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Decreto 17 marzo 2025
Decreto 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, decreto 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2909/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Sezione Commerciale
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice Dott.ssa Annafrancesca Capone letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE A
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._1
di pagare, in solido, alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 11.254,67;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per spese ed in € 600,00 per competenze, oltre il 15 % per rimborso spese forfettario ed accessori di legge.
Viste le pronunce della CGUE, emesse dal Collegio della Grande Sezione in data 17 maggio
2022 e la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.9479/2023 del 6-4-2023,
AVVERTE la parte ingiunta:
I) che dall'esame degli atti viene esclusa la sussistenza di clausole di carattere abusivo nel contratto posto a fondamento del credito qui azionato in via monitoria,
II) che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che, in difetto, il debitore- consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il presente decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Lecce, 31/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Sezione Commerciale
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice Dott.ssa Annafrancesca Capone letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE A
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._1
di pagare, in solido, alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 11.254,67;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per spese ed in € 600,00 per competenze, oltre il 15 % per rimborso spese forfettario ed accessori di legge.
Viste le pronunce della CGUE, emesse dal Collegio della Grande Sezione in data 17 maggio
2022 e la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.9479/2023 del 6-4-2023,
AVVERTE la parte ingiunta:
I) che dall'esame degli atti viene esclusa la sussistenza di clausole di carattere abusivo nel contratto posto a fondamento del credito qui azionato in via monitoria,
II) che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che, in difetto, il debitore- consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il presente decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Lecce, 31/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone