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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/10/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Giusi Ianni presidente
2) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore
3) dott.ssa Maria Giovanna De Marco giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1713/2025 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 15 ottobre 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 in forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Maria Logatto ed elettivamente domiciliata in Cosenza, al viale degli Alimena, n. 69, presso lo studio Gemelli;
e (c.f.: ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Federica Candelise ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla via Panebianco, n. 326; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 15/10/2025.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 10/6/2025, ha premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario in Paola in data 5/10/2019 con e che dall'unione sono nati i figli , in data Controparte_1 Per_1 in data 2/11/2023. Per_2
L'attrice ha riferito che l'unione coniugale si è disgregata a causa della incompatibilità caratteriale dei coniugi, nonché per via della scarsa affettuosità dimostrata nei suoi confronti dal marito, dedito unicamente alla cura degli animali e delle piante tropicali detenute nella casa coniugale, nonostante le rimostranze della ricorrente, preoccupata per l'igiene e la salubrità dell'ambiente domestico. La ha pure riferito che entrambi i coniugi sono disoccupati, per cui Pt_1 provvedono alle esigenze del nucleo familiare con l'aiuto delle famiglie di origine, nonché mediante il reddito di inclusione percepito dal resistente e l'assegno unico universale di € 402,00 mensili. Ha quindi chiesto al tribunale di Cosenza di dichiarare la separazione personale prevedendo l'affidamento condiviso dei figli, da collocarsi presso di lei nella casa coniugale, con disciplina delle modalità di esercizio del diritto di visita paterno, noché l'obbligo del di contribuire al mantenimento dei figli minori con un CP_1 assegno men 0,00 per ciascuno, con rinuncia al mantenimento per lei che percepirà integralmente l'assegno unico universale. Si è costituito in giudizio opponendo che il rapporto Controparte_1 coniugale è entrato in crisi a causa delle reazioni irrazionali ed incontrollabili della moglie, affetta, sin dal 2020, da sindrome da psicosi affettiva che l'aveva portata a tentare il suicidio mentre era in attesa di con conseguente Per_1 ricovero presso il reparto di Psichiatria dell'A.O. di Cosenza, nel corso del quale i medici avevano messo in dubbio la sua capacità di accudire il figlio, suggerendo l'affidamento del piccolo ai Servizi Sociali, soluzione scongiurata soltanto grazie all'impegno della madre del resistente di affiancarlo nella gestione del bambino trasferendosi presso la casa dei coniugi. Il resistente ha pure evidenziato che la situazione, nettamente migliorata mentre la moglie seguiva una cura farmacologica, era nuovamente peggiorata allorquando la aveva inopinatamente interrotto, nel novembre 2022, le medicine, Pt_1 con conseguente riviviscenza degli atteggiamenti aggressivi e denigratori nei confronti del marito. Il ha avanzato richiesta di collocamento prevalente della prole CP_1 presso di sé nella casa coniugale, con disciplina del diritto di visita materno e contributo a carico della madre di € 200,00 mensili per il mantenimento dei figli, deducendo di nutrire dubbi sulla capacità genitoriale della moglie e di temere per la serenità dei minori, sin dalla nascita abituati alla costante presenza del papà in casa. Si è opposto alle richieste economiche formulate dalla ricorrente, perché spropositate rispetto alle proprie condizioni e ha chiesto di contenere, nell'ipotesi di collocamento dei minori presso la madre, l'importo del contributo al mantenimento in € 100,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Alla prima udienza, dopo lunga discussione e previa audizione personale delle parti, dapprima separatamente e poi congiuntamente, su impulso del giudice i coniugi sono addivenuti ad un accordo che prevede l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale da assegnarsi a lei;
il diritto del padre di vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola sino al
Pagina 2 di 4 lunedì con accompagnamento a scuola, nonché, nelle settimane in cui il weekend spetta al padre, il lunedì ed il mercoledì pomeriggio, dalle ore 17:00 alle ore 20:30; nelle settimane in cui il weekend spetta alla mamma, il padre potrà vedere i figli nei pomeriggi del martedì e giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 20:30, con impegno del padre ad accompagnare i bambini alle eventuali attività extrascolastiche che dovessero svolgersi nei periodi di sua spettanza;
nelle festività natalizie, ad anni alterni, i minori trascorreranno con un genitore la settimana che va dal 23 al 30 dicembre e con l'altro quella che va dal 31 dicembre al 6 gennaio, con la precisazione che per il 2025 i minori staranno con la mamma nella settimana dal 23 al 30 dicembre;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i bambini trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo (c.d. pasquetta); nelle vacanze estive, i minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo complessivo di 30 giorni, anche non consecutivi, da individuarsi fra i mesi di luglio e di agosto, con comunicazione dei giorni di rispettiva spettanza da effettuarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
l'obbligo del di corrispondere, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento dei due figli, un assegno mensile di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Le parti si sono, inoltre, accordate sul fatto che l'assegno unico universale continui ad essere percepito integralmente dalla nonché che le Pt_1 spese della retta dell'asilo siano ripartite al 50% tra di loro. All'esito, la causa è stata mandata al collegio per la decisione. RILEVATO IN DIRITTO La domanda di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. L'esame degli atti e il contegno delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza, di fatto cessata da tempo. Deve, conseguentemente, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. L'accordo raggiunto dalle parti con riguardo ai profili relativi al regime di affidamento, collocamento, modalità di frequentazione del genitore non collocatario e obbligo di mantenimento a suo carico dei figli minori e Per_1 può essere recepito, apparendo le condizioni concordate ti Per_2 all'interesse dei minori, dei quali è previsto l'affido condiviso e rispetto ai quali sono regolate le modalità di visita del genitore non collocatario e gli obblighi di mantenimento di quest'ultimo, contenuto nei limiti di € 200,00 per tenere conto degli ampi tempi di permanenza dei figli presso il padre e del fatto che il ha acconsentito a cedere alla la propria quota di assegno CP_1 Pt_1 unico universale. Restano fermi gli impegni assunti tra le parti in merito alla
Pagina 3 di 4 attribuzione per intero alla dell'assegno unico universale ed alla Pt_1 ripartizione al 50% della retta dell'asilo. Nulla sulle spese in considerazione dell'intesa raggiunta dalle parti in corso di causa.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, decidendo sulle richieste avanzate, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Paola, il Parte_1
5/10/2019, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Paola al n. 76, Parte II serie A del medesimo anno;
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R. n. 396/2000;
- i figli minori , nato a [...], il [...], e Persona_3
, nata a [...], il [...], sono affidati Persona_4 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale che viene a lei assegnata;
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori nei giorni e con le modalità indicati in parte motiva, fatti salvi eventuali accordi diversi fra le parti;
- è obbligato a versare a entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ciascun mese un assegno di € 200,00, annualmente rivalutabili secondo l'indice f.o.i. dell'ISTAT, per il mantenimento dei due figli minori (€ 100,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente e documentarsi, fatti salvi i casi d'urgenza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott.ssa Giusi Ianni
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Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Giusi Ianni presidente
2) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore
3) dott.ssa Maria Giovanna De Marco giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1713/2025 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 15 ottobre 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 in forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Maria Logatto ed elettivamente domiciliata in Cosenza, al viale degli Alimena, n. 69, presso lo studio Gemelli;
e (c.f.: ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Federica Candelise ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla via Panebianco, n. 326; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 15/10/2025.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 10/6/2025, ha premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario in Paola in data 5/10/2019 con e che dall'unione sono nati i figli , in data Controparte_1 Per_1 in data 2/11/2023. Per_2
L'attrice ha riferito che l'unione coniugale si è disgregata a causa della incompatibilità caratteriale dei coniugi, nonché per via della scarsa affettuosità dimostrata nei suoi confronti dal marito, dedito unicamente alla cura degli animali e delle piante tropicali detenute nella casa coniugale, nonostante le rimostranze della ricorrente, preoccupata per l'igiene e la salubrità dell'ambiente domestico. La ha pure riferito che entrambi i coniugi sono disoccupati, per cui Pt_1 provvedono alle esigenze del nucleo familiare con l'aiuto delle famiglie di origine, nonché mediante il reddito di inclusione percepito dal resistente e l'assegno unico universale di € 402,00 mensili. Ha quindi chiesto al tribunale di Cosenza di dichiarare la separazione personale prevedendo l'affidamento condiviso dei figli, da collocarsi presso di lei nella casa coniugale, con disciplina delle modalità di esercizio del diritto di visita paterno, noché l'obbligo del di contribuire al mantenimento dei figli minori con un CP_1 assegno men 0,00 per ciascuno, con rinuncia al mantenimento per lei che percepirà integralmente l'assegno unico universale. Si è costituito in giudizio opponendo che il rapporto Controparte_1 coniugale è entrato in crisi a causa delle reazioni irrazionali ed incontrollabili della moglie, affetta, sin dal 2020, da sindrome da psicosi affettiva che l'aveva portata a tentare il suicidio mentre era in attesa di con conseguente Per_1 ricovero presso il reparto di Psichiatria dell'A.O. di Cosenza, nel corso del quale i medici avevano messo in dubbio la sua capacità di accudire il figlio, suggerendo l'affidamento del piccolo ai Servizi Sociali, soluzione scongiurata soltanto grazie all'impegno della madre del resistente di affiancarlo nella gestione del bambino trasferendosi presso la casa dei coniugi. Il resistente ha pure evidenziato che la situazione, nettamente migliorata mentre la moglie seguiva una cura farmacologica, era nuovamente peggiorata allorquando la aveva inopinatamente interrotto, nel novembre 2022, le medicine, Pt_1 con conseguente riviviscenza degli atteggiamenti aggressivi e denigratori nei confronti del marito. Il ha avanzato richiesta di collocamento prevalente della prole CP_1 presso di sé nella casa coniugale, con disciplina del diritto di visita materno e contributo a carico della madre di € 200,00 mensili per il mantenimento dei figli, deducendo di nutrire dubbi sulla capacità genitoriale della moglie e di temere per la serenità dei minori, sin dalla nascita abituati alla costante presenza del papà in casa. Si è opposto alle richieste economiche formulate dalla ricorrente, perché spropositate rispetto alle proprie condizioni e ha chiesto di contenere, nell'ipotesi di collocamento dei minori presso la madre, l'importo del contributo al mantenimento in € 100,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Alla prima udienza, dopo lunga discussione e previa audizione personale delle parti, dapprima separatamente e poi congiuntamente, su impulso del giudice i coniugi sono addivenuti ad un accordo che prevede l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale da assegnarsi a lei;
il diritto del padre di vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola sino al
Pagina 2 di 4 lunedì con accompagnamento a scuola, nonché, nelle settimane in cui il weekend spetta al padre, il lunedì ed il mercoledì pomeriggio, dalle ore 17:00 alle ore 20:30; nelle settimane in cui il weekend spetta alla mamma, il padre potrà vedere i figli nei pomeriggi del martedì e giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 20:30, con impegno del padre ad accompagnare i bambini alle eventuali attività extrascolastiche che dovessero svolgersi nei periodi di sua spettanza;
nelle festività natalizie, ad anni alterni, i minori trascorreranno con un genitore la settimana che va dal 23 al 30 dicembre e con l'altro quella che va dal 31 dicembre al 6 gennaio, con la precisazione che per il 2025 i minori staranno con la mamma nella settimana dal 23 al 30 dicembre;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i bambini trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo (c.d. pasquetta); nelle vacanze estive, i minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo complessivo di 30 giorni, anche non consecutivi, da individuarsi fra i mesi di luglio e di agosto, con comunicazione dei giorni di rispettiva spettanza da effettuarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
l'obbligo del di corrispondere, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento dei due figli, un assegno mensile di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Le parti si sono, inoltre, accordate sul fatto che l'assegno unico universale continui ad essere percepito integralmente dalla nonché che le Pt_1 spese della retta dell'asilo siano ripartite al 50% tra di loro. All'esito, la causa è stata mandata al collegio per la decisione. RILEVATO IN DIRITTO La domanda di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. L'esame degli atti e il contegno delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza, di fatto cessata da tempo. Deve, conseguentemente, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. L'accordo raggiunto dalle parti con riguardo ai profili relativi al regime di affidamento, collocamento, modalità di frequentazione del genitore non collocatario e obbligo di mantenimento a suo carico dei figli minori e Per_1 può essere recepito, apparendo le condizioni concordate ti Per_2 all'interesse dei minori, dei quali è previsto l'affido condiviso e rispetto ai quali sono regolate le modalità di visita del genitore non collocatario e gli obblighi di mantenimento di quest'ultimo, contenuto nei limiti di € 200,00 per tenere conto degli ampi tempi di permanenza dei figli presso il padre e del fatto che il ha acconsentito a cedere alla la propria quota di assegno CP_1 Pt_1 unico universale. Restano fermi gli impegni assunti tra le parti in merito alla
Pagina 3 di 4 attribuzione per intero alla dell'assegno unico universale ed alla Pt_1 ripartizione al 50% della retta dell'asilo. Nulla sulle spese in considerazione dell'intesa raggiunta dalle parti in corso di causa.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, decidendo sulle richieste avanzate, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Paola, il Parte_1
5/10/2019, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Paola al n. 76, Parte II serie A del medesimo anno;
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R. n. 396/2000;
- i figli minori , nato a [...], il [...], e Persona_3
, nata a [...], il [...], sono affidati Persona_4 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale che viene a lei assegnata;
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori nei giorni e con le modalità indicati in parte motiva, fatti salvi eventuali accordi diversi fra le parti;
- è obbligato a versare a entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ciascun mese un assegno di € 200,00, annualmente rivalutabili secondo l'indice f.o.i. dell'ISTAT, per il mantenimento dei due figli minori (€ 100,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente e documentarsi, fatti salvi i casi d'urgenza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott.ssa Giusi Ianni
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