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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/12/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al R.G.NR. 3993/2023 avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Mario Spina, giusta procura in Parte_1
atti)
Parte appellante
E
in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Maria Domenica Feola) Controparte_1
Parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate all'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 16/12/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo x artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. L'appello è ammissibile, in quanto proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate, e merita accoglimento.
2. È orientamento giurisprudenziale quello secondo cui “ai sensi dell'articolo 126 bis, comma
2, cod. strada, come modificato dall'articolo 2, comma 164, lettera b), del decreto-legge n. 262/2006,
convertito in legge con la legge n. 286/2006, ai fini dell'esonero del proprietario di un veicolo dalla
responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che guidava
il veicolo al momento del compimento di una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di
p. 1/3 "giustificato motivo" soltanto il caso di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario o
la situazione imprevedibile ed incoercibile che impedisca al proprietario di un veicolo di sapere chi lo
abbia guidato in un determinato momento, nonostante che egli abbia (e dimostrati in giudizio di avere)
adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta
osservanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l'identità di chi si avvicendi alla guida del
veicolo” (Cassazione civile sez. II, 29/11/2018, n.30939). Ed ancora, “l'art. 126 bis, comma 2, c.d.s.
pone a carico dei proprietari di autoveicoli un dovere di tenersi informati delle generalità e dei dati della
patente di guida dei conducenti dei veicoli stessi;
la mancata comunicazione delle generalità del
conducente in caso di violazione di norme del codice della strada comporta l'applicazione della sanzione
pecuniaria di cui all'art. 180, comma 8, c.d.s. e non rileva, quale giustificazione per la mancata
comunicazione, la difficoltà di reperire le informazioni richieste per il gran tempo trascorso e per la
complessità dell'organizzazione aziendale, in quanto né il trascorrere del tempo né la complessità
dell'organizzazione o l'elevato numero dei dipendenti sono, di per sé, ostativi alla diligente registrazione
- ai fini della successiva, eventuale comunicazione - dei conducenti degli autoveicoli” (Cassazione
civile sez. II, 24/4/2009, n.9852). Applicando tali principi alla fattispecie, si rileva che era onere della parte appellata fornire prova di essersi trovata nell'impossibilità materiale di conoscere l'identità del conducente che guidava l'autovettura al momento dell'infrazione, prova che non
è stata fornita. Infatti, l'appellata ha giustificato tale omissione sul solo rilievo “del tempo trascorso dalla commissione dall'infrazione alla notifica del verbale in uno con l'utilizzazione promiscua del veicolo” (doc. in atti). Trattasi di motivazioni generiche ed inidonee, secondo il suindicato orientamento giurisprudenziale, ad integrare il giustificato motivo rilevante per la mancata comunicazione dei dati del conducente.
3. Con riferimento ad altro motivo di opposizione – che parte appellata ha reiterato in sede di gravame – si rileva che “è orientamento di legittimità quello secondo cui “in materia di illeciti
stradali, la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, cod. str. — consistente nella mancata
comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e
della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta — si configura
soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale
relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei
termini siffatti. Ne consegue, che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti,
p. 2/3 l'Amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i
sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione;
mentre, in caso di esito
favorevole (con annullamento del verbale di accertamento della violazione), viene meno il presupposto
per la configurazione della violazione” (Cassazione, Sez. 2, sent. nr. 26553/2024. Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che il verbale opposto è stato notificato il 10/3/2023 per la mancata comunicazione dei dati del conducente nonostante invito in tal senso contenuto nel verbale presupposto nr. 11260/2022, tuttavia, parte appellata non ha fornito prova di aver proposto opposizione avverso detto provvedimento. Nulla ha dedotto o allegato in tal senso nel ricorso e nella memoria di costituzione in appello ha operato un riferimento all'opposizione proposto ad un diverso verbale (nr. 8222/2022 – pag. 3). Pertanto, il motivo è
infondato.
4. Tutto ciò premesso, l'appello è accolto ed in riforma dell'impugnata sentenza è rigettata l'opposizione proposta dalla parte appellata.
5. Compensate le spese di lite relative al doppio grado di giudizio, attesa la novità delle questioni oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi nr. 225/2023, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza rigetta l'opposizione proposta dalla parte appellata;
- compensa le spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
Benevento, 17 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al R.G.NR. 3993/2023 avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Mario Spina, giusta procura in Parte_1
atti)
Parte appellante
E
in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Maria Domenica Feola) Controparte_1
Parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate all'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 16/12/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo x artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. L'appello è ammissibile, in quanto proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate, e merita accoglimento.
2. È orientamento giurisprudenziale quello secondo cui “ai sensi dell'articolo 126 bis, comma
2, cod. strada, come modificato dall'articolo 2, comma 164, lettera b), del decreto-legge n. 262/2006,
convertito in legge con la legge n. 286/2006, ai fini dell'esonero del proprietario di un veicolo dalla
responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che guidava
il veicolo al momento del compimento di una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di
p. 1/3 "giustificato motivo" soltanto il caso di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario o
la situazione imprevedibile ed incoercibile che impedisca al proprietario di un veicolo di sapere chi lo
abbia guidato in un determinato momento, nonostante che egli abbia (e dimostrati in giudizio di avere)
adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta
osservanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l'identità di chi si avvicendi alla guida del
veicolo” (Cassazione civile sez. II, 29/11/2018, n.30939). Ed ancora, “l'art. 126 bis, comma 2, c.d.s.
pone a carico dei proprietari di autoveicoli un dovere di tenersi informati delle generalità e dei dati della
patente di guida dei conducenti dei veicoli stessi;
la mancata comunicazione delle generalità del
conducente in caso di violazione di norme del codice della strada comporta l'applicazione della sanzione
pecuniaria di cui all'art. 180, comma 8, c.d.s. e non rileva, quale giustificazione per la mancata
comunicazione, la difficoltà di reperire le informazioni richieste per il gran tempo trascorso e per la
complessità dell'organizzazione aziendale, in quanto né il trascorrere del tempo né la complessità
dell'organizzazione o l'elevato numero dei dipendenti sono, di per sé, ostativi alla diligente registrazione
- ai fini della successiva, eventuale comunicazione - dei conducenti degli autoveicoli” (Cassazione
civile sez. II, 24/4/2009, n.9852). Applicando tali principi alla fattispecie, si rileva che era onere della parte appellata fornire prova di essersi trovata nell'impossibilità materiale di conoscere l'identità del conducente che guidava l'autovettura al momento dell'infrazione, prova che non
è stata fornita. Infatti, l'appellata ha giustificato tale omissione sul solo rilievo “del tempo trascorso dalla commissione dall'infrazione alla notifica del verbale in uno con l'utilizzazione promiscua del veicolo” (doc. in atti). Trattasi di motivazioni generiche ed inidonee, secondo il suindicato orientamento giurisprudenziale, ad integrare il giustificato motivo rilevante per la mancata comunicazione dei dati del conducente.
3. Con riferimento ad altro motivo di opposizione – che parte appellata ha reiterato in sede di gravame – si rileva che “è orientamento di legittimità quello secondo cui “in materia di illeciti
stradali, la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, cod. str. — consistente nella mancata
comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e
della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta — si configura
soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale
relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei
termini siffatti. Ne consegue, che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti,
p. 2/3 l'Amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i
sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione;
mentre, in caso di esito
favorevole (con annullamento del verbale di accertamento della violazione), viene meno il presupposto
per la configurazione della violazione” (Cassazione, Sez. 2, sent. nr. 26553/2024. Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che il verbale opposto è stato notificato il 10/3/2023 per la mancata comunicazione dei dati del conducente nonostante invito in tal senso contenuto nel verbale presupposto nr. 11260/2022, tuttavia, parte appellata non ha fornito prova di aver proposto opposizione avverso detto provvedimento. Nulla ha dedotto o allegato in tal senso nel ricorso e nella memoria di costituzione in appello ha operato un riferimento all'opposizione proposto ad un diverso verbale (nr. 8222/2022 – pag. 3). Pertanto, il motivo è
infondato.
4. Tutto ciò premesso, l'appello è accolto ed in riforma dell'impugnata sentenza è rigettata l'opposizione proposta dalla parte appellata.
5. Compensate le spese di lite relative al doppio grado di giudizio, attesa la novità delle questioni oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi nr. 225/2023, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza rigetta l'opposizione proposta dalla parte appellata;
- compensa le spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
Benevento, 17 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 3/3