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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore POLIGNANO ANTONIO, Giudice FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 735/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01PF01198.2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01PF01198.2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01PF01198.2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1658/2025 depositato il 16/10/2025 Richieste delle parti:
i procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai rispettivi scritti difensivi. Il dott. Difensore_1 produce precedenti giurisprudenziali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 15.4.2025 impugnava l'accertamento, notificato il 16.1.2025 (è stata presentata istanza di accertamento con adesione il 17.1.2025), con cui agenzia delle entrate accertava per l'anno 2018 compensi non dichiarati per rilascio di certificati medici utili al rinnovo di patenti di guida. In particolare, l'ufficio ha accertato l'esecuzione di tali prestazioni da informazioni acquisite dal Ministero dei trasporti sul numero dei certificati rilasciati dal ricorrente, ha inviato un questionario per accertare i compensi percepiti e attesa la mancata risposta del ricorrente ha accertato induttivamente i ricavi omessi sulla base di un corrispettivo unitario di €. 22,40 risultante dalle tariffe praticate dall'ASL di Taranto. Censura l'accertamento impugnato per i seguenti motivi 1) illegittimo e infondato ricorso all'accertamento induttivo in assenza dei presupposti di legge, 2) difetto di motivazione e mancato assolvimento dell'onere della prova;
3) difetto di motivazione in relazione alle sanzioni irrogate e agli interessi pretesi. Chiede l'annullamento dell'atto impugnato. Con comparsa del 6.6.2025 si costituiva agenzia delle entrate replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato. Il ricorso all'accertamento induttivo si giustifica in considerazione dell'omessa dichiarazione dei compensi percepiti per il rilascio di certificati medici, necessari al rinnovo delle patenti di guida, e della mancata risposta del ricorrente al questionario inviato dall'agenzia delle entrate. Il corrispettivo di €. 22,40, per ciascuna prestazione, trova fondamento nelle tariffe praticate dall'ASL di Taranto per dette prestazioni e corrisponde al minimo della media nazionale dello stesso anno, oscillante da un minimo di €. 20,00 a un massimo di €. 50,00. Al contrario, il corrispettivo di €. 15,00, asserito dal ricorrente, non è fondato su alcuna prova: si assume che lo stesso sarebbe stato imposto dalle scuole guida che curano il rinnovo delle patenti di guida, ma non si fornisce alcuna prova di tale determinazione autoritativa (o consensuale). Peraltro, il corrispettivo unitario di €. 22,40 è stato già utilizzato per determinare i compensi dell'anno 2016, in sede di rettifica adottata dall'ufficio in autotutela ed accettata dal ricorrente, e dell'anno 2017, in sede di accertamento confermato da questa Corte con sentenza n. 1854/2024 del 16.12.2024 dalle cui motivazioni questo Collegio non ha motivo di dissentire. Va rigettata, parimenti, la contestazione relativa alla omessa considerazione dei maggiori costi sostenuti in relazione ai maggiori ricavi accertati atteso che il ricorrente non ha dato prova di detti costi, come era suo onere trattandosi di elementi negativi di reddito. In ultimo, con riferimento all'eccepito difetto di motivazione di sanzioni e interessi, va rilevato che le prime si giustificano avuto riguardo all'evasione di imposta, sono state applicate secondo il minimo edittale e il regime del cumulo giuridico, più favorevole rispetto a quello materiale;
i secondi sono stati determinati sulla sorte capitale, la decorrenza e il tasso previsti nell'accertamento e il ricorso non contiene alcuna specifica censura al riguardo. Ne consegue il rigetto del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti. Taranto, 15 ottobre 2025 Il Presidente e relatore
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore POLIGNANO ANTONIO, Giudice FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 735/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01PF01198.2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01PF01198.2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01PF01198.2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1658/2025 depositato il 16/10/2025 Richieste delle parti:
i procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai rispettivi scritti difensivi. Il dott. Difensore_1 produce precedenti giurisprudenziali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 15.4.2025 impugnava l'accertamento, notificato il 16.1.2025 (è stata presentata istanza di accertamento con adesione il 17.1.2025), con cui agenzia delle entrate accertava per l'anno 2018 compensi non dichiarati per rilascio di certificati medici utili al rinnovo di patenti di guida. In particolare, l'ufficio ha accertato l'esecuzione di tali prestazioni da informazioni acquisite dal Ministero dei trasporti sul numero dei certificati rilasciati dal ricorrente, ha inviato un questionario per accertare i compensi percepiti e attesa la mancata risposta del ricorrente ha accertato induttivamente i ricavi omessi sulla base di un corrispettivo unitario di €. 22,40 risultante dalle tariffe praticate dall'ASL di Taranto. Censura l'accertamento impugnato per i seguenti motivi 1) illegittimo e infondato ricorso all'accertamento induttivo in assenza dei presupposti di legge, 2) difetto di motivazione e mancato assolvimento dell'onere della prova;
3) difetto di motivazione in relazione alle sanzioni irrogate e agli interessi pretesi. Chiede l'annullamento dell'atto impugnato. Con comparsa del 6.6.2025 si costituiva agenzia delle entrate replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato. Il ricorso all'accertamento induttivo si giustifica in considerazione dell'omessa dichiarazione dei compensi percepiti per il rilascio di certificati medici, necessari al rinnovo delle patenti di guida, e della mancata risposta del ricorrente al questionario inviato dall'agenzia delle entrate. Il corrispettivo di €. 22,40, per ciascuna prestazione, trova fondamento nelle tariffe praticate dall'ASL di Taranto per dette prestazioni e corrisponde al minimo della media nazionale dello stesso anno, oscillante da un minimo di €. 20,00 a un massimo di €. 50,00. Al contrario, il corrispettivo di €. 15,00, asserito dal ricorrente, non è fondato su alcuna prova: si assume che lo stesso sarebbe stato imposto dalle scuole guida che curano il rinnovo delle patenti di guida, ma non si fornisce alcuna prova di tale determinazione autoritativa (o consensuale). Peraltro, il corrispettivo unitario di €. 22,40 è stato già utilizzato per determinare i compensi dell'anno 2016, in sede di rettifica adottata dall'ufficio in autotutela ed accettata dal ricorrente, e dell'anno 2017, in sede di accertamento confermato da questa Corte con sentenza n. 1854/2024 del 16.12.2024 dalle cui motivazioni questo Collegio non ha motivo di dissentire. Va rigettata, parimenti, la contestazione relativa alla omessa considerazione dei maggiori costi sostenuti in relazione ai maggiori ricavi accertati atteso che il ricorrente non ha dato prova di detti costi, come era suo onere trattandosi di elementi negativi di reddito. In ultimo, con riferimento all'eccepito difetto di motivazione di sanzioni e interessi, va rilevato che le prime si giustificano avuto riguardo all'evasione di imposta, sono state applicate secondo il minimo edittale e il regime del cumulo giuridico, più favorevole rispetto a quello materiale;
i secondi sono stati determinati sulla sorte capitale, la decorrenza e il tasso previsti nell'accertamento e il ricorso non contiene alcuna specifica censura al riguardo. Ne consegue il rigetto del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti. Taranto, 15 ottobre 2025 Il Presidente e relatore