CASS
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2025, n. 2246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2246 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IU SA OS, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/06/2024 del Tribunale della libertà di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimnnino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Catanzaro ha confermato la. applicazione della misura degli arresti domiciliari a SA OS IU per il reato ex artt. 81, comma 2, 61 n. 2, cod. peti. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 descritto nelle imputazioni provvisorie (capi 399 e 400). 2. Nel ricorso presentato dal difensore di IU si chiede l'annullamento dell'ordinanza. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 2246 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 05/12/2024 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per avere fondato i gravi indizi di colpevolezza per i capi 399 e 400 delle imputazioni provvisorie sul contenuto generico di alcune conversazioni intercettate e su un fotogramma proveniente da una telecamera di sorveglianza. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nella mancata riqualificazione delle condotte ex art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990, anche valutando che non è stata accertata la quantità della sostanza stupefacente detenuta e perché la ricorrente avrebbe partecipato, al più a due cessioni nell'arco di tre mesi. 23. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare le esigenze cautelari nel rischio di reiterazione della condotta da parte di una ultrasettantenne incensurata e che risulta avere avuto contatti delittuosi soltanto con la figlia coindagata. CONSIDERATO IN DIRITTO Va preliminarmente rilevato che, come rappresentato dal difensore della ricorrente, il 21/08/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, il 2/08/2024, ha emesso ordinanza (acquisita agli atti) di revoca della misura della cautelare per il venir meno delle esigenze cautelari. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Cosi decisa il 05/12/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimnnino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Catanzaro ha confermato la. applicazione della misura degli arresti domiciliari a SA OS IU per il reato ex artt. 81, comma 2, 61 n. 2, cod. peti. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 descritto nelle imputazioni provvisorie (capi 399 e 400). 2. Nel ricorso presentato dal difensore di IU si chiede l'annullamento dell'ordinanza. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 2246 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 05/12/2024 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per avere fondato i gravi indizi di colpevolezza per i capi 399 e 400 delle imputazioni provvisorie sul contenuto generico di alcune conversazioni intercettate e su un fotogramma proveniente da una telecamera di sorveglianza. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nella mancata riqualificazione delle condotte ex art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990, anche valutando che non è stata accertata la quantità della sostanza stupefacente detenuta e perché la ricorrente avrebbe partecipato, al più a due cessioni nell'arco di tre mesi. 23. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare le esigenze cautelari nel rischio di reiterazione della condotta da parte di una ultrasettantenne incensurata e che risulta avere avuto contatti delittuosi soltanto con la figlia coindagata. CONSIDERATO IN DIRITTO Va preliminarmente rilevato che, come rappresentato dal difensore della ricorrente, il 21/08/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, il 2/08/2024, ha emesso ordinanza (acquisita agli atti) di revoca della misura della cautelare per il venir meno delle esigenze cautelari. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Cosi decisa il 05/12/2024