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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 148/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore
09:00 con la seguente composizione collegiale:
TI VI CO, Presidente
PILIEGO ES, AT
IACOVONE MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 886/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 0090195E24010038028 BEN.DIFESA IDR. 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: ribadisce le ragioni del ricorrente, insistendo per l'accoglimento.
Resistente: illustra le ragioni del consorzio, insistendo per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società "Ricorrente_1 S.r.l." con sede in Luogo_1 ha proposto ricorso avverso del sollecito di pagamento n. 0090195E24010038028 notificato in data 06.02.2025 da CONSORZIO DI
BONIFICA CENTRO SUD PUGLIA - Distretto Nord Salento (ex Arneo) per l'importo di € 5.142,83, di cui
€ 132,00 per beneficio di difesa idraulica fabbricati relativo all'anno 2020, € 5.003,00 per beneficio di difesa idraulica terreni relativo all'anno 2020 ed € 7,83 per spese di notifica.
Ha articolato i seguenti motivi:
- difetto di motivazione per violazione dell'art. 7 comma 1, della L. n. 212 del 2000 nonché per violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990;
- illegittimità del Piano di classifica in quanto redatto senza la preventiva predisposizione di un piano di bonifica e senza la preventiva approvazione da parte del Comune di Mesagne;
- mancata esecuzione di opere di bonifica, generatrici di un vantaggio immediato e diretto per gli immobili ed i terreni onerati.
Si è costituito il Consorzio contestando la fondatezza del ricorso ed instando per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'atto risulta sufficientemente motivato contenenedo l'indicazione degli immobili oggetto di contribuzione e delle ragioni in fatto e diritto della pretesa.
La mancata adozione del piano generale di bonifica non determina l'inefficacia del piano di classifica in presenza di norma transitoria regionale che ne consenta l'applicazione, e le eventuali carenze manutentive non escludono la natura di contributo di scopo della pretesa consortile (Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 33215 del 19 dicembre 2025).
Quanto ai presupposti del tributo, l'istante ha prodotto perizia stragiudiziale redatta dall'ing. Nominativo_1, corredata da documentazione fotografica, in cui si dà specificamente conto delle ragioni per le quali, per le verificate caratteristiche dei fondi oggetto del tributo e dello stato di degrado dei luoghi causato dal mancanza di interventi manutentivi, gli immobili non traggono alcun beneficio.
Il CTP ing. Nominativo_1, all'esito dei sopralluoghi eseguiti, ha concluso di non aver riscontrato la presenza di alcuna opera visibile di intervento di bonifica quali opere idrauliche, di irrigazione, stradali, di rimboschimento e miglioramento fondiario riferibili al Consorzio.
Ha spiegato, altresì, che la mera inclusione nel perimetro di contribuenza non è sufficiente a determinare la debenza del contributo essendo necessario il sussistere di uno specifico beneficio derivate dalle opere apprestate e tenute in buono stato manutentivo.
Ciò posto, nel processo tributario, la perizia stragiudiziale, ove anche giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato e a essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo (ex multis, Cass. 33503/2018).
La perizia, tuttavia, prodotta, singolarmente o nel contesto di scritti difensivi, dal contribuente o da organi tecnici dell'amministrazione, ha contenuto di allegazione difensiva a contenuto tecnico (sent. cit.).
Orbene, a contestazione dei fatti specificamente allegati dalla parte istante sullo stato dei luoghi e asseverati dal proprio perito all'esito di accertamenti eseguiti sul posto, il consorzio ha esibito due consulenze tecniche a ministero Dott. Nominativo_2.
Quest'ultimo, in sede del primo elaborato, ha concluso che l'immobile oggetto della consulenza drena le acque meteoriche verso il reticolo idrografico del sotto bacino “Brindisi” e specificamente fa parte del bacino idrologico dei canali più vicini.
Ha spiegato che la proprietà del consorziato ricade nel reticolo idrografico del sotto bacino denominato
“Brindisi” che è esteso per Ha 46.087 che sviluppa una rete scolante di metri 347.788.
Tale immobile ha un beneficio diretto e specifico ovvero il concreto vantaggio di poterlo coltivare e trarre profitto ottenendo in tal modo l'aumento di valore tratto a seguito dell'opera di bonifica.
Analoghe conclusioni sono state rassegnate nella seconda perizia ove è stato accertato che altro immobile oggetto di contribuzione drena le acque meteoriche verso il reticolo idrografico del sotto bacino “Palude
Balsamo” e specificamente fa parte del bacino idrologico dei canali più vicini.
La proprietà del consorziato ricade nel reticolo idrografico del sotto bacino denominato “Palude Balsamo” che è esteso per Ha 38.473 che sviluppa una rete scolante di metri 129.830.
Tale immobile ha un beneficio diretto e specifico ovvero il concreto vantaggio di poterlo coltivare e trarre profitto ottenendo in tal modo l'aumento di valore tratto a seguito dell'opera di bonifica”
Gli elaborati prodotti dal Consorzio, tuttavia, presentano un taglio generico e standardizzato che finisce per identificare il beneficio fondante la debenza del contributo con la mera inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza.
Trattasi, pertanto di un accertamento, sia pure di natura tecnica, inidoneo, tuttavia, a superare le risultanze della perizia di parte, a firma dell'Ing. Nominativo_1 che, all'esito dei sopralluoghi eseguiti, ha concluso per l'insussistenza di interventi manutentivi.
Trattasi di un accertamento puntuale che dà conto della situazione concreta dei fondi di parte ricorrente e che non è stato specificamente contestato dal Consorzio
Il ricorso va accolto.
Le spese vengono compensate, in ragione della natura della causa
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Compensa le spese. Così deciso in Bari, 15.01.2026
Il giudice est.
dr. Alessandra Piliego
Il Presidentedr. Vito Francesco Nettis
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore
09:00 con la seguente composizione collegiale:
TI VI CO, Presidente
PILIEGO ES, AT
IACOVONE MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 886/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 0090195E24010038028 BEN.DIFESA IDR. 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: ribadisce le ragioni del ricorrente, insistendo per l'accoglimento.
Resistente: illustra le ragioni del consorzio, insistendo per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società "Ricorrente_1 S.r.l." con sede in Luogo_1 ha proposto ricorso avverso del sollecito di pagamento n. 0090195E24010038028 notificato in data 06.02.2025 da CONSORZIO DI
BONIFICA CENTRO SUD PUGLIA - Distretto Nord Salento (ex Arneo) per l'importo di € 5.142,83, di cui
€ 132,00 per beneficio di difesa idraulica fabbricati relativo all'anno 2020, € 5.003,00 per beneficio di difesa idraulica terreni relativo all'anno 2020 ed € 7,83 per spese di notifica.
Ha articolato i seguenti motivi:
- difetto di motivazione per violazione dell'art. 7 comma 1, della L. n. 212 del 2000 nonché per violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990;
- illegittimità del Piano di classifica in quanto redatto senza la preventiva predisposizione di un piano di bonifica e senza la preventiva approvazione da parte del Comune di Mesagne;
- mancata esecuzione di opere di bonifica, generatrici di un vantaggio immediato e diretto per gli immobili ed i terreni onerati.
Si è costituito il Consorzio contestando la fondatezza del ricorso ed instando per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'atto risulta sufficientemente motivato contenenedo l'indicazione degli immobili oggetto di contribuzione e delle ragioni in fatto e diritto della pretesa.
La mancata adozione del piano generale di bonifica non determina l'inefficacia del piano di classifica in presenza di norma transitoria regionale che ne consenta l'applicazione, e le eventuali carenze manutentive non escludono la natura di contributo di scopo della pretesa consortile (Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 33215 del 19 dicembre 2025).
Quanto ai presupposti del tributo, l'istante ha prodotto perizia stragiudiziale redatta dall'ing. Nominativo_1, corredata da documentazione fotografica, in cui si dà specificamente conto delle ragioni per le quali, per le verificate caratteristiche dei fondi oggetto del tributo e dello stato di degrado dei luoghi causato dal mancanza di interventi manutentivi, gli immobili non traggono alcun beneficio.
Il CTP ing. Nominativo_1, all'esito dei sopralluoghi eseguiti, ha concluso di non aver riscontrato la presenza di alcuna opera visibile di intervento di bonifica quali opere idrauliche, di irrigazione, stradali, di rimboschimento e miglioramento fondiario riferibili al Consorzio.
Ha spiegato, altresì, che la mera inclusione nel perimetro di contribuenza non è sufficiente a determinare la debenza del contributo essendo necessario il sussistere di uno specifico beneficio derivate dalle opere apprestate e tenute in buono stato manutentivo.
Ciò posto, nel processo tributario, la perizia stragiudiziale, ove anche giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato e a essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo (ex multis, Cass. 33503/2018).
La perizia, tuttavia, prodotta, singolarmente o nel contesto di scritti difensivi, dal contribuente o da organi tecnici dell'amministrazione, ha contenuto di allegazione difensiva a contenuto tecnico (sent. cit.).
Orbene, a contestazione dei fatti specificamente allegati dalla parte istante sullo stato dei luoghi e asseverati dal proprio perito all'esito di accertamenti eseguiti sul posto, il consorzio ha esibito due consulenze tecniche a ministero Dott. Nominativo_2.
Quest'ultimo, in sede del primo elaborato, ha concluso che l'immobile oggetto della consulenza drena le acque meteoriche verso il reticolo idrografico del sotto bacino “Brindisi” e specificamente fa parte del bacino idrologico dei canali più vicini.
Ha spiegato che la proprietà del consorziato ricade nel reticolo idrografico del sotto bacino denominato
“Brindisi” che è esteso per Ha 46.087 che sviluppa una rete scolante di metri 347.788.
Tale immobile ha un beneficio diretto e specifico ovvero il concreto vantaggio di poterlo coltivare e trarre profitto ottenendo in tal modo l'aumento di valore tratto a seguito dell'opera di bonifica.
Analoghe conclusioni sono state rassegnate nella seconda perizia ove è stato accertato che altro immobile oggetto di contribuzione drena le acque meteoriche verso il reticolo idrografico del sotto bacino “Palude
Balsamo” e specificamente fa parte del bacino idrologico dei canali più vicini.
La proprietà del consorziato ricade nel reticolo idrografico del sotto bacino denominato “Palude Balsamo” che è esteso per Ha 38.473 che sviluppa una rete scolante di metri 129.830.
Tale immobile ha un beneficio diretto e specifico ovvero il concreto vantaggio di poterlo coltivare e trarre profitto ottenendo in tal modo l'aumento di valore tratto a seguito dell'opera di bonifica”
Gli elaborati prodotti dal Consorzio, tuttavia, presentano un taglio generico e standardizzato che finisce per identificare il beneficio fondante la debenza del contributo con la mera inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza.
Trattasi, pertanto di un accertamento, sia pure di natura tecnica, inidoneo, tuttavia, a superare le risultanze della perizia di parte, a firma dell'Ing. Nominativo_1 che, all'esito dei sopralluoghi eseguiti, ha concluso per l'insussistenza di interventi manutentivi.
Trattasi di un accertamento puntuale che dà conto della situazione concreta dei fondi di parte ricorrente e che non è stato specificamente contestato dal Consorzio
Il ricorso va accolto.
Le spese vengono compensate, in ragione della natura della causa
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Compensa le spese. Così deciso in Bari, 15.01.2026
Il giudice est.
dr. Alessandra Piliego
Il Presidentedr. Vito Francesco Nettis