene- re in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia ca- rattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rappor- to tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna
4 riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incide- re la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, sal- vo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (così Cass. n. 24954 del 2021, cit., in motivazione).
Tali principi vanno qui ribaditi anche con riferimento al caso di specie, in cui la condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una ri- nuncia all'esercizio di un diritto come nel caso deciso da Cass. n. 24954 del
2021, cit. [mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile], derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito. Di talché, non essendo nemmeno in discussione che la condotta dell'odierno ricorrente abbia avuto quei connotati fraudolenti che soli potrebbero rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno, il ricorso va accolto […]» (Cass. civ. sez. lav., 13/03/2023, n.
7235).
Sulla scorta di tali considerazioni, non essendovi questione, nella fatti- specie in esame, della eventuale sussistenza di altre fonti di reddito né essendo ipotizzato un comportamento fraudolento del ricorrente, deve dichiararsi il di- ritto del medesimo di percepire l'assegno sociale a decorrere dal 1° aprile
2024, e deve condannarsi il convenuto al pagamento dei relativi ratei oltre in- teressi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione an- nuale sia superiore a quello degli interessi legali, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici giusta quanto prevede l'art. 16, comma 6 della CP_3
legge n. 412/1991) sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
5 Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteri- stiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle al- legate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014 nel loro valo- re mimino per controversie di valore compreso tra €5.200,00 ed €26.000,00 giacché, avuto riguardo al criterio stabilito dall'art. 13, 1° comma, c.p.c. (cfr.
Cass. civ., sez. un., 21/05/2015, n. 10454), due annualità della prestazione do- vuta ammontano ad importo compreso tra i detti limiti (l'importo dell'assegno sociale per l'anno 2024 ammonta ad €6.947,33: v. circolare n. 23 del CP_1
28.01.2025).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del cit. D.M. n. 55/2014), oltre I.V.A. e C.P.A., co- me per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 16 aprile 2025, così provvede: Parte_1
1 - accertato che ha diritto di percepire l'assegno socia- Parte_1
le a decorrere dal 1° aprile 2024, condanna l' al pagamento, a favo- CP_1
re del ricorrente, dei relativi ratei oltre interessi legali (ovvero, in alterna- tiva, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello di pre- CP_3
sentazione della domanda amministrativa dalle singole scadenze fino al soddisfo;
2 - condanna l' al pagamento, in favore dell'avv. Maria ROMEO, pro- CP_1
curatore antistatario, delle spese di lite che liquida in complessivi
6 €2.143,00#, di cui €280,00# per spese generali ed €1.864,00# per com- pensi, oltre IVA e CPA.
Roma, 17 giugno 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
37875 di rep.
CONVENUTO
OGGETTO: assegno – pensione: assegno sociale
L'avv. M. Romeo, per il ricorrente: “
1. Accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire l'assegno sociale dal mese successivo alla Parte_1
data di presentazione della domanda n. 9147000115946 e conseguentemente ordinare alla resistente in persona del legale rappresentante pro- CP_1