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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 04/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto:
“Separazione”. S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1164/2024R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi residenti a [...], elettivamente domiciliati in Torino alla via Pastrengo n. 20 presso lo studio dell'Avv. Cinzia Chiarabelli per delega in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, alle seguenti
condizioni: • Ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile l'annotazione nei Pubblici Registri della separazione
personale dei coniugi trascritto presso Registro Atti di matrimonio del Comune di Comune di
Settimo Torinese al n. 44, parte I, Ufficio 1, anno 2007.
• I coniugi sono concordi nel procedere alla vendita della casa coniugale sita in Settimo Torinese
alla via Milano n. 29/E, continuando a corrispondere al 50% la rata di mutuo sino alla vendita
e suddividendo al 50% del ricavato della vendita rimanente a seguito dell'estinzione del mutuo
ipotecario.
• Dall'allontanamento dalla casa coniugale del Sig. le spese ordinarie relative Pt_2
all'immobile rimarranno a carico della Signora così come le fatture relative alla rete Pt_1
telefonica ed internet.
• Disporre l'affido condiviso dei figli minorenni e con mantenimento della Per_1 Per_2
residenza presso la madre.
• Il Sig. verserà alla Signora un assegno di mantenimento mensile per ciascun Pt_2 Pt_1
figlio di € 125,00 fino alla vendita della casa da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo
di bonifico bancario, che annualmente verrà adeguato secondo i parametri ISTAT.
• Il Sig. dopo la vendita della casa coniugale, verserà alla Signora un assegno Pt_2 Pt_1
di mantenimento mensile per ciascun figlio di € 200,00 fino alla vendita della casa da versarsi
entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, che annualmente verrà adeguato
secondo i parametri ISTAT.
• Dal mese di giugno 2024 la Signora percepirà integralmente l'assegno unico INPS Pt_1
relativo ai figli minori ed Per_2 Per_1
• Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e ricreative verranno sostenute al 50% da
ciascun genitore, purchè venga previamente concordata la necessità, gli importi e la destinazione.
Le spese non concordate, purché non indifferibili, rimarranno a carico del genitore che le ha
sostenute. In ogni caso dovrà essere fornito idoneo supporto giustificativo, cioè fattura o ricevuta
fiscale, ed il rimborso dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data della richiesta scritta,
corredata dei documenti giustificativi. In caso di disaccordo sulla necessità della spesa da
sostenere si farà riferimento al Protocollo d'Intesa Magistrati/avvocati del Tribunale di Torino. • Il Signor potrà tenere con sé i figli minori ogni qualvolta le condizioni di lavoro glielo Pt_2
consentano ed in ogni caso previo accordo con la Signora e con i figli. Pt_1
• In caso di disaccordo tra i coniugi comunque il Sig. potrà vedere i minori con le Pt_2
seguenti modalità: a fine settimana alterni dal venerdi all'uscita da scuola alla domenica sera alle
ore 20,00, oltrechè un pomeriggio alla settimana dall'uscita da scuola alle ore 20,00 alloquando
riconsegnerà i minori presso la casa materna. I coniugi saranno liberi di apportare modifiche al
calendario visite padre/figli in caso di necessità lavorative e/o personali.
• Nelle vacanze di Natale e nelle vacanze Pasquali una settimana per ciascun genitore ad anni
alterni mentre nelle vacanze estive, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, per almeno
due settimane consecutive, comunicando reciprocamente i relativi periodi di frequentazione con
un preavviso di almeno 30 giorni.
• Il Sig. lascerà il veicolo Fiat Panda targato EB687MN, di sua proprietà, in uso alla Pt_2
Signora la quale si farà carico di tutte le relative spese. Pt_1
• I coniugi dichiarano che ogni altra questione economica è già stata prima d'ora definita”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole:”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 14.5.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2
affinché pronunciasse la separazione personale tra loro. I coniugi hanno premesso che:
- contraevano matrimonio civile in Settimo Torinese il giorno 22 settembre 2007, con regime patrimoniale della comunione dei beni. L'atto di matrimonio veniva trascritto presso i Pubblici Registri dello Stato Civile del Comune di Settimo Torinese al n. 44,
parte I, Ufficio 1, anno 2007.
- dal matrimonio nascevano due figli: nato a [...] il 24 settembre Persona_3
2009 e nato a [...] il [...]; Persona_4
- i coniugi sono addivenuti alla determinazione di procedere alla separazione personale.
Con provvedimento del 3.12.2024 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati. Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è
meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”)
possono essere integralmente recepite e ratificate dal Collegio.
Il P.M. con provvedimento trasmesso alla cancelleria dell'intestato Tribunale in data 5.6.2024 ha espresso parere favorevole all'omologazione della separazione alle condizioni concordate dalle parti.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno poste in misura paritaria a carico di ciascuna parte.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e – che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile in Settimo Torinese il giorno 22 settembre 2007, con regime patrimoniale della comunione dei beni. L'atto di matrimonio veniva trascritto presso i
Pubblici Registri dello Stato Civile del Comune di Settimo Torinese al n. 44, parte I,
Ufficio 1, anno 2007 – alle condizioni concordate sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 28 gennaio 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)