Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 15/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2214/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
All'udienza di oggi 15 gennaio 2025, ore 10.13, sono presenti l'Avv. Paolo Baliani per il ricorrente e l'Avv. Maria Assunta Mercati per l'Avvocatura dello Stato. È altresì presente ai fini della pratica forense il Dott. Persona_1
I procuratori delle parti si riportano alle proprie conclusioni già spiegate. il Giudice dopo breve discussione, si ritira in camera di consiglio, autorizzando i procuratori delle parti a non presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice alle ore 10.57 rientra in udienza e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, dandone lettura che allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante.
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Gop Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 2214/2023 R.G., promossa da:
, C.F. , nato a [...] il 1° maggio 1948 ed Parte_1 C.F._1 ivi residente nella frazione Villamagina n.19, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Baliani, in virtù di mandato a margine del ricorso ex art. 281 decies cpc elettivamente domiciliato presso il suo studio in Borgo Trevi (Pg), Piazza della Conordia n. 12;
RICORRENTE
Contro
c.f. , per il suo organo Controparte_1 P.IVA_1
straordinario il Sindaco del , C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi per legge dalla Avvocatura dello Stato di Perugia, presso i cui uffici ope legis è domiciliata in Perugia, Via degli Offici n. 14;
CONVENUTA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies cpc conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
, perché accertata in suo favore la Controparte_3
sussistenza del diritto al contributo di autonoma sistemazione di cui all'art. 3 OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016, la parte convenuta venisse condannata al pagamento del contributo di cui della suddetta ordinanza e all'art. 5 della Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri del Consiglio dei
Ministri n. 408 del 15 novembre 2016, pari ad € 36.000,00 o alla diversa somma quantificata in corso di causa.
Il ricorrente a sostengo delle proprie ragioni riferiva che a seguito del sisma del 2016 il Sindaco del
Comune di con ordinanza 142 del 30 dicembre 2016 aveva ordinato lo sgombero dalla CP_2
abitazione resa inagibile dal terremoto.
Riferiva che a seguito di ciò si è trasferito con la propria famiglia nell'appartamento di sua proprietà sito in LI, Via Sicilia n. 10 dove sono rimasti sino al 31 ottobre 2019, quando l'ordinanza è stata revocata a seguito del completamento dei lavori di ristrutturazione. Asseriva che presa consapevolezza della possibilità prevista dal OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016 e del Dl 189/2015 di poter chiedere il contributo per l'autonoma sistemazione l'8 aprile 2020 provvedeva ad inviare la formale richiesta al Dipartimento della Protezione Civile per verificare se fosse decaduto dal termine. Riferiva che in data 15 aprile 2020 la Protezione Civile comunicava che il diritto non era prescritto e che non si erano verificate decadenze.
Riferiva di avere quindi inviato la domanda in data 6 maggio 2020 al , ma in data Controparte_2
27 maggio 2020 veniva comunicato che il aveva rigettato la domanda sul Controparte_2
presupposto che la tardività della domanda non avrebbe consentito la verifica della effettiva presenza nella nuova abitazione di LI, invitandolo a depositare delle controdeduzioni che depositava il
10 giugno 2020. Riferiva che il Comune di inviava nuova richiesta di parere alla Protezione CP_2
Civile che il 16 ottobre 2020 rispondeva ribadendo la sussistenza del diritto al CAS, specificando che spettava al Comune la verifica della sussistenza dei requisiti di legge.
Riferiva che il Comune dava incarico alla Polizia Municipale e ai carabinieri, i quali ultimi dopo averlo sentito, affermavano che il ricorrente e la moglie non sono dimoranti nel Comune di , CP_2
ma solo residenti sul presupposto che nel periodo in questione non erano mai stati fermati per i controlli. A seguito di ciò il Comune di il 19 ottobre 2020 emetteva una nota con la quale CP_2
negava la corresponsione non sussistendo il requisito della stabile e continuativa residenza. Decreto che veniva notificato il 31 dicembre 2021.
Asseriva che ritenendo detto provvedimento illegittimo aveva proposto ricorso ex art. 702 cpc nei confronti del il quale costituitosi in giudizio contestava la sussistenza della Controparte_2
giurisdizione del giudice civile e la sussistenza del diritto al contributo a favore del ricorrente. Con sentenza n. 826/2022 il Tribunale di Spoleto dichiarava il difetto di legittimazione passiva del ed indicava come soggetto legittimato la Controparte_2 Controparte_1
Riferiva che a seguito della sentenza cercava di definire la questione con la Protezione civile la quale però comunicava di non avere alcun ruolo nel procedimento.
Riferiva di avere quindi intrapreso il presente procedimento innanzi l'intestato Tribunale.
Ritiene poi pacifico che sia competente il giudice ordinario e non il giudice amministrativo trattandosi di diritti soggettivi ed essendo la convenuta una amministrazione dello Stati a decidere la presente controversia è il Tribunale territorialmente competente.
La parte ricorrente ritiene poi che l'atto sia illegittimo per carenza di motivazione avendo il CP_2
quale organo della presidenza del Consiglio dei Ministri, negato la concessione del contributo di autonoma sistemazione sul presupposto che l'abitazione di >sellano non sarebbe quella principale, abituale e continuativa in quanto in base alla relazione dei carabinieri di , viste anche le CP_2
bollette, non sarebbero ivi dimoranti, anche se residenti. Ritiene che le motivazioni siano contraddittorie in quanto il non ha stabilito quali fossero i criteri da adottare e soprattutto CP_2
cosa debba intendersi per abitazione principale, abituale e continuativa. Ritiene che il Giudice debba disapplicarlo per mancanza dei criteri oggettivi per l'adozione del contributo di autonoma sistemazione.
Riferivano che nel 2013 quando la loro unica figlia gli ha dato il primo nipote il ricorrente e la moglie hanno iniziato a spostarsi per darle aiuto, tenuto conto che la figlia ed il marito lavorano a Perugia.
Deduce che in tale contesto l'abitazione principale è rimasta quella di dove i coniugi CP_2
tornavano ogni sera, mentre durante l'inverno ogni tanto si fermavano nel loro appartamento di
LI. Ritiene che la casa di non sia la casa delle vacanze ma la abitazione dove ha sempre CP_2 vissuto con la moglie basta controllare le bollette delle utenze Enel che per l'anno 2016 è stato di consumo di 1800 KW. Stesso discorso a suo dire vale per il consumo di acqua e per il consumo di termo camino.
Il ricorrente insiste quindi per l'accoglimento del ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Presidenza Controparte_1
e per il suo organo straordinario Sindaco del il quale concludeva affinché
[...] Controparte_4
venisse dichiarato il difetto di giurisdizione e, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Deduceva che l'odierno ricorrente ha proposto innanzi l'intestato Tribunale un giudizio che già aveva intrapreso innanzi il Tribunale di Spoleto che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
, convenuto in quel giudizio in favore della Controparte_2 Controparte_1
Riferiva che il ricorrente aveva chiesto al Comune di l'erogazione del Contributo di CP_2
Autonoma Sistemazione che non gli veniva erogato in quanto dalla istruttoria era emersa l'insussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.
La parte convenuta premette poi che il contributo per l'autonoma sistemazione è stato previsto dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388/2016, quale forma di assistenza per i soggetti che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione principale a causa del sisma del 2016. Riferiva che detta ordinanza stabilisce i requisiti per la percezione del contributo di autonoma sistemazione, inteso come“misura eccezionale finalizzata a fronteggiare le prime necessità alloggiative della popolazione colpita dal sisma durante lo stato di emergenza”. Evidenzia che nell'individuare i soggetti incaricati della gestione del CAS, l'ordinanza 388/2016, in primo luogo, indica quali
“soggetti attuatori” i “Presidenti delle Regioni, i Prefetti, i sindaci dei comuni interessati dall'evento sismico autorizzati ad avvalersi per l'espletamento dei loro compiti “delle rispettive strutture organizzative”. Rileva anche che la suddetta ordinanza demanda ai Comuni interessati “l'istruttoria e la gestione delle attività volte all'assegnazione del CAS ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte”.
A dire della parte convenuta deve ritenersi che gli atti di gestione del CAS, adottati dai Comuni interessati, siano atti riferibili allo Stato. La revoca, quindi, promana da un organo straordinario dello
Stato ed è dunque riferibile non al ma all'Amministrazione Statale e segnatamente alla CP_2
Presidenza del Consiglio dei Ministeri quale vertice del sistema di protezione civile in cui, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza a norma dell'art. 5 legge 225/1992, il Sindaco è inserito quale soggetto attuatore e dunque organo straordinario dello Stato.
Deduceva poi che l'ordinanza in questione prevede espressamente i requisiti necessari per l'ottenimento del CAS che sono: l'abitazione del nucleo familiare del richiedente, risulti distrutta in tutto o in parte ovvero sia oggetto di provvedimento di sgombero da parte delle competenti autorità;
l'abitazione deve essere per il richiedente principale, ossia deve avere un ruolo prevalente su altre eventuali abitazioni e la permanenza nella stessa deve essere abituale, ossia consueta e non saltuaria o occasionale e continuativa, ossia stabile e duratura nel tempo.
Eccepiva poi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Giudice Ammnistrativo rilevando che a norma dell'art. 133 lettera p) CPA che ha giurisdizione esclusiva il Giudice
Amministrativo per le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5 comma uno legge 225/1992.
Ritiene che anche sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva sub judice la giurisdizione sarebbe comunque di spettanza del giudice Amministrativo per l'indubbia configurabilità della situazione soggettiva del ricorrente quale interesse legittimo.
Deduce che nel caso di specie gli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale è emerso che non dimori abitualmente nell'immobile in cui ha la residenza anagrafica con Parte_1
la conseguenza che è carente in capo al ricorrente il requisito per poter beneficiare del Cas.
Insisteva nelle proprie richieste.
Alla prima udienza le parti si riportavano alle rispettive eccezioni e la causa veniva trattenuta in riserva. Con provvedimento del 12 dicembre 2023 venivano ammesse le prove e la causa era rinviata per il loro espletamento all'udienza del 16 febbraio 2024. Esperita tutta l'attività istruttoria all'udienza del 16 ottobre 2024 la causa veniva trattenuta in riserva.
Sciolta la riserva veniva fissata per la discussione l'udienza del 15 gennaio 2025 per la discussione e per il deposito della sentenza.
Motivi della decisione
La domanda proposta dall'attore è fondata e deve essere accolta. Sulla eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice
Amministrativo.
Detta eccezione va disattesa in quanto il riparto tra la giurisdizione del giudice ordinario e di quello amministrativo è retto dagli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione e in applicazione di dette norme le cause che hanno ad oggetto diritti soggettivi sono devolute al giudice ordinario, mentre quelle che hanno ad oggetto interessi legittimi vanno proposte innanzi al giudice amministrativo, salvo che non rientrino nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Nel caso di specie si è in presenza di una causa relativa al riconoscimento di diritti soggettivi, avendo ad oggetto il diritto al contributo di autonoma sistemazione per le popolazioni interessate dal sisma del 2016.
Per quanto sin qui brevemente detto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Passando al merito deve evidenziarsi che il creditore che agisce per accertare l'inadempimento altrui
è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione, dovendo solo allegare l'inadempimento del debitore che invece dovrà fornire la prova del fatto estintivo costituito dall'adempimento. Nel caso di specie ha chiesto di accertare il diritto al Parte_1
versamento del contributo di autonoma sistemazione al ricorrente.
Deve quindi verificarsi se ha fornito la prova del presupposto per il Parte_1
riconoscimento del diritto da individuarsi nella circostanza di avere dimorato continuamente nel
Comune di al momento del verificarsi del terremoto. CP_2
La nozione di abitualità e continuità della dimora impone di stabilire, verificando, se gli eventuali allontanamenti dalla abitazione siano stati idonei ad interrompere o a escludere l'abitualità, la stabilità
e la continuità della abitazione.
In tale contesto va evidenziato che le risultanze anagrafiche relative alla residenza di Parte_1
nel Comune di non sono sufficienti a dimostrare il possesso, al momento del
[...] CP_2
verificarsi degli eventi, del requisito in questione che richiede una valutazione in concreto.
Diversamente la norma che riconosce il contributo suddetto avrebbe subordinato il riconoscimento al possesso della residenza anagrafica.
I testi escussi hanno riferito che l'attore insieme alla moglie ha sempre vissuto e vive a e che CP_2
la figlia vive a LI. I testi hanno riferito che dopo la nascita del nipote il ricorrente e la moglie la mattina si recano a LI per accudire il nipote e nel pomeriggio tornano a casa, salvo imprevisti che richiedono il pernottamento. La figlia del ricorrente sentita all'udienza del 16 febbraio 2024, ha precisato che lei ed il marito lavorano a Perugia e dopo la nascita del figlio i suoi genitori le Per_2
hanno dato una mano tenendo il bambino. Ha aggiunto che la propria madre ha “sempre tenuto le galline per le uova, oltre i gatti”. Il materiale probatorio in atti e quello raccolto con le prove testimoniali consente di affermare con ragionevole certezza che franco al momento dei fatti avesse la stabile residenza in Parte_1
. Infatti, dalle prove testimoniali espletate non sono emersi elementi idonei a dimostrare che CP_2
l'attore fosse effettivamente dimorante in maniera stabile, continuativa ed abituale nella abitazione di al momento del sisma. CP_2
Agli atti risultano anche depositate le bollette delle utenze che confermano che l'attore al momento dei fatti viveva in maniera stabile e continuativa a . Comportamento questo che può essere CP_2
assimilato al pendolarismo, tenuto conto che la distanza tra e LI è di poco superiore a CP_2
Km 30.
Dalla documentazione agli atti si evince risulta che il ricorrente e la sua famiglia hanno avuto in quel periodo consumi di energia elettrica per circa € 1.700,00. Quanto alle bollette per il servizio di acqua potabile i consumi ivi attestati devono ritenersi congruo tenuto conto che i consumi risultano stimati e non effettivamente verificati. Consumi relativi alle utenze che risultano essere congrui rispetto ad una famiglia residente.
D'altra parte, agli risulta depositato dalla parte ricorrente l'accertamento effettuato dai carabinieri di che hanno affermato che la mancanza di dimora è ancorata alla circostanza che il ricorrente CP_2
non sia stato mai fermato per un controllo. Circostanza che appare poco rilevante ai fini della concessione del contributo.
Per quanto sin qui detto tutti gli elementi raccolti - prove testimoniali e documentali - portano a ritenere provato in capo all'attore il requisito di cui all'art. 3 della Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 388/2016 della abitazione principale, abituale e continuativa nei luoghi di causa al momento del sisma, con conseguente obbligo del Comune di di erogare CP_2
in favore del ricorrente il contributo di autonoma sistemazione per il periodo dalla presentazione della domanda sino alla effettiva sussistenza dei requisiti di legge. Accertato il diritto del ricorrente alla percezione del C.A.S. la parte convenuta deve essere condannata al pagamento di quanto di spettanza.
A tale proposito va evidenziato che l'art. 5 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 408/2016 prevede che in caso di nucleo familiare composto da due persone spetti la somma mensile di € 500,00, con integrazione di € 200,00 per ogni componente della famiglia con età superiore ai 65 anni. Dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente e la moglie al momento dei fatti avevano superato 65 anni con la conseguenza che l'indennità mensile ammonta ad € 900.00. In applicazione di tali parametri ha chiesto l'importo di € 30.600,00. Parte_1
Ebbene, considerata la decorrenza della spettanza del contributo in capo al richiedente dalla data (30 dicembre 2016) dell'ordinanza di inagibilità, ne segue che se il totale dovuto al ricorrente alla data 31 ottobre 2019 (ordinanza di revoca) è pari ad € 30.600,00. In definitiva, accoglimento della domanda, la parte convenuta per il suo organo straordinario il Sindaco Controparte_1
del di dovrà essere condannato a corrispondere al ricorrente la suddetta somma di € CP_2 CP_2
30.600,00, quale credito allo stesso ad oggi spettante, per il titolo dallo stesso azionato in giudizio.
Le spese liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. 55/2014 nella media tariffaria, scaglione fino a € 52.000,00, tenuto conto dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2214/2023, ogni altra eccezione, deduzione disattesa
- accoglie la domanda proposta da;
Parte_1
- accerta e dichiara il diritto di di percepire dalla parte convenuta, con Parte_1
decorrenza dal 30 ottobre 2016, il contributo di autonoma sistemazione di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Ca. del Dipartimento n. 388 del 26 agosto 2016, come modificata dall'art. Controparte_3
5 dell'ordinanza del Ca. del Dipartimento della civile prot. 408 del 15 novembre 2016, per CP_3 un importo totale pari ad € 30.600.00 al 31 ottobre 2019;
- condanna la parte convenuta provveda a corrispondere a la somma dovuta di Parte_1
€ 30.600,00;
- condanna il convenuto presidenza del Consiglio dei Ministri, per il suo organo straordinario il
Sindaco del , in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di Controparte_2
, delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 5.213,00 Parte_1 per compenso professionale, € 518.00 per spese, oltre rimborso forfettario, cap ed iva sulle voci soggette.
Si comunichi.
Perugia 15 gennaio 2025
Il giudice
L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)