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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/07/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 2402
2021 R.G., promossa (rappr. e dif. dall'avv. M. G. Parte_1
DINATALE) contro (rappr. e dif. dall'avv. M. GALEANO), avente ad CP_1
oggetto: assegni per il nucleo familiare;
rilevato
che il ricorrente pretende il pagamento degli assegni per il nucleo familiare relativi all'anno 2019; che l' deduce che, trattandosi di lavoratore tunisino, non avendo CP_1
l'ente a ciò preposto provveduto all'invio del c.d. modello I/TN6, non vi è prova del necessario requisito reddituale da parte dei componenti il nucleo familiare residenti all'estero; che, alla stregua delle previsioni contenute negli artt. 22, 23 e 24 della
Convenzione tra Italia e Tunisia, il cittadino tunisino che svolge attività lavorativa in Italia ha diritto ad ottenere gli assegni per il nucleo familiare anche per i familiari residenti all'estero; a tal fine, è indispensabile che sussistano i requisiti reddituali previsti dalla legge e che il coniuge residente all'estero non percepisca analoga prestazione dallo Stato presso il quale risiede. L'art. 18 dell'Accordo Amministrativo tra i due paesi dispone poi che le informazioni necessarie vengano offerte direttamente dall'ente previdenziale istituito presso lo Stato ove risiedono i familiari del richiedente, a tal fine utilizzando apposito modello. Sulla base di apposita intesa, è stato infatti predisposto il c.d. modello
I/TN6 che l' provvede ad inviare alla (Caisse Nationale des CP_1 Pt_2
Prestations Familiales ed de l'Action Sanitaire) affinchè quest'ultimo ente vi attesti la ricorrenza dei requisiti in parola;
che la circostanza che l'ente previdenziale tunisino trascuri (come nel caso concreto) di restituire all' il summenzionato modulo debitamente CP_1
compilato non assume alcuna specifica rilevanza ai fini della prova dei requisiti occorrenti per l'erogazione degli ANF;
che il c.d. Modello 1/TN6, più chiaramente, costituisce un semplice strumento di agevolazione probatoria che in alcun modo incide sull'ordinario riparto dell'onere probatorio;
che pertanto il mancato invio di tale modello da parte dell'ente tunisino se
– da un lato – non determina l'automatica infondatezza (per carenza di prova) della pretesa fatta valere dal lavoratore tunisino, - dall'altro – non esonera quest'ultimo dall'onere di allegare e dimostrare comunque i presupposti costitutivi del vantato diritto;
che nella fattispecie oggetto di odierna contesa il ricorrente ha del tutto trascurato di provare gli elementi costitutivi della propria pretesa;
che il ricorso va pertanto rigettato;
che le spese processuali vanno dichiarate irripetibili;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, rigetta il ricorso, dichiarando irripetibili le spese processuali.
Ragusa, 16/07/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 2402
2021 R.G., promossa (rappr. e dif. dall'avv. M. G. Parte_1
DINATALE) contro (rappr. e dif. dall'avv. M. GALEANO), avente ad CP_1
oggetto: assegni per il nucleo familiare;
rilevato
che il ricorrente pretende il pagamento degli assegni per il nucleo familiare relativi all'anno 2019; che l' deduce che, trattandosi di lavoratore tunisino, non avendo CP_1
l'ente a ciò preposto provveduto all'invio del c.d. modello I/TN6, non vi è prova del necessario requisito reddituale da parte dei componenti il nucleo familiare residenti all'estero; che, alla stregua delle previsioni contenute negli artt. 22, 23 e 24 della
Convenzione tra Italia e Tunisia, il cittadino tunisino che svolge attività lavorativa in Italia ha diritto ad ottenere gli assegni per il nucleo familiare anche per i familiari residenti all'estero; a tal fine, è indispensabile che sussistano i requisiti reddituali previsti dalla legge e che il coniuge residente all'estero non percepisca analoga prestazione dallo Stato presso il quale risiede. L'art. 18 dell'Accordo Amministrativo tra i due paesi dispone poi che le informazioni necessarie vengano offerte direttamente dall'ente previdenziale istituito presso lo Stato ove risiedono i familiari del richiedente, a tal fine utilizzando apposito modello. Sulla base di apposita intesa, è stato infatti predisposto il c.d. modello
I/TN6 che l' provvede ad inviare alla (Caisse Nationale des CP_1 Pt_2
Prestations Familiales ed de l'Action Sanitaire) affinchè quest'ultimo ente vi attesti la ricorrenza dei requisiti in parola;
che la circostanza che l'ente previdenziale tunisino trascuri (come nel caso concreto) di restituire all' il summenzionato modulo debitamente CP_1
compilato non assume alcuna specifica rilevanza ai fini della prova dei requisiti occorrenti per l'erogazione degli ANF;
che il c.d. Modello 1/TN6, più chiaramente, costituisce un semplice strumento di agevolazione probatoria che in alcun modo incide sull'ordinario riparto dell'onere probatorio;
che pertanto il mancato invio di tale modello da parte dell'ente tunisino se
– da un lato – non determina l'automatica infondatezza (per carenza di prova) della pretesa fatta valere dal lavoratore tunisino, - dall'altro – non esonera quest'ultimo dall'onere di allegare e dimostrare comunque i presupposti costitutivi del vantato diritto;
che nella fattispecie oggetto di odierna contesa il ricorrente ha del tutto trascurato di provare gli elementi costitutivi della propria pretesa;
che il ricorso va pertanto rigettato;
che le spese processuali vanno dichiarate irripetibili;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, rigetta il ricorso, dichiarando irripetibili le spese processuali.
Ragusa, 16/07/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)