Ordinanza cautelare 20 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 6 giugno 2025
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00513/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00466/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 466 del 2025, proposto da
NA MO, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Gallo, Marta Maurino, Chiara Ponticelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Roccamonfina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
1) del provvedimento prot. 0012220 del 19.11.2024, pratica 2023/0013/PDC del Comune di Roccamonfina con cui l’Ente ha comunicato a parte ricorrente l’improcedibilità della SCIA n. 4/24, avente ad oggetto “(Manutenzione straordinaria) intervento progettuale che prevede la sostituzione dell’attuale manto (in cotto) mediante messa in opera di un nuovo manto discontinuo, previo smontaggio delle tegole e delle grondaie esistenti e sostituzione dell’orditura lignea sia principale che secondaria, sito in via XXIII Settembre, 75, catastalmente identificato al foglio 20, particella 5320”;
2) del provvedimento del Ministero della cultura - Soprintendenza delle belle arti e del paesaggio per le province di Caserta e Benevento, adottato con nota n. MIC/MIC_SABAP-CE_UO3/13.11.2024/0023779-P, prot. 12033 del 14.11.2024;
3) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, non conosciuti da parte ricorrente, se lesivi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Roccamonfina e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Caserta e Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa PA LM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato la nota del 19 novembre 2024 con la quale il Comune di Roccamonfina le ha comunicato l’improcedibilità della SCIA n. 4/24, avente ad oggetto “(Manutenzione straordinaria) intervento progettuale che prevede la sostituzione dell’attuale manto (in cotto) mediante messa in opera di un nuovo manto discontinuo, previo smontaggio delle tegole e delle grondaie esistenti e sostituzione dell’orditura lignea sia principale che secondaria, sito in via XXIII Settembre, 75, catastalmente identificato al foglio 20, particella 5320” sulla base del presupposto parere della Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento (d’ora in avanti, Soprintendenza) reso ai sensi dell’art. 146 del d.lg. n. 42/2004.
A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si sono costituiti per resistere il Ministero e il Comune intimati.
La domanda di tutela cautelare è stata accolta ai fini del riesame con l’ordinanza n. 357 del 20 febbraio 2025.
Con l’ordinanza n. 4318 del 6 giugno 2025 la Sezione ha accolto la domanda di esecuzione della suddetta misura cautelare.
In esito a tale ordinanza la Soprintendenza ha emesso il parere favorevole all’invocato intervento edilizio.
Con memoria depositata in data 20 gennaio 2026 parte ricorrente ha dichiarato che non sussiste più interesse alla decisione insistendo, tuttavia, per la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite.
Alla pubblica udienza del 22 gennaio 206 la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato quanto rappresentato dalla ricorrente al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Sulla base del principio della soccombenza virtuale le spese devono essere poste a carico del Ministero resistente che con successivo provvedimento ha riconosciuto le ragioni della ricorrente mentre devono essere compensate nei riguardi del Comune di Roccamonfina.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna il Ministero intimato al pagamento in favore degli avvocati di parte ricorrente dichiaratisi antistatari delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato (nella misura effettivamente versata); compensa le spese nei confronti del Comune intimato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA CI, Presidente
PA LM, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA LM | PA CI |
IL SEGRETARIO