CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 3, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
OS ALBERTO, Presidente
RIBOLSI ANTONIO-GISBERTO-GIO, Relatore
LOMBARDINI ROBERTO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 320/2022 depositato il 21/11/2022
proposto da
Chiesa_1 Di Trieste - P.IVA_1
Difeso da
Rag. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trieste - Piazza Unita' D'Italia, 4 34100 Trieste TS
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 86/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TRIESTE sez. 2 e pubblicata il 04/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 173486241 IMU 2015 - sull'appello n. 321/2022 depositato il 21/11/2022
proposto da
Chiesa_1 Di Trieste - P.IVA_1
Difeso da
Rag. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trieste - Piazza Unita' D'Italia, 4 34121 Trieste TS
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 90/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TRIESTE sez. 2 e pubblicata il 07/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3486289 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello
Resistente/Appellato: rigetto appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Chiesa_1 di Trieste in persona del suo legale rappresentante p.t., a mezzo del rag. Difensore_1 e dell'avv. Difensore_2 ha impugnato la sentenza n°86/2022 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste in data 27.1.2022 e depositata il 4.4.2022 . La materia del contendere riguarda un avviso di accertamento emesso dal Comune di Trieste in materia di
IMU per l'anno d'imposta 2015, motivato sulla scorta di un elenco di immobili ubicati nel territorio del detto comune, di proprietà dell'Ente appellante. Quest'ultimo evidenziava nell'atto impugnato i dati catastali, la base imponibile e l'importo dell'imposta evasa oltre gli accessori di legge.
I giudici di primo grado avevano rigettato il ricorso della Chiesa_1 avendo preliminarmente constatato la corretta motivazione dell'atto impugnato, preceduto peraltro da contraddittorio a seguito della notifica di un avviso bonario.
Nel merito, gli aditi giudici ritenevano non sussistere le condizioni di riconoscimento dell'esenzione ex art. 7 c.1 lett. i) del dlgs 504/92 così esprimendosi: “…Quindi per puntualizzare la questione al fine di poter invocare il diritto all'esenzione previsto dall 'art 7 citato occorrono in via concomitante un requisito soggettivo costituito dalla svolgimento di tali attività che siano poste in essere da un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e un requisito di carattere oggettivo costituito dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate……..Sul punto la verifica operata dal Comune di Trieste anche a seguito del contraddittorio endoprocedimentale deve reputarsi del tutto esaustiva. In particolare lo stesso Comune di Trieste ha riconosciuto che, alcuni degli immobili avevano le caratteristiche per essere considerati esenti: in particolare gli immobili di Indirizzo_1 e , pur in assenza di dichiarazione, sono stati riconosciuti esenti ai fini IMU per la effettività della destinazione a scopi religiosi degli stessi. Viceversa per altri immobili posseduti dalla Chiesa_1 di Trieste, tali caratteristiche e tale destinazione ad attività religiose non sussistevano, e non potevano giustificare l'invocata esenzione.
In primo luogo vengono in rilievo gli immobili individuati Dati_catastali_1, siti in Indirizzo_2
. Detti immobili risultano ceduti in comodato alla Parrocchia di Nominativo_4 e da questa dati in locazione commerciale a terzi. In questo caso correttamente il Comune nell'accertare l'imposta dovuta e tenuto conto di quanto emerso dalle verifiche ha ritenuto non presenti tutti i requisiti di legge idonei a giustificare l'esenzione per i 5 immobili di Indirizzo_2, considerate le caratteristiche peculiari di tali immobili . In particolare devono osservarsi i seguenti accertamenti : : • per due degli immobili risulta esistere una locazione, una con l'asilo nido Nominativo_4 s.r.l. ed una con l'Associazione_2; • non può essere considerato adibito a finalità di religione e di culto l'immobile di categoria D03 avente destinazione catastale di cinema come visura catastale;
• per i restanti immobili non è stata fornita alcuna specifica indicazione circa la destinazione effettiva degli stessi e la effettiva attività svolta, destinazione che deve essere provata e non semplicemente desunta dalla natura dell'ente possessore. Inoltre, dalle verifiche effettuate risulta che l'Associazione_2 s.rl. , locatario dell'immobile , fornisce anche la possibilità di alloggio a pagamento ai frequentanti i corsi..”.
Avverso tale deciso ha proposto appello la Chiesa_1 di Trieste articolato su due motivi:
1) Nullità della sentenza per carenza di motivazione e violazione di legge, in relazione alla eccepita carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, stante l'assenza di attività istruttoria svolta dal Comune di Trieste.
In sintesi, l'appellante non ha ritenuto sufficiente ai fini della correttezza dell'atto impugnato la semplice indicazione degli estremi catastali, corredati dall'ente impositivo di un'esplicazione solo in sede di controdeduzioni
2) Nullità della sentenza per carenza di motivazione e violazione di legge, in relazione alla eccepita nullità parziale dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, lett. i), D. Lgs. 30/12/1992
n. 504. In primo luogo, l'appellante eccepiva che: “..il D. L. n. 201/2011 all'art. 13, comma 12-ter, espressamente esonera dall'onere di presentare la dichiarazione I.M.U. i contribuenti che avevano già in passato osservato il relativo obbligo rispetto all'imposta comunale sugli immobili……L'obbligo di presentare la dichiarazione I.M.U. sorge, perciò, solo nei casi in cui ci siano state variazioni rilevanti in relazione alla determinazione dell'imposta…”. Nel merito invece: “…Si era altresì rappresentato che per quattro dei cinque enti di Indirizzo_3 e Indirizzo_2 facenti parte un unico comprensorio, dato in comodato alla Parroccchia di Santa Maria Maggiore2 (Allegato n. 2 al Ricorso di 1° gr.), l'avviso di accertamento era sicuramente sbagliato in quanto i medesimi erano stati utilizzati ai sensi dell'art. 7, lett. i) D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 16, lett. a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. La
Parrocchia - all'evidenza - condivide con la Chiesa_1 di Trieste le medesime finalità di cui alla citata Legge n. 222/1985…….si era pure precisato che il complesso immobiliare di Indirizzo_3 e del Collegio n. 6, è composto da 5 subalterni che sono (quasi tutti) strettamente pertinenziali all'attività di religione e culto da parte della citata Parrocchia. In particolare: - - - Indirizzo_3 (sDati_catastali_2
, cat. B/01, cl. 04, R.C. 9.474,86 l'edificio era uno degli accessi alla Casa parrocchia di Nominativo_4 che, per quanto già dedotto, è esente ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), D. Lgs. n. 504/1992;
Indirizzo_2 (tre enti immobiliari identificati: Dati_catastali_3, cat. B/01, R.C. 3.488,16; Dati_catastali_4 , cat. B/1, R.C. 1.403,22; Dati_catastali_5 , cat. C/2, R.C. 585,66) trova applicabilità l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992 essendo i medesimi direttamente utilizzati ai fini dell'attività di cui alla Legge n. 222/1985 trattandosi di enti che compongono la Casa parrocchiale ed il cui utilizzo è esclusivamente attinente alla catechesi ed altre attività della Parrocchia;
relativamente invece all'ente di Indirizzo_2, identificato con sez. Dati_catastali_6
, cat. D/3, R.C. 5.216,21, l'utilizzo è diverso da quello di religione e culto, essendo il medesimo stato concesso in locazione nella quasi sua totalità alla società “Asilo Nido Nominativo_4 s.r.l.” (Allegato n. 3 al Ricorso di 1° gr.), e una residua parte all' “Associazione_2 s.r.l.”. Solo per tale ultimo ente risulta non applicabile l'esenzione I.M.U..”.
Il Comune di Trieste si è regolarmente costituito in giudizio prendendo posizione sui motivi d'appello e precisamente:
-sul primo motivo, ha ritenuto che la richiamata giurisprudenza di legittimità afferisca ad un caso completamente diverso da quello in discussione;
-sul secondo punto invece, il Comune ha preliminarmente ribadito il principio secondo cui l'invocata esenzione fiscale comporti l'onere della prova a carico dell'obbligato fiscale. Ciò premesso: “..Dalle verifiche effettuate
è risultato che alcuni degli immobili avevano le caratteristiche per essere considerati esenti: in particolare gli immobili di Indirizzo_1, i quali, pur in assenza di dichiarazione, sono stati riconosciuti esenti ai fini IMU per la effettività della destinazione a scopi religiosi degli stessi. Ma per altri immobili posseduti dalla Chiesa_1 DI TRIESTE, tali caratteristiche non sussistevano, in particolare per gli immobili V/16 pcn 2235, sub da 1 a 5, siti in Indirizzo_2 , che risultano ceduti in comodato alla Parrocchia di Santa Maria Maggiore e da questa dati in locazione commerciale a terzi. Pertanto, correttamente l'ufficio, nell'accertare l'imposta dovuta e tenuto conto di quanto emerso dalle verifiche ha ritenuto non compresenti tutti i requisiti di legge per i 5 immobili di Indirizzo_2 considerato che: • per due degli immobili risulta esistere una locazione, una con l'Asilo Nido Nominativo_4 s.r.l. di cui controparte da effettivo atto nel ricorso ed una con l'Associazione_2; • non può essere considerato adibito a finalità di religione e di culto l'immobile di categoria D03 avente destinazione catastale di cinema (v. allegato 5 delle controdeduzioni di I grado); • per i restanti immobili non è stata fornita alcuna specifica indicazione circa la destinazione degli stessi e la effettiva attività svolta, destinazione che deve essere provata e non semplicemente desunta dalla natura dell'ente possessore. Inoltre, dalle verifiche effettuate risulta che l'Associazione_2 s.r.l., locatario dell'immobile (v. allegato 6 delle controdeduzioni di I grado), fornisce anche la possibilità di alloggio a pagamento ai frequentanti i corsi (v. allegato 7 delle controdeduzioni di I grado). Né è stata dimostrata la presenza stabile di religiosi negli spazi non locati, mentre è stata accertata lo svolgimento di attività rilevante ai fini IVA, e quindi di tipo commerciale, qualificata come locazione di beni immobili da parte della Parrocchia di Nominativo_4, comodataria degli immobili di Indirizzo_2 (v. allegato 8 delle controdeduzioni di I grado)”.
*******
Con separato ricorso iscritto con l'rga 321/2022, la Chiesa_1 di Trieste in persona del suo legale rappresentante p.t., a mezzo del rag. Difensore_1 e dell'avv. Difensore_2 ha impugnato la sentenza n°90/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste in data 27.1.2022, successivamente depositata in data 7.4.2022 . La materia del contendere riguarda un avviso di accertamento emesso dal comune di Trieste in materia di
IMU per gli anni d'imposta 2012 e 2013 nonché in materia di IUC per l'anno 2014 in ragione di alcuni immobili posseduti dall'Ente appellante per i quali non risultava effettuato il versamento di quanto dovuto.
La Corte di primo grado aveva respinto il ricorso così esprimendosi:
-“…. L'assunto della parte ricorrente si fonda su un erroneo presupposto vale a dire che il dies a quo dal quale computare prescrizione e/o decadenza dovrebbe coincidere con il termine previsto per il pagamento delle somme relative alle annualità 2012 e 2013. Ciò non è in quanto il termine da cui calcolare la prescrizione decorre da quando la contribuente avrebbe dovuto procedere con l'invio – necessario – del modello IMU/
EN , coincidente nel caso in esame con il 30 novembre 2014. Nel caso in esame partendo da tale ultima data, sia l'avviso bonario, recapitato in data 9.10.2019, sia il successivo avviso di accertamento, consegnato il 2.1.2020 ma affidato al servizio postale in data 27.12.2019, abbiano scongiurato il maturare di qualsivoglia decadenza/prescrizione (trovando peraltro applicazione il principio delle scissione degli effetti della notifica)
E' parimenti infondato il motivo incentrato sulla pretesa inesistenza dell'obbligo di presentare la dichiarazione
. Il tenore testuale dell'impianto normativo è univoco e conviene riportarlo . L'imposta municipale propria
IMU è stata istituita con il decreto legislativo 23 del 14 marzo 2011 ed anticipata all'anno 2012 con il decreto legge 201/2011 conv. con modificazioni nella legge 214/2011 in sostituzione della Imposta comunale sugli immobili – ICI – per la componente immobiliare. All'IMU si applicano alcune norme dell'ICI espressamente richiamate tra le quali quella relativa alla esenzione dall'imposta di cui all'articolo 7, comma 1, lett. i) del decreto legislativo n. 504 del 1992 in materia di ICI. Le modalità applicative di tale esenzione sono contenute nell'articolo 91bis del DL. 1/2012, convertito in Legge 27/2012, recante norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali. L'espressa previsione dell'obbligo dichiarativo per gli immobili esenti degli enti non commerciali è contenuto aI comma 3 dell'art. 91-bis citato”.
Nel merito della vicenda, l'adita Corte di primo grado ha riprodotto le ragioni di cui alla sopra citata sentenza n°86/2022.
Avverso tale deciso ha proposto appello la Chiesa_1 di Trieste affidandosi ai seguenti motivi:
- 1) Nullità della sentenza per carenza di motivazione e violazione di legge, in relazione alla eccepita nullità dell'avviso di accertamento con riferimento alle annualità 2012 e 2013 per intervenuta prescrizione/ decadenza, ricorrendo un'ipotesi di notifica tardiva da parte del Comune di Trieste.
La difesa così si esprimeva: “..Sul punto, nel riservarci di approfondire la questione dell'obbligo dichiarativo al successivo motivo di appello, preme in questa sede sottolineare che per la parte degli immobili posseduti dalla Chiesa_1 che erano “totalmente imponibili” non esisteva alcun obbligo dichiarativo, ai fini dell'I.M.U., giusta il dettato dell'art. 13, comma 12-ter, D. L. n. 201/2011 secondo cui, “Restano ferme […] le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili”: nel caso di specie infatti l'Ente aveva presentato la dichiarazione ai fini dell'IC.I. per cui non sussisteva alcun obbligo di presentare la dichiarazione I.M.U. per gli immobili “totalmente imponibili”;
-2) Nullità della sentenza per carenza di motivazione e violazione di legge, in relazione alla eccepita violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 12-ter, del D. L. n. 201 del 2011 e 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto gli immobili posseduti dalla Chiesa_1 di Trieste non rientrano nel novero di quelli obbligati a presentare la dichiarazione I.M.U. EN. Secondo l'appellante: “..i Giudici di prima istanza non hanno dato alcun valore alla circostanza - da noi debitamente evidenziata in ricorso - per cui è il D. L.
n. 201/2011 all'art. 13, comma 12-ter, che ha espressamente esonerato dall'onere di presentare la dichiarazione IMU i contribuenti che avevano già in passato osservato il relativo obbligo rispetto all'imposta comunale sugli immobili”;
-3) Nullità della sentenza per carenza di motivazione e violazione di legge, in relazione alla eccepita nullità parziale dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, lett. i), D. Lgs. 30/12/1992
n. 504. Su questo punto, la difesa appellante ha riprodotto le stesse ragioni di cui al ricorso rga 320/2022.
Il Comune di Trieste si è regolarmente costituito in giudizio riproducendo le stesse ragioni di cui sopra ed in particolare, a proposito della intervenuta decadenza nei termini di notifica dell'atto impugnato, ha ribadito il principio normativo del computo dei termini dal termine di presentazione della dichiarazione IMU, ritenuta obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono stati discussi all'udienza pubblica del 29 ottobre 2025
Il collegio, letti gli atti e sentiti il relatore ed i difensori delle parti ha ritenuto di riunire i ricorsi 320/2022 e
321/2022 per connessione soggettiva ed oggettiva. Nel merito i ricorsi riuniti sono infondati e vanno rigettati per le seguenti ragioni.
La prima questione da affrontare concerne la tempestività dell'avviso di accertamento notificato dal Comune di Trieste per gli anni d'imposta 2012 e 2013 per il quale si confrontano due tesi opposte: quella del comune ha ritenuto che la Chiesa_1 fosse tenuta all'obbligo dichiarativo per come indicato dall'art. 91 bis c.3 del d.l. n°1/2012 conv. dalla l. n°27 del 24.3.2012. Il tenore letterale della norma si pone così: “…a partire dal 1° gennaio 2013,….l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione…..” facendo così intendere che l'obbligo dichiarativo si fondasse sull'ipotesi di un mutamento nell'utilizzo dell'immobile (per le annualità 2012 e 2013 la dichiarazione era da presentare entro il 30.11.2014).
Al di fuori di tale ipotesi e secondo la tesi della DChiesa_1 che avrebbe già provveduto a presentare la dichiarazione ICI/IMU, varrebbe invece il principio normativo di cui all'art.13 c.12 ter del d.l. 201/2011 conv. nella l. n°27.12.2011 n°214 che così recita: “..I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il
30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni”.
Queste precisazioni risultano necessarie ai fini del calcolo del termine di decadenza entro cui l'atto di accertamento IMU deve essere notificato atteso che l'art.1 c. 161 l. 296/2006 stabilisce la decorrenza del termine di 5 anni dalla data di scadenza dei versamenti ovvero di presentazione della dichiarazione. Delineato il quadro normativo di riferimento, questo collegio ritiene preliminarmente di valorizzare il costante orientamento giurisprudenziale che pone a carico del contribuente l'onere di provare le condizioni che gli permetterebbero di godere di un'agevolazione fiscale ed in particolare dell'esenzione IMU/ICI (ex multis
Cass. Sez.
5 - Ordinanza n. 20971 del 26/07/2024 secondo cui: “..L'esenzione ICI, prevista dall'art. 7, comma
1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, è applicabile agli immobili di culto dove viene svolta attività didattica quando sussistono cumulativamente sia il requisito soggettivo riguardante la natura non commerciale dell'ente - sia quello oggettivo - la realizzazione dell'attività con modalità non commerciali -, i quali devono essere provati dal contribuente, tenuto a dimostrare la loro sussistenza in concreto e, cioè, che l'attività
a cui l'immobile è destinato, rientrando tra quelle esenti, è posta in essere con modalità non economiche, in quanto resa a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il beneficio fiscale, riconoscendo che le rette scolastiche erano significativamente inferiori rispetto al parametro del costo medio per studente pubblicato dal M.I.U.
R., ma non costituivano un corrispettivo meramente formale o simbolico)”.
In ragione di quanto sopra detto, dagli atti dei fascicoli di causa non risulta prodotta la dichiarazione ICI/IMU che illo tempore sarebbe stata presentata a conferma dell'esistenza del presupposto per ritenere la Chiesa_1 esentata dal presentare una nuova dichiarazione secondo la previsione del citato art. 91 bis c.3 del d.l. n°
1/2012 conv. dalla l. n°27 del 24.3.2012. Di conseguenza il termine di decadenza per le annualità sopra riferite deve ritenersi correttamente individuato al 31.12.2019 (quinto anno successivo), assunto che la notifica sia stata effettuata a mezzo posta e spedita il 27.12.2019 .
Sotto altro profilo ed in punto di merito, gli esiti del contraddittorio svolto con il comune di Trieste hanno dato ampia prova della correttezza del calcolo dell'imposta dovuta, pur in assenza della dichiarazione ICI/IMU che avrebbe dovuto essere regolarmente presentata (e provata in giudizio). In tal caso sono stati esentati quegli immobili di cui vi era prova della destinazione all'esercizio del culto distinti da tutti gli altri come debitamente esposto negli atti difensivi del comune.
Non a caso, anche a tal riguardo ha avuto una incidenza specifica l'omessa presentazione della dichiarazione
ICI/IMU (attesa la mancanza di prova relativa) come chiaramente supportato dalla Suprema Corte di
Cassazione (ex multis Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 31726 del 10/12/2024 : “..In tema di IMU, l'avviso di accertamento deve motivare le ragioni del diniego dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs.
n. 504 del 1992, laddove essa sia stata specificamente richiesta da parte del contribuente, tramite la dichiarazione redatta secondo il modello ministeriale, predisposto con il d.m. 26 giugno 2014. Ed ancor di più Cass. Sez.
5 - Sentenza n. 16421 del 18/06/2025: “..in tema d'imposta comunale sugli immobili, l'art. 37, comma 53, d.l. n. 223 del 2006, conv. nella l. n. 248 del 2006, ha fatto salvo l'obbligo di denunciare le variazioni soggettive ed oggettive incidenti sulla determinazione dell'imposta degli immobili già dichiarati e comportanti riduzioni d'imposta, non conoscibili per via officiosa dal Comune, sicché, in tali casi, l'ente impositore è esonerato dall'onere di accertamento degli eventi che giovino al contribuente, al quale, in assenza della denuncia, non surrogabile da eventuali forme di pubblicità, non può essere riconosciuto alcun beneficio”).
Le riflessioni sopra riportate permettono di ritenere assorbita ogni altra eccezione ed in particolare con riferimento alla presunta carenza di motivazione nell'accertamento impugnato valendo tutto ciò per tutte le annualità qui in discussione.
Per tutte queste ragioni, i ricorsi della Chiesa_1 di Trieste vanno respinti.
In punto di spese, questo collegio ritiene che la natura complessa delle questioni trattate comporti la compensazione per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia – sez. terza, definitivamente pronunciandosi sui ricorsi riuniti iscritti con rga 320/2022 e 321/2022 presentati dalla Chiesa_1 di Trieste:
-rigetta gli appelli riuniti;
-compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Trieste, il giorno 29 ottobre 2025
L'Estensore Il Presidente
Avv. Antonio Ribolsi Dott. Alberto Rossi
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 3, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
OS ALBERTO, Presidente
RIBOLSI ANTONIO-GISBERTO-GIO, Relatore
LOMBARDINI ROBERTO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 320/2022 depositato il 21/11/2022
proposto da
Chiesa_1 Di Trieste - P.IVA_1
Difeso da
Rag. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trieste - Piazza Unita' D'Italia, 4 34100 Trieste TS
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 86/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TRIESTE sez. 2 e pubblicata il 04/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 173486241 IMU 2015 - sull'appello n. 321/2022 depositato il 21/11/2022
proposto da
Chiesa_1 Di Trieste - P.IVA_1
Difeso da
Rag. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trieste - Piazza Unita' D'Italia, 4 34121 Trieste TS
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 90/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TRIESTE sez. 2 e pubblicata il 07/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3486289 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello
Resistente/Appellato: rigetto appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Chiesa_1 di Trieste in persona del suo legale rappresentante p.t., a mezzo del rag. Difensore_1 e dell'avv. Difensore_2 ha impugnato la sentenza n°86/2022 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste in data 27.1.2022 e depositata il 4.4.2022 . La materia del contendere riguarda un avviso di accertamento emesso dal Comune di Trieste in materia di
IMU per l'anno d'imposta 2015, motivato sulla scorta di un elenco di immobili ubicati nel territorio del detto comune, di proprietà dell'Ente appellante. Quest'ultimo evidenziava nell'atto impugnato i dati catastali, la base imponibile e l'importo dell'imposta evasa oltre gli accessori di legge.
I giudici di primo grado avevano rigettato il ricorso della Chiesa_1 avendo preliminarmente constatato la corretta motivazione dell'atto impugnato, preceduto peraltro da contraddittorio a seguito della notifica di un avviso bonario.
Nel merito, gli aditi giudici ritenevano non sussistere le condizioni di riconoscimento dell'esenzione ex art. 7 c.1 lett. i) del dlgs 504/92 così esprimendosi: “…Quindi per puntualizzare la questione al fine di poter invocare il diritto all'esenzione previsto dall 'art 7 citato occorrono in via concomitante un requisito soggettivo costituito dalla svolgimento di tali attività che siano poste in essere da un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e un requisito di carattere oggettivo costituito dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate……..Sul punto la verifica operata dal Comune di Trieste anche a seguito del contraddittorio endoprocedimentale deve reputarsi del tutto esaustiva. In particolare lo stesso Comune di Trieste ha riconosciuto che, alcuni degli immobili avevano le caratteristiche per essere considerati esenti: in particolare gli immobili di Indirizzo_1 e , pur in assenza di dichiarazione, sono stati riconosciuti esenti ai fini IMU per la effettività della destinazione a scopi religiosi degli stessi. Viceversa per altri immobili posseduti dalla Chiesa_1 di Trieste, tali caratteristiche e tale destinazione ad attività religiose non sussistevano, e non potevano giustificare l'invocata esenzione.
In primo luogo vengono in rilievo gli immobili individuati Dati_catastali_1, siti in Indirizzo_2
. Detti immobili risultano ceduti in comodato alla Parrocchia di Nominativo_4 e da questa dati in locazione commerciale a terzi. In questo caso correttamente il Comune nell'accertare l'imposta dovuta e tenuto conto di quanto emerso dalle verifiche ha ritenuto non presenti tutti i requisiti di legge idonei a giustificare l'esenzione per i 5 immobili di Indirizzo_2, considerate le caratteristiche peculiari di tali immobili . In particolare devono osservarsi i seguenti accertamenti : : • per due degli immobili risulta esistere una locazione, una con l'asilo nido Nominativo_4 s.r.l. ed una con l'Associazione_2; • non può essere considerato adibito a finalità di religione e di culto l'immobile di categoria D03 avente destinazione catastale di cinema come visura catastale;
• per i restanti immobili non è stata fornita alcuna specifica indicazione circa la destinazione effettiva degli stessi e la effettiva attività svolta, destinazione che deve essere provata e non semplicemente desunta dalla natura dell'ente possessore. Inoltre, dalle verifiche effettuate risulta che l'Associazione_2 s.rl. , locatario dell'immobile , fornisce anche la possibilità di alloggio a pagamento ai frequentanti i corsi..”.
Avverso tale deciso ha proposto appello la Chiesa_1 di Trieste articolato su due motivi:
1) Nullità della sentenza per carenza di motivazione e violazione di legge, in relazione alla eccepita carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, stante l'assenza di attività istruttoria svolta dal Comune di Trieste.
In sintesi, l'appellante non ha ritenuto sufficiente ai fini della correttezza dell'atto impugnato la semplice indicazione degli estremi catastali, corredati dall'ente impositivo di un'esplicazione solo in sede di controdeduzioni
2) Nullità della sentenza per carenza di motivazione e violazione di legge, in relazione alla eccepita nullità parziale dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, lett. i), D. Lgs. 30/12/1992
n. 504. In primo luogo, l'appellante eccepiva che: “..il D. L. n. 201/2011 all'art. 13, comma 12-ter, espressamente esonera dall'onere di presentare la dichiarazione I.M.U. i contribuenti che avevano già in passato osservato il relativo obbligo rispetto all'imposta comunale sugli immobili……L'obbligo di presentare la dichiarazione I.M.U. sorge, perciò, solo nei casi in cui ci siano state variazioni rilevanti in relazione alla determinazione dell'imposta…”. Nel merito invece: “…Si era altresì rappresentato che per quattro dei cinque enti di Indirizzo_3 e Indirizzo_2 facenti parte un unico comprensorio, dato in comodato alla Parroccchia di Santa Maria Maggiore2 (Allegato n. 2 al Ricorso di 1° gr.), l'avviso di accertamento era sicuramente sbagliato in quanto i medesimi erano stati utilizzati ai sensi dell'art. 7, lett. i) D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 16, lett. a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. La
Parrocchia - all'evidenza - condivide con la Chiesa_1 di Trieste le medesime finalità di cui alla citata Legge n. 222/1985…….si era pure precisato che il complesso immobiliare di Indirizzo_3 e del Collegio n. 6, è composto da 5 subalterni che sono (quasi tutti) strettamente pertinenziali all'attività di religione e culto da parte della citata Parrocchia. In particolare: - - - Indirizzo_3 (sDati_catastali_2
, cat. B/01, cl. 04, R.C. 9.474,86 l'edificio era uno degli accessi alla Casa parrocchia di Nominativo_4 che, per quanto già dedotto, è esente ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), D. Lgs. n. 504/1992;
Indirizzo_2 (tre enti immobiliari identificati: Dati_catastali_3, cat. B/01, R.C. 3.488,16; Dati_catastali_4 , cat. B/1, R.C. 1.403,22; Dati_catastali_5 , cat. C/2, R.C. 585,66) trova applicabilità l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992 essendo i medesimi direttamente utilizzati ai fini dell'attività di cui alla Legge n. 222/1985 trattandosi di enti che compongono la Casa parrocchiale ed il cui utilizzo è esclusivamente attinente alla catechesi ed altre attività della Parrocchia;
relativamente invece all'ente di Indirizzo_2, identificato con sez. Dati_catastali_6
, cat. D/3, R.C. 5.216,21, l'utilizzo è diverso da quello di religione e culto, essendo il medesimo stato concesso in locazione nella quasi sua totalità alla società “Asilo Nido Nominativo_4 s.r.l.” (Allegato n. 3 al Ricorso di 1° gr.), e una residua parte all' “Associazione_2 s.r.l.”. Solo per tale ultimo ente risulta non applicabile l'esenzione I.M.U..”.
Il Comune di Trieste si è regolarmente costituito in giudizio prendendo posizione sui motivi d'appello e precisamente:
-sul primo motivo, ha ritenuto che la richiamata giurisprudenza di legittimità afferisca ad un caso completamente diverso da quello in discussione;
-sul secondo punto invece, il Comune ha preliminarmente ribadito il principio secondo cui l'invocata esenzione fiscale comporti l'onere della prova a carico dell'obbligato fiscale. Ciò premesso: “..Dalle verifiche effettuate
è risultato che alcuni degli immobili avevano le caratteristiche per essere considerati esenti: in particolare gli immobili di Indirizzo_1, i quali, pur in assenza di dichiarazione, sono stati riconosciuti esenti ai fini IMU per la effettività della destinazione a scopi religiosi degli stessi. Ma per altri immobili posseduti dalla Chiesa_1 DI TRIESTE, tali caratteristiche non sussistevano, in particolare per gli immobili V/16 pcn 2235, sub da 1 a 5, siti in Indirizzo_2 , che risultano ceduti in comodato alla Parrocchia di Santa Maria Maggiore e da questa dati in locazione commerciale a terzi. Pertanto, correttamente l'ufficio, nell'accertare l'imposta dovuta e tenuto conto di quanto emerso dalle verifiche ha ritenuto non compresenti tutti i requisiti di legge per i 5 immobili di Indirizzo_2 considerato che: • per due degli immobili risulta esistere una locazione, una con l'Asilo Nido Nominativo_4 s.r.l. di cui controparte da effettivo atto nel ricorso ed una con l'Associazione_2; • non può essere considerato adibito a finalità di religione e di culto l'immobile di categoria D03 avente destinazione catastale di cinema (v. allegato 5 delle controdeduzioni di I grado); • per i restanti immobili non è stata fornita alcuna specifica indicazione circa la destinazione degli stessi e la effettiva attività svolta, destinazione che deve essere provata e non semplicemente desunta dalla natura dell'ente possessore. Inoltre, dalle verifiche effettuate risulta che l'Associazione_2 s.r.l., locatario dell'immobile (v. allegato 6 delle controdeduzioni di I grado), fornisce anche la possibilità di alloggio a pagamento ai frequentanti i corsi (v. allegato 7 delle controdeduzioni di I grado). Né è stata dimostrata la presenza stabile di religiosi negli spazi non locati, mentre è stata accertata lo svolgimento di attività rilevante ai fini IVA, e quindi di tipo commerciale, qualificata come locazione di beni immobili da parte della Parrocchia di Nominativo_4, comodataria degli immobili di Indirizzo_2 (v. allegato 8 delle controdeduzioni di I grado)”.
*******
Con separato ricorso iscritto con l'rga 321/2022, la Chiesa_1 di Trieste in persona del suo legale rappresentante p.t., a mezzo del rag. Difensore_1 e dell'avv. Difensore_2 ha impugnato la sentenza n°90/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste in data 27.1.2022, successivamente depositata in data 7.4.2022 . La materia del contendere riguarda un avviso di accertamento emesso dal comune di Trieste in materia di
IMU per gli anni d'imposta 2012 e 2013 nonché in materia di IUC per l'anno 2014 in ragione di alcuni immobili posseduti dall'Ente appellante per i quali non risultava effettuato il versamento di quanto dovuto.
La Corte di primo grado aveva respinto il ricorso così esprimendosi:
-“…. L'assunto della parte ricorrente si fonda su un erroneo presupposto vale a dire che il dies a quo dal quale computare prescrizione e/o decadenza dovrebbe coincidere con il termine previsto per il pagamento delle somme relative alle annualità 2012 e 2013. Ciò non è in quanto il termine da cui calcolare la prescrizione decorre da quando la contribuente avrebbe dovuto procedere con l'invio – necessario – del modello IMU/
EN , coincidente nel caso in esame con il 30 novembre 2014. Nel caso in esame partendo da tale ultima data, sia l'avviso bonario, recapitato in data 9.10.2019, sia il successivo avviso di accertamento, consegnato il 2.1.2020 ma affidato al servizio postale in data 27.12.2019, abbiano scongiurato il maturare di qualsivoglia decadenza/prescrizione (trovando peraltro applicazione il principio delle scissione degli effetti della notifica)
E' parimenti infondato il motivo incentrato sulla pretesa inesistenza dell'obbligo di presentare la dichiarazione
. Il tenore testuale dell'impianto normativo è univoco e conviene riportarlo . L'imposta municipale propria
IMU è stata istituita con il decreto legislativo 23 del 14 marzo 2011 ed anticipata all'anno 2012 con il decreto legge 201/2011 conv. con modificazioni nella legge 214/2011 in sostituzione della Imposta comunale sugli immobili – ICI – per la componente immobiliare. All'IMU si applicano alcune norme dell'ICI espressamente richiamate tra le quali quella relativa alla esenzione dall'imposta di cui all'articolo 7, comma 1, lett. i) del decreto legislativo n. 504 del 1992 in materia di ICI. Le modalità applicative di tale esenzione sono contenute nell'articolo 91bis del DL. 1/2012, convertito in Legge 27/2012, recante norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali. L'espressa previsione dell'obbligo dichiarativo per gli immobili esenti degli enti non commerciali è contenuto aI comma 3 dell'art. 91-bis citato”.
Nel merito della vicenda, l'adita Corte di primo grado ha riprodotto le ragioni di cui alla sopra citata sentenza n°86/2022.
Avverso tale deciso ha proposto appello la Chiesa_1 di Trieste affidandosi ai seguenti motivi:
- 1) Nullità della sentenza per carenza di motivazione e violazione di legge, in relazione alla eccepita nullità dell'avviso di accertamento con riferimento alle annualità 2012 e 2013 per intervenuta prescrizione/ decadenza, ricorrendo un'ipotesi di notifica tardiva da parte del Comune di Trieste.
La difesa così si esprimeva: “..Sul punto, nel riservarci di approfondire la questione dell'obbligo dichiarativo al successivo motivo di appello, preme in questa sede sottolineare che per la parte degli immobili posseduti dalla Chiesa_1 che erano “totalmente imponibili” non esisteva alcun obbligo dichiarativo, ai fini dell'I.M.U., giusta il dettato dell'art. 13, comma 12-ter, D. L. n. 201/2011 secondo cui, “Restano ferme […] le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili”: nel caso di specie infatti l'Ente aveva presentato la dichiarazione ai fini dell'IC.I. per cui non sussisteva alcun obbligo di presentare la dichiarazione I.M.U. per gli immobili “totalmente imponibili”;
-2) Nullità della sentenza per carenza di motivazione e violazione di legge, in relazione alla eccepita violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 12-ter, del D. L. n. 201 del 2011 e 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto gli immobili posseduti dalla Chiesa_1 di Trieste non rientrano nel novero di quelli obbligati a presentare la dichiarazione I.M.U. EN. Secondo l'appellante: “..i Giudici di prima istanza non hanno dato alcun valore alla circostanza - da noi debitamente evidenziata in ricorso - per cui è il D. L.
n. 201/2011 all'art. 13, comma 12-ter, che ha espressamente esonerato dall'onere di presentare la dichiarazione IMU i contribuenti che avevano già in passato osservato il relativo obbligo rispetto all'imposta comunale sugli immobili”;
-3) Nullità della sentenza per carenza di motivazione e violazione di legge, in relazione alla eccepita nullità parziale dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, lett. i), D. Lgs. 30/12/1992
n. 504. Su questo punto, la difesa appellante ha riprodotto le stesse ragioni di cui al ricorso rga 320/2022.
Il Comune di Trieste si è regolarmente costituito in giudizio riproducendo le stesse ragioni di cui sopra ed in particolare, a proposito della intervenuta decadenza nei termini di notifica dell'atto impugnato, ha ribadito il principio normativo del computo dei termini dal termine di presentazione della dichiarazione IMU, ritenuta obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono stati discussi all'udienza pubblica del 29 ottobre 2025
Il collegio, letti gli atti e sentiti il relatore ed i difensori delle parti ha ritenuto di riunire i ricorsi 320/2022 e
321/2022 per connessione soggettiva ed oggettiva. Nel merito i ricorsi riuniti sono infondati e vanno rigettati per le seguenti ragioni.
La prima questione da affrontare concerne la tempestività dell'avviso di accertamento notificato dal Comune di Trieste per gli anni d'imposta 2012 e 2013 per il quale si confrontano due tesi opposte: quella del comune ha ritenuto che la Chiesa_1 fosse tenuta all'obbligo dichiarativo per come indicato dall'art. 91 bis c.3 del d.l. n°1/2012 conv. dalla l. n°27 del 24.3.2012. Il tenore letterale della norma si pone così: “…a partire dal 1° gennaio 2013,….l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione…..” facendo così intendere che l'obbligo dichiarativo si fondasse sull'ipotesi di un mutamento nell'utilizzo dell'immobile (per le annualità 2012 e 2013 la dichiarazione era da presentare entro il 30.11.2014).
Al di fuori di tale ipotesi e secondo la tesi della DChiesa_1 che avrebbe già provveduto a presentare la dichiarazione ICI/IMU, varrebbe invece il principio normativo di cui all'art.13 c.12 ter del d.l. 201/2011 conv. nella l. n°27.12.2011 n°214 che così recita: “..I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il
30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni”.
Queste precisazioni risultano necessarie ai fini del calcolo del termine di decadenza entro cui l'atto di accertamento IMU deve essere notificato atteso che l'art.1 c. 161 l. 296/2006 stabilisce la decorrenza del termine di 5 anni dalla data di scadenza dei versamenti ovvero di presentazione della dichiarazione. Delineato il quadro normativo di riferimento, questo collegio ritiene preliminarmente di valorizzare il costante orientamento giurisprudenziale che pone a carico del contribuente l'onere di provare le condizioni che gli permetterebbero di godere di un'agevolazione fiscale ed in particolare dell'esenzione IMU/ICI (ex multis
Cass. Sez.
5 - Ordinanza n. 20971 del 26/07/2024 secondo cui: “..L'esenzione ICI, prevista dall'art. 7, comma
1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, è applicabile agli immobili di culto dove viene svolta attività didattica quando sussistono cumulativamente sia il requisito soggettivo riguardante la natura non commerciale dell'ente - sia quello oggettivo - la realizzazione dell'attività con modalità non commerciali -, i quali devono essere provati dal contribuente, tenuto a dimostrare la loro sussistenza in concreto e, cioè, che l'attività
a cui l'immobile è destinato, rientrando tra quelle esenti, è posta in essere con modalità non economiche, in quanto resa a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il beneficio fiscale, riconoscendo che le rette scolastiche erano significativamente inferiori rispetto al parametro del costo medio per studente pubblicato dal M.I.U.
R., ma non costituivano un corrispettivo meramente formale o simbolico)”.
In ragione di quanto sopra detto, dagli atti dei fascicoli di causa non risulta prodotta la dichiarazione ICI/IMU che illo tempore sarebbe stata presentata a conferma dell'esistenza del presupposto per ritenere la Chiesa_1 esentata dal presentare una nuova dichiarazione secondo la previsione del citato art. 91 bis c.3 del d.l. n°
1/2012 conv. dalla l. n°27 del 24.3.2012. Di conseguenza il termine di decadenza per le annualità sopra riferite deve ritenersi correttamente individuato al 31.12.2019 (quinto anno successivo), assunto che la notifica sia stata effettuata a mezzo posta e spedita il 27.12.2019 .
Sotto altro profilo ed in punto di merito, gli esiti del contraddittorio svolto con il comune di Trieste hanno dato ampia prova della correttezza del calcolo dell'imposta dovuta, pur in assenza della dichiarazione ICI/IMU che avrebbe dovuto essere regolarmente presentata (e provata in giudizio). In tal caso sono stati esentati quegli immobili di cui vi era prova della destinazione all'esercizio del culto distinti da tutti gli altri come debitamente esposto negli atti difensivi del comune.
Non a caso, anche a tal riguardo ha avuto una incidenza specifica l'omessa presentazione della dichiarazione
ICI/IMU (attesa la mancanza di prova relativa) come chiaramente supportato dalla Suprema Corte di
Cassazione (ex multis Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 31726 del 10/12/2024 : “..In tema di IMU, l'avviso di accertamento deve motivare le ragioni del diniego dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs.
n. 504 del 1992, laddove essa sia stata specificamente richiesta da parte del contribuente, tramite la dichiarazione redatta secondo il modello ministeriale, predisposto con il d.m. 26 giugno 2014. Ed ancor di più Cass. Sez.
5 - Sentenza n. 16421 del 18/06/2025: “..in tema d'imposta comunale sugli immobili, l'art. 37, comma 53, d.l. n. 223 del 2006, conv. nella l. n. 248 del 2006, ha fatto salvo l'obbligo di denunciare le variazioni soggettive ed oggettive incidenti sulla determinazione dell'imposta degli immobili già dichiarati e comportanti riduzioni d'imposta, non conoscibili per via officiosa dal Comune, sicché, in tali casi, l'ente impositore è esonerato dall'onere di accertamento degli eventi che giovino al contribuente, al quale, in assenza della denuncia, non surrogabile da eventuali forme di pubblicità, non può essere riconosciuto alcun beneficio”).
Le riflessioni sopra riportate permettono di ritenere assorbita ogni altra eccezione ed in particolare con riferimento alla presunta carenza di motivazione nell'accertamento impugnato valendo tutto ciò per tutte le annualità qui in discussione.
Per tutte queste ragioni, i ricorsi della Chiesa_1 di Trieste vanno respinti.
In punto di spese, questo collegio ritiene che la natura complessa delle questioni trattate comporti la compensazione per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia – sez. terza, definitivamente pronunciandosi sui ricorsi riuniti iscritti con rga 320/2022 e 321/2022 presentati dalla Chiesa_1 di Trieste:
-rigetta gli appelli riuniti;
-compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Trieste, il giorno 29 ottobre 2025
L'Estensore Il Presidente
Avv. Antonio Ribolsi Dott. Alberto Rossi