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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 02/10/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 241/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA Il Tribunale riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
- Dr. NT CO Pres.
- Dott.ssa Valentina Stabile Giudice
- Dott.ssa IC ME Giudice Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 241/2025, vertente
TRA
cognome da nubile (C.F.: ) Parte_1 Pt_2 C.F._1
CE (Romania) il 09/07/1984, rappresentata e difesa, giusta procura in allegato al ricorso, dall'Avv. Portolano Rosalia Anna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Montevago, Via Togliatti n. 4
Ricorrente
CONTRO
, (C.F.: ), nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento necessario
Del Pubblico Ministero in sede.
Interveniente necessario
OGGETTO: divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 09/07/2025, parte ricorrente concludeva come da separato verbale, riportandosi al ricorso e il Giudice si riserva di riferire al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva con parere del 23.7.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23/03/2025, l'odierna ricorrente, , Parte_1 deduceva:
- di avere contratto matrimonio con in data 29/08/2002, trascritto nei Controparte_1
Registri dello Stato Civile del Comune di Vittoria, in data 21.07.2020, al n. 70, a parte II serie C dell'anno 2020;
- che dalla loro unione erano nati i figli: nato a [...] il 06 - Persona_1
09-2002; nato a [...] il [...]; nato Controparte_2 Controparte_3
a Ragusa il 29-01-2015;
- che con Sentenza n. 390/2024 pubbl. il 04-03-2024 R.G. 2376/2020 emessa dal Tribunale
Ordinario di Ragusa veniva pronunciata la separazione dei coniugi;
- che tale sentenza addebitava a la responsabilità della separazione, Controparte_1 affidava il figlio minore in via esclusiva alla madre stante Controparte_3
l'intervenuta decadenza della responsabilità genitoriale giusto decreto del Trib unale per i minorenni di Catania del 26-02-2021; rigettava la domanda di relativa Controparte_1 alla regolamentazione della frequentazione con lo stesso e poneva a carico di quest'ultimo l'obbligo di versare alla moglie la somma complessiva di euro 600.00 al mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore e dei figli maggiorenni, non economicamente autonomi, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che la ricorrente era stata costretta a lasciare la casa coniugale insieme ai figli, a causa delle gravi violenze a cui erano sottoposti dall'odierno resistente, rifugiandosi presso il
Commissariato di Vittoria;
- che da quel momento, gennaio del 2020, si era trasferita insieme ai tre figli in un paese dell'agrigentino, dapprima in una struttura ad indirizzo segreto e poi in un appartamento in locazione;
- di svolgere regolare lavoro così anche il figlio maggiore, mentre il figlio CP_2 frequenta l'ultimo anno dell'istituto Navale e il figlio piccolo affetto da Controparte_3 un ritardo dello sviluppo psicomotorio in prematurità, frequenta la qu arta classe della scuola primaria;
- che il marito non aveva mai versato l'assegno di mantenimento per i figli né contribuito alle spese straordinarie degli stessi;
- che il resistente si era trasferito, nel 2021, in Romania, ove vive stabilmente;
- che la separazione tra i coniugi durava ininterrottamente dal 2020 e non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza, sussistendo
2 pertanto, presupposti previsti dalla legge per lo scioglimento del matrimonio .
La ricorrente, pertanto, chiedeva a questo Tribunale di:
“
1. pronunciare, ai sensi e per gli effetti di legge, lo scioglimento del matrimonio contratto in Romania, tra la sig.ra e il sig. , in data Parte_1 Controparte_1
29/08/2002, e trascritto nel Registri dello Stato Civile del Comune di Vitt oria, in data
21.07.2020, al n. 70, a parte II serie C dell'anno 2020, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2. disporre che il sig. contribuisca mediante versamento, entro il giorno Controparte_1 cinque di ogni mese, la somma complessiva di euro 600.00 al mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore e dei figli maggiorenni, non economicamente autonomi con adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat a decorrere dall'effettività del divorzio.;
3. disporre che il sig. provveda al pagamento delle spese straordinarie, Controparte_1 previamente concordate e documentate (mediche-specialistiche non coperte dal SSN, dentistiche, ortodontiche e oculistiche, scolastiche, ricreative per sport, per vac anze, ecc.) nella misura del 50% sostenute nell'interesse delle minori;
4. affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre stante Controparte_3
l'intervenuta decadenza della responsabilità genitoriale giusto decreto del Tribunale per i minorenni di Catania del 26-02-2021; 5. emettere ogni altro provvedimento di legge”.
Pur regolarmente convenuto in giudizio, non si costituiva l'odierno resistente che va, pertanto, dichiarato contumace.
All'udienza del 09.07.2025 parte ricorrente dichiarava di non volersi riconciliare e il suo difensore, invitato dal Giudice, ai sensi dell'articolo 473 bis 22 c.p.c., a discutere il ricorso si riportava al proprio ricorso, insistendo nelle domande formulat e e facendo presente che la ricorrente ha fatto richiesta di mantenere il cognome del marito anche all'esito del presente giudizio.
Il Giudice, quindi, si riserva di riferire al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva con parere favorevole del 23.7.2025.
Tanto premesso, va senz'altro accolta la domanda volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio risultando integrata la fattispecie di cui all' art. 3 n. 2 lettera b) L. n. 898 del 1970, così come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, ess endo decorsi senza dubbio oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Ragusa nel procedimento di separazione personale, terminato con sentenza dal Tribunale di Ragusa n. 390/2024 pubblicata il 04-03-2024 R.G. 2376/2020, che ha
3 dichiarato la separazione dei suddetti coniugi, e da quella data deve ritenersi perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio ed ordinato all'ufficiale dello
Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
In ordine all'affidamento del minore va confermato quanto Controparte_3 disposto nella sentenza di separazione, ovvero l'affidamento in via esclusiva del minore alla madre, odierna ricorrente, stante il provvedimento richiamato in detta senten za di separazione, pronunciato dal Tribunale per i minorenni di Catania in data 26 -02-2021.
Da ciò consegue il collocamento presso la madre.
Per quanto riguarda le domande relative al mantenimento dei figli va, anzitutto, riconosciuto il diritto in capo a parte ricorrente all'assegno periodico a titolo di mantenimento del figlio minore nato il [...]. Controparte_3
Invero, in relazione al mantenimento della prole va ricordato che l'art. 147 c.c. include tra i doveri dei genitori verso i figli quello di provvedere al loro mantenimento, oltre alla loro educazione ed istruzione. Il concorso al mantenimento è poi discipl inato dall'art. 316 bis c.c., il quale dispone che i genitori debbano adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Una più completa specificazione del dovere in oggetto, viene poi fornita dall'art. 337 ter operante anche nel caso di scioglimento di matrimonio c.c., secondo il quale “… il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore”.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari,
è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (oggi novellato richiamando l'art. 316 -bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di la voro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974; 24.1.2007, n. 1607).
Ebbene, alla luce degli elementi acquisiti ovvero tenuto conto dell'età di Controparte_3
del necessario collocamento di esso, esclusivamente presso la madre, della
[...] situazione reddituale della madre, la quale ha percepito nel 2023 redditi compl essivi pari ad
4 euro 7.729,00, in assenza di elementi in ordine alla situazione patrimoniale del padre e considerate, in particolar modo, le condizioni di salute del minore (cfr. doc. all. ricorso
“diagnosi minore ), va posto in capo al padr e l'obbligo di Controparte_4 versare all'odierna ricorrente, a titolo di mantenimento del suddetto figlio minore, un assegno periodico pari ad euro 300,00, importo da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat, oltre alla rivalutazione sin qui maturata e da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese.
Per quanto riguarda invece le domande aventi ad oggetto l'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni va osservato quanto segue.
L'art. 337 septies c.c. al comma 1, primo periodo, prevede che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico …” .
Come recentemente ribadito dalla S.C. va rammentato che “Per quanto concerne il riconoscimento del contributo di mantenimento per i figli maggiorenni, compete al giudice di merito: a) verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di auto responsabilità che incombono sul figlio;
b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità; c) stabilire il contenuto e la durata dell'obbligo di mantenimento. In particolare, l'età è un parametro importante di riferimento
e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età”
e che “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto in ragione del principio dell'auto-responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa." (cfr. Cass. civ. n. 2259/2024).
Alla stregua di tali principi nessun mantenimento può essere riconosciuto al figlio
5 maggiorenne nato il [...], osservato che la stessa ricorrente ha Persona_1 affermato, nel ricorso introduttivo, che questi è regolarmente occupato e tenuto conto dell'assenza, in senso contrario, di elementi comprovanti la mancanza di auto sufficienza economica nonostante tale impiego lavorativo, atteso che in caso di richiesta del suddetto mantenimento spetta al richiedente dimostrare la propria non autosufficienza economica.
Riguardo, invece, al secondo genito, nato il [...], parte ricorrente Controparte_2 ha dedotto che questi frequenta l'ultimo anno dell'istituto Navale.
Ebbene, considerato dunque che il suddetto sta proseguendo nell'ordinario percorso di studi superiori e che ha soltanto da poco raggiunto la maggiore età, è opportuno porsi l'obbligo in capo al resistente al versamento in favore assegno mensile per il mant enimento dello stesso, da versarsi alla madre, in assenza di domanda promossa direttamente dal figlio (cfr.
Cass. n. 34100/2021).
In ordine alla quantificazione l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione compara ta dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (cfr. Cass. civ. n. 4145/2023).
Pertanto, tenuto conto della situazione reddituale della ricorrente e dell'età di Controparte_2
appare congruo fissare la misura dell'assegno in euro 200,00, importo da versare entro
[...] giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli Indici Istat, oltre alla rivalutazione sin qui maturata.
In ordine al concorso nelle spese straordinarie relative ai figli Controparte_2 maggiorenne non economicamente autosufficiente e minore, ciascun Controparte_3 genitore dovrà concorrere al pagamento del 50% delle spese extra-assegno sostenute nell'interesse dei figli.
In ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento in questione si dispone la compensazione integrale delle spese tra le parti.
Sulla domanda di conservazione del cognome formulata dalla ricorrente, giova evidenziare che la domanda non è stata proposta né nel ricorso né nelle memorie integrative, che non sono state depositate dalla parte ma proposta esclusivamente all'udienza di prima comparizione delle parti del 09.07.2025 e pertanto va dichiarata inammissibile.
Va osservato comunque che ove anche tempestivamente proposta sarebbe comunque infondata nel merito, atteso che l'art. 5 comma 3 della L. n. 898/1970 stabilisce che “Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti
6 civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei Figli meritevole di tutela”.
Orbene, come è pacifico in giurisprudenza, in caso di divorzio, la deroga alla perdita del cognome maritale effetto, questo, previsto dall'art. 5 comma 2 della Legge n 898 del 1970,
è discrezionale e richiede la ricorrenza del presupposto dell'interesse meritevole di tutela per l'ex coniuge o per la prole, come si desume dalla disciplina dettato dall'art. 5, comma 3, in tema di divorzio.
L'aggiunta del cognome maritale, ai sensi l'art. 143-bis cod. civ., deve ritenersi, infatti, un effetto del matrimonio circoscritto temporalmente alla perduranza del rapporto di coniugio.
Ciò in quanto la possibilità di consentire con effetti di carattere giuridico-formali la conservazione del cognome del marito, accanto al proprio, dopo il divorzio, non può coincidere con il mero desiderio di conservare come tratto identitario il riferimento a una relazione familiare ormai chiusa quanto alla sua rilevanza giuridica, ma deve essere giustificata da esigenze eccezionali, quale l'interesse dei figli (cfr. Cass. n. 654/2022).
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha comunque allegato alcun elemento tale da consentire a questo Giudice la sussistenza delle suddette circostanze eccezionali idonee ad integrare un interesse concreto ed eccezionale alla conservazione del cognome del marito, limitandosi, il difensore della stessa, a far presente in udienza che la ricorrente ha fatto richiesta di mantenere il cognome del marito anche all'esito del presente giudizio.
Per tali ragioni non può trovare accoglimento la domanda in questione perché inammissibile.
p.q.m.
il Tribunale definitivamente pronunciando, in composizione collegiale, ogni domanda diversa, eccezione e deduzione disattesa:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Vittoria, in data 21.07.2020, al n. 70, a parte II serie C dell'anno 2020 tra (C.F.: ) il 09.07.1984 e Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. ) nato in [...] il [...] ;
[...] C.F._2
- fa carico al Cancelliere e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vittoria di procedere agli adempimenti conseguenti;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
un assegno di € 500,00 a titolo di mantenimento dei figli, rivalutabile secondo
[...] gli indici Istat da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese extra assegno relative alle stesse, oltre alla rivalutazione sin qui maturata;
7 - rigetta le ulteriori domande;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, del 2.10.2025
Il Giudice Est.
IC ME
Il Presidente
NT CO
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA Il Tribunale riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
- Dr. NT CO Pres.
- Dott.ssa Valentina Stabile Giudice
- Dott.ssa IC ME Giudice Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 241/2025, vertente
TRA
cognome da nubile (C.F.: ) Parte_1 Pt_2 C.F._1
CE (Romania) il 09/07/1984, rappresentata e difesa, giusta procura in allegato al ricorso, dall'Avv. Portolano Rosalia Anna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Montevago, Via Togliatti n. 4
Ricorrente
CONTRO
, (C.F.: ), nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento necessario
Del Pubblico Ministero in sede.
Interveniente necessario
OGGETTO: divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 09/07/2025, parte ricorrente concludeva come da separato verbale, riportandosi al ricorso e il Giudice si riserva di riferire al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva con parere del 23.7.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23/03/2025, l'odierna ricorrente, , Parte_1 deduceva:
- di avere contratto matrimonio con in data 29/08/2002, trascritto nei Controparte_1
Registri dello Stato Civile del Comune di Vittoria, in data 21.07.2020, al n. 70, a parte II serie C dell'anno 2020;
- che dalla loro unione erano nati i figli: nato a [...] il 06 - Persona_1
09-2002; nato a [...] il [...]; nato Controparte_2 Controparte_3
a Ragusa il 29-01-2015;
- che con Sentenza n. 390/2024 pubbl. il 04-03-2024 R.G. 2376/2020 emessa dal Tribunale
Ordinario di Ragusa veniva pronunciata la separazione dei coniugi;
- che tale sentenza addebitava a la responsabilità della separazione, Controparte_1 affidava il figlio minore in via esclusiva alla madre stante Controparte_3
l'intervenuta decadenza della responsabilità genitoriale giusto decreto del Trib unale per i minorenni di Catania del 26-02-2021; rigettava la domanda di relativa Controparte_1 alla regolamentazione della frequentazione con lo stesso e poneva a carico di quest'ultimo l'obbligo di versare alla moglie la somma complessiva di euro 600.00 al mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore e dei figli maggiorenni, non economicamente autonomi, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che la ricorrente era stata costretta a lasciare la casa coniugale insieme ai figli, a causa delle gravi violenze a cui erano sottoposti dall'odierno resistente, rifugiandosi presso il
Commissariato di Vittoria;
- che da quel momento, gennaio del 2020, si era trasferita insieme ai tre figli in un paese dell'agrigentino, dapprima in una struttura ad indirizzo segreto e poi in un appartamento in locazione;
- di svolgere regolare lavoro così anche il figlio maggiore, mentre il figlio CP_2 frequenta l'ultimo anno dell'istituto Navale e il figlio piccolo affetto da Controparte_3 un ritardo dello sviluppo psicomotorio in prematurità, frequenta la qu arta classe della scuola primaria;
- che il marito non aveva mai versato l'assegno di mantenimento per i figli né contribuito alle spese straordinarie degli stessi;
- che il resistente si era trasferito, nel 2021, in Romania, ove vive stabilmente;
- che la separazione tra i coniugi durava ininterrottamente dal 2020 e non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza, sussistendo
2 pertanto, presupposti previsti dalla legge per lo scioglimento del matrimonio .
La ricorrente, pertanto, chiedeva a questo Tribunale di:
“
1. pronunciare, ai sensi e per gli effetti di legge, lo scioglimento del matrimonio contratto in Romania, tra la sig.ra e il sig. , in data Parte_1 Controparte_1
29/08/2002, e trascritto nel Registri dello Stato Civile del Comune di Vitt oria, in data
21.07.2020, al n. 70, a parte II serie C dell'anno 2020, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2. disporre che il sig. contribuisca mediante versamento, entro il giorno Controparte_1 cinque di ogni mese, la somma complessiva di euro 600.00 al mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore e dei figli maggiorenni, non economicamente autonomi con adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat a decorrere dall'effettività del divorzio.;
3. disporre che il sig. provveda al pagamento delle spese straordinarie, Controparte_1 previamente concordate e documentate (mediche-specialistiche non coperte dal SSN, dentistiche, ortodontiche e oculistiche, scolastiche, ricreative per sport, per vac anze, ecc.) nella misura del 50% sostenute nell'interesse delle minori;
4. affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre stante Controparte_3
l'intervenuta decadenza della responsabilità genitoriale giusto decreto del Tribunale per i minorenni di Catania del 26-02-2021; 5. emettere ogni altro provvedimento di legge”.
Pur regolarmente convenuto in giudizio, non si costituiva l'odierno resistente che va, pertanto, dichiarato contumace.
All'udienza del 09.07.2025 parte ricorrente dichiarava di non volersi riconciliare e il suo difensore, invitato dal Giudice, ai sensi dell'articolo 473 bis 22 c.p.c., a discutere il ricorso si riportava al proprio ricorso, insistendo nelle domande formulat e e facendo presente che la ricorrente ha fatto richiesta di mantenere il cognome del marito anche all'esito del presente giudizio.
Il Giudice, quindi, si riserva di riferire al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva con parere favorevole del 23.7.2025.
Tanto premesso, va senz'altro accolta la domanda volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio risultando integrata la fattispecie di cui all' art. 3 n. 2 lettera b) L. n. 898 del 1970, così come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, ess endo decorsi senza dubbio oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Ragusa nel procedimento di separazione personale, terminato con sentenza dal Tribunale di Ragusa n. 390/2024 pubblicata il 04-03-2024 R.G. 2376/2020, che ha
3 dichiarato la separazione dei suddetti coniugi, e da quella data deve ritenersi perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio ed ordinato all'ufficiale dello
Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
In ordine all'affidamento del minore va confermato quanto Controparte_3 disposto nella sentenza di separazione, ovvero l'affidamento in via esclusiva del minore alla madre, odierna ricorrente, stante il provvedimento richiamato in detta senten za di separazione, pronunciato dal Tribunale per i minorenni di Catania in data 26 -02-2021.
Da ciò consegue il collocamento presso la madre.
Per quanto riguarda le domande relative al mantenimento dei figli va, anzitutto, riconosciuto il diritto in capo a parte ricorrente all'assegno periodico a titolo di mantenimento del figlio minore nato il [...]. Controparte_3
Invero, in relazione al mantenimento della prole va ricordato che l'art. 147 c.c. include tra i doveri dei genitori verso i figli quello di provvedere al loro mantenimento, oltre alla loro educazione ed istruzione. Il concorso al mantenimento è poi discipl inato dall'art. 316 bis c.c., il quale dispone che i genitori debbano adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Una più completa specificazione del dovere in oggetto, viene poi fornita dall'art. 337 ter operante anche nel caso di scioglimento di matrimonio c.c., secondo il quale “… il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore”.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari,
è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (oggi novellato richiamando l'art. 316 -bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di la voro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974; 24.1.2007, n. 1607).
Ebbene, alla luce degli elementi acquisiti ovvero tenuto conto dell'età di Controparte_3
del necessario collocamento di esso, esclusivamente presso la madre, della
[...] situazione reddituale della madre, la quale ha percepito nel 2023 redditi compl essivi pari ad
4 euro 7.729,00, in assenza di elementi in ordine alla situazione patrimoniale del padre e considerate, in particolar modo, le condizioni di salute del minore (cfr. doc. all. ricorso
“diagnosi minore ), va posto in capo al padr e l'obbligo di Controparte_4 versare all'odierna ricorrente, a titolo di mantenimento del suddetto figlio minore, un assegno periodico pari ad euro 300,00, importo da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat, oltre alla rivalutazione sin qui maturata e da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese.
Per quanto riguarda invece le domande aventi ad oggetto l'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni va osservato quanto segue.
L'art. 337 septies c.c. al comma 1, primo periodo, prevede che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico …” .
Come recentemente ribadito dalla S.C. va rammentato che “Per quanto concerne il riconoscimento del contributo di mantenimento per i figli maggiorenni, compete al giudice di merito: a) verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di auto responsabilità che incombono sul figlio;
b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità; c) stabilire il contenuto e la durata dell'obbligo di mantenimento. In particolare, l'età è un parametro importante di riferimento
e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età”
e che “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto in ragione del principio dell'auto-responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa." (cfr. Cass. civ. n. 2259/2024).
Alla stregua di tali principi nessun mantenimento può essere riconosciuto al figlio
5 maggiorenne nato il [...], osservato che la stessa ricorrente ha Persona_1 affermato, nel ricorso introduttivo, che questi è regolarmente occupato e tenuto conto dell'assenza, in senso contrario, di elementi comprovanti la mancanza di auto sufficienza economica nonostante tale impiego lavorativo, atteso che in caso di richiesta del suddetto mantenimento spetta al richiedente dimostrare la propria non autosufficienza economica.
Riguardo, invece, al secondo genito, nato il [...], parte ricorrente Controparte_2 ha dedotto che questi frequenta l'ultimo anno dell'istituto Navale.
Ebbene, considerato dunque che il suddetto sta proseguendo nell'ordinario percorso di studi superiori e che ha soltanto da poco raggiunto la maggiore età, è opportuno porsi l'obbligo in capo al resistente al versamento in favore assegno mensile per il mant enimento dello stesso, da versarsi alla madre, in assenza di domanda promossa direttamente dal figlio (cfr.
Cass. n. 34100/2021).
In ordine alla quantificazione l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione compara ta dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (cfr. Cass. civ. n. 4145/2023).
Pertanto, tenuto conto della situazione reddituale della ricorrente e dell'età di Controparte_2
appare congruo fissare la misura dell'assegno in euro 200,00, importo da versare entro
[...] giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli Indici Istat, oltre alla rivalutazione sin qui maturata.
In ordine al concorso nelle spese straordinarie relative ai figli Controparte_2 maggiorenne non economicamente autosufficiente e minore, ciascun Controparte_3 genitore dovrà concorrere al pagamento del 50% delle spese extra-assegno sostenute nell'interesse dei figli.
In ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento in questione si dispone la compensazione integrale delle spese tra le parti.
Sulla domanda di conservazione del cognome formulata dalla ricorrente, giova evidenziare che la domanda non è stata proposta né nel ricorso né nelle memorie integrative, che non sono state depositate dalla parte ma proposta esclusivamente all'udienza di prima comparizione delle parti del 09.07.2025 e pertanto va dichiarata inammissibile.
Va osservato comunque che ove anche tempestivamente proposta sarebbe comunque infondata nel merito, atteso che l'art. 5 comma 3 della L. n. 898/1970 stabilisce che “Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti
6 civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei Figli meritevole di tutela”.
Orbene, come è pacifico in giurisprudenza, in caso di divorzio, la deroga alla perdita del cognome maritale effetto, questo, previsto dall'art. 5 comma 2 della Legge n 898 del 1970,
è discrezionale e richiede la ricorrenza del presupposto dell'interesse meritevole di tutela per l'ex coniuge o per la prole, come si desume dalla disciplina dettato dall'art. 5, comma 3, in tema di divorzio.
L'aggiunta del cognome maritale, ai sensi l'art. 143-bis cod. civ., deve ritenersi, infatti, un effetto del matrimonio circoscritto temporalmente alla perduranza del rapporto di coniugio.
Ciò in quanto la possibilità di consentire con effetti di carattere giuridico-formali la conservazione del cognome del marito, accanto al proprio, dopo il divorzio, non può coincidere con il mero desiderio di conservare come tratto identitario il riferimento a una relazione familiare ormai chiusa quanto alla sua rilevanza giuridica, ma deve essere giustificata da esigenze eccezionali, quale l'interesse dei figli (cfr. Cass. n. 654/2022).
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha comunque allegato alcun elemento tale da consentire a questo Giudice la sussistenza delle suddette circostanze eccezionali idonee ad integrare un interesse concreto ed eccezionale alla conservazione del cognome del marito, limitandosi, il difensore della stessa, a far presente in udienza che la ricorrente ha fatto richiesta di mantenere il cognome del marito anche all'esito del presente giudizio.
Per tali ragioni non può trovare accoglimento la domanda in questione perché inammissibile.
p.q.m.
il Tribunale definitivamente pronunciando, in composizione collegiale, ogni domanda diversa, eccezione e deduzione disattesa:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Vittoria, in data 21.07.2020, al n. 70, a parte II serie C dell'anno 2020 tra (C.F.: ) il 09.07.1984 e Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. ) nato in [...] il [...] ;
[...] C.F._2
- fa carico al Cancelliere e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vittoria di procedere agli adempimenti conseguenti;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
un assegno di € 500,00 a titolo di mantenimento dei figli, rivalutabile secondo
[...] gli indici Istat da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese extra assegno relative alle stesse, oltre alla rivalutazione sin qui maturata;
7 - rigetta le ulteriori domande;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, del 2.10.2025
Il Giudice Est.
IC ME
Il Presidente
NT CO
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