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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/11/2025, n. 3514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3514 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14637/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14637/2024 tra
Parte_1 [...]
Parte_2
Parte_3
PARTE ATTRICE e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 3 novembre 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, ad ore 10 sono comparsi:
Per , Parte_4 Parte_5
l'avv. MARGHERI TOMMASO e l'avv. FECCHI
[...] LAURA
Per l'avv. TOSI MARTINA in sostituzione dell'avv. Controparte_1 MICHELI FRANCESCA e l'avv. ,
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. I difensori danno atto che la mediazione si è svolta con esito negativo. L'Avv. Fecchi e Margheri concludono riportandosi all'opposizione a decreto ingiuntivo e, visto il contegno processuale tenuto da controparte durante il giudizio, anche per la condanna per lite temeraria.
pagina 1 di 7 L'Avv. Tosi conclude riportandosi come in comparsa di costituzione, sulla prescrizione richiama la lettera di maggio 2019 (doc. 9); quanto alla mancata sottoscrizione richiama l'avvenuta esecuzione e il perfezionamento per fatti concludenti del contratto stesso . L'Avv. Margheri rileva che il doc. 9 non costituisce interruzione della prescrizione in quanto è inviata ad indirizzo errato e comunque è priva di prova di consegna. I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza .
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente si ritira in camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14637/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_4 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MARGHERI TOMMASO e dell'avv. FECCHI LAURA ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._2 Telematicopresso il difensore avv. MARGHERI TOMMASO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARGHERI Parte_2 C.F._3 TOMMASO e dell'avv. FECCHI LAURA ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MARGHERI TOMMASO IZ (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FECCHI Pt_4 C.F._1 LAURA e dell'avv. MARGHERI TOMMASO ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._4 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FECCHI LAURA
PARTE ATTRICE opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELI FRANCESCA Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DALMAZIA 5 19124 LA SPEZIApresso il difensore avv. MICHELI FRANCESCA
PARTE CONVENUTA opposta
Oggetto: contratto di finanziamento
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
PER L'OPPONENTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze,
- in via preliminare di merito, per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare pagina 3 di 7 l'avvenuta prescrizione del diritto della Società er decorso del Controparte_1 termine ai sensi dell'art. 2946 c.c.;
- nel merito, per i motivi di cui in narrativa, disconoscendo il Sig. Parte_4 formalmente ex art. 214 c.p.c. le firme apposte in calce al contratto affidamenti in conto corrente del 30.10.2007, dichiararsi nullo e inefficace il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze, n. 3091/24 del 04.11.24, R.G. 11743/24 nella parte in cui ingiunge all'Az. e a di pagare in solido la Pt_4 Parte_4 Parte_2 somma di euro 41.510,30, oltre interessi, e spese della procedura di ingiunzione in favore della
Controparte_1
Con vittoria di compensi e spese.
PER L'OPPOSTO
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis reiectis, in via preliminare concedere la esecutività del Decreto ingiuntivo Tribunale di Firenze n. 3091/2024 nel merito, rigettare, per infondatezza e, comunque, per i motivi di cui in parte narrativa, tutte le domande e le eccezioni attoree espletate nei confronti di in quanto infondate in fatto ed CP_1 in diritto, conseguentemente confermando il decreto ingiuntivo n. 3091/2024 munendolo di definitiva efficacia esecutiva.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento parziale delle domande attoree, rideterminare quanto dovuto rispettivamente dal debitore principale e dal fideiussore. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite”
FATTO E PROCESSO
e proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Parte_4 Parte_2
Tribunale di Firenze, n. 3091/24 del 04.11.24, R.G. 11743/24 con il quale su ricorso di CP_1
veniva ingiunto alla Az. e a (garante) di pagare la
[...] Controparte_2 Parte_2 somma di euro 41.510,30 oltre interessi come da domanda e le spese di procedura liquidate in forza delle seguenti causali: a) Contratto di finanziamento n. 506/6000/65736989 stipulato in data
06.11.2006 di originari euro 23.600,00 per l'importo di euro 19.751,81 di cui euro 10.053,54 quali quote di capitale residuo ed euro 9.698,27 quali interessi maturati;
b) Contratto di affidamento n.
2408726 del 30.10.07 sottoscritto in data 31.10.07, a valere sul conto corrente n. 104/0000/9927/00 e correlata esposizione debitoria di conto per l'importo di euro 21.758,49 di cui euro 13.070,87 quali interessi maturati.
Gli opponenti eccepivano la prescrizione decennale del credito e la mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento , formulavano il disconoscimento formale della firma apposta in calce al contratto di pagina 4 di 7 affidamento;
rilevavano l'incompletezza dell'estratto conto e la mancata distinzione delle due posizioni rispetto alla garante.
Si costituiva in giudizio l'opposta, cessionaria pro soluto del credito in forza di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione N. 130/1999 avente ad oggetto i crediti ceduti dalle banche appartenenti al in forza di un contratto di cessione Controparte_3 concluso in data 20 aprile 2018. L'opposta evidenziava di avere interrotto la prescrizione con lettera di cessione inviata al debitore (doc. 9) datata 20.05.2019, eccepiva la inammissibilità del disconoscimento e l'avvenuta perfezione del contratto per fatti concludenti nel corso del tempo.
Depositate dalle parti le memorie integrative, alla prima udienza, respinta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ravvisato dal Giudice il mancato assolvimento della condizione di procedibilità, le parti esperivano il tentativo di mediazione obbligatorio, con esito negativo . In difetto di richieste istruttorie la causa passava alla decisione su discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN VIA PRELIMINARE
Gli opponenti eccepiscono la prescrizione del diritto di credito in relazione sia al contratto di finanziamento n. 506/6000/65736989 del 06.11.2006 che a quello di affidamento n. 2408726 del
30.10.07, per decorso del termine decennale dal 01.11.2011 ( data dell'ultima cambiale per la restituzione dell'importo finanziato) e dal 31.12.2012 ( data di chiusura del conto corrente come dall'estratto conto allegato al ricorso per decreto ingiuntivo).
Ai sensi dell'art. 2946 c.c. , i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni e la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ( art. 2935 c.c.).
Orbene, nel caso di specie, dalla scadenza dell'ultima cambiale costituente ultima rata di restituzione dell'importo finanziato, così come dalla chiusura del rapporto di conto corrente, il creditore ben poteva agire per far valere il proprio credito, con conseguente individuazione in tali date dei dies a quo per il decorso del termine di prescrizione ed estinzione del credito rispettivamente in data 01/11/2021 e
31/12/2022.
L'opposta afferma di avere interrotto la prescrizione ex art. 2943 c.c. prima del decorso del termine decennale attraverso lettera di messa in mora e richiesta di pagamento quale cessionaria del credito, inviata agli opponenti a maggio 2019 ( cfr. doc. 9).
Gli opponenti tuttavia negano di avere ricevuto tale comunicazione.
Era onere dell'opposto, a fronte di tale contestazione, provare rigorosamente sia l'invio che la pagina 5 di 7 ricezione della lettera , prova che al contrario non è stata fornita in giudizio.
Il documento prodotto - lettera di comunicazione dell'avvenuta cessione del credito datata
20/05/2019- non reca infatti alcun avviso di ricevimento né alcuna distinta di invio postale, e dal testo della lettera non si evince quale sia stata la reale modalità di spedizione.
La lettera non può assurgere quindi a valido atto interruttivo del termine prescrizionale , con conseguente fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti ed assorbimento degli ulteriori motivi di merito nell'eccezione preliminare.
L'opposizione per tali motivi deve essere accolta , essendosi il credito prescritto per decorso del termine decennale, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
LE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono gravare sull'opposta, liquidate come da dispositivo secondo parametri minimi in fase di trattazione ( istruttoria documentale) e conclusiva
(semplificazione del rito), nonché di mediazione ( unico incontro).
Non vi sono i presupposti di mala fede e colpa grave del cessionario per la condanna ex art. 96 c.p.c., ravvisandosi mera infondatezza della pretesa di pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e disattesa,
-ACCOGLIE l'opposizione e DICHIARA prescritto il credito di Controparte_1
-REVOCA per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 3091/24 emesso dal Tribunale di Firenze;
-CONDANNA l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore degli Controparte_1 opponenti , , Parte_4 Parte_2 he liquida in € 5.261,00 per compensi giudiziali, € 804,00 per compensi di Parte_3 mediazione, oltre 15% spese generali, Iva e CPA, oltre anticipazioni di € 286,00 e indennità di mediazione versata.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
pagina 6 di 7 Firenze, 3 novembre 2025
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14637/2024 tra
Parte_1 [...]
Parte_2
Parte_3
PARTE ATTRICE e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 3 novembre 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, ad ore 10 sono comparsi:
Per , Parte_4 Parte_5
l'avv. MARGHERI TOMMASO e l'avv. FECCHI
[...] LAURA
Per l'avv. TOSI MARTINA in sostituzione dell'avv. Controparte_1 MICHELI FRANCESCA e l'avv. ,
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. I difensori danno atto che la mediazione si è svolta con esito negativo. L'Avv. Fecchi e Margheri concludono riportandosi all'opposizione a decreto ingiuntivo e, visto il contegno processuale tenuto da controparte durante il giudizio, anche per la condanna per lite temeraria.
pagina 1 di 7 L'Avv. Tosi conclude riportandosi come in comparsa di costituzione, sulla prescrizione richiama la lettera di maggio 2019 (doc. 9); quanto alla mancata sottoscrizione richiama l'avvenuta esecuzione e il perfezionamento per fatti concludenti del contratto stesso . L'Avv. Margheri rileva che il doc. 9 non costituisce interruzione della prescrizione in quanto è inviata ad indirizzo errato e comunque è priva di prova di consegna. I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza .
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente si ritira in camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14637/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_4 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MARGHERI TOMMASO e dell'avv. FECCHI LAURA ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._2 Telematicopresso il difensore avv. MARGHERI TOMMASO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARGHERI Parte_2 C.F._3 TOMMASO e dell'avv. FECCHI LAURA ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MARGHERI TOMMASO IZ (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FECCHI Pt_4 C.F._1 LAURA e dell'avv. MARGHERI TOMMASO ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._4 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FECCHI LAURA
PARTE ATTRICE opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELI FRANCESCA Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DALMAZIA 5 19124 LA SPEZIApresso il difensore avv. MICHELI FRANCESCA
PARTE CONVENUTA opposta
Oggetto: contratto di finanziamento
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
PER L'OPPONENTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze,
- in via preliminare di merito, per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare pagina 3 di 7 l'avvenuta prescrizione del diritto della Società er decorso del Controparte_1 termine ai sensi dell'art. 2946 c.c.;
- nel merito, per i motivi di cui in narrativa, disconoscendo il Sig. Parte_4 formalmente ex art. 214 c.p.c. le firme apposte in calce al contratto affidamenti in conto corrente del 30.10.2007, dichiararsi nullo e inefficace il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze, n. 3091/24 del 04.11.24, R.G. 11743/24 nella parte in cui ingiunge all'Az. e a di pagare in solido la Pt_4 Parte_4 Parte_2 somma di euro 41.510,30, oltre interessi, e spese della procedura di ingiunzione in favore della
Controparte_1
Con vittoria di compensi e spese.
PER L'OPPOSTO
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis reiectis, in via preliminare concedere la esecutività del Decreto ingiuntivo Tribunale di Firenze n. 3091/2024 nel merito, rigettare, per infondatezza e, comunque, per i motivi di cui in parte narrativa, tutte le domande e le eccezioni attoree espletate nei confronti di in quanto infondate in fatto ed CP_1 in diritto, conseguentemente confermando il decreto ingiuntivo n. 3091/2024 munendolo di definitiva efficacia esecutiva.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento parziale delle domande attoree, rideterminare quanto dovuto rispettivamente dal debitore principale e dal fideiussore. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite”
FATTO E PROCESSO
e proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Parte_4 Parte_2
Tribunale di Firenze, n. 3091/24 del 04.11.24, R.G. 11743/24 con il quale su ricorso di CP_1
veniva ingiunto alla Az. e a (garante) di pagare la
[...] Controparte_2 Parte_2 somma di euro 41.510,30 oltre interessi come da domanda e le spese di procedura liquidate in forza delle seguenti causali: a) Contratto di finanziamento n. 506/6000/65736989 stipulato in data
06.11.2006 di originari euro 23.600,00 per l'importo di euro 19.751,81 di cui euro 10.053,54 quali quote di capitale residuo ed euro 9.698,27 quali interessi maturati;
b) Contratto di affidamento n.
2408726 del 30.10.07 sottoscritto in data 31.10.07, a valere sul conto corrente n. 104/0000/9927/00 e correlata esposizione debitoria di conto per l'importo di euro 21.758,49 di cui euro 13.070,87 quali interessi maturati.
Gli opponenti eccepivano la prescrizione decennale del credito e la mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento , formulavano il disconoscimento formale della firma apposta in calce al contratto di pagina 4 di 7 affidamento;
rilevavano l'incompletezza dell'estratto conto e la mancata distinzione delle due posizioni rispetto alla garante.
Si costituiva in giudizio l'opposta, cessionaria pro soluto del credito in forza di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione N. 130/1999 avente ad oggetto i crediti ceduti dalle banche appartenenti al in forza di un contratto di cessione Controparte_3 concluso in data 20 aprile 2018. L'opposta evidenziava di avere interrotto la prescrizione con lettera di cessione inviata al debitore (doc. 9) datata 20.05.2019, eccepiva la inammissibilità del disconoscimento e l'avvenuta perfezione del contratto per fatti concludenti nel corso del tempo.
Depositate dalle parti le memorie integrative, alla prima udienza, respinta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ravvisato dal Giudice il mancato assolvimento della condizione di procedibilità, le parti esperivano il tentativo di mediazione obbligatorio, con esito negativo . In difetto di richieste istruttorie la causa passava alla decisione su discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN VIA PRELIMINARE
Gli opponenti eccepiscono la prescrizione del diritto di credito in relazione sia al contratto di finanziamento n. 506/6000/65736989 del 06.11.2006 che a quello di affidamento n. 2408726 del
30.10.07, per decorso del termine decennale dal 01.11.2011 ( data dell'ultima cambiale per la restituzione dell'importo finanziato) e dal 31.12.2012 ( data di chiusura del conto corrente come dall'estratto conto allegato al ricorso per decreto ingiuntivo).
Ai sensi dell'art. 2946 c.c. , i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni e la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ( art. 2935 c.c.).
Orbene, nel caso di specie, dalla scadenza dell'ultima cambiale costituente ultima rata di restituzione dell'importo finanziato, così come dalla chiusura del rapporto di conto corrente, il creditore ben poteva agire per far valere il proprio credito, con conseguente individuazione in tali date dei dies a quo per il decorso del termine di prescrizione ed estinzione del credito rispettivamente in data 01/11/2021 e
31/12/2022.
L'opposta afferma di avere interrotto la prescrizione ex art. 2943 c.c. prima del decorso del termine decennale attraverso lettera di messa in mora e richiesta di pagamento quale cessionaria del credito, inviata agli opponenti a maggio 2019 ( cfr. doc. 9).
Gli opponenti tuttavia negano di avere ricevuto tale comunicazione.
Era onere dell'opposto, a fronte di tale contestazione, provare rigorosamente sia l'invio che la pagina 5 di 7 ricezione della lettera , prova che al contrario non è stata fornita in giudizio.
Il documento prodotto - lettera di comunicazione dell'avvenuta cessione del credito datata
20/05/2019- non reca infatti alcun avviso di ricevimento né alcuna distinta di invio postale, e dal testo della lettera non si evince quale sia stata la reale modalità di spedizione.
La lettera non può assurgere quindi a valido atto interruttivo del termine prescrizionale , con conseguente fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti ed assorbimento degli ulteriori motivi di merito nell'eccezione preliminare.
L'opposizione per tali motivi deve essere accolta , essendosi il credito prescritto per decorso del termine decennale, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
LE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono gravare sull'opposta, liquidate come da dispositivo secondo parametri minimi in fase di trattazione ( istruttoria documentale) e conclusiva
(semplificazione del rito), nonché di mediazione ( unico incontro).
Non vi sono i presupposti di mala fede e colpa grave del cessionario per la condanna ex art. 96 c.p.c., ravvisandosi mera infondatezza della pretesa di pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e disattesa,
-ACCOGLIE l'opposizione e DICHIARA prescritto il credito di Controparte_1
-REVOCA per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 3091/24 emesso dal Tribunale di Firenze;
-CONDANNA l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore degli Controparte_1 opponenti , , Parte_4 Parte_2 he liquida in € 5.261,00 per compensi giudiziali, € 804,00 per compensi di Parte_3 mediazione, oltre 15% spese generali, Iva e CPA, oltre anticipazioni di € 286,00 e indennità di mediazione versata.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
pagina 6 di 7 Firenze, 3 novembre 2025
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
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