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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/12/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa LL OR Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 642 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.ta FASANELLA ANNA Parte_1
appellante
E
, con l'avv.ta MERCURIO GISELDA, Controparte_1
, con gli avv.ti PARISI SILVIA, MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO, CP_2
appellati oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 215/2023, depositata in data 8.3.2023; opposizione a intimazione di pagamento.
FATTO.
1.Con ricorso depositato in data 1.12.2021, la sig.ra , premesso di aver ricevuto Controparte_1 intimazione di pagamento n. 03020219001507684000, notificata in data 27.11.2021, con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di crediti previdenziali vantati dall' CP_2
e riportati negli avvisi di addebito n. 33020150000130886000, n. 33020150000500765000 e n.
33020150000538874000, ha eccepito la nullità della notifica dei predetti avvisi nonché l'estinzione del credito in essi indicato per intervenuta prescrizione quinquennale (gli avvisi di addebito
1 sarebbero stati notificati in data 5.08.15 e 26.10.15, mentre la notifica dell'intimazione di pagamento sarebbe datata 27.11.21).
2.Nella resistenza dell' e di il Tribunale, con sentenza n. CP_2 Parte_1
215/2023 del 8.03.2023, in accoglimento dell'opposizione, ha dichiarato l'estinzione per prescrizione dei crediti riportati negli avvisi di addebito oggetto di causa, sottostanti all'opposta intimazione.
3.L appella il solo capo della sentenza con cui il tribunale ha accolto l'eccezione di Pt_1 prescrizione, perché sostiene di averne validamente e tempestivamente interrotto il corso.
4. L' ha aderito all'impugnazione. CP_2
5. Nella resistenza del contribuente, che ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, la Corte ha disposto la trattazione cartolare dell'udienza di discussione e, acquisite le note prodotte dalle parti, la decide con la presente sentenza.
DIRITTO.
6. L'appello è inammissibile.
7.La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2- quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con I. n. 265/2002)„ prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del
2022).
In particolare nel citato arresto n.7514, la Suprema Corte ha chiarito nella parte motiva che, mentre
"deve ritenersi [...] sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo", deve al contempo escludersi che ricorra "un'ipotesi di litisconsorzio necessario", atteso che "nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario [e] la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre
l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente [...], soggetto
2 (incaricato dai creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa").1
8.Ne consegue che essendo legittimato il solo ente impositore a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva, l' non è legittimata ad interporre gravame avverso la Parte_1 pronuncia di primo grado per dolersi dell'estinzione dei credito per prescrizione, statuizione avverso la quale l' avrebbe dovuto tempestivamente interporre gravame. CP_2
9. Le spese del grado si compensano nei confronti dell' , che all'appellante è accomunato dallo CP_2 stesso interesse, e a favore della vittoriosa parte privata, distratte ex art. 93 c.p.c., si liquidano come da dispositivo in ragione dell'importo del credito contributivo controverso e dei parametri fissati dal
DM Giustizia n. 55/2014.
12. L'esito dell'impugnazione impone di dare atto dei requisiti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato a carico di chi l'ha proposta
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 22/06/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Catanzaro, giudice del lavoro, n. 215/2023 , pubblicata in data 8.3.2023 , così provvede:
-dichiara inammissibile l'appello;
-condanna l'appellante a rifondere a le spese del grado che, distratte a favore del Controparte_1 suo difensore, liquida in 2.906,00 euro oltre accessori e rimborsi di legge;
-compensa tra le altre parti le spese del grado;
-dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R.
115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, dell'8.10.2025.
La Presidente est.
LL OR
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. anche Cass. n. 7372/2024.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa LL OR Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 642 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.ta FASANELLA ANNA Parte_1
appellante
E
, con l'avv.ta MERCURIO GISELDA, Controparte_1
, con gli avv.ti PARISI SILVIA, MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO, CP_2
appellati oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 215/2023, depositata in data 8.3.2023; opposizione a intimazione di pagamento.
FATTO.
1.Con ricorso depositato in data 1.12.2021, la sig.ra , premesso di aver ricevuto Controparte_1 intimazione di pagamento n. 03020219001507684000, notificata in data 27.11.2021, con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di crediti previdenziali vantati dall' CP_2
e riportati negli avvisi di addebito n. 33020150000130886000, n. 33020150000500765000 e n.
33020150000538874000, ha eccepito la nullità della notifica dei predetti avvisi nonché l'estinzione del credito in essi indicato per intervenuta prescrizione quinquennale (gli avvisi di addebito
1 sarebbero stati notificati in data 5.08.15 e 26.10.15, mentre la notifica dell'intimazione di pagamento sarebbe datata 27.11.21).
2.Nella resistenza dell' e di il Tribunale, con sentenza n. CP_2 Parte_1
215/2023 del 8.03.2023, in accoglimento dell'opposizione, ha dichiarato l'estinzione per prescrizione dei crediti riportati negli avvisi di addebito oggetto di causa, sottostanti all'opposta intimazione.
3.L appella il solo capo della sentenza con cui il tribunale ha accolto l'eccezione di Pt_1 prescrizione, perché sostiene di averne validamente e tempestivamente interrotto il corso.
4. L' ha aderito all'impugnazione. CP_2
5. Nella resistenza del contribuente, che ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, la Corte ha disposto la trattazione cartolare dell'udienza di discussione e, acquisite le note prodotte dalle parti, la decide con la presente sentenza.
DIRITTO.
6. L'appello è inammissibile.
7.La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2- quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con I. n. 265/2002)„ prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del
2022).
In particolare nel citato arresto n.7514, la Suprema Corte ha chiarito nella parte motiva che, mentre
"deve ritenersi [...] sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo", deve al contempo escludersi che ricorra "un'ipotesi di litisconsorzio necessario", atteso che "nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario [e] la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre
l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente [...], soggetto
2 (incaricato dai creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa").1
8.Ne consegue che essendo legittimato il solo ente impositore a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva, l' non è legittimata ad interporre gravame avverso la Parte_1 pronuncia di primo grado per dolersi dell'estinzione dei credito per prescrizione, statuizione avverso la quale l' avrebbe dovuto tempestivamente interporre gravame. CP_2
9. Le spese del grado si compensano nei confronti dell' , che all'appellante è accomunato dallo CP_2 stesso interesse, e a favore della vittoriosa parte privata, distratte ex art. 93 c.p.c., si liquidano come da dispositivo in ragione dell'importo del credito contributivo controverso e dei parametri fissati dal
DM Giustizia n. 55/2014.
12. L'esito dell'impugnazione impone di dare atto dei requisiti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato a carico di chi l'ha proposta
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 22/06/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Catanzaro, giudice del lavoro, n. 215/2023 , pubblicata in data 8.3.2023 , così provvede:
-dichiara inammissibile l'appello;
-condanna l'appellante a rifondere a le spese del grado che, distratte a favore del Controparte_1 suo difensore, liquida in 2.906,00 euro oltre accessori e rimborsi di legge;
-compensa tra le altre parti le spese del grado;
-dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R.
115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, dell'8.10.2025.
La Presidente est.
LL OR
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. anche Cass. n. 7372/2024.