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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 2364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2364 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g. 9775/2024 , proposta da
Parte_1
E
[...]
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Claudia Zaccherini per procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
rilevato che con nota depositata in data 3.6.2025, nel termine fissato per l'udienza cartolare del 5.6.2025, il difensore, stante l'avvenuta riconciliazione delle parti, ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio;
rilevato che con successiva istanza depositata in data 29.8.2025, anche in copia sottoscritta personalmente dalle parti oltre che dal difensore, i coniugi hanno rappresentato che la riconciliazione era fallita e che il marito si era trasferito in Trinitapoli, chiedendo di separarsi alle seguenti condizioni:
“1) i ricorrenti vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Roma, viale dell'Esercito n. 68, completa di mobilio attuale, viene assegnata alla sig.ra , che la abiterà unitamente alle figlie e;
Parte_2 Per_1 Per_2 il sig. se ne è già allontanato asportando i propri effetti personali;
Parte_1
3) il sig. , a decorrere dal mese di settembre 2025, corrisponderà alla moglie Parte_1 sig.ra , per il suo mantenimento, la somma di € 500,00 (cinquecento) mensili, nonché Pt_2
a titolo di contributo al mantenimento della figlia , maggiorenne non Persona_3 autosufficiente, la somma di € 200,00 (duecento) mensili, somme da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, mediante bonifico bancario o postale entro il giorno 5 di ogni mese;
4) il ricorrente, dal mese di settembre 2025, provvederà altresì a corrispondere alla sig.ra
l'importo del canone di locazione dell'immobile di viale dell'Esercito 68, per una Pt_2 somma non superiore ad € 500,00 e successivamente, qualora la sig.ra fosse tenuta Pt_2
a rilasciare detto immobile, provvederà al versamento del nuovo canone di locazione che la stessa dovesse contrarre per altro immobile, sempre nella misura massima di € 500,00;
5) il sig. provvederà al pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia Parte_1 nella misura del 100%, più specificamente, quelle attinenti alla Scuola di Per_1
Specializzazione in Psicologia presso l'Università La Sapienza di Roma e quelle sanitarie anche ortodontiche, private o a mezzo SSN, che si dovessero rendere necessarie, avendo come riferimento, per il resto, quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Roma;
6) le parti si prestano reciproco consenso per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti”
rilevato che le allegazioni delle parti e l'esito negativo della riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ritenute la equità e congruità delle condizioni concordate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo,
- pronuncia la separazione personale di e , Parte_2 Parte_1 coniugati in Trinitapoli il 12.8.1994, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 51, Parte II, Serie A, Uff. 1, Anno 1994);
- nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g. 9775/2024 , proposta da
Parte_1
E
[...]
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Claudia Zaccherini per procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
rilevato che con nota depositata in data 3.6.2025, nel termine fissato per l'udienza cartolare del 5.6.2025, il difensore, stante l'avvenuta riconciliazione delle parti, ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio;
rilevato che con successiva istanza depositata in data 29.8.2025, anche in copia sottoscritta personalmente dalle parti oltre che dal difensore, i coniugi hanno rappresentato che la riconciliazione era fallita e che il marito si era trasferito in Trinitapoli, chiedendo di separarsi alle seguenti condizioni:
“1) i ricorrenti vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Roma, viale dell'Esercito n. 68, completa di mobilio attuale, viene assegnata alla sig.ra , che la abiterà unitamente alle figlie e;
Parte_2 Per_1 Per_2 il sig. se ne è già allontanato asportando i propri effetti personali;
Parte_1
3) il sig. , a decorrere dal mese di settembre 2025, corrisponderà alla moglie Parte_1 sig.ra , per il suo mantenimento, la somma di € 500,00 (cinquecento) mensili, nonché Pt_2
a titolo di contributo al mantenimento della figlia , maggiorenne non Persona_3 autosufficiente, la somma di € 200,00 (duecento) mensili, somme da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, mediante bonifico bancario o postale entro il giorno 5 di ogni mese;
4) il ricorrente, dal mese di settembre 2025, provvederà altresì a corrispondere alla sig.ra
l'importo del canone di locazione dell'immobile di viale dell'Esercito 68, per una Pt_2 somma non superiore ad € 500,00 e successivamente, qualora la sig.ra fosse tenuta Pt_2
a rilasciare detto immobile, provvederà al versamento del nuovo canone di locazione che la stessa dovesse contrarre per altro immobile, sempre nella misura massima di € 500,00;
5) il sig. provvederà al pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia Parte_1 nella misura del 100%, più specificamente, quelle attinenti alla Scuola di Per_1
Specializzazione in Psicologia presso l'Università La Sapienza di Roma e quelle sanitarie anche ortodontiche, private o a mezzo SSN, che si dovessero rendere necessarie, avendo come riferimento, per il resto, quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Roma;
6) le parti si prestano reciproco consenso per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti”
rilevato che le allegazioni delle parti e l'esito negativo della riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ritenute la equità e congruità delle condizioni concordate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo,
- pronuncia la separazione personale di e , Parte_2 Parte_1 coniugati in Trinitapoli il 12.8.1994, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 51, Parte II, Serie A, Uff. 1, Anno 1994);
- nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi