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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 23/04/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.ssa Raffaela Chirco ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 2170 /2024 R.G. promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MARCHELLO MAURO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(C.F. ) , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. RIZZO ANTONINO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-resistente-
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come formulate nel verbale di udienza da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente in epigrafe indicata, con ricorso depositato il 27/12/2024, ha evocato in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 599 2024 00021923 48 Controparte_2
000 formato il 09.11.2024 e notificato il 15.11.2024 con il quale ha ingiunto il pagamento della somma di €
2.797,15, di cui € 2.503,90 a titolo di contributi I.V.S. – Gestione Commercianti, afferenti il periodo dal marzo 2023 al dicembre 2023, € 289,14 per somme aggiuntive – sanzioni ed € 4,11 spese di notifica.
Osserva il Tribunale che le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere del presente procedimento, stante la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
.
In particolare, risulta che l'opposto ha annullato d'ufficio, in data 03.03.2025, l'avviso di CP_2 addebito impugnato, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere e che controparte ha aderito a tale richiesta, chiedendo però il favore delle spese di lite, non concordate tra le parti. Si osserva che la cessazione della materia del contendere individua una formula di definizione del giudizio, ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza ancorché non direttamente disciplinata nel codice di rito civile, che costituisce il riflesso sul piano processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
La cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni stato e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza delle parti allorché non possa farsi luogo alla definizione per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale e sia venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
Sotto tale profilo, la sentenza, proprio perché accerta solo il venire meno dell'interesse, non ha alcuna idoneità di acquistare efficacia di cosa giudicata sostanziale sulla pretesa fatta valere semmai unicamente sul venire meno dell'interesse a proseguire uno specifico giudizio, con la conseguenza che il giudicato si forma solo su questa ultima circostanza (cfr Cass.S.U. 28 settembre 2000, Cass. 4 giugno 2009 n.12887 e Cass. 17312 del 2015)
La cessata materia va dichiarata dal Giudice allorché i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento ovvero della sopravvenuta caducazione della situazione sostanziale oggetto della controversia e sottopongano -come nel caso in esame- al giudice le conclusioni conformi in tal senso.
In mancanza di accordo di accordo anche sulle spese, la cessata materia va dichiarata regolando le spese processuali alla luce del sostanziale riconoscimento della soccombenza (cfr Cassazione sentenza n.16150 del 2010).
Non vi è ragione di discostarsi dal principio generale della soccombenza virtuale (cfr. Cass. sez.I
14023 del 27 settembre 2002) che costituisce declinazione del principio di causalità rispetto alla domanda svolta e richiede l'accertamento dell'astratta fondatezza delle ragioni spiegate dalle parti.
Sul punto, le ragioni dell'opponente appaiono fondate, secondo un principio di ragionevolezza, tenendo conto della motivazione adottata nel provvedimento di annullamento dall' , ove si CP_2 legge “L'emissione dell'avviso di addebito è stato frutto di mero errore materiale. L' ha CP_1
prontamente emesso lo sgravio totale. Nessuna somma è stata esatta e dunque nulla va restituito”. Ancora risulta che il provvedimento di annullamento è stato adottato in corso di causa, di talchè deve ritenersi che la parte abbia dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto che riteneva leso.
Le spese vanno pertanto liquidate, in favore dell'opponente, come in dispositivo, applicando il principio della soccombenza virtuale secondo il D.M. 55/2014 e D.M. 377/2018, tenendo conto del comportamento processuale di parte opposta, che ha annullato l'avviso in autotutela, e con applicazione della riduzione di cui all'art.4 comma 9 (essendo la pronuncia di rito).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore di CP_2 Parte_1
che si liquidano in € 699,00 di cui €.43,00 per spese e il resto per compensi oltre accessori di legge.
Trapani, 23/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaela Chirco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.ssa Raffaela Chirco ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 2170 /2024 R.G. promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MARCHELLO MAURO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(C.F. ) , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. RIZZO ANTONINO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-resistente-
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come formulate nel verbale di udienza da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente in epigrafe indicata, con ricorso depositato il 27/12/2024, ha evocato in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 599 2024 00021923 48 Controparte_2
000 formato il 09.11.2024 e notificato il 15.11.2024 con il quale ha ingiunto il pagamento della somma di €
2.797,15, di cui € 2.503,90 a titolo di contributi I.V.S. – Gestione Commercianti, afferenti il periodo dal marzo 2023 al dicembre 2023, € 289,14 per somme aggiuntive – sanzioni ed € 4,11 spese di notifica.
Osserva il Tribunale che le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere del presente procedimento, stante la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
.
In particolare, risulta che l'opposto ha annullato d'ufficio, in data 03.03.2025, l'avviso di CP_2 addebito impugnato, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere e che controparte ha aderito a tale richiesta, chiedendo però il favore delle spese di lite, non concordate tra le parti. Si osserva che la cessazione della materia del contendere individua una formula di definizione del giudizio, ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza ancorché non direttamente disciplinata nel codice di rito civile, che costituisce il riflesso sul piano processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
La cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni stato e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza delle parti allorché non possa farsi luogo alla definizione per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale e sia venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
Sotto tale profilo, la sentenza, proprio perché accerta solo il venire meno dell'interesse, non ha alcuna idoneità di acquistare efficacia di cosa giudicata sostanziale sulla pretesa fatta valere semmai unicamente sul venire meno dell'interesse a proseguire uno specifico giudizio, con la conseguenza che il giudicato si forma solo su questa ultima circostanza (cfr Cass.S.U. 28 settembre 2000, Cass. 4 giugno 2009 n.12887 e Cass. 17312 del 2015)
La cessata materia va dichiarata dal Giudice allorché i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento ovvero della sopravvenuta caducazione della situazione sostanziale oggetto della controversia e sottopongano -come nel caso in esame- al giudice le conclusioni conformi in tal senso.
In mancanza di accordo di accordo anche sulle spese, la cessata materia va dichiarata regolando le spese processuali alla luce del sostanziale riconoscimento della soccombenza (cfr Cassazione sentenza n.16150 del 2010).
Non vi è ragione di discostarsi dal principio generale della soccombenza virtuale (cfr. Cass. sez.I
14023 del 27 settembre 2002) che costituisce declinazione del principio di causalità rispetto alla domanda svolta e richiede l'accertamento dell'astratta fondatezza delle ragioni spiegate dalle parti.
Sul punto, le ragioni dell'opponente appaiono fondate, secondo un principio di ragionevolezza, tenendo conto della motivazione adottata nel provvedimento di annullamento dall' , ove si CP_2 legge “L'emissione dell'avviso di addebito è stato frutto di mero errore materiale. L' ha CP_1
prontamente emesso lo sgravio totale. Nessuna somma è stata esatta e dunque nulla va restituito”. Ancora risulta che il provvedimento di annullamento è stato adottato in corso di causa, di talchè deve ritenersi che la parte abbia dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto che riteneva leso.
Le spese vanno pertanto liquidate, in favore dell'opponente, come in dispositivo, applicando il principio della soccombenza virtuale secondo il D.M. 55/2014 e D.M. 377/2018, tenendo conto del comportamento processuale di parte opposta, che ha annullato l'avviso in autotutela, e con applicazione della riduzione di cui all'art.4 comma 9 (essendo la pronuncia di rito).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore di CP_2 Parte_1
che si liquidano in € 699,00 di cui €.43,00 per spese e il resto per compensi oltre accessori di legge.
Trapani, 23/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaela Chirco