Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/06/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 549/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott. Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 549/2024 R.G./F avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
Parte_1 (Cf. ) nato a [...] il [...] e residente in Ivrea, corso Costantino Nigra n. 38, C.F._1 eletti Ivrea, via P. Baratono n. 3 nello studio dell'avv. Patricia Proschwitz Cester (Cf.
) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._2 Parte Ricorrente Contro
, Controparte_1
) nata ad [...] il [...] e residente in [...] Pasquere 15, elettivamente domiciliata in Ivrea, Corso Costantino Nigra n. 1/A presso lo studio dell'avv. Tullia DALMASSO (Cf. ) che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._4 Parte Resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio del 24.6.2025 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI Dato atto che con sentenza parziale n. 365/2025 – pubblicata in data 11/03/2025, notificata il 25/03/2025 e passata in giudicato in data 28/04/2025 – è stata precedentemente dichiarata cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SS (LE) in data 22/03/1997 tra il sig. e la sig.ra Parte_1 Controparte_1 come risulta dal registro atti di matrimonio del comune di SS (Anno 1997, Parte II, serie A, n.2), e ordinato all'ufficiale di stato civile del comune di SS di procedere alla annotazione della stessa sentenza, voglia il Tribunale Ill.mo:
“- Disporre il contributo al mantenimento dei figli, posto a carico del padre, nella misura di Euro 505,00 mensili per ciascun figlio, da versarsi entro il 15 di ogni mese, rivalutabili agli indici Istat, autorizzando il padre a corrispondere tale somma direttamente ai figli a mezzo di bonifico su conto corrente di cui ognuno di loro è intestatario, fino alla loro indipendenza economica;
- Disporre quanto alle spese straordinarie, con espresso richiamo al vigente Protocollo d'Intesa tra magistrati e avvocati sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine di Ivrea in data 24.6.2016 per quanto riguarda la distinzione tra spese che richiedono preventiva concertazione e spese che non lo necessitano, disporre che il padre sia tenuto a sostenerle nella misura del 60% e la madre nella misura del 40% e che le stesse vadano concordate con ogni genitore, su espressa richiesta del figlio.
- In caso di dubbio il genitore che si è dichiarato d'accordo ad affrontare una spesa extraassegno che richieda onere di preventiva concertazione, o il figlio direttamente interessato, invierà comunicazione all'altro genitore a mezzo email (che le parti espressamente accordano essere idonea modalità di comunicazione) richiedendo riscontro entro giorni 5; in caso di mancato espresso dissenso, sempre a mezzo email, entro il predetto termine, la spesa di intenderà approvata anche dall'altro genitore. La spesa straordinaria pagina 1 di 3
- Il marito riconosce alla sig.ra in luogo dell'assegno divorzile, l'importo una tantum di € 30.000, che la signora, CP_1 informata della natura e degli effetti della liquidazione una tantum, accetta.
- A definizione dei rapporti economico patrimoniali derivanti dal rapporto di coniugio, essenziale per il pacifico componimento e la soluzione della crisi coniugale, i sigg. dispongono quanto segue: Controparte_2
- la sig.ra si impegna a cedere al sig. la propria quota di comproprietà derivante dalla Controparte_1 Parte_1 comunione ile sito in Tuglie (LE), via ì censito: Catasto Fabbricati Fg.4 part.458 sub.3 e sub.5;
- Il sig. si impegna a cedere alla sig.ra la propria quota di comproprietà dell'immobile sito in Parte_1 Controparte_1 Colleretto GI (TO), via Provinciale s.n.c. o Via Pasquere n. 15, e così censito Catasto dei Fabbricati Fg.3 particella 43 sub 1 e sub 2, con la mobilia che arreda lo stesso, ed i terreni limitrofi all'abitazione, sempre nel Comune di Colleretto GI (TO), catastalmente censiti al Catasto Terreni al F. 3 particelle nn. 42, 44, 45, 46, 47, 48;
- In considerazione del diverso valore dei due immobili e dell'intenzione delle parti di definire tutti i reciproci rapporti di dare/avere attualmente in essere, la sig.ra si riconosce debitrice nei confronti del sig. dell'importo complessivo di € 60.000, CP_1 Pt_1 da pagarsi con le seguenti modalità: quanto a euro 30.000 all'atto del rogito notarile da fissarsi entro 30 giorni dal deposito della sentenza (e comunque non prima del 15.09.2025), dovendosi i rimanenti € 30.000 ritenere compensati con l'importo alla signora riconosciuto a titolo di Una Tantum. CP_1
genitore si riconosce debitore nei confronti dei tre figli, per un terzo ciascuno, dell'importo complessivo di € 9.000,00 (novemila/00) utilizzati dai genitori per l'acquisto della casa di Tuglie (LE), entro il 31.5.2026.
- Le parti all'esito dichiarano di più nulla avere reciprocamente a pretendere per alcuna azione, ragione e/o diritto derivante dagli intercorsi pregressi rapporti. Le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti”. Per il PM: V° Il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - 13/05/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda consensualizzata di cessazione degli effetti civili del matrimonio appare accoglibile, posto che e hanno contratto matrimonio concordatario in SS in data Parte_1 Controparte_1 itt ti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 2, Parte 2, Serie A, Anno 1997). Dalla loro unione sono nati tre figli: (6/7/1999), (18/4/2002) e Persona_1 Per_2 Per_3 (29/10/2005). Separati con sentenza parziale di separazione n. 388/2019 pubblicata dal Tribunale di Ivrea il 16/4/2019 e passata in giudicato in data 5/7/2019 (procedimento giudiziale definito con sentenza del Tribunale di Ivrea n. 24/2021 del 17/12/2020, passata in giudicato in data 11/2/2021). Ha agito parte ricorrente chiedendo la pronuncia divorzile. Si è costituita in giudizio parte resistente. Quindi, dopo la prima udienza del 02/10/2024, le parti hanno chiesto emettersi sentenza parziale sul vincolo. Con sentenza parziale n. 365/2025 – pubblicata in data 11/03/2025, notificata il 25/03/2025 e passata in giudicato in data 28/04/2025 – è stata quindi dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SS (LE) in data 22/03/1997 e ordinato all'ufficiale di stato civile del comune di SS di procedere alla annotazione della stessa sentenza. Infine, le parti hanno proposto conclusioni congiunte che il collegio ritiene accoglibili nella sopra vista formulazione, congrua la dazione una tantum divorzile secondo la prospettazione complessiva fattane dalle parti anche in ottica della reciproca negozialità dei trasferimenti, anche visto il parere favorevole del PM. Le spese di lite vengono compensate tra le Parti. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta congiunta consensualizzata, dato atto che con sentenza parziale n.365/2025 del 21.02.2025, pubblicata il 11.03.2025 il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili consensualizzate indicate dalle Parti sopra riportate e dispone in conformità. Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 24.6.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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