Articolo 2 della Legge 18 aprile 1986, n. 121
Articolo 1Articolo 3
Versione
26 aprile 1986
Art. 2. 1. Con effetto dal 1 gennaio 1987:
a) l'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione annuale non e' dovuta o, se il saldo e' negativo, non e' rimborsabile se i relativi importi non superano L. 20.000. Se gli importi superano L. 20.000 sono dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare.
La stessa disposizione si applica per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi;
b) per gli stessi importi di cui alla lettera a), comprensivi delle soprattasse e degli interessi, non si fa luogo a iscrizione nei ruoli ne' a rimborsi.
Entrata in vigore il 26 aprile 1986
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente