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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3878/2019
All'udienza collegiale del giorno 25/02/2025 ore 12:05
Presidente DO. Antonio Perinelli Consigliere DO. Miele Raffaele Pasquale Luca
Consigliere Relatore DO. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. LEANZA RAFFAELE avv. Di Cosimo in sost
Appellato/i
Controparte_1
Avv. BALDUINI MARIA ESTER avv. Aversa in sost
Controparte_2
Avv. GHIGNONE MASSIMILIANO
Avv. LORENZANI MARCO Presente
***
È presente per la pratica forense la dott.SA Vitanza Ginevra tessera nr P78818 ordine avvocati di Roma.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere
dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 25.02.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3878 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato presso il difensore Parte_1 CodiceFiscale_1
avv. Raffaele Leanza che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata Controparte_2 C.F._2
presso i difensori avv.ti Massimiliano Ghignone e Marco Lorenzani che la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
APPELLATA
E
(c.f. ), in persona Controparte_3 P.IVA_1
del l.r.p.t., elettivamente domiciliata presso il difensore avv. Maria Ester Balduini che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.855/2019 resa in data 3.05.2019 dal Tribunale di
Velletri.
2 Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 4.06.2019 ha proposto appello Parte_1
contro la sentenza n.855/2019 pubblicata in data 3.05.2019 dal Tribunale di Velletri, resa a definizione del procedimento civile r.g.n.7162/2014, promosso dall'odierno appellante nei confronti della con successiva chiamata Controparte_3
in causa del sanitario . Controparte_2
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “ ha evocato Parte_1
in giudizio la esponendo: che in Controparte_4
data 20.12.2011 aveva riportato una ferita lacero-contusa a carico del II dito mano destra, senza intereSAmento dei tendini estensori, a seguito di un infortunio sul lavoro;
che si era recato presso il P.S. della Casa di Cura convenuta, dove la ferita gli era stata suturata con prescrizione di riposo per quindici giorni;
che nei mesi successivi aveva preso atto di problemi fibro-cicatriziali ed aderenziali tendinei a carico di III, IV e V dito, pur avendo subito a seguito dell'infortunio sul lavoro una ferita del II dito che aveva intereSAto soltanto la cute e la sottocute;
che si era sottoposto a quattro interventi chirurgici il 23.3.2012, il
13.6.2012, il 5.10.2012 ed il 23.1.2013. Assumeva l'attore che era evidente la responsabilità del chirurgo che in data 20.12.2011 aveva proceduto alla sutura, stante il danno aderenziale successivo che aveva richiesto ben quattro interventi per sbrigliare le aderenze intereSAnti dita non traumatizzate, e non aveva prescritto un controllo ambulatoriale successivo al fine di valutare l'evoluzione della lesione suturata. Chiedeva, pertanto, che, accertata la responsabilità contrattuale - e in subordine, extracontrattuale - della convenuta, quest'ultima fosse condannata al risarcimento di tutti i danni subiti da esso istante. La Casa di cura convenuta, costituendosi, ha controdedotto che il 20.12.2011 l'attore si era presentato al P.S. con una vasta ferita lacero-contusa a carico del II dito della mano destra per un trauma da schiacciamento da rullo di apparecchio meccanico;
che la dott.SA , Controparte_2
medico di turno, dopo aver escluso con un primo accertamento “lesioni arteriose tendinee e capsulo-legamentose a carico del secondo dito e delle altre dita della mano, che presentava normale motilità”, aveva eseguito una sutura cutanea a punti staccati con finalità emostatiche ed inviato il paziente in Radiologia per l'esecuzione dei RX alla mano destra, da cui non erano risultate lesioni osteotraumatiche (v. comparsa di costituzione, pagg. 2- 3, sub 3); che l'operatrice, “in conformità con quanto disposto dalle linee guida dettate in materia, prima di procedere alla sutura della ferita, (aveva) verificato, attraverso l'esame radiografico della mano, l'assenza di lesioni tendinee” (comparsa di costituzione, pag. 3, sub 5); che, contestualmente alle dimissioni, aveva disposto l'apertura della pratica di infortunio INAIL;
che “eventuali lesioni tendinee postume avrebbero potuto essere curate adeguatamente se il
3 Sig. si fosse sottoposto ai controlli clinici così come da prescrizione medica del P.S.” Pt_1
(v. comparsa di costituzione, pag. 3, sub 5); che, in ogni caso, qualora fosse stato accertato che i postumi subiti dall'attore erano derivati dall'operato della dott.SA , CP_2 quest'ultima era l'unica responsabile del danno, non essendo legata ad eSA deducente da un rapporto di lavoro subordinato;
che, pertanto, aveva diritto di essere manlevata per la somma che fosse stata riconosciuta dovuta al a titolo risarcitorio. , Pt_1 Controparte_2
costituendosi, ha contestato qualsiasi profilo di responsabilità, deducendo: di aver deterso e disinfettato immediatamente la ferita che intereSAva la regione dorsale del secondo raggio della mano destra a livello dell'articolazione metacapo-falangea; di aver escluso, in seguito ad una prima ispezione, la presenza di lesioni arteriose, tendinee e capsulo-legamentose a carico del secondo dito e delle altre dita della mano, la quale presentava una normale motilità; che aveva eseguito una sutura cutanea a punti staccati con finalità emostatiche ed inviato il paziente in Radiologia per l'esecuzione dei RX alla mano destra, da cui non erano risultate lesioni osteotraumatiche;
che aveva proposto al paziente la somministrazione di sieroprofilassi antitetanica, che però era stata rifiutata;
che lo aveva dimesso con la diagnosi di vasta ferita lacero-contusa a carico del II dito della mano destra, non coinvolgente gli estensori, con prognosi di quindici giorni, salvo complicazioni;
che aveva proceduto a regolare apertura di pratica di infortunio INAIL;
che, “nel congedare il paziente, da una parte, lo invitò a sottoporsi ai controlli di rito presso il medico Inail di riferimento e, dall'altra, rappresentò espreSAmente che la guarigione della lesione e della ferita dovevano essere costantemente monitorate al fine di evitare l'insorgenza di complicanze” (v. comparsa di costituzione, pag. 5); che le conseguenze negative lamentate dal erano imputabili Pt_1
esclusivamente, o quanto meno prevalentemente, al comportamento negligente ed omissivo dell'intereSAto; che, in ogni caso, l'insorgenza delle aderenze e lesioni tendinee avrebbe dovuto essere riconosciuta, individuata e curata dal medico di base e da quello dell'Inail; che la domanda di regresso doveva essere respinta, atteso che, in base all'art. 3 comma 1 Legge
Balduzzi, la responsabilità risarcitoria del medico che non ha concluso alcun contratto con il paziente sussiste solo ove il comportamento del professionista integri un fatto illecito ex art
2043 c.c., mentre la non aveva allegato alcun elemento che comprovasse la CP_1
responsabilità aquiliana di eSA deducente;
che la domanda di regresso andava respinta, altresì, perché il danno subito dal costituendo un rischio d'impresa, non poteva Pt_1 ricadere sull'ausiliario.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale di Velletri così provvede: rigetta la domanda risarcitoria;
dichiara assorbita la domanda di regresso;
condanna l'attore al pagamento delle spese di lite sostenute dalle altre parti, liquidate per
4 ciascuna di esse in euro 5.885,00 per compensi, oltre accessori di legge;
pone le spese della c.t.u., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell'attore”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Venendo ora allo scrutinio dell'onere probatorio, si osserva che ha documentato la sussistenza del Parte_1
contratto di spedalità con la convenuta attraverso la scheda di Pronto Soccorso CP_1
n. 025170/2011 (v. allegato n. 8 fascicolo di parte) ed ha provato la presenza di un'affezione, trattata chirurgicamente (v. cartelle cliniche prodotte), che assume derivante dalla condotta dell'operatore del Pronto Soccorso, per imperizia nell'esecuzione dell'intervento di sutura e per l'omeSA prescrizione di controlli successivi. L'espletata c.t.u. ha escluso l'imperizia dell'operatore nel praticare la sutura dei tessuti lacerati dopo aver constatato l'integrità dei tendini estensori immediatamente sottostanti, ed ha evidenziato che il danno emerso in una fase successiva è a carico dei tendini flessori, gli unici intereSAti dagli interventi eseguiti presso la Ad avviso dell'ausiliario, “gli esiti devono essere inquadrati come una CP_5 complicanza e/o un'evoluzione peggiorativa del trauma da schiacciamento a carico della mano destra, sino ad una eventuale sindrome compartimentale di cui … non vi è alcuna traccia documentale, anche se rappresenta, comunque, l'ipotesi scientifica più attendibile (v. relazione, pag. 26). L'unica critica moSA dal dott. nei confronti Controparte_6 dell'operatore è quella di non aver esplicitamente disposto un controllo specialistico a 24/48 ore dal trauma, atteso che gli “esiti sfavorevoli …, forse, avrebbero potuto essere minori in una misura che, allo stato attuale, non è assolutamente ipotizzabile né quantificabile se, al tempestivo riconoscimento dei primi sintomi e/o segni a distanza di 24-48 ore, si fosse preso in tempo il caso e in una struttura adeguata” (v. relazione, pag. 21), sottolineando, nondimeno, che “nel determinismo della mancata tempestiva diagnosi giocano un ruolo fondamentale tutte le altre figure sanitarie che hanno avuto in cura l'infortunato, e precisamente il medico di base ed i sanitari dell'Ospedale di Palombara Sabina”, presso cui il è stato inviato dal primo per eseguire medicazioni ogni 3-4 gg. per circa un mese. Pt_1
In particolare, il c.t.u. ha affermato che “non si può aprioristicamente escludere un'inadeguata gestione delle medicazioni stesse con eventuali complicanze infettive esitate nelle aderenze cicatriziali, successivamente trattate chirurgicamente, ripetute volte, presso il complesso universitario Columbus/Gemelli (v. pag. 13). Osserva il Tribunale che, non essendosi l'ausiliario espresso in termini di certezza sul fatto che gli esiti sfavorevoli del trauma da schiacciamento sarebbero stati minori ove la avesse prescritto una visita CP_2
specialistica e questa fosse stata eseguita entro 24/48 ore (si veda la terminologia usata:
“forse”, “misura che non è, allo stato attuale, non assolutamente ipotizzabile né quantificabile”), ed avendo prospettato che non si può escludere che le aderenze cicatriziali
5 possono trovare la scaturigine in complicanze infettive derivanti da un'inadeguata gestione delle medicazioni eseguite presso altra struttura sanitaria, non può dirsi raggiunta la prova del nesso causale tra la condotta omissiva del sanitario (omeSA prescrizione di una visita specialistica entro 24/48 ore) ed il danno subito dal Conseguentemente, la pretesa Pt_1
risarcitoria va rigettata, essendo rimasta incerta, all'esito dell'istruttoria, la causa del danno lamentato dall'attore (v. Cass. civ., sez. III, 19.7.2018, n. 19204). La domanda di regresso resta assorbita. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione operata come in dispositivo, applicando i valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di media complessità, tenuto conto del tenore contraddittorio delle deduzioni della in ordine alla sequenza delle attività compiute dall'operatrice di P.S. e CP_1
delle risultanze della prova orale, che non consentono di ritenere acclarate le asserite raccomandazioni orali in ordine ai controlli successivi”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “ Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: In via istruttoria, laddove non fossero ritenute bastevoli le risultanze dell'INAIL (d.b. 21% ) si chiede che venga disposta la rinnovazione della CTU conferendo incarico a professionista di indubbia competenza, per i motivi e nei termini sopra indicati, affinché, risponda ai quesiti già posti dal tribunale di
Velletri, integrati con quelli che saranno ritenuti opportuni in modo maggiormente esaustivo, anche al fine di indicare le Linee Guida riferite al caso de quo precisando se il sanitario si è ad esse conformato;
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza del Tribunale di Velletri Sez. Sez. II^ G.U. dott.SA Casaregola n.855/2019, emeSA e resa pubblica in data 03.05.2019, notificata in data
7.5.2019, nell'ambito del giudizio N.R.G.7162/2014, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: a- Accertare, dichiarare ed affermare la responsabilità contrattuale della convenuta in relazione ai fatti narrati;
b- Per l'effetto, CP_1
condannarla al pagamento, a titolo risarcitorio dei danni non patrimoniali patiti dal Pt_2 della somma di € 94.502,00 nella ipotesi di ratifica del danno nella misura del 21% come accertato dall'INAIL, ovvero della somma € 36.707,00 considerando il 12% della CTU;
c- In via gradata condannarla al pagamento dei danni non patrimoniali, nelle predette percentuali e nelle somme indicate, alternativamente tra loro, previa decurtazione della parte di rendita vitalizia riferita a tale tipo di danno, come determinata dall'INAIL, e previa sua attualizzazione;
d- Ancora in via del tutto gradata, laddove la Corte di Appello adita non ravvedesse la sussistenza della responsabilità contrattuale, Voglia dichiarare la responsabilità aquiliana di eSA convenuta, con conseguente condanna equivalente a quella su indicata e derivante dal diverso titolo di responsabilità; e- Condannare, infine, la società
6 convenuta, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese, e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione all'Avv. Raffaele Leanza anticipatario in entrambi i gradi di giudizio”.
§ 6. - costituitasi con comparsa depositata il 14.10.2019 ha resistito al Controparte_2 gravame, rassegnando le seguenti conclusioni “ In via preliminare e/o pregiudiziale: -
Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, l'inammissibilità ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c. dell'appello proposto dal Sig. - Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex Pt_1 art. 342 c.p.c.; In via istruttoria: - Ordinare al Sig. e/o all'Inail, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro-tempore, l'esibizione delle quietanza e/o dei documenti equivalenti attestanti i pagamenti effettuati in favore del Sig. in ragione dell'infortunio del Pt_1
20.12.2011; Nel merito In via principale - Rigettare, per i motivi di cui in atti, le domande tutte proposte da parte appellante, nonché ogni altra eventuale domanda proponenda dalla nei confronti della DO.SA ; In via Controparte_4 CP_2 subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello di Roma dovesse ravvisare una qualche responsabilità dei soggetti convenuti nel verificarsi dei fatti causa: -
Accertare l'importo erogato dall'Inail al Sig. e procedere alla detrazione di tale Pt_1 importo dalla somma eventualmente spettante all'attore; Accertare comunque, per i motivi sopra esposti, il concorso colposo del Sig. con conseguente riduzione del Pt_1 risarcimento del danno eventualmente spettante a parte appellante ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
- e, comunque, individuare e, conseguentemente, graduare le colpe eventualmente imputabili ai soggetti evocati in giudizio e limitare, quindi, la condanna della DO.SA alla CP_2 esclusiva quota di responsabilità a lei direttamente ascrivibile ”.
§ 7. – La costituitasi con comparsa Controparte_3 depositata il 25.09.2019 ha resistito al gravame rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Rigettare l'appello proposto dal Signor perché inammissibile ed infondato in Parte_1
fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Velletri n.855/2019; Rigettare l'istanza di rinnovo della Consulenza Tecnica di Ufficio;
ln via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, ridurre le pretese risarcitorie del Signor nei limiti in cui sarà data prova dei danni subiti e della Parte_1
loro riconducibilità ai fatti per cui è causa e scomputare dalle somme eventualmente riconosciute, le indennità già corrisposte dall' Inail a seguito dell'infortunio subito, quindi accertare e dichiarare che la responsabilità del fatto dannoso conseguente agli interventi terapeutici eseguiti il 20.12.2011 presso il P.S. della esponente, è ascrivibile in CP_1
via esclusiva alla DO.SA e condannare la medesima al pagamento Controparte_2
7 di quelle somme che dovessero essere riconosciute in favore appellante, manlevando
[...]
da ogni qualsivoglia conseguenza Controparte_7 Controparte_8
pregiudizievole dovesse derivare dal presente giudizio, anche in ordine all'eventuale condanna al pagamento delle spese e competenze di causa. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
§ 8. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. - L'appello è articolato in sostanziale unico motivo evidenziante che il Tribunale di
Velletri, doveva accertare, anche attraverso l'opera dell'ausiliario se gli esiti invalidanti patiti dall'attore potessero ritenersi una normale evoluzione peggiorativa del trauma da schiacciamento, ovvero se, escludendo che tali esiti potessero anche conseguire dall'intervento di sutura, la prescrizione di controllo ambulatoriale successiva all'intervento poteva consentire di valutare al meglio, e correttamente, la predetta evoluzione peggiorativa, evitandola ovvero limitandola, quindi, all'esito di tali accertamenti doveva verificare se la condotta commissiva ovvero quella omissiva, era stata conforme alle linee guida.
Deduceva che la sentenza era errata quanto illegittima, poiché il Tribunale, nel fare proprie le conclusioni del CTU, anch'esse erronee, aveva affermato che “gli esiti devono essere inquadrati come una complicanza e/o un'evoluzione peggiorativa del trauma da schiacciamento a carico della mano destra, sino ad una eventuale sindrome compartimentale…” e che l'esclusione di un addebito, e quindi una responsabilità in capo al sanitario del Pronto Soccorso, non poteva fondarsi su tale assunto, in presenza dell'ulteriore asserto secondo cui “è altresì vero che si palesa la possibilità che una tempestiva diagnosi di tale evento avrebbe potuto ridurre gli stessi esiti in misura che, però, non è possibile prevedere”.
Soggiungeva che il giudice di primo grado non si era conformato al principio di diritto per cui avrebbe dovuto dedurre e dichiarare la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva del sanitario e gli esiti invalidanti, atteso che gli stessi potevano ritenersi eziologicamente riferibili alla mancata prescrizione dei controlli successivi all'intervento di sutura e che lo stesso ausiliario era giunto alla conclusione secondo cui “una tempestiva diagnosi di tale evento avrebbe potuto ridurre gli stessi esiti…..”, affermando nel contempo che “… l'unico elemento di censura sollevabile nei confronti del convenuto è e rimane la mancata prescrizione di un controllo specialistico differito di 24/48 ore dall'accesso in pronto soccorso” ed inoltre che “secondo scienza e coscienza… la responsabilità nel ritardo diagnostico di sindrome compartimentale deve essere neceSAriamente sollevata anche nei confronti dell'operato dei medici che successivamente hanno preso in carico il paziente”
8 quindi evidenziando che “sotto il profilo tecnico la responsabilità del sanitario convenuto poSA essere inquadrata nella misura di un terzo della totale”.
Deduceva quindi che la c.t.u. era sostanzialmente carente ed ancor più ambigua e contraddittoria atteso che nell'elaborato si rinvenivano spunti critici che tendevano a sollevare il sanitario del P.S. da ogni responsabilità, per poi affermarla.
Chiedeva pertanto la rinnovazione della consulenza tenuto conto della discrepanza tra le valutazioni effettuate dal c.t.u. rispetto alle valutazioni effettuate dai medici dell'INAIL soggiungendo che nel caso di specie il danno non patrimoniale, nell'accezione comprensiva di ogni voce, considerata la percentuale di invalidità del 21% accertata dall'INAIL e non del
12% quale accertata dal CTU, era corrispondente all'importo di euro 94.502,00 in conformità alle tabelle milanesi, con applicazione di una minima personalizzazione del 25%, in considerazione delle sofferenze, delle limitazioni dinamico-relazionale, dei disagi determinati dal lungo tempo occorso per la stabilizzazione dei postumi invalidanti e dei tre interventi chirurgici cui si era in seguito sottoposto.
§ 10. – Tali i motivi d'appello e le conclusioni delle parti, preliminarmente debbono essere affrontate le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. - superata dall'esame nel merito dell'impugnazione - e quella di cui all'art.342 c.p.c..
A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass.
SU n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del 2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez.
Un., n.36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
§ 11. – Ciò posto, osserva il Collegio, che l'appello non può trovare accoglimento, non essendo fondati i motivi di censura mossi alla sentenza di primo grado, avendo invero il
Tribunale evidenziato, in punto di prova del nesso causale - vertendosi nel caso di specie in rapporto di spedalità di natura contrattuale - che spettava al paziente danneggiato, ex art.2697
c.c., la dimostrazione del nesso causale tra la condotta del medico e il danno lamentato e che quindi competeva al paziente che si assumeva danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso
9 causale tra la condotta del medico e il danno del quale chiedeva il risarcimento, con l'ulteriore conseguenza che, ove al termine dell'istruttoria non fosse stato provato il nesso tra condotta e l'evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda doveva essere rigettata (cfr., Cass.civ.n.19204/2018).
Orbene, a fronte di tale riparto dell'onere della prova il nesso causale risulta invero contraddetto, ancor prima, dalle stesse allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, per cui, l'appellante, risultava aver imputato al medico chirurgo della casa di cura di Pomezia Sant'Anna - ove si era recato nell'immediatezza in seguito all'infortunio sul lavoro occorsogli per schiacciamento della mano in un rullo di un macchinario - una responsabilità di natura commissiva.
Deduceva, infatti, il “avendo il medico che procedette alla sutura il 20.12.11 Pt_1 praticato inadeguatamente il trattamento iniziale” quindi di essere stato sottoposto a “ben quattro interventi chirurgici tesi a sbrigliare le aderenze (tenolisi) appartenenti a dita non traumatizzate” precisando in precedenza di aver subito lesioni e danni a carico dei tendini del terzo, quarto e quinto dito, pur avendo patito a seguito dell'infortunio sul lavoro, una ferita del solo secondo dito, ferita che aveva intereSAto solo la cute e la sottocute.
L'attore, quindi, deduceva errata diagnosi e conseguente errato trattamento chirurgico, ipotizzando altresì che nel corso della sutura effettuata sul secondo dito fossero stati danneggiati i tendini delle altre dita, deducendo, che, dopo la sutura, non era stato invitato a controllo ambulatoriale, al fine di valutare l'evoluzione della lesione suturata, quasi a voler evocare una infezione della ferita o questioni relative a problematiche cicatriziali, invero inconferenti con quanto evincibile nelle cartelle cliniche relative ai successivi interventi chirurgici di tenolisi, ove veniva riportato, sotto la voce di diagnosi clinica, ben altra patologia, ossia un trauma da schiacciamento delle dita delle mani e non una ferita o problematiche di suturazione del solo secondo dito (cfr., relazione di dimissione dell'Università cattolica del
Sacro cuore del 6.10.2012, registro operatorio del 28.03.2012), dovendosi evidenziare che nell'anamnesi della scheda di pronto soccorso della Controparte_9 il paziente stesso aveva evidenziato che l'intera mano destra era rimasta incastrata
[...]
in un rullo sul posto di lavoro, con quanto poteva desumersi in termini di derivazione causale delle lamentate lesioni con il grave evento traumatico e di certo non con attività di semplice sutura, per quanto allegato dallo stesso attore volta a ricomporre la ferita presente sul solo secondo dito, cui non poteva ascriversi una lesione di ben quattro tendini, dipesa per l'appunto da un trauma da schiacciamento e non certo da una sutura peraltro neceSAria a fronte della ferita presente sul solo secondo dito.
Del resto, non appare comprensibile - e il paziente si spinge solo ad ipotizzarlo in citazione -
10 come da una semplice attività di sutura di un dito si poSAno cagionare lesioni a ben altri diversi tendini relativi ad altre dita, peraltro all'evidenza - dalle risultanze cliniche della documentazione medica prodotta dallo stesso attore - ascritte dai successivi sanitari ad un trauma da schiacciamento della mano e non certo a lesioni conseguenti ad attività di suturazione.
Orbene, a fronte di simili ipotetiche e contraddittorie allegazioni iniziali (peraltro fondate sulle risultanze della propria altrettanto sintetica c.t.p., priva oltretutto di alcun richiamo a linee guida di sorta, tali da astrattamente sostanziare e corroborare la prospettazione della derivazione causale), l'appellante non pare confrontarsi neppure con quanto evidenziato nella relazione del c.t.u. nominato dal primo giudice, tantomeno risulta aver allegato che una diversa diagnosi gli avrebbe consentito un diverso recupero funzionale della mano rispetto agli interventi successivamente eseguiti presso altri nosocomi, in sostanza evidenziando quale fosse stata l'omissione rilevante da parte dei sanitari, tale da poter elidere il danno, avendo invero incentrato come già detto le proprie allegazioni su di una attività di natura commissiva avendo qualificato l'inadempimento in punto di mera errata attività di suturazione.
E su tale questione deve osservarsi che il c.t.u. nominato dal Tribunale a pag.n.26 del proprio elaborato risulta aver risposto e ben evidenziato che “non sussiste alcun nesso diretto tra la sutura effettuata dal sanitario convenuto e gli esiti riscontrati nel corso delle operazioni peritali a carico dei tendini flessori come sommariamente sostenuto nella relazione medico legale depositata nel fascicolo di parte attrice a firma del dottor ” inoltre pur Persona_1 essendo pervenuto ad evidenziare l'opportunità della prescrizione di un controllo specialistico differito di 24/48 ore, ne ha poi escluso la rilevanza causale, osservando che non era assolutamente possibile prevedere in quali termini tale possibile tempestiva diagnosi avrebbe potuto ridurre gli esiti delle lesioni, inquadrati poco prima nelle conclusioni in “una complicanza e/o evoluzione peggiorativa del trauma da schiacciamento a carico della mano destra”.
Dunque, stando alla più recente giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr., Cass.civ.n.16199 del 2024), in materia di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva doveva essere compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno,
l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto, non trattandosi di un criterio probatorio diverso da quello del "più probabile che non", utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto dell'espressione di un accertamento di
11 natura sostanziale del nesso di causalità materiale.
Orbene – fermo quanto sopra già osservato in punto di tipologia inadempimento imputato dal paziente a carico dei sanitari - come rilevato dal primo giudice a fronte di tale impossibilità da parte del c.t.u. di ricostruire il nesso causale di natura omissiva e tenuto conto del fattore iniziale costituito da un grave trauma da schiacciamento, condivisibilmente, l'occorso doveva comunque ascriversi ad altra causa, da ricondursi all'infortunio sul lavoro e non certo alla condotta medica di suturazione, stando alle allegazioni del paziente.
Inoltre, la prognosi contenuta nella cartella di dimissioni dal pronto soccorso era di 15 gg. salvo complicazioni e lo stesso c.t.u. a pag.n.2 della propria relazione (circostanza vieppiù confermata dal in sede di interrogatorio formale) aveva evidenziato che il paziente Pt_1
era stato seguito dal medico di base che lo aveva indirizzato presso il vicino Ospedale di
Palombara Sabina, quindi gli ulteriori accertamenti in tesi neceSAri a prevenire il danno erano stati comunque prescritti.
Del resto l'attore non risulta neppure aver specificamente contestato nella prima difesa utile, ossia alla prima udienza di comparizione, le difese della dott.SA contenute nella CP_2 propria comparsa di costituzione per cui “nel congedare il paziente, da una parte, lo invitò a sottoporsi ai controlli di rito presso il medico Inail di riferimento e, dall'altra, rappresentò espreSAmente che la guarigione della lesione e della ferita dovevano essere costantemente monitorate al fine di evitare l'insorgenza di complicanze”.
Il c.t.u. peraltro – come sopra già osservato - nello svolgere l'anamnesi del periziando ha descritto l'occorso come un trauma da schiacciamento della mano di notevole rilevanza essendosi la mano trovata schiacciata all'interno di due rulli di un macchinario plastificatore e così è dato leggersi all'inizio della sua relazione “il signor in data 20 dicembre Parte_1
2011 intorno alle 14:30 nei locali della ditta Vidoplast di carta nello CP_10
svolgimento della propria attività lavorativa mentre puliva la macchina plastificatrice con i guanti di sicurezza indoSAti e rimuoveva l'eccesso di collante con uno straccio imbevuto di solvente verosimilmente diluente nitro involontariamente la sua mano destra veniva a trovarsi schiacciata tra i due rulli. Le urla di aiuto erano sentite dai colleghi che bloccavano il macchinario per cui il signor riusciva a liberarsi. Dopo le prime cure era Parte_1 trasportato presso il pronto soccorso della casa di cura di ”. CP_7 CP_3
Ne consegue, per quanto sopra, che non essendo stato dimostrato il nesso causale con l'attività medica, condivisibilmente, il primo giudice risulta aver rigettato le domande risarcitorie che vieppiù risultano aver trovato ristoro da parte dell'Inail, che ha riconosciuto ben più rilevante percentuale di IP (21%) rispetto a quella comunque quantificata dal c.t.u. in misura sensibilmente inferiore e pari al solo 12%.
12 In conclusione, per le ragioni che precedono, l'appello deve essere rigettato.
§ 12. - Le spese di lite in considerazione della complessità sottesa alle questioni mediche dedotte in giudizio quali sopra evidenziate ed emerse anche nell'ambito della c.t.u. disposta in primo grado, possono trovare integrale compensazione tra tutte le parti in causa.
§ 13. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la steSA impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione notificato in data 4.06.2019, avverso la sentenza n.855/2019 resa in data 3.05.2019 dal Tribunale di Velletri, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Compensa integralmente le spese di lite del grado.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico dell'appellante Parte_1
Roma, 25.02.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
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