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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/12/2025, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Dott. AN IR, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1706/2022 di R.G. promossa da:
, , nato a [...], il [...]; Parte_1 C.F._1
, , nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
, , nata a [...] il [...]; Controparte_2 C.F._3
, , nata a [...] il [...]; Controparte_3 C.F._4 elettivamente domiciliati in Sinnai nella Via Mara al civico 2, presso lo studio dell'Avv.
DR RÙ, , che li rappresenta e difende per procura speciale C.F._5 in calce all'atto di citazione,
ATTORI,
CONTRO
, , nato a [...] il [...]; CP_4 C.F._6
, , nata a [...] il [...]; Controparte_5 C.F._7
CONVENUTI CONTUMACI.
§
CONCLUSIONI DEGLI ATTORI
Precisate a verbale d'udienza del 13.10.2025, mediante richiamo a quelle rassegnate in citazione, come di seguito:
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare con effetto di giudicato, in capo agli attori , nato a [...]
Sinnai (CA), il 15/11/1955, residente a [...], C.F.:
, , nata a [...] il [...], residente a [...] CP_1
A. Gramsci n.16, C.F.: , , nata a [...] il C.F._2 Controparte_2
1 28/09/1963, residente a [...], C.F: e C.F._3
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Lemkaute n.15, C.F.: la piena proprietà in via esclusiva, per C.F._4 intervenuta usucapione, dell'immobile in Comune di Sinnai, Via G. Di Vittorio n.15, distinto in Catasto Terreni al Fg. 43, mapp. 2679, della consistenza di mq 50;
- Ordinare al Conservatore dei RR.II la trascrizione, a favore degli attori dell'emananda sentenza;
- Con vittoria di competenze e spese in caso di opposizione.”
§
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Con rituale atto di citazione, , e Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3 hanno convenuto in giudizio e , quali eredi di
[...] CP_4 Controparte_5 Per_1
, per sentir dichiarare nei loro confronti l'intervenuto acquisto per usucapione
[...] ventennale, ex art. 1158 c.c., del diritto di proprietà dell'immobile indicato nelle conclusioni sopra trascritte.
In assunto attoreo, il terreno oggetto di domanda, costituito da un piccolo appezzamento di 50 mq (già parte del più esteso mappale n. 1251 - 1600 mq - intestato a ), Per_1
è stato inglobato nel lotto acquistato dai genitori degli attori con atto pubblico del 29 settembre 1959, a rogito del Notaio e da allora è stato utilizzato in modo Per_2 esclusivo, pacifico e continuato, prima dai genitori e poi dagli attori, come cortile dell'abitazione, passo carraio e parcheggio, recintato e dotato di portone di accesso.
§
Dalle visure catastali e dal certificato ipotecario, in atti, si evince l'integrità del contraddittorio.
Sussiste altresì la condizione di procedibilità di cui al D. Lgs. 28/2010, giusto quanto risulta dal verbale negativo di mediazione del 30.01.2023.
Con ordinanza a verbale d'udienza del 16.05.2023 è stata ammessa la prova per interrogatorio formale e testi dedotta dagli attori in citazione, relativa alle sopra allegate circostanze di manifestazione, ex art. 1140 c.c., del possesso ultraventennale sotteso alla domanda per cui è causa.
§
2 In esito a rituale notifica ex art. 292 c.p.c., i convenuti contumaci non si sono presentati all'udienza del 04.09.2023 per rispondere all'interrogatorio formale.
I testi indicati da parte attrice ( e ) sono Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 stati escussi all'udienza del 06.12.2023.
Con ordinanza del 28.11.2025, la causa è stata tenuta a decisione senza termini ex art. 190 c.p.c., atteso che all'udienza di precisazione conclusioni del 13.10.2025 il procuratore degli attori ha dichiarato di rinunciare ai termini in parola.
§
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la res come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
In materia sussistono consolidati principi, enunciati dalla Suprema Corte.
- Chi agisce in giudizio deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quindi non solo del corpus, ma anche dell'animus. Come evidenziato dalla Suprema Corte, l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria immobiliare consiste nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod. civ., onde quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio (cfr. Cass. n. 5964/96,
Cass. n. 6079/02 e Cass. n. 2857/06).
- Al fine della prova di intervenuta usucapione, necessaria ex art. 2697 c.c., l'esercizio del dominio esclusivo sulla res, che avvenga in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 cod. civ., concreta la sussistenza del corpus possessionis, mentre l'animus possidendi, anche alla luce della norma di cui all'art. 1141 c.c. I comma, è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio
3 dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà. (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sentenza 10.07.2007, n. 15446).
- Tra le principali facoltà del proprietario vi è quella di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. (Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 1796 del 20.01.2022).
§
In sintesi, ritiene questo giudice che ricorrano i sopra richiamati requisiti affinché possa dichiararsi in capo agli attori l'intervenuto acquisto per usucapione oggetto di domanda.
A tale conclusione si perviene in forza dei seguenti elementi.
Deposizioni testimoniali.
I testi escussi hanno sostanzialmente confermato gli assunti attorei, senza che sia emerso alcun elemento che possa far dubitare della genuinità ed attendibilità delle relative deposizioni.
Per costante e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto può essere fornita anche per testimoni (Cass. Civ.
26.07.1977, n. 3342 - Cass. Civ. 19.07.1999, n. 7692).
Documenti.
La documentazione prodotta dagli attori è coerente con i relativi assunti, con particolare riferimento, per quanto rileva al fine della decisione di merito, a:
- atto pubblico di compravendita del 29.09.1959 in favore dei genitori degli attori;
- copia dell'atto di pubblicazione del testamento olografo di;
Persona_3
- copia della dichiarazione di successione di (figlio di ); Per_1 Persona_3
- visura catastale storica relativa al terreno oggetto di domanda.
Inoltre, nella contumacia dei convenuti, non si rinvengono in atti elementi documentali di segno contrario agli assunti attorei.
Mancata risposta all'interrogatorio formale.
La mancata comparizione dei convenuti contumaci all'udienza del 04.09.2023, per rispondere ad interrogatorio formale in esito a rituale notifica ex art. 292 c.p.c., consente ex art. 232 c.p.c., tenuto conto del quadro istruttorio che precede, di ritenere come ammessi i fatti oggetto del non espletato interpello.
§
4 Sulle spese del giudizio.
Deve disporsi l'integrale compensazione delle stesse tra le parti, come richiesto dagli attori a verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.10.2025, stante la mancata contestazione della domanda per cui è causa, giacché i convenuti sono rimasti contumaci.
§
Sulla trascrizione della sentenza.
L'obbligo di trascrizione della presente sentenza è specificamente sancito nell'art. 2651
c.c. e non necessita di appositi pronunciamenti.
P.Q.M.
il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda di accertamento di intervenuta usucapione, ex art. 1158 c.c., dispiegata in citazione,
DICHIARA
), ), Parte_1 C.F._1 CP_1 C.F._2 [...]
) e ), CP_2 C.F._3 Controparte_3 C.F._4 proprietari, per intervenuta usucapione ventennale, ciascuno per la quota indivisa di ¼
(un quarto), dell'immobile già censito in Catasto Terreni del Comune di Sinnai al Foglio
43, Particella 2679, esteso per centiare 50.
Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, addì 29 dicembre 2025
Il giudice
AN IR
5
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Dott. AN IR, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1706/2022 di R.G. promossa da:
, , nato a [...], il [...]; Parte_1 C.F._1
, , nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
, , nata a [...] il [...]; Controparte_2 C.F._3
, , nata a [...] il [...]; Controparte_3 C.F._4 elettivamente domiciliati in Sinnai nella Via Mara al civico 2, presso lo studio dell'Avv.
DR RÙ, , che li rappresenta e difende per procura speciale C.F._5 in calce all'atto di citazione,
ATTORI,
CONTRO
, , nato a [...] il [...]; CP_4 C.F._6
, , nata a [...] il [...]; Controparte_5 C.F._7
CONVENUTI CONTUMACI.
§
CONCLUSIONI DEGLI ATTORI
Precisate a verbale d'udienza del 13.10.2025, mediante richiamo a quelle rassegnate in citazione, come di seguito:
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare con effetto di giudicato, in capo agli attori , nato a [...]
Sinnai (CA), il 15/11/1955, residente a [...], C.F.:
, , nata a [...] il [...], residente a [...] CP_1
A. Gramsci n.16, C.F.: , , nata a [...] il C.F._2 Controparte_2
1 28/09/1963, residente a [...], C.F: e C.F._3
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Lemkaute n.15, C.F.: la piena proprietà in via esclusiva, per C.F._4 intervenuta usucapione, dell'immobile in Comune di Sinnai, Via G. Di Vittorio n.15, distinto in Catasto Terreni al Fg. 43, mapp. 2679, della consistenza di mq 50;
- Ordinare al Conservatore dei RR.II la trascrizione, a favore degli attori dell'emananda sentenza;
- Con vittoria di competenze e spese in caso di opposizione.”
§
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Con rituale atto di citazione, , e Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3 hanno convenuto in giudizio e , quali eredi di
[...] CP_4 Controparte_5 Per_1
, per sentir dichiarare nei loro confronti l'intervenuto acquisto per usucapione
[...] ventennale, ex art. 1158 c.c., del diritto di proprietà dell'immobile indicato nelle conclusioni sopra trascritte.
In assunto attoreo, il terreno oggetto di domanda, costituito da un piccolo appezzamento di 50 mq (già parte del più esteso mappale n. 1251 - 1600 mq - intestato a ), Per_1
è stato inglobato nel lotto acquistato dai genitori degli attori con atto pubblico del 29 settembre 1959, a rogito del Notaio e da allora è stato utilizzato in modo Per_2 esclusivo, pacifico e continuato, prima dai genitori e poi dagli attori, come cortile dell'abitazione, passo carraio e parcheggio, recintato e dotato di portone di accesso.
§
Dalle visure catastali e dal certificato ipotecario, in atti, si evince l'integrità del contraddittorio.
Sussiste altresì la condizione di procedibilità di cui al D. Lgs. 28/2010, giusto quanto risulta dal verbale negativo di mediazione del 30.01.2023.
Con ordinanza a verbale d'udienza del 16.05.2023 è stata ammessa la prova per interrogatorio formale e testi dedotta dagli attori in citazione, relativa alle sopra allegate circostanze di manifestazione, ex art. 1140 c.c., del possesso ultraventennale sotteso alla domanda per cui è causa.
§
2 In esito a rituale notifica ex art. 292 c.p.c., i convenuti contumaci non si sono presentati all'udienza del 04.09.2023 per rispondere all'interrogatorio formale.
I testi indicati da parte attrice ( e ) sono Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 stati escussi all'udienza del 06.12.2023.
Con ordinanza del 28.11.2025, la causa è stata tenuta a decisione senza termini ex art. 190 c.p.c., atteso che all'udienza di precisazione conclusioni del 13.10.2025 il procuratore degli attori ha dichiarato di rinunciare ai termini in parola.
§
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la res come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
In materia sussistono consolidati principi, enunciati dalla Suprema Corte.
- Chi agisce in giudizio deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quindi non solo del corpus, ma anche dell'animus. Come evidenziato dalla Suprema Corte, l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria immobiliare consiste nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod. civ., onde quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio (cfr. Cass. n. 5964/96,
Cass. n. 6079/02 e Cass. n. 2857/06).
- Al fine della prova di intervenuta usucapione, necessaria ex art. 2697 c.c., l'esercizio del dominio esclusivo sulla res, che avvenga in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 cod. civ., concreta la sussistenza del corpus possessionis, mentre l'animus possidendi, anche alla luce della norma di cui all'art. 1141 c.c. I comma, è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio
3 dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà. (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sentenza 10.07.2007, n. 15446).
- Tra le principali facoltà del proprietario vi è quella di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. (Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 1796 del 20.01.2022).
§
In sintesi, ritiene questo giudice che ricorrano i sopra richiamati requisiti affinché possa dichiararsi in capo agli attori l'intervenuto acquisto per usucapione oggetto di domanda.
A tale conclusione si perviene in forza dei seguenti elementi.
Deposizioni testimoniali.
I testi escussi hanno sostanzialmente confermato gli assunti attorei, senza che sia emerso alcun elemento che possa far dubitare della genuinità ed attendibilità delle relative deposizioni.
Per costante e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto può essere fornita anche per testimoni (Cass. Civ.
26.07.1977, n. 3342 - Cass. Civ. 19.07.1999, n. 7692).
Documenti.
La documentazione prodotta dagli attori è coerente con i relativi assunti, con particolare riferimento, per quanto rileva al fine della decisione di merito, a:
- atto pubblico di compravendita del 29.09.1959 in favore dei genitori degli attori;
- copia dell'atto di pubblicazione del testamento olografo di;
Persona_3
- copia della dichiarazione di successione di (figlio di ); Per_1 Persona_3
- visura catastale storica relativa al terreno oggetto di domanda.
Inoltre, nella contumacia dei convenuti, non si rinvengono in atti elementi documentali di segno contrario agli assunti attorei.
Mancata risposta all'interrogatorio formale.
La mancata comparizione dei convenuti contumaci all'udienza del 04.09.2023, per rispondere ad interrogatorio formale in esito a rituale notifica ex art. 292 c.p.c., consente ex art. 232 c.p.c., tenuto conto del quadro istruttorio che precede, di ritenere come ammessi i fatti oggetto del non espletato interpello.
§
4 Sulle spese del giudizio.
Deve disporsi l'integrale compensazione delle stesse tra le parti, come richiesto dagli attori a verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.10.2025, stante la mancata contestazione della domanda per cui è causa, giacché i convenuti sono rimasti contumaci.
§
Sulla trascrizione della sentenza.
L'obbligo di trascrizione della presente sentenza è specificamente sancito nell'art. 2651
c.c. e non necessita di appositi pronunciamenti.
P.Q.M.
il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda di accertamento di intervenuta usucapione, ex art. 1158 c.c., dispiegata in citazione,
DICHIARA
), ), Parte_1 C.F._1 CP_1 C.F._2 [...]
) e ), CP_2 C.F._3 Controparte_3 C.F._4 proprietari, per intervenuta usucapione ventennale, ciascuno per la quota indivisa di ¼
(un quarto), dell'immobile già censito in Catasto Terreni del Comune di Sinnai al Foglio
43, Particella 2679, esteso per centiare 50.
Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, addì 29 dicembre 2025
Il giudice
AN IR
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