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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/12/2025, n. 4956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4956 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5372/2024
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo
Quinta Sezione Civile
Nella persona della dr.ssa DA ZZ, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5372/2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente tra
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, Parte_1 dall'Avv. Salvatore Narbone e dall'Avv. Antonella Musciotto, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale dell' CP_1
Opponente
e elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Controparte_2
Michelangelo n. 56 presso lo studio dell'Avv. Carlo Iovinelli. il quale la rappresenta e difende in virtù di procura speciale
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 998/2024
Conclusioni parte opponente: “Riconoscere l'infondatezza della pretesa creditoria fino a concorrenza di € 7.760,80 con conseguente infondatezza della connessa domanda per interessi ex d.lgs.231/02, interessi ex art. 1284 4° CC, risarcimento danni ex art. 6 d.lgs.
231/02, e, in quota parte, delle spese legali liquidate, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo n 998/2024 (Rg 3189/2024), con favore delle spese”.
pagina 1 di 5 Conclusioni parte opposta: “in via preliminare: atteso il riconoscimento del debito e/o i pagamenti eseguiti dall'opponente, l'evidente sua responsabilità, tenuto conto che
l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, e che le contestazioni ex adverso riguardano solo parte del credito e peraltro sono agevolmente superabili, concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 998/2024 (rg 3189/2024) reso dal
Tribunale di Palermo, depositato e notificato il 12.03.2024, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per
l'intero importo o nella misura che il Giudice riterrà; nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 998/2024 (rg 3189/2024) reso dal
Tribunale di Palermo, e per l'effetto condannare l'opponente a pagare le somme ed accessori di cui al decreto ingiuntivo opposto (la somma di € 10.992,96 per sorta capitale, oltre agli interessi moratori dalle singole scadenze fino al soddisfo, ed euro 40,00 a titolo di spese di recupero, ed alle spese legali liquidate in euro 712,50 per compensi ed accessori in favore del creditore); in via riconvenzionale: in caso di revoca del decreto, accertare e dichiarare in ogni caso l'ingiustificato arricchimento della parte opposta, condannando l'opponente al risarcimento del danno in misura pari al valore della merce consumata oggetto del decreto cui estensivamente ci si riporta oltre accessori ed interessi moratori, ovvero nella misura che il giudice riterrà nel caso anche equitativa, ed eventualmente compensando tale importo con la somma liquidata in favore dell'opponente
a qualsiasi titolo;
in ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso, con distrazione all'Avvocato costituito, determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, del contributo unificato e successive spese occorrende”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 998/2024 reso dal Tribunale di Palermo su istanza di per il Controparte_2 pagamento di alcune forniture e notificato il 13.3.2024, eccependo in parte l'intervenuto pagamento del debito in parte l'insussistenza dell'inadempimento.
In via preliminare, deve ricordarsi che, conformemente all'orientamento sviluppato dalla
Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per pagina 2 di 5 l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. Cass. S.U. 30.10.2001 n.13533). Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale.
E' poi pacifico che la fattura, sufficiente per ottenere il decreto ingiuntivo, non è prova adeguata dell'obbligazione in caso di giudizio di merito.
Tanto premesso, l'opposizione è parzialmente fondata.
Divere fatture risultano in effetti già pagate: la fattura n. 39/E del 1.5.2015 per € 966,00 con mandato n. 11579 del 7.8.2015 (cfr. all.2 citazione e memoria 183); la fattura n. 822/E del
7.8.2017 per € 1.250,00 con mandato n. 24492 del 16.4.2024; la fattura n. 926J del
15.6.2023 per € 1.385,45 (che è stata pagata per € 905,85 con mandato di pagamento n.
12861 del 27.2.2024 (all. 7 citazione); il residuo importo di euro 400,40 è stato stornato sulla nota di credito n. 2374J del 30.11.2023 (anche indicata nel ricorso monitorio) per errata fornitura della “riboflavina” 25 mg e 50 mg, e l'ulteriore residuo di euro 79,29 è stato stornato sulla nota di credito n. 2376/J del 30.11.2023 (all. 8 citazione) per rettifica del prezzo della 500 mg” erroneamente fatturata ad euro 0,72 a compressa piuttosto Parte_2 che ad euro 0,36 come indicato nell'ordine n. 23013017 del 20.4.2023 (all. 9 citazione); la fattura n. 2375/J del 30.11.2023 per € 364,00 è stata pagata con mandato n. 24065 dell'11.4.2024 (all. 10 citazione); la fattura n. 588J del 30.6.2021 per € 1.333,95 con il mandato n. 24490 del 16.4.2024; la fattura n. 748J del 31/08/2021 di euro 648,76 con ordinativo di pagamento n. 25927 del 24/04/2024; la 1576J del 31/12/2022 per euro
1.111,00 con ordinativo di pagamento n. 24974 del 18/04/2024;
Inoltre, coglie nel segno la contestazione relativa alle fatture n. 3174/F del 1.7.2014 per euro 1.386,00 e n. 4371F del 18.9.2014 per euro 924,00, posto che parte opposta non ha fornito prova di avere in effetti consegnato la merce descritta nelle fatture.
Analogamente fondata è la contestazione per la fattura n. 115J del 31.3.2021 per euro
753,89 che è stata pagata ad eccezione di euro 30.50, pari a 100 compresse di riboflavina Cont che l' sostiene di non avere né ordinato né ricevuto: sul punto, Controparte_2
pagina 3 di 5 non ha depositato l'ordine relativo n. 21003846 del 18/3/2021, né ha fornito prova della consegna di merce ulteriore rispetto a quella pagata. Cont Non coglie nel segno, invece, quanto opposto dall' con riferimento alla fattura n. 408J del 12.5.2022 per € 236,50, che, secondo l'opponente, non corrisponderebbe all'ordine
22001270. Risulta invece che l'ordine in oggetto (cfr. doc. 8 comparsa di costituzione) comprendeva quanto riportato nella fattura contestata (100 cps di 150 MG Persona_1
e 100 cps di 50 MG) e quanto portato da altra fattura (nr. 114j del Persona_1
Cont 15.3.2022 già pagata da con il mandato n. 24429 del 14/6/2022), ossia 200 cps di da 110 mg e n. 60 bustine di potassio. Persona_1
Cont Nessuna sostanziale contestazione risulta mossa alla difesa dell' con riferimento alla fattura n. 2629J del 28.12.2023 per € 1.983,00 che è stata pagata per il minor importo di €
1.911,00 al netto di iva
Altrettanto fondata è la contestazione relativa alla fattura 988/E del 25.9.2017 per euro
500,00, per la quale parte opposta non ha emesso la fattura elettronica.
In ultima analisi, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e parte opponente va condannata a pagare le fatture nr. 408j per € 236,00 e la fattura nr. 2377j per € 85,50, per complessivi €
321.50, sulla quale andranno calcolati gli interessi per ritardato pagamento ex d.lgs. 231/02.
Vanno poi riconosciuti i soli interessi per ritardato pagamento ex d.lgs. 231/02 per le seguenti fatture: la fattura n. 822/E del 7.8.2017 per € 1.250,00 pagata con mandato n.
24492 del 16.4.2024; la fattura n. 2375/J del 30.11.2023 per € 364,00 pagata con mandato n. 24065 dell'11.4.2024; la fattura n. 588J del 30.6.2021 per € 1.333,95 pagata con il mandato n. 24490 del 16.4.2024; la fattura n. 748J del 31/08/2021 di euro 648,76 pagata con ordinativo di pagamento n. 25927 del 24/04/2024; la fattura 1576J del 31/12/2022 per euro 1.111,00 pagata con ordinativo di pagamento n. 24974 del 18/04/2024.
In relazione alla parziale fondatezza dell'opposizione, che ha quindi giustificato la non accettazione della proposta conciliativa, le spese del giudizio vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
pagina 4 di 5 in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo 998/2024; Cont condanna al pagamento di complessivi € 321.50, oltre interessi per ritardato pagamento ex d.lgs. 231/02; Cont condanna al pagamento degli interessi per ritardato pagamento ex d.lgs. 231/02 per le fatture n. 822/E del 7.8.2017; n. 2375/J del 30.11.2023; n. 588J del 30.6.2021; n. 748J del
31/08/2021 e nr. 1576J del 31/12/2022; compensa integralmente le spese del giudizio.
Palermo, 6.12.2025
La Giudice
DA ZZ
pagina 5 di 5
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo
Quinta Sezione Civile
Nella persona della dr.ssa DA ZZ, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5372/2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente tra
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, Parte_1 dall'Avv. Salvatore Narbone e dall'Avv. Antonella Musciotto, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale dell' CP_1
Opponente
e elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Controparte_2
Michelangelo n. 56 presso lo studio dell'Avv. Carlo Iovinelli. il quale la rappresenta e difende in virtù di procura speciale
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 998/2024
Conclusioni parte opponente: “Riconoscere l'infondatezza della pretesa creditoria fino a concorrenza di € 7.760,80 con conseguente infondatezza della connessa domanda per interessi ex d.lgs.231/02, interessi ex art. 1284 4° CC, risarcimento danni ex art. 6 d.lgs.
231/02, e, in quota parte, delle spese legali liquidate, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo n 998/2024 (Rg 3189/2024), con favore delle spese”.
pagina 1 di 5 Conclusioni parte opposta: “in via preliminare: atteso il riconoscimento del debito e/o i pagamenti eseguiti dall'opponente, l'evidente sua responsabilità, tenuto conto che
l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, e che le contestazioni ex adverso riguardano solo parte del credito e peraltro sono agevolmente superabili, concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 998/2024 (rg 3189/2024) reso dal
Tribunale di Palermo, depositato e notificato il 12.03.2024, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per
l'intero importo o nella misura che il Giudice riterrà; nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 998/2024 (rg 3189/2024) reso dal
Tribunale di Palermo, e per l'effetto condannare l'opponente a pagare le somme ed accessori di cui al decreto ingiuntivo opposto (la somma di € 10.992,96 per sorta capitale, oltre agli interessi moratori dalle singole scadenze fino al soddisfo, ed euro 40,00 a titolo di spese di recupero, ed alle spese legali liquidate in euro 712,50 per compensi ed accessori in favore del creditore); in via riconvenzionale: in caso di revoca del decreto, accertare e dichiarare in ogni caso l'ingiustificato arricchimento della parte opposta, condannando l'opponente al risarcimento del danno in misura pari al valore della merce consumata oggetto del decreto cui estensivamente ci si riporta oltre accessori ed interessi moratori, ovvero nella misura che il giudice riterrà nel caso anche equitativa, ed eventualmente compensando tale importo con la somma liquidata in favore dell'opponente
a qualsiasi titolo;
in ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso, con distrazione all'Avvocato costituito, determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, del contributo unificato e successive spese occorrende”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 998/2024 reso dal Tribunale di Palermo su istanza di per il Controparte_2 pagamento di alcune forniture e notificato il 13.3.2024, eccependo in parte l'intervenuto pagamento del debito in parte l'insussistenza dell'inadempimento.
In via preliminare, deve ricordarsi che, conformemente all'orientamento sviluppato dalla
Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per pagina 2 di 5 l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. Cass. S.U. 30.10.2001 n.13533). Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale.
E' poi pacifico che la fattura, sufficiente per ottenere il decreto ingiuntivo, non è prova adeguata dell'obbligazione in caso di giudizio di merito.
Tanto premesso, l'opposizione è parzialmente fondata.
Divere fatture risultano in effetti già pagate: la fattura n. 39/E del 1.5.2015 per € 966,00 con mandato n. 11579 del 7.8.2015 (cfr. all.2 citazione e memoria 183); la fattura n. 822/E del
7.8.2017 per € 1.250,00 con mandato n. 24492 del 16.4.2024; la fattura n. 926J del
15.6.2023 per € 1.385,45 (che è stata pagata per € 905,85 con mandato di pagamento n.
12861 del 27.2.2024 (all. 7 citazione); il residuo importo di euro 400,40 è stato stornato sulla nota di credito n. 2374J del 30.11.2023 (anche indicata nel ricorso monitorio) per errata fornitura della “riboflavina” 25 mg e 50 mg, e l'ulteriore residuo di euro 79,29 è stato stornato sulla nota di credito n. 2376/J del 30.11.2023 (all. 8 citazione) per rettifica del prezzo della 500 mg” erroneamente fatturata ad euro 0,72 a compressa piuttosto Parte_2 che ad euro 0,36 come indicato nell'ordine n. 23013017 del 20.4.2023 (all. 9 citazione); la fattura n. 2375/J del 30.11.2023 per € 364,00 è stata pagata con mandato n. 24065 dell'11.4.2024 (all. 10 citazione); la fattura n. 588J del 30.6.2021 per € 1.333,95 con il mandato n. 24490 del 16.4.2024; la fattura n. 748J del 31/08/2021 di euro 648,76 con ordinativo di pagamento n. 25927 del 24/04/2024; la 1576J del 31/12/2022 per euro
1.111,00 con ordinativo di pagamento n. 24974 del 18/04/2024;
Inoltre, coglie nel segno la contestazione relativa alle fatture n. 3174/F del 1.7.2014 per euro 1.386,00 e n. 4371F del 18.9.2014 per euro 924,00, posto che parte opposta non ha fornito prova di avere in effetti consegnato la merce descritta nelle fatture.
Analogamente fondata è la contestazione per la fattura n. 115J del 31.3.2021 per euro
753,89 che è stata pagata ad eccezione di euro 30.50, pari a 100 compresse di riboflavina Cont che l' sostiene di non avere né ordinato né ricevuto: sul punto, Controparte_2
pagina 3 di 5 non ha depositato l'ordine relativo n. 21003846 del 18/3/2021, né ha fornito prova della consegna di merce ulteriore rispetto a quella pagata. Cont Non coglie nel segno, invece, quanto opposto dall' con riferimento alla fattura n. 408J del 12.5.2022 per € 236,50, che, secondo l'opponente, non corrisponderebbe all'ordine
22001270. Risulta invece che l'ordine in oggetto (cfr. doc. 8 comparsa di costituzione) comprendeva quanto riportato nella fattura contestata (100 cps di 150 MG Persona_1
e 100 cps di 50 MG) e quanto portato da altra fattura (nr. 114j del Persona_1
Cont 15.3.2022 già pagata da con il mandato n. 24429 del 14/6/2022), ossia 200 cps di da 110 mg e n. 60 bustine di potassio. Persona_1
Cont Nessuna sostanziale contestazione risulta mossa alla difesa dell' con riferimento alla fattura n. 2629J del 28.12.2023 per € 1.983,00 che è stata pagata per il minor importo di €
1.911,00 al netto di iva
Altrettanto fondata è la contestazione relativa alla fattura 988/E del 25.9.2017 per euro
500,00, per la quale parte opposta non ha emesso la fattura elettronica.
In ultima analisi, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e parte opponente va condannata a pagare le fatture nr. 408j per € 236,00 e la fattura nr. 2377j per € 85,50, per complessivi €
321.50, sulla quale andranno calcolati gli interessi per ritardato pagamento ex d.lgs. 231/02.
Vanno poi riconosciuti i soli interessi per ritardato pagamento ex d.lgs. 231/02 per le seguenti fatture: la fattura n. 822/E del 7.8.2017 per € 1.250,00 pagata con mandato n.
24492 del 16.4.2024; la fattura n. 2375/J del 30.11.2023 per € 364,00 pagata con mandato n. 24065 dell'11.4.2024; la fattura n. 588J del 30.6.2021 per € 1.333,95 pagata con il mandato n. 24490 del 16.4.2024; la fattura n. 748J del 31/08/2021 di euro 648,76 pagata con ordinativo di pagamento n. 25927 del 24/04/2024; la fattura 1576J del 31/12/2022 per euro 1.111,00 pagata con ordinativo di pagamento n. 24974 del 18/04/2024.
In relazione alla parziale fondatezza dell'opposizione, che ha quindi giustificato la non accettazione della proposta conciliativa, le spese del giudizio vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
pagina 4 di 5 in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo 998/2024; Cont condanna al pagamento di complessivi € 321.50, oltre interessi per ritardato pagamento ex d.lgs. 231/02; Cont condanna al pagamento degli interessi per ritardato pagamento ex d.lgs. 231/02 per le fatture n. 822/E del 7.8.2017; n. 2375/J del 30.11.2023; n. 588J del 30.6.2021; n. 748J del
31/08/2021 e nr. 1576J del 31/12/2022; compensa integralmente le spese del giudizio.
Palermo, 6.12.2025
La Giudice
DA ZZ
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