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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/09/2025, n. 4493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4493 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sabrina Bonanno, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile r.g. n. 6910/2022 promossa da in persona del legale rappresentante sig. Parte_1
ora in Parte_1 Parte_2 persona del legale rappresentante sig. , Parte_2 Con l'Avv. Maria Grazia Bianchin
- Attrice opponente –
Contro
, nella persona del titolare, Controparte_1 Con l'Avv. Gaetano del Noce
- Convenuta opposta
***
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE-OPPONENTE: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito ogni contraria istanza ed eccezione reietta e disattesa, così giudicare:
In via pregiudiziale: attesa la mancata attivazione del procedimento di negoziazione assistita ai sensi del D.L. 132/14 quale condizione di procedibilità, fissare un termine per l'introduzione della predetta procedura a fini conciliativi.
In via preliminare: non concedersi la richiedenda provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, atteso che la domanda è basata solo su documentazione di formazione unilaterale e che la presente opposizione è fondata su prova scritta e documentazione fotografica che attesta la totale infondatezza della pretesa monitoria.
Nel merito in via principale: revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 1106/2022 del 23.05.2022 emesso dal Tribunale di Venezia per le ragioni di cui in narrativa accertando per l'effetto che nulla è dovuto da a Parte_1 Controparte_1 con conseguente condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.
1
Nel merito in via subordinata: compensare il credito de nei confronti di Parte_1
con quanto dovesse essere ritenuto dalla stessa dovuto alla Controparte_1 convenuta opposta
Nel merito in via riconvenzionale: accertare e dichiarare per i titoli dedotti che L' Parte_1
è creditrice nei confronti di della somma di € 5.084,72 o
[...] Controparte_1 di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa
In ogni caso: Spese e onorari, rimborso forfettario, oltre Iva se dovuta e CPA, tasse di registrazione sentenza, interamente rifusi.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA-OPPOSTA:
Come da comparsa di costituzione e risposta depositata 18.01.2023 e memoria ex art. 183VI c. n. 1
c.p.c. depositata il 19.12.2023.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, l' proponeva Parte_1 formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n. 1106/2022 di R.G. n. 2123/2022, di data 16.05.2022, emesso dall'intestato Tribunale su ricorso della ditta individuale , per l'importo, in linea capitale, di euro 21.255,69, Controparte_1 oltre interessi e spese di procedura, asseritamente dovuto quale corrispettivo per lavori di dipinture, intonaco, rifinitura cappotto, rasatura e tinteggiatura eseguiti dalla opposta su incarico dell'opponente presso i cantieri di quest'ultima corr. in Jesolo alle vie Rusti e Giaquinto. A fondamento della promossa opposizione, parte attrice eccepiva come le somme indicate nelle fatture n. 21/20 per la rimanente somma di € 7.704,00 su originari € 33.000,00, n. 26/20 per € 5.223,69 e n. 02/21 per € 8.328,00, azionate dall'opposta col ricorso monitorio, non fossero dovute per aver l'opponente già corrisposto a questa le somme per i lavori svolti, in parte per compensazione di controcrediti debitamente riconosciuti e maturati, in parte perché già saldate e, in parte, in particolare quanto alla fattura 26/20, perché dalla stessa opposta stornata come da nota di credito dall'opposta emessa in favore dell'opponente.
L'opponete proponeva altresì domanda riconvenzionale volta al risarcimento per danni per i vizi nelle lavorazioni effettuare dall'opposta tali da comportare in capo all'opponente l'esborso di costi aggiuntivi, riparazioni e sconti nei confronti dei terzi a cui la prima aveva ceduto gli immobili presso i quali l'opposta aveva reso la propria opera.
Infine, l'opponete avanzava domanda di risarcimento per lite temeraria, con liquidazione d'ufficio da parte del Tribunale adito.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18.01.2023, si costituiva la ditta individuale (d'ora innanzi ) che nel merito Controparte_1 CP_1 contestava l'assunto dell'opponente perché destituito di fondamento sia in fatto che in diritto salvo rinunciare al credito azionato in via monitoria di cui alla fattura n. 26/20 del 31.07.2021 per €
5.223.69 in quanto non dovuta alla luce della nota di accredito n. 28 del 05.08.2020 dimessa dalla opponente.
In particolare, l'opposta ribadiva, quanto alle fatture monitoriamente azionate n. 21/20 e n. 2/21, come nessuna ulteriore compensazione dei crediti fosse stata riconosciuta dalle parti se non quelle indicati dalla stessa col ricorso monitorio di cui al doc. 4 allegato e che comunque alcun vizio o lamentela potesse essere mossa alla opposta.
Alla prima udienza il Tribunale nulla disponeva quanto all'eccezione dell'opponente di mancata attivazione della negoziazione assistita, rigettava la richiesta dell'opposta di concessione della p.e. del d.i. opposto in quanto l'opposizione risultava fondata su prova scritta e al contempo assegnava alle parti i richiesti termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'esito delle quali, mutato il giudicante, la causa veniva istruita con l'assunzione di prova orale alle cui udienze nessuno compariva per parte opposta.
Conclusa la prova orale, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisone con concessione alle parti dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche, queste ultime depositate dalla sola opponente.
L'eccezione preliminare quanto a obbligatorietà della negoziazione assistita va rigettata.
A tal uopo l'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 (in Gazz. Uff., 12 settembre 2014, n.
212), convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 - Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile dispone che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3.
Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.”
Il comma 3 dell'articolo citato, testualmente dispone che “La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”.
Non è dunque condizione di procedibilità il previo esperimento della negoziazione assistita nell'opposizione a decreto ingiuntivo, di talché la relativa eccezione va rigettata.
2) Quanto al merito, l'opposizione è fondata.
Il presente procedimento di opposizione a d.i. si radica sul mancato pagamento di due fatture la n.
21/20 (di originari € 33.000,00) per la residua somma di € 7.704,00 e la n, 02/21 per la somma di €
8.328,00, entrambe insolute,relative a lavori di natura di dipintura e varie eseguiti dall'opposto presso i cantieri della opponente.
Non sarà invece esaminato il credito di cui alla fattura azionata monitoriamente n. 26/20 per € 5.223.69 avendo l'opposta, con propria comparsa di costituzione, formalmente rinunciato al credito e ciò perché riconosciuta valida la nota di credito del medesimo importo da lei emessa in favore della opponente in quanto relativa a prestazioni già saldate come debitamente rilevato, documentato e sostenuto dalla opponente col proprio atto di citazione in opposizione a d.i., così riconoscendo la bontà del doc. 27 (nota di credito) dimesso dall'opponente.
Preliminarmente giova premettere che, per consolidata e pacifica giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza o meno della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte con l'instaurazione del procedimento monitorio. Pertanto, l'onere della prova resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del diritto fatto valere (v., in tal senso, di recente, Cass.Civ. Sez. III ordinanza 27.06.2022 n. 20597, conforme a Cass. Civ. Sez. I 31 maggio 2007 n. 12765, Cass. Civ.
Sez. I 3 febbraio 2006 n. 2421, Cass. Civ. Sez. II 30 luglio 2004 n. 14556, Cass. Civ. Sez. III 17 novembre 2003 n. 17371, Cass. Civ. Sez. I 27 giugno 2000 n. 8718).
In materia di adempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto e può limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo della sua pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche laddove il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art.1460 c.c., risultando i ruoli delle parti invertiti, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente avrà l'onere di dimostrare il proprio esatto adempimento (Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001 n.
13533; cfr. pure, tra la giurisprudenza successiva, Cass. n. 9351/2007, Cass. n. 15659/2011, Cass. n.
8736/2014 e, più di recente. Cass.Civ. Sez.
6-3 ordinanza 11.02.2021 n. 3587).
In particolare, con riguardo al caso di specie in cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'accertamento del credito vantato dal prestatore d'opera, relativamente al corrispettivo dovutogli per le prestazioni eseguite nell'interesse della , grava sul creditore- Parte_1 opposto l'onere di dimostrare l'avvenuto conferimento dell'incarico, l'effettivo espletamento dello stesso nonché l'entità delle prestazioni svolte.
Infatti, in base al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, colui che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere, nel caso in cui il committente sollevi l'eccezione di inadempimento, di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass. Civ., Sez. VI-2, ord. 4.1.2019, n. 98, conforme a Cass. Civ., Sez. II,
20.1.2010, n. 936).
Un'ulteriore precisazione che si impone prima di procedere alla disamina della fattispecie concreta attiene alla valenza da riconoscere alla fattura commerciale, la quale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con la conseguenza che, laddove l'esistenza del credito sia in contestazione, alla fattura può riconoscersi al massimo, e a certe condizioni, una valenza solo indiziaria in ordine alla rispondenza delle prestazioni a quelle pattuite, come agli altri elementi costitutivi del contratto (cfr., in questo senso, fra le tante, Cass. 13/06/2006 n 13651; Cass. 15/01/2009 n 806; Cass. 28/06/2010 n 15383; Cass.
05/08/2011 n 17050; Cass. 13/01/2014 n 462).
Di regola, quindi, la fattura, se sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non può rappresentare anche nel successivo giudizio di opposizione prova idonea in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, potendo tutt'al più assumere valore di mero indizio (v. Cass. Civ., Sez. III, ord. 12.7.2023, n. 19944 secondo cui la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto); nondimeno, come ha avuto occasione di precisare la
S.C., essa - oltre ad avere efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo - può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. civ., Sez. II, 19/07/2011, n. 15832). Tale riferita evenienza certamente non ricorre nel caso in esame, in cui l'opponente con la spiegata opposizione, ha contestato l'effettivo svolgimento delle prestazioni per le quali viene reclamato il pagamento del corrispettivo, eccependo l'indebita fatturazione dei costi indicati nelle fatture azionate col d.i.
In tale contesto, dunque, incombe sull'opposto, che ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione sulla base di mere fatture, l'onere di dimostrare gli accordi intercorsi tra le parti nonché la corretta esecuzione delle opere come pattuite.
Detta prova non può ritenersi raggiunta.
Al riguardo, osserva il Tribunale come dall'istruttoria espletata nonché dai documenti dimessi dall'opponente, peraltro non contestati, risulta ampiamente dimostrato che il credito residuo di €
7.704,00 di cui alla fattura 21/20 azionata monitoriamente, risulti integralmente compensato con i crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dall'opponente nei confronti dell'opposta.
La documentazione prodotta dall'opponente di cui ai docc. 14 e 15 del proprio fascicolo, e in particolare la fattura n. 575 del 18.12.2020 per € 2.645,94 e la fattura n. 576 del 18.12.2020 per € 3.360,42 provano che l'opponente ha sostenuto spese per conto dell'opposta relative a: varianti strutturali non previste, (cfr. docc. 14A, 14B, 14C e 14D fasc. opponente) e a vizi nelle lavorazioni come attestato dalle fatture di terzi fornitori per interventi di ripristino e tempestivamente eccepiti via pec alla . CP_1
In particolare, è documentalmente provato l'assunto dell'opponete la quale ha pacificamente dimostrato con il doc. 14 allegato che il credito dopo la compensazione con la fatt. CP_1
575 del 18.12.20 de ammontava ad € 5.057,50, con il doc. 15 allegato che il Parte_1 credito dopo la compensazione con la fatt. 576 del 18.12.20 de CP_1 Parte_1 ammontava ad € 1.697,08 e, infine, con il doc. 13 allegato ha altresì dimostrato di aver
[...] tempestivamente contestato l'addebito nella fattura monitoriamente azionata di lavori di dipintura non eseguiti sugli immobili del fabbricato A di proprietà e Imm.re Bosca nella misura di CP_2
€ 1.760,00 così azzerando ogni credito. Viceversa, la convenuta opposta nulla si è premurata di dimostrare in merito, né per testi né documentalmente, ma con le sole emissioni delle fatture azionate monitoriamente ha preteso di ritenere fondato il proprio credito.
Nulla sarà dovuto alla opposta anche avuto riguardo alla fattura n. 02 del 01.03.2021 per € 8.328,00 azionata monitoriamente da . CP_1
E' emerso in corso di istruttoria documentale come detta fattura risulti essere priva di causa in quanto relativa a prestazioni già fatturate e pagate in precedenza dall'opponente.
I docc. 29 e 30 depositati in sede di opposizione confermano che i lavori oggetto di tale fattura erano già stati eseguiti nella bifamiliare e regolarmente fatturati e pagati nel 2017. Parte_3
Anche a tal riguardo l'opposta nulla ha eccepito limitandosi semplicemente a proclamare la forza probante delle fatture che invece, per come sopra detto in punto diritto, se sufficienti ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non possono rappresentare anche nel successivo giudizio di opposizione prova idonea in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito.
Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente essa risulta fondata e va accolta.
Nel costituirsi in giudizio l'opponente ha avanzato domanda riconvenzionale per la somma di €
5.084,72, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, dichiarando di aver dovuto sostenere spese per rimediare anche ai numerosi vizi e difetti nelle lavorazioni eseguite dall'opposta su suo incarico.
In particolare, è stato dimostrato documentalmente e per testi come l'opponente abbia dovuto sostenere l'esborso di € 46,72 per il pagamento della fatt. Veritas n. 810000953019 del 13.04.2021 relativa al consumo di acqua dal 17.12.20 al 25.02.21 nell'immobile di Via Giovanni XXIII nr 82/b in Eraclea di proprietà dal 03.08.20 (cfr. doc. 32 fasc. opponente) che controparte CP_1 costituendosi non ha contestato.
Aggiungasi poi che all'udienza del 5.12.2024 il signor legale rapp.te della CP_3 [...]
ha riconosciuto di aver percepito per lavori tutti volti a rimediare i vizi e difetti CP_4 eccepiti dall'opponente nella presente causa, la somma di € 576,00 come documentalmente provato dalla fattura 24 dell'08.10.2020 e pec 25-27.11.2020 (cfr. doc. 15D fasc. opponente), la somma di €
1.200,00 come documentalmente provato dalla fatt.19 del 05.03.2021 e pec 24.02.2021 (cfr. doc. 33 fasc. opponente), la somma di € 1.760,00 come documentalmente provato dalla sua dichiarazione autografa del 24.08.22 e fatt. 20 del 05.03.2021 nonché dal corredo fotografico (cfr. docc. 21 e 23 fasc. opponente).
Non solo, alla medesima udienza del 5.12.2024 la teste escussa, signora ha Testimone_1 ammesso di aver contestato a le lavorazioni di dipintura eseguite dall'opposta e di Parte_1 aver ottenuto dalla prima la somma di € 500,00. Aggiungasi che anche la teste ha Tes_2 riconosciuto il corredo fotografico a documentazione dell'imbrattamento dei balconi nell'immobile acquistato da suo marito e l'esecuzione delle lavorazioni di asporto, riverniciatura e Per_1 rimontaggio descritte nella fatt. 1016 del 17.11.2020 della ditta FAM costate all' la Parte_1 somma di € 884.00 (cfr. doc. 15B fasc. opponente).
Lavorazioni e importo confermati anche dal signor agente rappresentante della Testimone_3
FAM.
All'udienza del 20.03.2025 il signor ha riconosciuto di aver incassato € 190,00 per la Parte_4
“risoluzione di una problematica riscontrata su una porta blindata” riconoscendo sia la sua fattura n. 68 del 01.11.21 sia la foto illustrativa della citata problematica (cfr. docc. 37-38 fasc. opponente).
La signora sentita come teste nella stessa data ha riferito di aver ottenuto da Testimone_4
uno sconto di € 1.300,00 che le sono stati abbonati. Parte_1
Risulta quindi provata documentalmente e per testimoni la domanda riconvenzionale di rimborso di costi sostenuti da per riparare a vizi e difetti delle lavorazioni eseguite Parte_1 dall'opposta per complessivi € 6.456,72.
Per come sopra richiamato in punto diritto, in pratica, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito, anche in caso di domanda riconvenzionale dell'opponente, secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe sul creditore opposto
(nel caso di specie opponente ed attore in riconvenzionale) la prova piena del credito azionato.
Inoltre, sempre in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, accertata la sussistenza del rapporto obbligatorio, è onere dell'opponente (in questo caso dell'opposto convenuto in via riconvenzionale) fornire la prova della corretta estinzione dell'obbligazione, ovvero del proprio adempimento all'obbligo del pagamento, prova che, nel caso di specie, non è stata fornita dalla che CP_1 ne aveva l'onere.
Per tutto quanto sopra esposto, applicando i superiori insegnamenti giurisprudenziali alla fattispecie in esame, la prova del credito di cui alla domanda riconvenzionale deve essere fornita dall'odierna opponente ed attrice in via riconvenzionale;
mentre la prova dell'adempimento della propria obbligazione deve essere fornita dall'opposta convenuta in riconvenzionale.
Ebbene, da tutto quanto sopra accertato, emerge in definitiva l'inadempimento contrattuale da parte di nei confronti della consistente nel mancato CP_1 Parte_5 pagamento delle somme sopra evidenziare pari a € 6.456,72.
La suddetta domanda riconvenzionale va pertanto accolta e va condannata la a pagare CP_1 all'opposta la somma di € 6.456,72, oltre interessi legali decorrenti dalla presente domanda al soddisfo.
Quanto al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opponente si sottolinea che, per quanto riguarda detto risarcimento, è onere della parte che richiede tale risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se la parte non abbia assolto l'onere di fornire gli elementi di fatto necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione.
E tale prova difetta del tutto nel presente giudizio.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va accolta nei limiti sopra spiegati con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico dell'opposta nella misura liquidata in dispositivo secondo il d.m. n. 147/2022, con scaglione di riferimento applicabile al caso di specie da euro 5.201,00 a 26.000,00, valori medi, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione disattesa così decide:
1) Accoglie l'opposizione proposta da in Parte_6 persona del legale rappresentante pro-tempore, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1106/2022 emanato dal Tribunale di Venezia il 16.05.2022;
2) Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dall'attrice-opponente e, per l'effetto, condanna in persona del titolare, a pagare in favore di Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, la Parte_1 somma di € 6.456,72, oltre interessi legali come in motivazione;
3) Rigetta la domanda risarcitoria dell'opponente per lite temeraria;
4) Condanna , in persona del titolare, a pagare in favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, le spese processuali di lite che si liquidano in € 332,00 per anticipazioni ed € 5.077,00 per compensi avvocato (di cui € 912,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario per spese generali pari al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Venezia, il 25/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bonanno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sabrina Bonanno, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile r.g. n. 6910/2022 promossa da in persona del legale rappresentante sig. Parte_1
ora in Parte_1 Parte_2 persona del legale rappresentante sig. , Parte_2 Con l'Avv. Maria Grazia Bianchin
- Attrice opponente –
Contro
, nella persona del titolare, Controparte_1 Con l'Avv. Gaetano del Noce
- Convenuta opposta
***
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE-OPPONENTE: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito ogni contraria istanza ed eccezione reietta e disattesa, così giudicare:
In via pregiudiziale: attesa la mancata attivazione del procedimento di negoziazione assistita ai sensi del D.L. 132/14 quale condizione di procedibilità, fissare un termine per l'introduzione della predetta procedura a fini conciliativi.
In via preliminare: non concedersi la richiedenda provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, atteso che la domanda è basata solo su documentazione di formazione unilaterale e che la presente opposizione è fondata su prova scritta e documentazione fotografica che attesta la totale infondatezza della pretesa monitoria.
Nel merito in via principale: revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 1106/2022 del 23.05.2022 emesso dal Tribunale di Venezia per le ragioni di cui in narrativa accertando per l'effetto che nulla è dovuto da a Parte_1 Controparte_1 con conseguente condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.
1
Nel merito in via subordinata: compensare il credito de nei confronti di Parte_1
con quanto dovesse essere ritenuto dalla stessa dovuto alla Controparte_1 convenuta opposta
Nel merito in via riconvenzionale: accertare e dichiarare per i titoli dedotti che L' Parte_1
è creditrice nei confronti di della somma di € 5.084,72 o
[...] Controparte_1 di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa
In ogni caso: Spese e onorari, rimborso forfettario, oltre Iva se dovuta e CPA, tasse di registrazione sentenza, interamente rifusi.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA-OPPOSTA:
Come da comparsa di costituzione e risposta depositata 18.01.2023 e memoria ex art. 183VI c. n. 1
c.p.c. depositata il 19.12.2023.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, l' proponeva Parte_1 formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n. 1106/2022 di R.G. n. 2123/2022, di data 16.05.2022, emesso dall'intestato Tribunale su ricorso della ditta individuale , per l'importo, in linea capitale, di euro 21.255,69, Controparte_1 oltre interessi e spese di procedura, asseritamente dovuto quale corrispettivo per lavori di dipinture, intonaco, rifinitura cappotto, rasatura e tinteggiatura eseguiti dalla opposta su incarico dell'opponente presso i cantieri di quest'ultima corr. in Jesolo alle vie Rusti e Giaquinto. A fondamento della promossa opposizione, parte attrice eccepiva come le somme indicate nelle fatture n. 21/20 per la rimanente somma di € 7.704,00 su originari € 33.000,00, n. 26/20 per € 5.223,69 e n. 02/21 per € 8.328,00, azionate dall'opposta col ricorso monitorio, non fossero dovute per aver l'opponente già corrisposto a questa le somme per i lavori svolti, in parte per compensazione di controcrediti debitamente riconosciuti e maturati, in parte perché già saldate e, in parte, in particolare quanto alla fattura 26/20, perché dalla stessa opposta stornata come da nota di credito dall'opposta emessa in favore dell'opponente.
L'opponete proponeva altresì domanda riconvenzionale volta al risarcimento per danni per i vizi nelle lavorazioni effettuare dall'opposta tali da comportare in capo all'opponente l'esborso di costi aggiuntivi, riparazioni e sconti nei confronti dei terzi a cui la prima aveva ceduto gli immobili presso i quali l'opposta aveva reso la propria opera.
Infine, l'opponete avanzava domanda di risarcimento per lite temeraria, con liquidazione d'ufficio da parte del Tribunale adito.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18.01.2023, si costituiva la ditta individuale (d'ora innanzi ) che nel merito Controparte_1 CP_1 contestava l'assunto dell'opponente perché destituito di fondamento sia in fatto che in diritto salvo rinunciare al credito azionato in via monitoria di cui alla fattura n. 26/20 del 31.07.2021 per €
5.223.69 in quanto non dovuta alla luce della nota di accredito n. 28 del 05.08.2020 dimessa dalla opponente.
In particolare, l'opposta ribadiva, quanto alle fatture monitoriamente azionate n. 21/20 e n. 2/21, come nessuna ulteriore compensazione dei crediti fosse stata riconosciuta dalle parti se non quelle indicati dalla stessa col ricorso monitorio di cui al doc. 4 allegato e che comunque alcun vizio o lamentela potesse essere mossa alla opposta.
Alla prima udienza il Tribunale nulla disponeva quanto all'eccezione dell'opponente di mancata attivazione della negoziazione assistita, rigettava la richiesta dell'opposta di concessione della p.e. del d.i. opposto in quanto l'opposizione risultava fondata su prova scritta e al contempo assegnava alle parti i richiesti termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'esito delle quali, mutato il giudicante, la causa veniva istruita con l'assunzione di prova orale alle cui udienze nessuno compariva per parte opposta.
Conclusa la prova orale, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisone con concessione alle parti dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche, queste ultime depositate dalla sola opponente.
L'eccezione preliminare quanto a obbligatorietà della negoziazione assistita va rigettata.
A tal uopo l'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 (in Gazz. Uff., 12 settembre 2014, n.
212), convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 - Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile dispone che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3.
Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.”
Il comma 3 dell'articolo citato, testualmente dispone che “La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”.
Non è dunque condizione di procedibilità il previo esperimento della negoziazione assistita nell'opposizione a decreto ingiuntivo, di talché la relativa eccezione va rigettata.
2) Quanto al merito, l'opposizione è fondata.
Il presente procedimento di opposizione a d.i. si radica sul mancato pagamento di due fatture la n.
21/20 (di originari € 33.000,00) per la residua somma di € 7.704,00 e la n, 02/21 per la somma di €
8.328,00, entrambe insolute,relative a lavori di natura di dipintura e varie eseguiti dall'opposto presso i cantieri della opponente.
Non sarà invece esaminato il credito di cui alla fattura azionata monitoriamente n. 26/20 per € 5.223.69 avendo l'opposta, con propria comparsa di costituzione, formalmente rinunciato al credito e ciò perché riconosciuta valida la nota di credito del medesimo importo da lei emessa in favore della opponente in quanto relativa a prestazioni già saldate come debitamente rilevato, documentato e sostenuto dalla opponente col proprio atto di citazione in opposizione a d.i., così riconoscendo la bontà del doc. 27 (nota di credito) dimesso dall'opponente.
Preliminarmente giova premettere che, per consolidata e pacifica giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza o meno della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte con l'instaurazione del procedimento monitorio. Pertanto, l'onere della prova resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del diritto fatto valere (v., in tal senso, di recente, Cass.Civ. Sez. III ordinanza 27.06.2022 n. 20597, conforme a Cass. Civ. Sez. I 31 maggio 2007 n. 12765, Cass. Civ.
Sez. I 3 febbraio 2006 n. 2421, Cass. Civ. Sez. II 30 luglio 2004 n. 14556, Cass. Civ. Sez. III 17 novembre 2003 n. 17371, Cass. Civ. Sez. I 27 giugno 2000 n. 8718).
In materia di adempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto e può limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo della sua pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche laddove il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art.1460 c.c., risultando i ruoli delle parti invertiti, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente avrà l'onere di dimostrare il proprio esatto adempimento (Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001 n.
13533; cfr. pure, tra la giurisprudenza successiva, Cass. n. 9351/2007, Cass. n. 15659/2011, Cass. n.
8736/2014 e, più di recente. Cass.Civ. Sez.
6-3 ordinanza 11.02.2021 n. 3587).
In particolare, con riguardo al caso di specie in cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'accertamento del credito vantato dal prestatore d'opera, relativamente al corrispettivo dovutogli per le prestazioni eseguite nell'interesse della , grava sul creditore- Parte_1 opposto l'onere di dimostrare l'avvenuto conferimento dell'incarico, l'effettivo espletamento dello stesso nonché l'entità delle prestazioni svolte.
Infatti, in base al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, colui che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere, nel caso in cui il committente sollevi l'eccezione di inadempimento, di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass. Civ., Sez. VI-2, ord. 4.1.2019, n. 98, conforme a Cass. Civ., Sez. II,
20.1.2010, n. 936).
Un'ulteriore precisazione che si impone prima di procedere alla disamina della fattispecie concreta attiene alla valenza da riconoscere alla fattura commerciale, la quale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con la conseguenza che, laddove l'esistenza del credito sia in contestazione, alla fattura può riconoscersi al massimo, e a certe condizioni, una valenza solo indiziaria in ordine alla rispondenza delle prestazioni a quelle pattuite, come agli altri elementi costitutivi del contratto (cfr., in questo senso, fra le tante, Cass. 13/06/2006 n 13651; Cass. 15/01/2009 n 806; Cass. 28/06/2010 n 15383; Cass.
05/08/2011 n 17050; Cass. 13/01/2014 n 462).
Di regola, quindi, la fattura, se sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non può rappresentare anche nel successivo giudizio di opposizione prova idonea in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, potendo tutt'al più assumere valore di mero indizio (v. Cass. Civ., Sez. III, ord. 12.7.2023, n. 19944 secondo cui la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto); nondimeno, come ha avuto occasione di precisare la
S.C., essa - oltre ad avere efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo - può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. civ., Sez. II, 19/07/2011, n. 15832). Tale riferita evenienza certamente non ricorre nel caso in esame, in cui l'opponente con la spiegata opposizione, ha contestato l'effettivo svolgimento delle prestazioni per le quali viene reclamato il pagamento del corrispettivo, eccependo l'indebita fatturazione dei costi indicati nelle fatture azionate col d.i.
In tale contesto, dunque, incombe sull'opposto, che ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione sulla base di mere fatture, l'onere di dimostrare gli accordi intercorsi tra le parti nonché la corretta esecuzione delle opere come pattuite.
Detta prova non può ritenersi raggiunta.
Al riguardo, osserva il Tribunale come dall'istruttoria espletata nonché dai documenti dimessi dall'opponente, peraltro non contestati, risulta ampiamente dimostrato che il credito residuo di €
7.704,00 di cui alla fattura 21/20 azionata monitoriamente, risulti integralmente compensato con i crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dall'opponente nei confronti dell'opposta.
La documentazione prodotta dall'opponente di cui ai docc. 14 e 15 del proprio fascicolo, e in particolare la fattura n. 575 del 18.12.2020 per € 2.645,94 e la fattura n. 576 del 18.12.2020 per € 3.360,42 provano che l'opponente ha sostenuto spese per conto dell'opposta relative a: varianti strutturali non previste, (cfr. docc. 14A, 14B, 14C e 14D fasc. opponente) e a vizi nelle lavorazioni come attestato dalle fatture di terzi fornitori per interventi di ripristino e tempestivamente eccepiti via pec alla . CP_1
In particolare, è documentalmente provato l'assunto dell'opponete la quale ha pacificamente dimostrato con il doc. 14 allegato che il credito dopo la compensazione con la fatt. CP_1
575 del 18.12.20 de ammontava ad € 5.057,50, con il doc. 15 allegato che il Parte_1 credito dopo la compensazione con la fatt. 576 del 18.12.20 de CP_1 Parte_1 ammontava ad € 1.697,08 e, infine, con il doc. 13 allegato ha altresì dimostrato di aver
[...] tempestivamente contestato l'addebito nella fattura monitoriamente azionata di lavori di dipintura non eseguiti sugli immobili del fabbricato A di proprietà e Imm.re Bosca nella misura di CP_2
€ 1.760,00 così azzerando ogni credito. Viceversa, la convenuta opposta nulla si è premurata di dimostrare in merito, né per testi né documentalmente, ma con le sole emissioni delle fatture azionate monitoriamente ha preteso di ritenere fondato il proprio credito.
Nulla sarà dovuto alla opposta anche avuto riguardo alla fattura n. 02 del 01.03.2021 per € 8.328,00 azionata monitoriamente da . CP_1
E' emerso in corso di istruttoria documentale come detta fattura risulti essere priva di causa in quanto relativa a prestazioni già fatturate e pagate in precedenza dall'opponente.
I docc. 29 e 30 depositati in sede di opposizione confermano che i lavori oggetto di tale fattura erano già stati eseguiti nella bifamiliare e regolarmente fatturati e pagati nel 2017. Parte_3
Anche a tal riguardo l'opposta nulla ha eccepito limitandosi semplicemente a proclamare la forza probante delle fatture che invece, per come sopra detto in punto diritto, se sufficienti ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non possono rappresentare anche nel successivo giudizio di opposizione prova idonea in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito.
Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente essa risulta fondata e va accolta.
Nel costituirsi in giudizio l'opponente ha avanzato domanda riconvenzionale per la somma di €
5.084,72, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, dichiarando di aver dovuto sostenere spese per rimediare anche ai numerosi vizi e difetti nelle lavorazioni eseguite dall'opposta su suo incarico.
In particolare, è stato dimostrato documentalmente e per testi come l'opponente abbia dovuto sostenere l'esborso di € 46,72 per il pagamento della fatt. Veritas n. 810000953019 del 13.04.2021 relativa al consumo di acqua dal 17.12.20 al 25.02.21 nell'immobile di Via Giovanni XXIII nr 82/b in Eraclea di proprietà dal 03.08.20 (cfr. doc. 32 fasc. opponente) che controparte CP_1 costituendosi non ha contestato.
Aggiungasi poi che all'udienza del 5.12.2024 il signor legale rapp.te della CP_3 [...]
ha riconosciuto di aver percepito per lavori tutti volti a rimediare i vizi e difetti CP_4 eccepiti dall'opponente nella presente causa, la somma di € 576,00 come documentalmente provato dalla fattura 24 dell'08.10.2020 e pec 25-27.11.2020 (cfr. doc. 15D fasc. opponente), la somma di €
1.200,00 come documentalmente provato dalla fatt.19 del 05.03.2021 e pec 24.02.2021 (cfr. doc. 33 fasc. opponente), la somma di € 1.760,00 come documentalmente provato dalla sua dichiarazione autografa del 24.08.22 e fatt. 20 del 05.03.2021 nonché dal corredo fotografico (cfr. docc. 21 e 23 fasc. opponente).
Non solo, alla medesima udienza del 5.12.2024 la teste escussa, signora ha Testimone_1 ammesso di aver contestato a le lavorazioni di dipintura eseguite dall'opposta e di Parte_1 aver ottenuto dalla prima la somma di € 500,00. Aggiungasi che anche la teste ha Tes_2 riconosciuto il corredo fotografico a documentazione dell'imbrattamento dei balconi nell'immobile acquistato da suo marito e l'esecuzione delle lavorazioni di asporto, riverniciatura e Per_1 rimontaggio descritte nella fatt. 1016 del 17.11.2020 della ditta FAM costate all' la Parte_1 somma di € 884.00 (cfr. doc. 15B fasc. opponente).
Lavorazioni e importo confermati anche dal signor agente rappresentante della Testimone_3
FAM.
All'udienza del 20.03.2025 il signor ha riconosciuto di aver incassato € 190,00 per la Parte_4
“risoluzione di una problematica riscontrata su una porta blindata” riconoscendo sia la sua fattura n. 68 del 01.11.21 sia la foto illustrativa della citata problematica (cfr. docc. 37-38 fasc. opponente).
La signora sentita come teste nella stessa data ha riferito di aver ottenuto da Testimone_4
uno sconto di € 1.300,00 che le sono stati abbonati. Parte_1
Risulta quindi provata documentalmente e per testimoni la domanda riconvenzionale di rimborso di costi sostenuti da per riparare a vizi e difetti delle lavorazioni eseguite Parte_1 dall'opposta per complessivi € 6.456,72.
Per come sopra richiamato in punto diritto, in pratica, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito, anche in caso di domanda riconvenzionale dell'opponente, secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe sul creditore opposto
(nel caso di specie opponente ed attore in riconvenzionale) la prova piena del credito azionato.
Inoltre, sempre in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, accertata la sussistenza del rapporto obbligatorio, è onere dell'opponente (in questo caso dell'opposto convenuto in via riconvenzionale) fornire la prova della corretta estinzione dell'obbligazione, ovvero del proprio adempimento all'obbligo del pagamento, prova che, nel caso di specie, non è stata fornita dalla che CP_1 ne aveva l'onere.
Per tutto quanto sopra esposto, applicando i superiori insegnamenti giurisprudenziali alla fattispecie in esame, la prova del credito di cui alla domanda riconvenzionale deve essere fornita dall'odierna opponente ed attrice in via riconvenzionale;
mentre la prova dell'adempimento della propria obbligazione deve essere fornita dall'opposta convenuta in riconvenzionale.
Ebbene, da tutto quanto sopra accertato, emerge in definitiva l'inadempimento contrattuale da parte di nei confronti della consistente nel mancato CP_1 Parte_5 pagamento delle somme sopra evidenziare pari a € 6.456,72.
La suddetta domanda riconvenzionale va pertanto accolta e va condannata la a pagare CP_1 all'opposta la somma di € 6.456,72, oltre interessi legali decorrenti dalla presente domanda al soddisfo.
Quanto al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opponente si sottolinea che, per quanto riguarda detto risarcimento, è onere della parte che richiede tale risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se la parte non abbia assolto l'onere di fornire gli elementi di fatto necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione.
E tale prova difetta del tutto nel presente giudizio.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va accolta nei limiti sopra spiegati con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico dell'opposta nella misura liquidata in dispositivo secondo il d.m. n. 147/2022, con scaglione di riferimento applicabile al caso di specie da euro 5.201,00 a 26.000,00, valori medi, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione disattesa così decide:
1) Accoglie l'opposizione proposta da in Parte_6 persona del legale rappresentante pro-tempore, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1106/2022 emanato dal Tribunale di Venezia il 16.05.2022;
2) Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dall'attrice-opponente e, per l'effetto, condanna in persona del titolare, a pagare in favore di Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, la Parte_1 somma di € 6.456,72, oltre interessi legali come in motivazione;
3) Rigetta la domanda risarcitoria dell'opponente per lite temeraria;
4) Condanna , in persona del titolare, a pagare in favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, le spese processuali di lite che si liquidano in € 332,00 per anticipazioni ed € 5.077,00 per compensi avvocato (di cui € 912,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario per spese generali pari al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Venezia, il 25/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bonanno