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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 02/12/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 208/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 208/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BO AR, elettivamente domiciliata in VIA MEUCCI 7/D 48124 RAVENNA presso il difensore avv. BO AR
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PALUMBO VITO, elettivamente domiciliata in VIA SAN LEONARDO 62/A 84131
SALERNO presso il difensore avv. PALUMBO VITO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 18/01/2021 la sig.ra Parte_1
chiedeva all'intestato Tribunale di: accertare e dichiarare la legittimità del
[...]
1 recesso relativo all'acquisto dell'opera “Maternità Unica” con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione del prezzo già versato di Euro 6.000,00; accertare e dichiarare la legittimità del recesso relativo all'acquisto dell'opera
“Misericordiae Vultus”, nonché accertare e dichiarare la nullità, inefficacia e/o annullabilità del successivo contratto stipulato inter partes, avente sempre ad oggetto la predetta opera, per pratica commerciale scorretta ed aggressiva e per errore circa l'efficacia del diritto di recesso, con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione della somma versata di Euro 5.100,00.
Si costituiva in giudizio la società concludendo per Controparte_1
l'integrale rigetto delle domande svolte dall'attrice, e formulando domanda di condanna della sig.ra er lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Parte_1
Dopo il rituale deposito delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c. e l'espletamento di C.T.U. volta ad accertare la sussistenza o meno di elementi di personalizzazione delle opere tali da determinare un'irreversibilità delle modifiche apportate ai beni compravenduti con i contratti del 29/10/2015 e 29/11/2016, la correttezza formale dei certificati di autenticità rilasciati alla cliente, nonché il reale valore commerciale dei predetti beni, la causa veniva istruita solo su base documentale e, con ordinanza del 22/09/2025, veniva infine trattenuta in decisione con termine per il deposito delle memorie di replica alle comparse conclusionali già depositate.
La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti sotto indicati per le ragioni che si espongono.
Com'è dato evincere dai documenti di causa, con contratto negoziato fuori dai locali commerciali del 29/10/2015 (cedola di commissione n. 6477) la sig.ra Parte_1
ha acquistato dalla società FINE ARTS S.R.L. (oggi
[...] Controparte_1
l'opera “Maternità Unica” dell'artista al prezzo di Euro
[...] Persona_1
6.000,00 (doc. 1 attrice). Con successiva comunicazione del 2/11/2015, ricevuta dalla convenuta in data 4/11/2015, l'attrice ha validamente esercitato nei termini di legge il
2 diritto di recesso di cui all'art. 52 D.Lgs. 6/09/2005 n. 206 (doc. 3 attrice).
Alla luce di quanto accertato all'esito della C.T.U. espletata in corso di causa, infatti,
l'opera non è risultata caratterizzata da alcuna personalizzazione idonea ad escludere lo ius poenitendi ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. 6/09/2005 n. 206.
In data 17/11/2015, tuttavia, a seguito di un nuovo contatto tra l'attrice e la società FINE
ARTS S.R.L. (oggi confermato da entrambe le parti, Controparte_1
l'odierna convenuta provvedeva a far recapitare l'opera ” presso Controparte_2
l'abitazione della sig.ra la quale riceveva il bene il successivo Parte_1
24/11/2015 e, contestualmente, provvedeva al versamento dell'acconto di Euro 600,00 mediante assegno. La documentazione bancaria in atti attesta che l'attrice, dopo l'esercizio del diritto di recesso, ha corrisposto in favore dell'odierna convenuta l'intero prezzo di acquisto dell'opera attraverso 18 rate mensili dell'importo di Euro 300,00 ciascuna con decorrenza da gennaio 2016 a luglio 2017 (doc. 2 attrice).
Ne deriva che, al di là dell'efficacia giuridica attribuibile alla dichiarazione del
17/11/2015 di “rinuncia alla disdetta fatta il 4/11/2015 cedola n. 6477 e conferma ritiro dell'opera”, la cui sottoscrizione è stata disconosciuta dalla sig.ra Parte_1
in ogni caso deve ritenersi che il ritiro dell'opera, il pagamento
[...]
dell'acconto e l'integrale versamento a rate del prezzo di acquisto del bene in data successiva all'esercizio del diritto di recesso, dopo un nuovo contatto tra le parti all'esito del quale FINE ARTS S.R.L. (oggi ha provveduto a Controparte_1
consegnare l'opera all'attrice confermando, con successiva comunicazione scritta, di accettare il piano di pagamento rateale effettivamente osservato (doc. 6 convenuta), integrano gli estremi di un nuovo incontro di volontà tra le parti finalizzato alla costituzione di un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la medesima opera
“Maternità Unica” di cui alla cedola di commissione n. 6477, il cui contenuto è richiamato per relationem.
Ciò posto, occorre ora valutare se il suddetto nuovo contratto sia annullabile per pratica
3 commerciale scorretta o aggressiva, nonché per errore circa l'efficacia del diritto di recesso.
Dalla documentazione in atti non si evincono riscontri da cui poter desumere, anche solo in via meramente indiziaria, che la società convenuta – con riferimento specifico alla vendita dell'opera ” – abbia indotto in errore la sig.ra Controparte_2 Parte_1
circa l'efficacia del diritto di recesso dalla stessa esercitato, persuadendola
[...]
ad effettuare il pagamento del prezzo, posto che l'odierna attrice, alla luce del tenore sia lessicale che contenutistico delle comunicazioni inviate a FINE ARTS S.R.L. (oggi
, appariva ben informata e consapevole sul punto. Controparte_1
Va infatti ribadita l'inammissibilità della prova per testi dedotta dall'attrice, già rilevata con le ordinanze del 24/11/2021 e del 6/03/2025, in quanto prospettata con una capitolazione dal contenuto generico e/o valutativo, nonché in contrasto con il divieto di cui all'art. 2721 c.c.
Né può ritenersi che il consenso dell'attrice all'acquisto sia stato dato per errore sulla natura o sull'oggetto. Le risultanze emergenti dalla C.T.U. espletata in corso di causa hanno infatti confermato che, sebbene il certificato di autenticità dell'opera non riporti l'indicazione circa la provenienza del bene, “all'esame autoptico, tuttavia, il disegno … appare autografo e non stampato”. Infine, nonostante il C.T.U. abbia quantificato il reale valore dell'opera nella minor somma di Euro 1.000,00/1.200,00, ad avviso di questo giudicante neppure tale differenza sulla valutazione economica del bene potrà legittimare l'annullabilità del contratto di vendita, posto che il suddetto elemento attiene ai motivi soggettivi che hanno determinato una parte a stipulare il contratto, e non incide sulle qualità essenziali dell'oggetto.
Ad ogni buon conto, anche qualora si volesse in ipotesi aderire alla tesi attorea, in ogni caso l'annullabilità della vendita dell'opera dovrebbe ritenersi sanata per intervenuta convalida tacita. La sig.ra infatti, nella sua qualità di Parte_1
contraente legittimato a far valere l'annullabilità, ha dato volontaria esecuzione al
4 contratto accettando la prestazione di FINE ARTS S.R.L. (oggi Controparte_1
e provvedendo all'integrale pagamento del prezzo, così ponendo in essere una
[...]
condotta oggettivamente incompatibile con l'intenzione di avvalersi dell'azione di annullamento.
La domanda attorea è invece fondata e merita accoglimento con riferimento alla vendita dell'opera “Misericordiae Vultus Oro” dell'artista al prezzo di Euro Persona_2
6.900,00, perfezionata dalla sig.ra in data 27/10/2016. La Parte_1
documentazione in atti evidenzia che l'attrice, con successiva comunicazione del
31/10/2016, ricevuta dalla convenuta il 3/11/2016, ha validamente esercitato nei termini di legge il diritto di recesso di cui all'art. 52 D.Lgs. 6/09/2005 n. 206 (doc. 5 attrice), che ha posto termine agli obblighi reciproci delle parti. Risulta infatti che il contratto non abbia mai avuto esecuzione, e la stessa società convenuta riconosce che lo stesso venne
“annullato” in seguito al recesso dell'attrice.
Successivamente l'attrice acquistava dalla società FINE ARTS S.R.L. (oggi
, con contratto negoziato fuori dai locali commerciali del Controparte_1
29/11/2016 (cedola di commissione n. 6969), l'opera “Misericordiae Vultus”, sempre dell'artista , al prezzo di Euro 5.100,00 (doc. 6 attrice). L'odierna Persona_2
convenuta provvedeva a far recapitare l'opera presso l'abitazione della sig.ra la quale, ricevuto il bene, come risulta dalla documentazione Parte_1
bancaria in atti (doc. 7 attrice), saldava integralmente il prezzo di acquisto mediante un primo pagamento di Euro 400,00 il 14/03/2017 e 12 rate mensili dell'importo di Euro
391,67 ciascuna con decorrenza da aprile 2017 a marzo 2018.
Non risulta che l'odierna attrice, in relazione al predetto contratto, abbia esercitato lo ius poenitendi, con la conseguenza che la relativa vendita – a cui entrambe le parti hanno dato completa esecuzione – deve considerarsi pienamente valida ed efficace.
In relazione agli asseriti profili di annullabilità del predetto contratto dedotti dall'odierna attrice, si ritiene che possano trovare applicazione le medesime considerazioni innanzi
5 svolte in relazione all'opera “Maternità Unica”. In particolare, non risulta provato che la sig.ra sia stata “erroneamente indotta a concludere per la Parte_1
medesima opera … un successivo contratto”, posto che il lasso temporale di circa un mese intercorrente tra le due stipulazioni, nonché l'applicazione di uno sconto del 25% sull'originario prezzo proposto, inducono a ritenere che l'odierna attrice, nel libero esercizio della propria autonomia negoziale, abbia rivalutato la convenienza dell'acquisto determinandosi a concludere il relativo contratto alle nuove condizioni sopra enucleate.
L'analisi della comunicazione di recesso dal contratto di vendita dell'opera
“Misericordiae Vultus Oro”, inviata dalla sig.ra all'odierna Parte_1
convenuta in data 31/10/2016 (doc. 5 attrice), evidenzia che l'attrice era perfettamente in grado di riconoscere e censurare, con lo strumento giuridico dello ius poenitendi prontamente esercitato, le condotte della società FINE ARTS S.R.L. (oggi potenzialmente idonee a falsare le proprie decisioni Controparte_1
economiche e negoziali. La circostanza che l'odierna attrice, diversamente da quanto accaduto per altri acquisti, in relazione all'opera “Misericordiae Vultus” non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini di legge, milita a favore dell'insussistenza di alcun vizio del consenso – anche in ordine alle caratteristiche principali dell'opera – incidente sulla formazione della relativa volontà contrattuale.
Sul punto si rileva che le risultanze emergenti dalla C.T.U. espletata in corso di causa hanno confermato l'autenticità dell'opera, attestata dalla firma autografa dell'artista apposta sul retro della stampa, risultando giuridicamente irrilevante la rideterminazione del valore dell'opera nella minor somma di Euro 1800,00-2.000,00 per le medesime ragioni innanzi già esposte, anche alla luce della circostanza che l'opera consegnata all'attrice è risultata esattamente conforme a quella oggetto del contratto di vendita e del certificato di autenticità.
E' infine provato con adeguati riscontri documentali che, successivamente alle vicende
6 per cui è causa, la sig.ra abbia perfezionato altri acquisti di Parte_1
opere d'arte con FINE ARTS S.R.L. (oggi (doc. 1 Controparte_1
convenuta). In assenza di prova contraria, non fornita dall'attrice, deve quindi concludersi che le pratiche commerciali osservate dalla predetta società non risultavano percepite dalla sig.ra ome scorrette ed ingannevoli. Parte_1
Ne deriva che, alla luce degli elementi validamente acquisiti in causa, non risulta provato che l'odierna convenuta abbia indotto in errore la sig.ra Parte_1
irca la validità dei recessi dalla stessa esercitati trattandosi, a tacer d'altro,
[...]
di una motivazione mai addotta dall'attrice in alcuna comunicazione di recesso in atti.
La pretesa restitutoria avanzata dalla sig.ra ei confronti della Parte_1
società convenuta deve pertanto ritenersi priva di fondamento.
Andrà parimenti rigettata, per totale carenza di prova sul punto, la domanda di condanna della sig.ra per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. svolta dalla Parte_1
convenuta, in considerazione dell'omessa dimostrazione dei requisiti, soggettivo ed oggettivo, richiesti dall'invocata disposizione, anche alla luce dei principi di diritto espressi sul punto dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 22405 del
13.09.2018.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza dell'attrice.
PQM
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa ed ulteriore domanda o eccezione, così decide:
1) in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, dichiara che la sig.ra con comunicazione del 31/10/2016, ricevuta dalla convenuta Parte_1
il 3/11/2016, ha validamente esercitato il diritto di recesso di cui all'art. 52 D.Lgs.
6/09/2005 n. 206 dal contratto di vendita dell'opera “Misericordiae Vultus Oro” perfezionato in data 27/10/2016, ponendo termine agli obblighi reciproci delle parti;
7 2) rigetta le ulteriori domande di parte attrice per le ragioni esposte nella parte motiva;
3) rigetta la domanda della società convenuta di condanna della sig.ra Parte_1
er lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
[...]
4) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A, ponendo in via definitiva a carico di entrambe le parti, in uguale misura, il compenso liquidato a favore del C.T.U.
Ravenna, 2 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Massimo Vicini
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Mariagrazia Gabriele GOP, addetta all'UPP.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 208/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BO AR, elettivamente domiciliata in VIA MEUCCI 7/D 48124 RAVENNA presso il difensore avv. BO AR
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PALUMBO VITO, elettivamente domiciliata in VIA SAN LEONARDO 62/A 84131
SALERNO presso il difensore avv. PALUMBO VITO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 18/01/2021 la sig.ra Parte_1
chiedeva all'intestato Tribunale di: accertare e dichiarare la legittimità del
[...]
1 recesso relativo all'acquisto dell'opera “Maternità Unica” con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione del prezzo già versato di Euro 6.000,00; accertare e dichiarare la legittimità del recesso relativo all'acquisto dell'opera
“Misericordiae Vultus”, nonché accertare e dichiarare la nullità, inefficacia e/o annullabilità del successivo contratto stipulato inter partes, avente sempre ad oggetto la predetta opera, per pratica commerciale scorretta ed aggressiva e per errore circa l'efficacia del diritto di recesso, con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione della somma versata di Euro 5.100,00.
Si costituiva in giudizio la società concludendo per Controparte_1
l'integrale rigetto delle domande svolte dall'attrice, e formulando domanda di condanna della sig.ra er lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Parte_1
Dopo il rituale deposito delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c. e l'espletamento di C.T.U. volta ad accertare la sussistenza o meno di elementi di personalizzazione delle opere tali da determinare un'irreversibilità delle modifiche apportate ai beni compravenduti con i contratti del 29/10/2015 e 29/11/2016, la correttezza formale dei certificati di autenticità rilasciati alla cliente, nonché il reale valore commerciale dei predetti beni, la causa veniva istruita solo su base documentale e, con ordinanza del 22/09/2025, veniva infine trattenuta in decisione con termine per il deposito delle memorie di replica alle comparse conclusionali già depositate.
La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti sotto indicati per le ragioni che si espongono.
Com'è dato evincere dai documenti di causa, con contratto negoziato fuori dai locali commerciali del 29/10/2015 (cedola di commissione n. 6477) la sig.ra Parte_1
ha acquistato dalla società FINE ARTS S.R.L. (oggi
[...] Controparte_1
l'opera “Maternità Unica” dell'artista al prezzo di Euro
[...] Persona_1
6.000,00 (doc. 1 attrice). Con successiva comunicazione del 2/11/2015, ricevuta dalla convenuta in data 4/11/2015, l'attrice ha validamente esercitato nei termini di legge il
2 diritto di recesso di cui all'art. 52 D.Lgs. 6/09/2005 n. 206 (doc. 3 attrice).
Alla luce di quanto accertato all'esito della C.T.U. espletata in corso di causa, infatti,
l'opera non è risultata caratterizzata da alcuna personalizzazione idonea ad escludere lo ius poenitendi ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. 6/09/2005 n. 206.
In data 17/11/2015, tuttavia, a seguito di un nuovo contatto tra l'attrice e la società FINE
ARTS S.R.L. (oggi confermato da entrambe le parti, Controparte_1
l'odierna convenuta provvedeva a far recapitare l'opera ” presso Controparte_2
l'abitazione della sig.ra la quale riceveva il bene il successivo Parte_1
24/11/2015 e, contestualmente, provvedeva al versamento dell'acconto di Euro 600,00 mediante assegno. La documentazione bancaria in atti attesta che l'attrice, dopo l'esercizio del diritto di recesso, ha corrisposto in favore dell'odierna convenuta l'intero prezzo di acquisto dell'opera attraverso 18 rate mensili dell'importo di Euro 300,00 ciascuna con decorrenza da gennaio 2016 a luglio 2017 (doc. 2 attrice).
Ne deriva che, al di là dell'efficacia giuridica attribuibile alla dichiarazione del
17/11/2015 di “rinuncia alla disdetta fatta il 4/11/2015 cedola n. 6477 e conferma ritiro dell'opera”, la cui sottoscrizione è stata disconosciuta dalla sig.ra Parte_1
in ogni caso deve ritenersi che il ritiro dell'opera, il pagamento
[...]
dell'acconto e l'integrale versamento a rate del prezzo di acquisto del bene in data successiva all'esercizio del diritto di recesso, dopo un nuovo contatto tra le parti all'esito del quale FINE ARTS S.R.L. (oggi ha provveduto a Controparte_1
consegnare l'opera all'attrice confermando, con successiva comunicazione scritta, di accettare il piano di pagamento rateale effettivamente osservato (doc. 6 convenuta), integrano gli estremi di un nuovo incontro di volontà tra le parti finalizzato alla costituzione di un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la medesima opera
“Maternità Unica” di cui alla cedola di commissione n. 6477, il cui contenuto è richiamato per relationem.
Ciò posto, occorre ora valutare se il suddetto nuovo contratto sia annullabile per pratica
3 commerciale scorretta o aggressiva, nonché per errore circa l'efficacia del diritto di recesso.
Dalla documentazione in atti non si evincono riscontri da cui poter desumere, anche solo in via meramente indiziaria, che la società convenuta – con riferimento specifico alla vendita dell'opera ” – abbia indotto in errore la sig.ra Controparte_2 Parte_1
circa l'efficacia del diritto di recesso dalla stessa esercitato, persuadendola
[...]
ad effettuare il pagamento del prezzo, posto che l'odierna attrice, alla luce del tenore sia lessicale che contenutistico delle comunicazioni inviate a FINE ARTS S.R.L. (oggi
, appariva ben informata e consapevole sul punto. Controparte_1
Va infatti ribadita l'inammissibilità della prova per testi dedotta dall'attrice, già rilevata con le ordinanze del 24/11/2021 e del 6/03/2025, in quanto prospettata con una capitolazione dal contenuto generico e/o valutativo, nonché in contrasto con il divieto di cui all'art. 2721 c.c.
Né può ritenersi che il consenso dell'attrice all'acquisto sia stato dato per errore sulla natura o sull'oggetto. Le risultanze emergenti dalla C.T.U. espletata in corso di causa hanno infatti confermato che, sebbene il certificato di autenticità dell'opera non riporti l'indicazione circa la provenienza del bene, “all'esame autoptico, tuttavia, il disegno … appare autografo e non stampato”. Infine, nonostante il C.T.U. abbia quantificato il reale valore dell'opera nella minor somma di Euro 1.000,00/1.200,00, ad avviso di questo giudicante neppure tale differenza sulla valutazione economica del bene potrà legittimare l'annullabilità del contratto di vendita, posto che il suddetto elemento attiene ai motivi soggettivi che hanno determinato una parte a stipulare il contratto, e non incide sulle qualità essenziali dell'oggetto.
Ad ogni buon conto, anche qualora si volesse in ipotesi aderire alla tesi attorea, in ogni caso l'annullabilità della vendita dell'opera dovrebbe ritenersi sanata per intervenuta convalida tacita. La sig.ra infatti, nella sua qualità di Parte_1
contraente legittimato a far valere l'annullabilità, ha dato volontaria esecuzione al
4 contratto accettando la prestazione di FINE ARTS S.R.L. (oggi Controparte_1
e provvedendo all'integrale pagamento del prezzo, così ponendo in essere una
[...]
condotta oggettivamente incompatibile con l'intenzione di avvalersi dell'azione di annullamento.
La domanda attorea è invece fondata e merita accoglimento con riferimento alla vendita dell'opera “Misericordiae Vultus Oro” dell'artista al prezzo di Euro Persona_2
6.900,00, perfezionata dalla sig.ra in data 27/10/2016. La Parte_1
documentazione in atti evidenzia che l'attrice, con successiva comunicazione del
31/10/2016, ricevuta dalla convenuta il 3/11/2016, ha validamente esercitato nei termini di legge il diritto di recesso di cui all'art. 52 D.Lgs. 6/09/2005 n. 206 (doc. 5 attrice), che ha posto termine agli obblighi reciproci delle parti. Risulta infatti che il contratto non abbia mai avuto esecuzione, e la stessa società convenuta riconosce che lo stesso venne
“annullato” in seguito al recesso dell'attrice.
Successivamente l'attrice acquistava dalla società FINE ARTS S.R.L. (oggi
, con contratto negoziato fuori dai locali commerciali del Controparte_1
29/11/2016 (cedola di commissione n. 6969), l'opera “Misericordiae Vultus”, sempre dell'artista , al prezzo di Euro 5.100,00 (doc. 6 attrice). L'odierna Persona_2
convenuta provvedeva a far recapitare l'opera presso l'abitazione della sig.ra la quale, ricevuto il bene, come risulta dalla documentazione Parte_1
bancaria in atti (doc. 7 attrice), saldava integralmente il prezzo di acquisto mediante un primo pagamento di Euro 400,00 il 14/03/2017 e 12 rate mensili dell'importo di Euro
391,67 ciascuna con decorrenza da aprile 2017 a marzo 2018.
Non risulta che l'odierna attrice, in relazione al predetto contratto, abbia esercitato lo ius poenitendi, con la conseguenza che la relativa vendita – a cui entrambe le parti hanno dato completa esecuzione – deve considerarsi pienamente valida ed efficace.
In relazione agli asseriti profili di annullabilità del predetto contratto dedotti dall'odierna attrice, si ritiene che possano trovare applicazione le medesime considerazioni innanzi
5 svolte in relazione all'opera “Maternità Unica”. In particolare, non risulta provato che la sig.ra sia stata “erroneamente indotta a concludere per la Parte_1
medesima opera … un successivo contratto”, posto che il lasso temporale di circa un mese intercorrente tra le due stipulazioni, nonché l'applicazione di uno sconto del 25% sull'originario prezzo proposto, inducono a ritenere che l'odierna attrice, nel libero esercizio della propria autonomia negoziale, abbia rivalutato la convenienza dell'acquisto determinandosi a concludere il relativo contratto alle nuove condizioni sopra enucleate.
L'analisi della comunicazione di recesso dal contratto di vendita dell'opera
“Misericordiae Vultus Oro”, inviata dalla sig.ra all'odierna Parte_1
convenuta in data 31/10/2016 (doc. 5 attrice), evidenzia che l'attrice era perfettamente in grado di riconoscere e censurare, con lo strumento giuridico dello ius poenitendi prontamente esercitato, le condotte della società FINE ARTS S.R.L. (oggi potenzialmente idonee a falsare le proprie decisioni Controparte_1
economiche e negoziali. La circostanza che l'odierna attrice, diversamente da quanto accaduto per altri acquisti, in relazione all'opera “Misericordiae Vultus” non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini di legge, milita a favore dell'insussistenza di alcun vizio del consenso – anche in ordine alle caratteristiche principali dell'opera – incidente sulla formazione della relativa volontà contrattuale.
Sul punto si rileva che le risultanze emergenti dalla C.T.U. espletata in corso di causa hanno confermato l'autenticità dell'opera, attestata dalla firma autografa dell'artista apposta sul retro della stampa, risultando giuridicamente irrilevante la rideterminazione del valore dell'opera nella minor somma di Euro 1800,00-2.000,00 per le medesime ragioni innanzi già esposte, anche alla luce della circostanza che l'opera consegnata all'attrice è risultata esattamente conforme a quella oggetto del contratto di vendita e del certificato di autenticità.
E' infine provato con adeguati riscontri documentali che, successivamente alle vicende
6 per cui è causa, la sig.ra abbia perfezionato altri acquisti di Parte_1
opere d'arte con FINE ARTS S.R.L. (oggi (doc. 1 Controparte_1
convenuta). In assenza di prova contraria, non fornita dall'attrice, deve quindi concludersi che le pratiche commerciali osservate dalla predetta società non risultavano percepite dalla sig.ra ome scorrette ed ingannevoli. Parte_1
Ne deriva che, alla luce degli elementi validamente acquisiti in causa, non risulta provato che l'odierna convenuta abbia indotto in errore la sig.ra Parte_1
irca la validità dei recessi dalla stessa esercitati trattandosi, a tacer d'altro,
[...]
di una motivazione mai addotta dall'attrice in alcuna comunicazione di recesso in atti.
La pretesa restitutoria avanzata dalla sig.ra ei confronti della Parte_1
società convenuta deve pertanto ritenersi priva di fondamento.
Andrà parimenti rigettata, per totale carenza di prova sul punto, la domanda di condanna della sig.ra per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. svolta dalla Parte_1
convenuta, in considerazione dell'omessa dimostrazione dei requisiti, soggettivo ed oggettivo, richiesti dall'invocata disposizione, anche alla luce dei principi di diritto espressi sul punto dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 22405 del
13.09.2018.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza dell'attrice.
PQM
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa ed ulteriore domanda o eccezione, così decide:
1) in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, dichiara che la sig.ra con comunicazione del 31/10/2016, ricevuta dalla convenuta Parte_1
il 3/11/2016, ha validamente esercitato il diritto di recesso di cui all'art. 52 D.Lgs.
6/09/2005 n. 206 dal contratto di vendita dell'opera “Misericordiae Vultus Oro” perfezionato in data 27/10/2016, ponendo termine agli obblighi reciproci delle parti;
7 2) rigetta le ulteriori domande di parte attrice per le ragioni esposte nella parte motiva;
3) rigetta la domanda della società convenuta di condanna della sig.ra Parte_1
er lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
[...]
4) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A, ponendo in via definitiva a carico di entrambe le parti, in uguale misura, il compenso liquidato a favore del C.T.U.
Ravenna, 2 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Massimo Vicini
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Mariagrazia Gabriele GOP, addetta all'UPP.
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