Art. 1.
I limiti del minimo e del massimo della cauzione, che, ai sensi dell' art. 10, n. 2, della legge 14 novembre 1941, n. 1442 , lo spedizioniere deve versare per la prima, iscrizione negli elenchi autorizzati a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio della sua attivita' sono aumentati rispettivamente a L. 10.000 e a L. 500.000.
I limiti del minimo e del massimo della cauzione, che, ai sensi dell' art. 10, n. 2, della legge 14 novembre 1941, n. 1442 , lo spedizioniere deve versare per la prima, iscrizione negli elenchi autorizzati a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio della sua attivita' sono aumentati rispettivamente a L. 10.000 e a L. 500.000.