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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/12/2025, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1048/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1048/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. BENEDETTA Parte_1 C.F._1 RICCOTTI;
RICORRENTE contro
(c.f. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
- Ritenere e dichiarare accertato il diritto vantato dal Sig. Avv. alla corresponsione Parte_1 dell'onorario e delle spese professionali oltre interessi dal dì della domanda al momento dell'effettivo pagamento nella misura pari ad €.2.714,92; - per l'effetto condannare la Sig.ra nata a [...] il [...], CF. , residente in [...](Rg) C. da Scala Marina snc, alla C.F._2 corresponsione del pagamento della somma di € 2.714,92, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo in favore dell'Avv. - Con ogni pronuncia inerente e consequenziale. Con Parte_1 vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, l'avv. conveniva in Parte_1 giudizio al fine di ottenere il recupero dell'onorario per le prestazioni professionali svolte CP_1 in suo favore nel procedimento penale n. 1539/2024 R.G.N.R. (n. 1218/2024 R.G. GIP del Tribunale di Ragusa), ove la risulta persona offesa. CP_1
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva che nel marzo/aprile del 2024 la subiva due CP_1 aggressioni fisiche da parte del marito, del padre e del cognato e conferiva mandato all'avv. di Pt_1 presentare denuncia/querela nei loro confronti e di effettuare i successivi adempimenti. In data 5.4.2024 l'avvocato depositava presso il Comando dei Carabinieri – Tenenza di Scicli denuncia/querela, poi integrata in data 8.4.2024, in favore della sua assistita e veniva così instaurato il procedimento penale n. 1539/2024 R.G.N.R. (n. 1218/2024 RG GIP del Tribunale di Ragusa). In data 17.6.2024, a causa di una diversità di vedute circa la strategia difensiva, la resistente revocava il mandato conferito all'avv. pagina 1 di 2 senza però provvedere al saldo degli onorari per l'attività professionale da lui svolta Pt_1 nonostante vari solleciti di pagamento e la trasmissione della notula di fattura.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , che non si è costituita in CP_1 giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo in uno al decreto di fissazione d'udienza.
Procedendo all'esame del merito, “in materia di compensi al prestatore d'opera, la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità della prestazione professionale non può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, essendo imposto al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa” (Cass. n. 3377/2023). Nel caso di specie, parte ricorrente ha adeguatamente dimostrato l'espletamento di una prestazione professionale, in qualità di avvocato difensore, in favore della resistente. A tal fine ha prodotto in giudizio: il verbale di ratifica di denuncia/querela da lui presentato presso il Comando dei Carabinieri – Tenenza di Scicli in data 5.4.2024, in qualità di difensore di fiducia e delegato di;
il verbale di ratifica di integrazione di denuncia/querela CP_1 da lui presentata presso la stessa Tenenza in data 8.4.2024, nella medesima qualità; l'atto di revoca del mandato a lui conferito dalla resistente relativamente all'atto querelatorio ratificato contro i Sigg.ri
, e del 17.6.2024. Parte_2 Parte_3 Parte_4
Con riferimento alla quantificazione della somma dovuta a titolo di onorari per la prestazione professionale svolta, parte ricorrente ha prodotto in giudizio una notula di fattura dell'ammontare di € 2.714,92.
Secondo giurisprudenza di legittimità “Nella disciplina delle professioni intellettuali, il compenso va determinato in base alla tariffa e adeguato all'importanza dell'opera solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del Giudice” (Cass. n. 20428/2018). Nel caso di specie, non avendo le parti pattuito la misura del compenso, questa deve essere determinata in base alle tariffe stabilite per legge dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13.8.2022. Il ricorrente ha dimostrato di aver presentato, e successivamente integrato, denuncia/querela in favore della sua assistita e che tale denuncia ha portato, in data 14.5.2024, all'applicazione della misura cautelare in danno del marito;
non è stato documentato alcun ulteriore adempimento processuale fino al 17.6.2024, giorno in cui l'assistita ha revocato il mandato conferito al procuratore. Appare, pertanto, opportuno riconoscere CP_1 al ricorrente il compenso legalmente previsto per le fasi di studio e introduttiva della fase indagini preliminari, valori medi, per una somma di € 1.513,00, oltre spese generali e cassa avvocati, per un importo complessivo di € 1.809,66 (l'IVA non è richiesta nella notula e nell'avviso di parcella).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: condanna al pagamento in favore dell'avv. della somma di € 1.809,66, CP_1 Parte_1 oltre interessi legali dalla pronuncia al pagamento;
condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.200,00, oltre CP_1 IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15%, con distrazione in favore dell'avv. Benedetta Riccotti. Ragusa, 16/12/2025 Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1048/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. BENEDETTA Parte_1 C.F._1 RICCOTTI;
RICORRENTE contro
(c.f. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
- Ritenere e dichiarare accertato il diritto vantato dal Sig. Avv. alla corresponsione Parte_1 dell'onorario e delle spese professionali oltre interessi dal dì della domanda al momento dell'effettivo pagamento nella misura pari ad €.2.714,92; - per l'effetto condannare la Sig.ra nata a [...] il [...], CF. , residente in [...](Rg) C. da Scala Marina snc, alla C.F._2 corresponsione del pagamento della somma di € 2.714,92, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo in favore dell'Avv. - Con ogni pronuncia inerente e consequenziale. Con Parte_1 vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, l'avv. conveniva in Parte_1 giudizio al fine di ottenere il recupero dell'onorario per le prestazioni professionali svolte CP_1 in suo favore nel procedimento penale n. 1539/2024 R.G.N.R. (n. 1218/2024 R.G. GIP del Tribunale di Ragusa), ove la risulta persona offesa. CP_1
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva che nel marzo/aprile del 2024 la subiva due CP_1 aggressioni fisiche da parte del marito, del padre e del cognato e conferiva mandato all'avv. di Pt_1 presentare denuncia/querela nei loro confronti e di effettuare i successivi adempimenti. In data 5.4.2024 l'avvocato depositava presso il Comando dei Carabinieri – Tenenza di Scicli denuncia/querela, poi integrata in data 8.4.2024, in favore della sua assistita e veniva così instaurato il procedimento penale n. 1539/2024 R.G.N.R. (n. 1218/2024 RG GIP del Tribunale di Ragusa). In data 17.6.2024, a causa di una diversità di vedute circa la strategia difensiva, la resistente revocava il mandato conferito all'avv. pagina 1 di 2 senza però provvedere al saldo degli onorari per l'attività professionale da lui svolta Pt_1 nonostante vari solleciti di pagamento e la trasmissione della notula di fattura.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , che non si è costituita in CP_1 giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo in uno al decreto di fissazione d'udienza.
Procedendo all'esame del merito, “in materia di compensi al prestatore d'opera, la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità della prestazione professionale non può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, essendo imposto al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa” (Cass. n. 3377/2023). Nel caso di specie, parte ricorrente ha adeguatamente dimostrato l'espletamento di una prestazione professionale, in qualità di avvocato difensore, in favore della resistente. A tal fine ha prodotto in giudizio: il verbale di ratifica di denuncia/querela da lui presentato presso il Comando dei Carabinieri – Tenenza di Scicli in data 5.4.2024, in qualità di difensore di fiducia e delegato di;
il verbale di ratifica di integrazione di denuncia/querela CP_1 da lui presentata presso la stessa Tenenza in data 8.4.2024, nella medesima qualità; l'atto di revoca del mandato a lui conferito dalla resistente relativamente all'atto querelatorio ratificato contro i Sigg.ri
, e del 17.6.2024. Parte_2 Parte_3 Parte_4
Con riferimento alla quantificazione della somma dovuta a titolo di onorari per la prestazione professionale svolta, parte ricorrente ha prodotto in giudizio una notula di fattura dell'ammontare di € 2.714,92.
Secondo giurisprudenza di legittimità “Nella disciplina delle professioni intellettuali, il compenso va determinato in base alla tariffa e adeguato all'importanza dell'opera solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del Giudice” (Cass. n. 20428/2018). Nel caso di specie, non avendo le parti pattuito la misura del compenso, questa deve essere determinata in base alle tariffe stabilite per legge dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13.8.2022. Il ricorrente ha dimostrato di aver presentato, e successivamente integrato, denuncia/querela in favore della sua assistita e che tale denuncia ha portato, in data 14.5.2024, all'applicazione della misura cautelare in danno del marito;
non è stato documentato alcun ulteriore adempimento processuale fino al 17.6.2024, giorno in cui l'assistita ha revocato il mandato conferito al procuratore. Appare, pertanto, opportuno riconoscere CP_1 al ricorrente il compenso legalmente previsto per le fasi di studio e introduttiva della fase indagini preliminari, valori medi, per una somma di € 1.513,00, oltre spese generali e cassa avvocati, per un importo complessivo di € 1.809,66 (l'IVA non è richiesta nella notula e nell'avviso di parcella).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: condanna al pagamento in favore dell'avv. della somma di € 1.809,66, CP_1 Parte_1 oltre interessi legali dalla pronuncia al pagamento;
condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.200,00, oltre CP_1 IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15%, con distrazione in favore dell'avv. Benedetta Riccotti. Ragusa, 16/12/2025 Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo pagina 2 di 2