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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/11/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 722 /2022 da:
L'avv. ZAGARESE GIOVANNI per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. RIZZUTI PAOLINO per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 722 del RGAC dell'anno 2022 avente ad o ggetto domanda di risarcimento danni e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla C.F._2 figlia minore (C.F. ), e (C.F. Persona_1 C.F._3 Parte_3
), tutti quali eredi di e , rappresentati e difesi C.F._4 Persona_2 Persona_3 dall'avv. Giovanni Zagarese
ATTORE
E
HDI Italia S.p.A., già in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Paolino Rizzuti
CONVENUTA
E
CP_2 Controparte_3
CONVENUTI-contumaci
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1 1.1. Gli attori hanno convenuto e , chiedendone la CP_1 CP_2 Controparte_3 condanna al risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro verificatosi il 16 febbraio 2013, alle ore 00.30 circa, sulla SS 106, al km 10+300, allorquando l'auto Opel Corsa tg. AV427VF, condotta da in direzione Corigliano -Rossano e con a bordo , ha perso Persona_2 Persona_3 il controllo in una curva a sinistra, arrestandosi in posizione trasversale nella corsia opposta e venendo impattata dall'auto Suzuki Vitara tg. DZ498LS, di proprietà di , condotta CP_2 da e assicurata con poi, oggi Hdi, Controparte_3 Controparte_4 CP_1 determinando il decesso di e . Per_2 Persona_3
Hanno anche dedotto che per la vicenda in esame è stato celebrato processo penale a carico di al Tribunale di Castrovillari, conclusosi con senten za di assoluzione perché il Controparte_3 fatto non costituisce reato.
1.2. Si è costituita HDI, chiedendo il rigetto della domanda attorea per insussistenza di responsabilità di
. Controparte_3
2. In via preliminare, va precisato che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 (nell'ambito di altri giudizi civili)
c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioé quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p.; inoltre l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale” (Cass. civ., Sez. III, 11 marzo 2016, n. 4764).
Pertanto, considerato che nella fattispecie in esame il giudizio penale si è concluso con una sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato e per carenza di prova, alcun effetto preclusivo può ritenersi sussistente nell'ambito del presente giudizio civile.
3. Nel merito, si osserva quanto segue.
Se pur è vero quanto sopra esposto con riferimento agli effetti preclusivi del giudicato penale, è altresì vero che “il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova” (Cass. civ., Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 840).
Inoltre, “il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale, ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica
2 esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi” (Cass. civ., Sez. III, 2 luglio 2010, n. 15714).
In altri termini, pur non avendo la sentenza penale del Tribunale di Castrovillari efficacia preclusiva nel presente giudizio, il Tribunale adito può certamente utilizzare le prove raccolte nel relativo giudizio ai fini della decisione.
Infine, va ricordato che “in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (Cass. civ., Sez. III, 8 gennaio 2016, n. 124.
3.1. Ciò premesso, passando alla dinamica del sinistro, particolare rilievo assume la perizia redatta dall'ing. nel corso del procedimento penale. Per_4 Per_ Il perito ha confermato che l'auto delle sorelle ha perso il controllo in una curva a sinistra per cause sconosciute, finendo in posizione trasversale nella corsia opposta e venendo impattata dalla Suzuki condotta dal . CP_3
Ha, poi, evidenziato che il limite di velocità nel punto di impatto era di 90 km/h e che l'asfalto era bagnato, nonché la presenza di foschia e l'assenza di illuminazione.
Per determinare la velocità della Suzuki al momento dell'urto ha prospettato due ipotesi, non essendo possibile stabilire se l'Opel fosse già ferma o ancora in movimento.
Deve, tuttavia, essere considerata soltanto l'ipotesi in cui l'Opel fosse ferma, in quanto in citazione è stato dedotto che detto veicolo fosse fermo al momento dell'urto (cfr. pag. 2 atto di citazione in cui è indicato che
“dopo aver sbandato per cause sconosciute verso l'interno della curva arrestandosi in posizione trasversale rispetto all'asse stradale nella corsia di marcia opposta”).
Infatti, qualora il sinistro fosse diverso (e in questo caso la differenza tra le due ipotesi è sostanziale nella ricostruzione della dinamica secondo quanto è dato leggere nella citata relazione peritale) da quanto descritto in citazione, dovrebbe semplicemente rigettarsi la domanda (cfr. Corte Appello Napoli sez. VIII, 12 febbraio
2020, n. 637, la quale ha confermato la sentenza di primo grado proprio in quanto l'evento lesivo ricostruito all'esito dell'istruttoria è risultato del tutto diverso da quello descritto in citazione).
Ebbene, per l'ipotesi in cui l'Opel fosse stata ferma al momento dell'impatto, il perito ha stimato in 74-79 km/h la velocità della Suzuki, vale a dire ampiamente al di sotto del limite di velocità previsto e ancora più al di sotto della velocità critica (la velocità alla quale l'auto avrebbe certamente sbandato, stimata in un intervallo compreso tra circa 145 e circa 163 km/h).
Inoltre, quanto alla possibilità di avvistare il veicolo fermo, ha affermato di non essere in grado di stabilire se il potesse tempestivamente avvistare l'Opel, evidenziando però, in considerazione dell'ora notturna, CP_3 della presenza di foschia e del fatto che l'Opel era in posizione trasversale, quindi, con i fari non direzionati
3 verso la Suzuki, che le condizioni non erano ideali per poter rendersi conto della presenza di un'auto ferma in curva sulla propria corsia di marcia.
Infine, in merito alla possibilità di porre in essere una manovra di emergenza per evitare l'urto, ha osservato che l'angolo di impatto della Suzuki induce a pensare che il conducente abbia posto in essere un estremo tentativo per schivare l'Opel, sterzando a sinistra, e che tale tentativo non è escluso dall'assenza di tracce di frenata, circostanza compatibile con l'asfalto bagnato, precisando, tuttavia, che l'assenza di evidenza di una tale manovra giustifica la repentinità dell'accaduto.
In buona sostanza, è verosimile ritenere che il abbia avvistato l'Opel all'ultimo istante e che l'unica CP_3 reazione che è stato in grado di porre in essere è un estremo tentativo di sterzata per evitare l'impatto.
Tale tentativo, peraltro, appare corretto, tenuto conto del fatto che notoriamente una brusca frenata, specie sul bagnato, determina il bloccaggio soprattutto delle ruote anteriori con conseguente impossibilità di modificare la direzione del veicolo.
Pertanto, considerato che, da quanto sopra esposto e, in particolare, in considerazione del fatto che la Suzuki si è ritrovata l'Opel sulla propria corsia nel mezzo di una curva, di notte, in posizione trasversale (quindi con i fari non puntati verso la Suzuki), in presenza di foschia e con l'asfalto bagnato, è del tutto evidente che l'unica manovra ipotizzabile da parte del , avvistata l'Opel un istante prima dell'impatto, fosse CP_3 quella di provare a sterzare per evitarla.
Infatti, considerata la brevissima distanza che separava i due veicoli al momento dell'avvistamento
(desumibile dal carattere di repentinità dell'accaduto evidenziato dal perito), verosimilmente un tentativo di frenata non avrebbe di certo arrestato la Suzuki ed evitato l'impatto, ma avrebbe avuto soltanto l'effetto di bloccarne le ruote e di impedirne qualsiasi cambio di direzione, con urto inevitabile con il peggior angolo possibile.
In definitiva, considerato che il procedeva ad una velocità sensibilmente inferiore al limite previsto CP_3
e che, tenuto conto della situazione concreta sopra descritta, ha posto in essere l'unica azione che era ragionevole tentare, purtroppo senza esito positivo, deve escludersi qualsiasi profilo di colpa a suo carico.
Di conseguenza, la domanda attorea deve essere respinta.
4. L'obiettiva incertezza ex ante dell'esito del giudizio e la necessità di giungere ad una decisione giudiziale anche in sede civile giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Compensa le spese.
Così deciso in Castrovillari, 7 novembre 2025
IL GIUDICE
4 Dott. Gaetano Laviola
5
L'avv. ZAGARESE GIOVANNI per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. RIZZUTI PAOLINO per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 722 del RGAC dell'anno 2022 avente ad o ggetto domanda di risarcimento danni e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla C.F._2 figlia minore (C.F. ), e (C.F. Persona_1 C.F._3 Parte_3
), tutti quali eredi di e , rappresentati e difesi C.F._4 Persona_2 Persona_3 dall'avv. Giovanni Zagarese
ATTORE
E
HDI Italia S.p.A., già in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Paolino Rizzuti
CONVENUTA
E
CP_2 Controparte_3
CONVENUTI-contumaci
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1 1.1. Gli attori hanno convenuto e , chiedendone la CP_1 CP_2 Controparte_3 condanna al risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro verificatosi il 16 febbraio 2013, alle ore 00.30 circa, sulla SS 106, al km 10+300, allorquando l'auto Opel Corsa tg. AV427VF, condotta da in direzione Corigliano -Rossano e con a bordo , ha perso Persona_2 Persona_3 il controllo in una curva a sinistra, arrestandosi in posizione trasversale nella corsia opposta e venendo impattata dall'auto Suzuki Vitara tg. DZ498LS, di proprietà di , condotta CP_2 da e assicurata con poi, oggi Hdi, Controparte_3 Controparte_4 CP_1 determinando il decesso di e . Per_2 Persona_3
Hanno anche dedotto che per la vicenda in esame è stato celebrato processo penale a carico di al Tribunale di Castrovillari, conclusosi con senten za di assoluzione perché il Controparte_3 fatto non costituisce reato.
1.2. Si è costituita HDI, chiedendo il rigetto della domanda attorea per insussistenza di responsabilità di
. Controparte_3
2. In via preliminare, va precisato che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 (nell'ambito di altri giudizi civili)
c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioé quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p.; inoltre l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale” (Cass. civ., Sez. III, 11 marzo 2016, n. 4764).
Pertanto, considerato che nella fattispecie in esame il giudizio penale si è concluso con una sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato e per carenza di prova, alcun effetto preclusivo può ritenersi sussistente nell'ambito del presente giudizio civile.
3. Nel merito, si osserva quanto segue.
Se pur è vero quanto sopra esposto con riferimento agli effetti preclusivi del giudicato penale, è altresì vero che “il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova” (Cass. civ., Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 840).
Inoltre, “il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale, ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica
2 esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi” (Cass. civ., Sez. III, 2 luglio 2010, n. 15714).
In altri termini, pur non avendo la sentenza penale del Tribunale di Castrovillari efficacia preclusiva nel presente giudizio, il Tribunale adito può certamente utilizzare le prove raccolte nel relativo giudizio ai fini della decisione.
Infine, va ricordato che “in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (Cass. civ., Sez. III, 8 gennaio 2016, n. 124.
3.1. Ciò premesso, passando alla dinamica del sinistro, particolare rilievo assume la perizia redatta dall'ing. nel corso del procedimento penale. Per_4 Per_ Il perito ha confermato che l'auto delle sorelle ha perso il controllo in una curva a sinistra per cause sconosciute, finendo in posizione trasversale nella corsia opposta e venendo impattata dalla Suzuki condotta dal . CP_3
Ha, poi, evidenziato che il limite di velocità nel punto di impatto era di 90 km/h e che l'asfalto era bagnato, nonché la presenza di foschia e l'assenza di illuminazione.
Per determinare la velocità della Suzuki al momento dell'urto ha prospettato due ipotesi, non essendo possibile stabilire se l'Opel fosse già ferma o ancora in movimento.
Deve, tuttavia, essere considerata soltanto l'ipotesi in cui l'Opel fosse ferma, in quanto in citazione è stato dedotto che detto veicolo fosse fermo al momento dell'urto (cfr. pag. 2 atto di citazione in cui è indicato che
“dopo aver sbandato per cause sconosciute verso l'interno della curva arrestandosi in posizione trasversale rispetto all'asse stradale nella corsia di marcia opposta”).
Infatti, qualora il sinistro fosse diverso (e in questo caso la differenza tra le due ipotesi è sostanziale nella ricostruzione della dinamica secondo quanto è dato leggere nella citata relazione peritale) da quanto descritto in citazione, dovrebbe semplicemente rigettarsi la domanda (cfr. Corte Appello Napoli sez. VIII, 12 febbraio
2020, n. 637, la quale ha confermato la sentenza di primo grado proprio in quanto l'evento lesivo ricostruito all'esito dell'istruttoria è risultato del tutto diverso da quello descritto in citazione).
Ebbene, per l'ipotesi in cui l'Opel fosse stata ferma al momento dell'impatto, il perito ha stimato in 74-79 km/h la velocità della Suzuki, vale a dire ampiamente al di sotto del limite di velocità previsto e ancora più al di sotto della velocità critica (la velocità alla quale l'auto avrebbe certamente sbandato, stimata in un intervallo compreso tra circa 145 e circa 163 km/h).
Inoltre, quanto alla possibilità di avvistare il veicolo fermo, ha affermato di non essere in grado di stabilire se il potesse tempestivamente avvistare l'Opel, evidenziando però, in considerazione dell'ora notturna, CP_3 della presenza di foschia e del fatto che l'Opel era in posizione trasversale, quindi, con i fari non direzionati
3 verso la Suzuki, che le condizioni non erano ideali per poter rendersi conto della presenza di un'auto ferma in curva sulla propria corsia di marcia.
Infine, in merito alla possibilità di porre in essere una manovra di emergenza per evitare l'urto, ha osservato che l'angolo di impatto della Suzuki induce a pensare che il conducente abbia posto in essere un estremo tentativo per schivare l'Opel, sterzando a sinistra, e che tale tentativo non è escluso dall'assenza di tracce di frenata, circostanza compatibile con l'asfalto bagnato, precisando, tuttavia, che l'assenza di evidenza di una tale manovra giustifica la repentinità dell'accaduto.
In buona sostanza, è verosimile ritenere che il abbia avvistato l'Opel all'ultimo istante e che l'unica CP_3 reazione che è stato in grado di porre in essere è un estremo tentativo di sterzata per evitare l'impatto.
Tale tentativo, peraltro, appare corretto, tenuto conto del fatto che notoriamente una brusca frenata, specie sul bagnato, determina il bloccaggio soprattutto delle ruote anteriori con conseguente impossibilità di modificare la direzione del veicolo.
Pertanto, considerato che, da quanto sopra esposto e, in particolare, in considerazione del fatto che la Suzuki si è ritrovata l'Opel sulla propria corsia nel mezzo di una curva, di notte, in posizione trasversale (quindi con i fari non puntati verso la Suzuki), in presenza di foschia e con l'asfalto bagnato, è del tutto evidente che l'unica manovra ipotizzabile da parte del , avvistata l'Opel un istante prima dell'impatto, fosse CP_3 quella di provare a sterzare per evitarla.
Infatti, considerata la brevissima distanza che separava i due veicoli al momento dell'avvistamento
(desumibile dal carattere di repentinità dell'accaduto evidenziato dal perito), verosimilmente un tentativo di frenata non avrebbe di certo arrestato la Suzuki ed evitato l'impatto, ma avrebbe avuto soltanto l'effetto di bloccarne le ruote e di impedirne qualsiasi cambio di direzione, con urto inevitabile con il peggior angolo possibile.
In definitiva, considerato che il procedeva ad una velocità sensibilmente inferiore al limite previsto CP_3
e che, tenuto conto della situazione concreta sopra descritta, ha posto in essere l'unica azione che era ragionevole tentare, purtroppo senza esito positivo, deve escludersi qualsiasi profilo di colpa a suo carico.
Di conseguenza, la domanda attorea deve essere respinta.
4. L'obiettiva incertezza ex ante dell'esito del giudizio e la necessità di giungere ad una decisione giudiziale anche in sede civile giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Compensa le spese.
Così deciso in Castrovillari, 7 novembre 2025
IL GIUDICE
4 Dott. Gaetano Laviola
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