Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 24/11/2025, n. 20934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20934 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20934/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05222/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5222 del 2025, proposto da
Vivai Marcelli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Maceroni e Fabio Massimo Pellicano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nepi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Silvia Melandri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Non Solo Verde 04 SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della nota del 24 marzo 2025 con cui il Comune di Nepi ha comunicato a tutte le impresi partecipanti che, con determinazione n. 199 del 19/3/2025, la Stazione Appaltante ha aggiudicato in via definitiva l’appalto del servizio di gestione delle aree a verde pubblico per il triennio 2025-2027 alla NON SOLO VERDE 04 SNC;
- dei verbali relativi alle sedute pubbliche e riservate della commissione giudicatrice e, in particolare, il n. 3. del 25 febbraio 2025, nella parte in cui viene dichiarata come migliore offerta quella di NON SOLO VERDE 04 SNC;
- dei verbali della commissione giudicatrice nn.1, 2 e 3, nella parte in cui la commissione ha attributo i punteggi tecnici;
- della nota Prot. n. 8437/2025 del 16 aprile 2025 con cui il Comune di Nepi ha comunicato a tutte le impresi partecipanti che: “ con atto rogato dal Segretario Comunale [..], Rep. 5656 del 15.04.2025 è stato stipulato il contratto di appalto con la ditta NON SOLO VERDE 04 SNC, aggiudicataria del Servizio in oggetto giusta Determinazione del Settore 7° n. 199 del 24.03.2025, [..] ”;
- di ogni altro atto presupposto e/o connesso e consequenziale ai provvedimenti qui impugnati, anche se allo stato non conosciuto;
e per la conseguente declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o di caducazione
del contratto stipulato in data 16 aprile secondo quanto comunicato in pari data, con conseguente affidamento del contratto alla odierna ricorrente, salvo ogni diritto risarcitorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nepi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa CE DA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società ricorrente riferisce di essere stata invitata, con lettera d’invito del 20 gennaio 2025, alla procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento dell’appalto del servizio di gestione delle aree a verde pubblico del Comune di Nepi per il triennio 2025/27, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (con i punteggi così suddivisi: 20 punti all’offerta economica e 80 punti all’offerta tecnica); hanno presentato offerta, oltre alla ricorrente e alla controinteressata, anche ad altri tre operatori economici.
Al termine delle operazioni di gara, la Commissione giudicatrice, con il verbale del 25/02/2025, ha proposto di aggiudicare l’appalto alla NON SOLO VERDE 04 SNC collocatasi al primo posto nella relativa graduatoria definitiva con 85,55 punti (pari alla somma tra i punteggi ottenuti dalla valutazione tecnica – 68,84 - e quelli attribuiti alla relativa offerta economica, 16,71), mentre l’odierna ricorrente si è collocata seconda con un punteggio complessivo di punti 83,84 (pari alla somma tra i 63,84 punti della valutazione tecnica e i 20 punti riportati all’offerta economica).
Conseguentemente, la Società ricorrente, ritenendo di essere stata danneggiata nell’attribuzione dei punteggi (e, in particolare, del punteggio previsto per il criterio tabellare “ C - distanza dell’Impresa dal Comune di Nepi ”, che, ove correttamente quantificato in 5 punti in luogo dei 3 attribuiti, le avrebbe da solo consentito di conseguire la prima posizione, con 85,84 punti, superiori agli 85,55, conseguiti dalla prima classificata), ha presentato istanza del 7/4/2025 di riesame in autotutela dei punteggi conseguiti, che, tuttavia, è stata rigettata dal R.U.P. con propria determinazione recante prot. PEC n. 8297/2025 del 15 aprile 2025.
2. Avverso gli atti riportati in epigrafe, pertanto, la Società ricorrente ha proposto atto di gravame, notificato alle controparti in data 22/4/2025 e depositato in giudizio in data 28/4/2025, rassegnando le censure di seguito sintetizzate.
2.1 Violazione dell’art. 14 del Disciplinare di Gara e dell’art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023; violazione dell’art. 3 del D. Lgs. n. 36/2023; violazione degli artt. 54-57 T.F.U.E .
Con questo primo mezzo di gravame, la Società ricorrente lamenta la errata valutazione del criterio tabellare “ C- Distanza dell’Impresa dal Comune di Nepi – Sede Comunale in Piazza del Comune n. 20 (max 5 punti) ”, previsto dall’art. 14 del Disciplinare di gara quale criterio di valutazione (insieme con altri sei) dell’offerta tecnica. In particolare, è previsto che: “ al fine di garantire sempre prontezza e rapidità di intervento, agli operatori economici partecipanti verranno assegnati i seguenti punteggi:
Distanza inferiore ai 25 Km: 5 punti
Distanza compresa tra 25 e 50 Km: 3 punti
Distanza oltre i 50 Km: 2 punti
n.b. la distanza verrà calcolata dalla sede operativa dell’Impresa alla Sede legale del
Comune (in piazza del Comune n. 20) ”.
Ora la Società ricorrente lamenta che la Commissione giudicatrice le ha assegnato 3 punti invece di 5 (cioè il massimo del punteggio attribuibile), benché essa ricorrente nella propria offerta tecnica, relativamente al predetto criterio tabellare “ C ”, avesse “ espressamente assunto l’impegno ”, in caso di aggiudicazione, “ ad aprire una base operativa a meno di 25 Km dal Comune di Nepi, piazza del Comune. ” E ciò è tanto più grave, secondo la ricorrente, se si considera che tra essa e l’aggiudicataria lo scarto tra i punteggi complessivamente riportati è inferiore a 2 punti (segnatamente, 1,71 punti), per modo che: “ La sola corretta assegnazione del punteggio tabellare del criterio “C” avrebbe garantito alla ricorrente la prima posizione nella graduatoria di aggiudicazione di gara: con l’assegnazione dei 5 punti, infatti, la ricorrente avrebbe ottenuto un punteggio per l’offerta tecnica pari a 65,84, che sommato al punteggio risultante dalla offerta economica pari a 20, avrebbe determinato il miglior risultato di gara per un totale di 85,84 punti. ”
A sostegno del proprio assunto, la ricorrente deduce che: “ l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il concorrente che abbia acquisito la piena disponibilità della sede operativa all’interno del raggio indicato, già a partire dal momento della presentazione dell’offerta ” si porrebbe in contrasto sia con i principi generali di eguaglianza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, economicità, libera concorrenza e favor partecipationis , espressamente sanciti con riferimento alla materia dei contratti pubblici dall’art. 3 del D. Lgs. n. 36/2023, sia con i principi eurounitari di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi garantiti dagli artt. 54-57 T.F.U.E., sia, infine, con gli stessi principi di imparzialità, efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa sanciti dall’art. 97 della nostra Costituzione e, in subiecta materia , compendiati nel principio del risultato di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023.
Deduce, infine, la Società ricorrente, a sostegno della propria tesi per la quale il punteggio massimo di cui al Criterio tabellare de quo (“C”) andasse riconosciuto anche all’operatore economico che si fosse impegnato a dotarsi, in caso di aggiudicazione, di una sede operativa “vicina” alla Casa comunale, che, trattandosi di una procedura in cui la S.A. conosceva ex ante i partecipanti alla gara: “ l’assegnazione del punteggio in questione non poteva riguardare solo una condizione già preesistente al momento dell’invito e soprattutto nota (o facilmente conoscibile) alla SA medesima; pertanto, per non rendere conoscibile a priori l’assegnazione di tale punteggio, l’unica interpretazione legittima della lettera d’invito in parte qua, per garantire il principio di segretezza delle offerte, era quella di premiare con il punteggio adeguato anche i partecipanti non ancora in possesso della sede operativa che si assumevano l’impegno (valutandone i costi e gli altri elementi operativi) ad aprirla in caso di aggiudicazione. ”
2.2 Violazione dell’art. 14 del Disciplinare di gara e dell’art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023; eccesso di potere per difetto di motivazione; violazione del principio di ragionevolezza; travisamento dei presupposti di fatto; illogicità e manifesta irragionevolezza.
Con questo secondo mezzo di gravame, articolato in via subordinata (posto che il primo è già “ di per sé assorbente ”, in quanto il relativo “ accoglimento da solo garantisce alla ricorrente la prima posizione in graduatoria e la conseguente aggiudicazione dell’appalto ”), la Società ricorrente si duole, in primo luogo, della circostanza che la Commissione giudicatrice le ha assegnato, in corrispondenza del criterio (discrezionale) “ D - Elenco delle Attrezzature a disposizione dell’Impresa che verranno effettivamente dedicate allo svolgimento del Servizio ”, 14,40 punti su 18, a fronte dei 16,20 punti attribuiti alla controinteressata, benchè quest’ultima avesse offerto un numero inferiore di attrezzature rispetto a quelle offerte da essa ricorrente. Inoltre, essendo quello de quo un criterio discrezionale, la S.A. avrebbe dovuto attribuire i punteggi per esso previsti all’esito di una valutazione comparativa delle attrezzature offerte dai concorrenti, che, invece, nella specie è del tutto mancata, con conseguente manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti e delle indicazioni contenute nel Disciplinare di gara.
In secondo luogo, la parte ricorrente deduce che la S.A. sarebbe incorsa nei medesimi vizi di illogicità e di manifesta irragionevolezza nell’assegnazione dei punteggi per il criterio (discrezionale) “ E - Elenco del Personale minimo messo a disposizione per l’esecuzione del servizio ”. In particolare, la Società ricorrente si duole che: “ Nella valutazione del suesposto criterio discrezionale sono stati assegnati alla ricorrente 10,50 punti su 15 pur avendo presentato un elenco ” di 10 unità di personale messo a disposizione, “ a fronte dell’elenco di ” 2 sole unità “ presentato dalla prima classificata attuale controinteressata, a cui sono stati assegnati 12 punti su 15 ”, per modo che: “ Analogamente a quanto evidenziato con riferimento al criterio precedente, la comparazione delle 2 tabelle fa emergere la illogicità dell’attribuzione del punteggio ad entrambi i concorrenti. Viene premiata con punteggio più alto la proposta con un numero minore di risorse messe a disposizione!!! ”.
2.3 Violazione degli artt. 1 e 3 del D. Lgs n. 36/2023; Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per sviamento; eccesso di potere per illogicità grave e manifesta e contraddittorietà; Violazione della lex specialis di gara.
Con quest’ultimo mezzo di gravame, la Società ricorrente lamenta che: “ le partecipanti non sono state effettivamente poste in condizioni di concorrere in modo paritetico e la gara non è stata funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare il contratto, con grave lesione dell’interesse collettivo. La condotta della resistente è consistita semplicemente nel selezionare un contraente avente sede nel medesimo comune dove deve eseguirsi l’appalto, a prescindere dalla stretta corrispondenza dell’offerta da quest’ultimo presentata ai parametri di valutazione dell’offerta definiti negli atti di gara. Tutti gli atti di gara, ed in particolare i verbali della commissione giudicatrice, infatti, sono privi di motivazione e/o di adeguata motivazione in quanto difettano di elementi capaci di offrire contezza delle valutazioni esperite, tanto da rendere la decisione di aggiudicazione inidonea a giustificare la scelta di affidare il contratto alla controinteressata, secondo i principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento. ”
3. Il 17/5/2025 si è costituito in giudizio il Comune di Nepi mediante il deposito di una memoria difensiva con cui ha eccepito:
- quanto al primo motivo di gravame, che il requisito consistente nella disponibilità di una sede entro un determinato raggio chilometrico sarebbe contemplato non quale condizione per la stipula del contratto ma quale presupposto di attribuzione di un punteggio premiale in sede di esame dell’offerta tecnica e formazione della graduatoria;
- quanto al secondo motivo di gravame, che, avendo: “ l’appalto per oggetto la manutenzione ordinaria (sfalcio erba, bordi stradali) delle aree a verde pubblico del Comune ”, la Società ricorrente nella propria offerta tecnica, pur avendo dichiarato la disponibilità di attrezzature coerenti con la natura delle prestazioni, ne avrebbe, di fatto, inserite altre completamente prive di inerenza al servizio oggetto di gara, così come, avuto riguardo al criterio “ E ”, che: “ la ricorrente ha inteso semplicemente allegare un elenco cumulativo e promiscuo della propria forza lavoro. ”, peraltro, sovradimensionato “ rispetto all’impegno operativo richiesto dall’appalto e al suo valore economico. Né appare agevole conciliare la previsione che il personale indicato «sarà messo a disposizione di volta in volta secondo le esigenze richiamate dal capitolato d’appalto» con l’obbligo cogente di cui all’art. 11 del D.U.V.R.I. di identificarlo preventivamente presso la stazione appaltante. ”;
- quanto al terzo e ultimo mezzo di gravame, che sarebbe inammissibile per genericità ed indeterminatezza della relativa formulazione.
4. In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni.
5. All’udienza pubblica del 22 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato nel merito e, pertanto, deve essere accolto alla stregua delle ragioni di seguito indicate.
7. Quanto al primo mezzo di gravame, il Collegio ritiene che la clausola del Disciplinare di gara (art. 14) che prevede l’attribuzione di un punteggio premiale fino a 5 per il criterio (tabellare) “ C ”, rappresentato dalla “ Distanza dell’Impresa dal Comune di Nepi – Sede Comunale in Piazza del Comune n. 20 ”, configuri un c.d. criterio di esecuzione del contratto, cioè un requisito che il concorrente è tenuto a possedere non ai fini della presentazione dell’offerta ma al momento dell’esecuzione della prestazione promessa alla stazione appaltante o, per meglio dire, della stipulazione del contratto, che non sarebbe possibile ove se ne constatasse la mancanza.
7.1 A questo proposito il Collegio ritiene utile richiamare la giurisprudenza amministrativa da ultimo formatasi in tema di “requisiti di partecipazione alla gara” e “requisiti per l’esecuzione del contratto”, per la quale: “ La distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione fa capo alla previsione di cui all'art. 100, d.lgs. n. 50 del 2016 che - nel dare recepimento alla normativa eurocomune e, segnatamente, alla previsione di cui all'art. 70 della direttiva 2014/24 e all'art. 87 della direttiva 2014/25 - facoltizza le stazioni appaltanti a richiedere agli operatori concorrenti, in aggiunta al possesso dei "requisiti" e delle "capacità" oggetto di valutazione selettiva di cui all'art. 83, ulteriori "requisiti particolari" (Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2023, n. 9255; id., sez. V, 25 marzo 2021, n. 2523).
La giurisprudenza colloca tra i requisiti di esecuzione gli elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio così distinguendoli dai primi, che sono invece necessari per accedere alla procedura di gara, in quanto requisiti generali di moralità (ex art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016) e requisiti speciali attinenti ai criteri di selezione (ex art. 83, d.lgs. n. 50 del 2016). Non essendo in discussione che il possesso dei requisiti di partecipazione sia richiesto al concorrente sin dal momento della presentazione dell'offerta, merita evidenziare che i requisiti di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto (Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2020, n. 5734; id. 30 settembre 2020, n. 5740; id. 12 febbraio 2020, n. 1071), pur potendo essere considerati nella lex specialis come elementi dell'offerta, a volte essenziali (Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2019, n. 2190), più spesso idonei all'attribuzione di un punteggio premiale (Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 2019, n. 5309; id. 25 marzo 2020, n. 2090).
Sul punto è intervenuta la Corte di giustizia UE (sez. I, 8 luglio 2021, n. 428) che ha chiarito come l'attrazione di una specifica capacità prestazionale nell'alveo dei requisiti di partecipazione, sebbene inerente stricto sensu alle concrete modalità di svolgimento della futura attività contrattuale, dunque dell'offerta, ben può essere giustificata dal rafforzamento dell'esigenza per la stazione appaltante di assicurarsi, a monte, che coloro che partecipano alla gara dimostrino di poter essere nelle condizioni di svolgere determinate prestazioni richiedenti caratteristiche operative peculiari. Tale esigenza è tuttavia controbilanciata dal principio secondo cui il fatto di obbligare gli offerenti a soddisfare tutte le condizioni di esecuzione dell'appalto sin dalla presentazione della loro offerta costituisce un requisito eccessivo che, di conseguenza, rischia di dissuadere tali operatori dal partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti e, in tal modo, viola i principi di proporzionalità e di trasparenza.
Rileva il Collegio che la regolazione dei requisiti di esecuzione va rinvenuta nella lex specialis, con la conseguenza che, se richiesti come elementi essenziali dell'offerta o per l'attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente, l'esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio; se richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro mancanza rileva al momento dell'aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica e comporta la decadenza dall'aggiudicazione, per l'impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all'aggiudicatario (Cons. Stato, sez. V, 7 marzo 2022, n. 1617).
Sebbene si tratti di distinzione in sé non del tutto perspicua (perché non ancorata a parametri oggettivi) e fonte di potenziali incertezze, la giurisprudenza si è dimostrata, nondimeno, propensa a valorizzarla in una più comprensiva prospettiva proconcorrenziale, legittimando (talora perfino in termini di riqualificazione delle condizioni di gara) la prospettica disponibilità in executivis di requisiti di troppo onerosa (e, come tale, sproporzionata ed eccessivamente restrittiva) acquisizione preventiva (Cons. Stato, sez. V, 16 agosto 2022, n. 7137; id. 17 dicembre 2020, n. 8101; id., sez. V, 9 febbraio 2021, n. 1214).
Va ancora ricordato che, secondo un principio giurisprudenziale posto a salvaguardia dell'attendibilità delle offerte e della serietà della competizione, nonché dell'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, in caso di incertezza interpretativa va preferita una interpretazione delle clausole del bando nel senso che i mezzi e le dotazioni funzionali all'esecuzione del contratto, soprattutto quando valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'offerta tecnica, devono essere individuati già al momento della presentazione dell'offerta, con un impegno del concorrente ad acquisirne la disponibilità, a carattere vincolante (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 marzo 2020, n. 2090; id. 23 agosto 2019, n. 5806; id. 29 luglio 2019, n. 5308) ovvero compiutamente modulato dalla stazione appaltante quanto alla serietà ed alla modalità della sua assunzione o alle condizioni e ai termini di adempimento dell'obbligazione futura (Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2022, n. 722; id. 18 dicembre 2020, n. 8159). ” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 27/06/2024, n. 5691).
7.2 Applicando le predette coordinate ermeneutiche al caso di specie, il Collegio osserva sia che il criterio in esame premia con un punteggio crescente una distanza via via inferiore della “sede operativa” dell’impresa dalla casa comunale: “ al fine di garantire sempre prontezza e rapidità di intervento agli operatori economici ”, per modo che è evidente che il requisito (premiale) della distanza inferiore a un certo chilometraggio si atteggia alla stregua di una condizione volta a favorire una più efficace esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, sia che l’offerta tecnica è rappresentata da un “ Progetto Tecnico ” che, testualmente: “ servirà a valutare la qualità delle prestazioni offerte e l’affidabilità delle cooperative e/o imprese concorrenti. ”, e nel quale appunto la distanza in questione costituisce una (delle) “qualità” della prestazione offerta.
7.3 Il che consente di richiamare quanto in subiecta materia affermato dal Consiglio di Stato, secondo cui “ quando l’amministrazione aggiudicatrice include tra i criteri di selezione qualitativa dell’offerta anche le condizioni di esecuzione dell’appalto, l’offerta tecnica è conforme alla legge di gara se dalla stessa risulta l’impegno dell’offerente a rispettare tali condizioni nella fase esecutiva del servizio; ove possibile e nel rispetto dei principi di buona fede e di correttezza, la disponibilità dei mezzi e delle risorse che hanno formato oggetto di valutazione della qualità dell’offerta tecnica potranno essere accertate dalla stazione appaltante nella fase successiva all’aggiudicazione e antecedente alla stipula del contratto, fermo restando che la inattuazione nel corso dell’esecuzione del contratto non potrà che rilevare come inadempimento ed eventualmente portare alla risoluzione (viene citata Cons. Stato, V, n. 722/2022, che richiama alcuni precedenti)" (Cons. St., Sez. V, .12.2022, n. 11037) ” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 04/08/2025, n. 6882)
7.4 In secondo luogo, non è privo di importanza osservare che l’interpretazione patrocinata dalla ricorrente – oltre che fondata sul dato letterale e teleologico – è, altresì, l’unica idonea ad assicurare che il Disciplinare di gara sia in parte qua rispettoso dei principi nazionali di imparzialità ed eurounitari di non discriminazione e di libertà di stabilimento, potendosi, altrimenti, fondatamente adombrare la possibilità che la S.A. abbia parametrato i punteggi di cui al criterio “ C ” in modo da favorire l’impresa, tra quelle invitate a partecipare alla gara (e quindi note ex ante ), già ubicata a distanza inferiore di 25 km dalla sede comunale (quale è, peraltro, l’aggiudicataria).
Inoltre, è evidente che un’opzione ermeneutica che porti a riconoscere il punteggio massimo o, comunque, uno degli altri punteggi (inferiori) previsti dal criterio de quo , esclusivamente all’operatore economico che possegga attualmente il predetto requisito della distanza, potrebbe indurre a desistere dalla partecipazione alla gara imprese del settore che, benchè ubicate lontano dalla casa del Comune di Nepi o, addirittura, fuori dal territorio nazionale (ma in quello della U.E.), siano, tuttavia, disposte ad aprire una sede operativa in prossimità della predetta casa, nell’eventualità dell’aggiudicazione, con conseguente ingiustificata compromissione dei principi di massima partecipazione alla gara e di apertura dei mercati nazionali alla concorrenza anche delle imprese di altri Paese della U.E.
8. Sebbene l’accoglimento del primo mezzo di gravame sia di per sé sufficiente a soddisfare l’interesse fatto valere dalla ricorrente con il gravame all’esame, volto all’ottenimento del punteggio massimo di cui al criterio tabellare “ C ”, in quanto idoneo a consentirle di sopravanzare nella graduatoria formata all’esito della gara l’impresa aggiudicataria, odierna controinteressata, cionondimeno il Collegio ritiene utile, per completezza espositiva, scrutinare anche gli altri mezzi di gravame articolati con il ricorso introduttivo del presente giudizio e fondati al pari del primo.
9. Avuto riguardo al secondo mezzo di gravame, osserva il Collegio che, in merito al criterio (discrezionale) “ D, Elenco delle Attrezzature a disposizione dell’Impresa che verranno effettivamente dedicate allo svolgimento del servizio ”, nell’offerta tecnica presentata dalla Società ricorrente si legge che: “ Nell’esecuzione delle attività legate alla manutenzione delle aree prative, eventualmente anche siepi e arbusti, il concorrente si impegna ad utilizzare attrezzature professionali alimentate a batteria. Tali strumenti consentono di limitare notevolmente l’impatto ambientale (bassa emissione di rumore, nulla emissione di gas di scarico, ecc.) delle lavorazioni. Tale aspetto risulta particolarmente rilevante soprattutto nelle aree in cui sono presenti utenti oppure limitrofe a scuole, ospedali e/o uffici. In particolare, di seguito, verranno indicate quantità, marca/modello, caratteristiche, metodologia di impiego e benefici delle attrezzature, in pronta disponibilità, utilizzate dalle squadre operative.
Le attrezzature effettivamente impiegate varieranno sia per tipologia che per numero in base alla lavorazione da svolgere e per la superficie dell’area da manutenere.
Si garantisce che tutto il personale in dotazione è in grado di utilizzare tali macchinari. ”
9.1 A tale esposizione seguono due prospetti: uno recante (da sinistra verso destra) la specifica delle “ quantità, immagine, marca e scheda tecnica ” di ogni attrezzatura professionale nella disponibilità dalla ricorrente e l’altro recante “ tipologia, marca, modello, motore, Cl. Ambient ” degli automezzi e dei macchinari (in tutto 39) in dotazione della medesima Società, e un inciso finale: “ Gli automezzi e i macchinari sopra elencati sono nella disponibilità dell’impresa e potranno essere impiegati a seconda dell’esigenze della commessa. ”
9.2 A fronte della davvero cospicua messe di attrezzature, automezzi e macchinari che la Società ricorrente ha offerto di impiegare nell’espletamento del servizio oggetto dell’appalto, la Società aggiudicataria si è limitata a mettere a disposizione 2 decespugliatori, 1 trattore ed 1 escavatore, indicando per ciascuno di essi – non dissimilmente da come fatto dalla Società ricorrente – le caratteristiche tecniche e la tipologia di utilizzo.
9.3 Per modo che deve senz’altro reputarsi manifestamente illogica la valutazione sul punto operata dalla S.A., la quale ha attribuito alla Vivai Marcelli S.r.l. - che ha offerto una rosa di mezzi e attrezzature che, per quantità, varietà e qualità, sopravanza di molto il modestissimo elenco fornito dalla Società aggiudicataria -, un punteggio di molto inferiore (16,20) rispetto a quello attribuito a quest’ultima (18).
9.4 E questo è reso ancor più evidente sol che si consideri che essendo quello di cui alla lettera “ D ” un elemento discrezionale del “ Progetto tecnico ”, a esso il punteggio è attribuito: “ in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice ” e, in particolare, della regola secondo la quale: “ L’assegnazione del punteggio agli elementi di natura discrezionale sopra elencati avverrà mediante l'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero a uno da parte di ciascun commissario, in base ai seguenti coefficienti di qualità: ” i quali possono riassumersi nel diverso (da un massimo, premiato con eccellente, a un minimo, non valutabile) livello di approfondimento e completezza dell’argomento trattato nel progetto tecnico nonché di congruità con l’oggetto degli elementi esposti e di qualità degli stessi (esemplificativamente: il coefficiente massimo, pari a 1,0 e al giudizio sintetico di “ Eccellente ”, corrisponde alla seguente motivazione: “ l’argomento è trattato in maniera profonda e completa, tutti gli elementi sono congrui con l’oggetto e di altissimo livello qualitativo .”, e così a scendere: 0,9 Ottimo, 0,8 Distinto, 0,7 Buono fino a 0, “ Non valutabile ”, cfr. pag. 18 della Lettera di invito).
9.5 Per modo che è evidente già prima facie che, per livello di approfondimento, completezza, congruità e qualità dei mezzi e delle attrezzature offerte, la Società ricorrente non avrebbe potuto conseguire al criterio de quo (“D”) un punteggio deteriore rispetto a quello riconosciuto alla Società concorrente risultata aggiudicataria.
9.6 Peraltro, non è sfuggito al Collegio che la S.A. ha, di contro, omesso di valutare che l’offerta tecnica proveniente dalla NON SOLO VERDE 04 SNC non soddisfa integralmente quanto richiesto dal predetto criterio “ D ”, non avendo la medesima Società garantito: “ altresì che tutto il personale in dotazione è in grado di utilizzare tali macchinari ”.
9.7 Né è condivisibile quanto osservato dal R.U.P. nella predetta determinazione (Prot. PEC n. 8297/2025 del 15 aprile 2025) di reiezione dell’istanza di riesame in autotutela dei punteggi presentata dalla odierna ricorrente, e cioè che: “ Per quanto riguarda invece l’attribuzione dei punteggi discrezionali da parte della Commissione, deve essere preliminarmente evidenziato che sempre al paragrafo “Progetto Tecnico – Specifiche” dell’art. 14, viene testualmente riportato quanto segue:
Il testo dell’intero progetto, che dovrà essere contenuto entro le 10 (dieci) pagine (ossia 5 fogli fronte/retro), dovrà contenere esclusivamente e sinteticamente quanto richiesto di seguito
Tenuto conto di quanto disposto dalla Lettera di Invito, nella prima seduta del giorno 18 Febbraio, dal verbale in atti e pubblicato su AR (nonché trasmesso a Codesta Spett.le Impresa), si evince chiaramente quanto segue:
I Commissari, preso atto della suddetta tabella e tenuto conto di quanto disposto dal paragrafo “Progetto Tecnico – specifiche” di cui all’art. 14: “Il testo dell’intero progetto, che dovrà essere contenuto entro le 10 (dieci) pagine (ossia 5 fogli fronte/retro), dovrà contenere esclusivamente e sinteticamente quanto richiesto dalla tabella (sopra riportata)”, dispongono che nella valutazione dei criteri discrezionali verrà presa in considerazione la sinteticità dei progetti, connessa alla loro effettiva attinenza con quanto disposto dal Capitolato Speciale e dalla tabella sopra richiamata.
Sempre dal verbale del 18 Febbraio si evince inoltre quanto segue:
La Commissione inoltre decide che gli aspetti discrezionali dei progetti tecnici …. verranno esaminati anche attraverso apposita comparazione degli stessi, secondo quanto disposto al paragrafo “elementi qualitativi” di cui all’art. 14 della Lettera di Invito, al fine di rendere l’attribuzione dei punteggi più rispondente possibile a quanto sostanzialmente riportato nei progetti tecnici in esame, in aderenza a quanto richiesto dalla lettera di invito.
Precisato quanto sopra, si rappresenta che anche le specifiche della lettera D della Tabella per l’attribuzione dei punteggi sono chiare:
D – Elenco delle Attrezzature a disposizione dell’Impresa che verranno effettivamente dedicate allo svolgimento del Servizio. Criterio Discrezionale: l’impresa dovrà descrivere le attrezzature possedute, che verranno effettivamente impiegate nell’esecuzione del Servizio suddiviso per tipologia (trattori, decespugliatori, falciatrici ecc), abbinando a ciascuna zona verde sottoposta a manutenzione la corretta attrezzatura e garantendo altresì che tutto il personale in dotazione è in grado di utilizzare tali macchinari
Codesto operatore economico avrebbe dovuto limitarsi (per rispettare la sinteticità) a quanto richiesto dalla tabella indicando le attrezzature possedute effettivamente impiegate e non tutte le attrezzature possedute. ”
9.8 Osserva, di contro, il Collegio che la sinteticità non rientra tra i “coefficienti di valutazione” dei criteri A-G (che, invece, sono valutati alla stregua di altri “coefficienti”, quali, come visto, profondità, completezza, congruità e livello qualitativo degli elementi esposti), ma è riferita al Progetto tecnico nella sua interezza, che non deve eccedere le 10 (dieci) pagine (cioè i 5 fogli fronte/retro) e contestualmente essere esaustivo.
9.9 E, invero, il Progetto tecnico presentato dalla Società ricorrente ha rispettato entrambe le suddette prescrizioni, essendo contenuto nelle 10 pagine e avendo offerto, nel contempo, una quantità e varietà di attrezzature, automezzi e macchinari (nonché personale, come si vedrà nel prosieguo) decisamente superiori rispetto a quelle garantite dalla Società controinteressata.
9.10 Quanto, poi, alla eccezione di parte resistente secondo cui: “ risulta manifesto che la concorrente non ha inteso indicare attrezzature di specifica inerenza al servizio, ma si è limitata a presentare un inventario promiscuo di tutte le sue dotazioni strumentali comprensivo di un gran numero di attrezzi e completamente privi di ogni riferibilità al servizio posto a gara. ”, quali …, per modo che: “Risulta […] manifesto che la concorrente ha del tutto disatteso l’espressa disposizione di dichiarare le sole attrezzature «effettivamente dedicate allo svolgimento del Servizio» ed «effettivamente impiegate nell’esecuzione del Servizio», conformemente alla lettera di invito. ”, il Collegio osserva quanto segue.
9.10 Ex actis emerge che l’elenco delle attrezzature e dei macchinari che la Società ricorrente ha messo a disposizione della parte resistente per l’esecuzione dell’appalto, peraltro indicando per ognuno di essi lo specifico impiego, salvo aggiungere che quelle effettivamente utilizzate sarebbero mutate, per tipo e quantità: “ in base alla lavorazione da svolgere e per la superficie dell’area da manutenere. ”, è un elenco esaustivo, comprensivo, cioè, di tutte le attrezzature contemplate negli atti di gara esibiti dal Comune resistente (Capitolato speciale d’appalto; computo metrico; elenco dei prezzi; tabella elenco aree), laddove, invece, pari completezza non si ravvisa nell’omologo elenco presentato dalla Società aggiudicataria. L’offerta tecnica di quest’ultima, infatti, manca di alcune delle attrezzature richieste dai predetti atti, come il “ tosaerba a lama rotante ” e il “ decespugliatore a spalla ”, avendo la Società ricorrente messo a disposizione della S.A. esclusivamente 2 decespugliatori a mano, meramente idonei per la pulizia delle “ piccole aiuole e per la rifinitura dei bordi ”.
9.11 La difesa del Comune resistente, inoltre, al fine di dimostrare la scarsa pertinenza dell’elenco di attrezzature e macchinari offerti dalla ricorrente rispetto all’oggetto dell’appalto, afferma che: “ Ancora più eclatante, nella sua completa irrilevanza, è l’inserimento, nell’elenco posto a pagina 7 dell’offerta tecnica, di piattaforme elevatrici ed escavatori ”, in tal modo dimostrando di non esservi avveduta della circostanza che, nel novero delle 4 attrezzature offerte dalla Società aggiudicataria, compare proprio un “escavatore”, che, dunque, in sede di valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice, è stato reputato un macchinario pertinente all’oggetto del servizio da affidare, mentre, oggi, viene reputato, contraddittoriamente, un macchinario ultroneo (benchè, peraltro, la Società ricorrente abbia offerto 5 miniescavatori ).
9.12 Quanto detto sinora rende evidente come, nella comparazione tra il Progetto tecnico presentato dalla ricorrente e quello offerto dalla Società aggiudicataria, sub specie del criterio di valutazione rappresentato dall’“ Elenco delle attrezzature a disposizione ”, la S.A. è incorsa in un evidente travisamento dei fatti oltre che negli altri vizi denunciati dalla ricorrente.
10. Gli stessi vizi, poi, affliggono – per ragioni non dissimili da quelle precedenti - l’attribuzione alla Società ricorrente per il criterio (discrezionale) contrassegnato dalla lettera “ E - Elenco del Personale minimo messo a disposizione ” del punteggio di 10,50 su15, pur avendo la stessa offerto 10 unità, a fronte del punteggio di 12 su 15 conseguito dalla controinteressata/aggiudicataria, che si è limitata a offrire 2 unità.
10.1 Del resto proprio la circostanza che quello in esame è un criterio discrezionale, cui può essere attribuito un punteggio massimo di 15, lascia chiaramente intendere che l’offerta di un personale florovivaista mimino di gran lunga superiore rispetto a quello messo a disposizione della controinteressata è un elemento che avrebbe dovuto essere adeguatamente valorizzato dalla S.A.
Non solo ma la mera comparazione tra l’elenco del personale minimo messo a disposizione dalla Vivai Marcelli S.r.l. e “ l’elenco del personale a disposizione ” della NON SOLO VERDE 04 SNC evidenzia come le differenze tre i due Progetti tecnici non si riducono alle sole unità di personale offerto, ma si estendono anche alla specificazione ( mancante nella tabella della aggiudicataria ) delle qualifiche possedute, dell’inquadramento contrattuale, degli attestati e abilitazioni conseguite, nonché della maggiore anzianità posseduta dalle predette unità.
10.2 Ne deriva che, proprio perché: “ Gli elementi qualitativi saranno valutati da Ciascun Commissario il quale, dopo aver letto e comparato i vari progetti, ad ogni sub criterio attribuirà un coefficiente variabile tra 0 ed 1 (secondo i criteri motivazionali specificati nelle tabelle A, B, C): ”, i quali ultimi criteri attengono, come visto, al livello (maggiore o minore) di approfondimento e completezza nella trattazione dello specifico argomento (nella specie, il personale minimo messo a disposizione), nonché di congruità degli elementi esposti con l’oggetto trattato, è evidente che, non solo il maggior numero di unità di personale offerto dalla Società ricorrente rispetto alla controinteressata, ma anche il maggior livello di dettaglio e la maggiore congruità degli elementi esposti dalla ricorrente sarebbero dovuti entrare nella valutazione da parte della S.A. del criterio “ E ”.
10.3 Peraltro, anche con riferimento a quest’ultimo criterio, si appalesa privo di fondamento quanto affermato dalla S.A. secondo cui: “ L’operatore economico avrebbe dovuto limitarsi (per rispettare la sinteticità) a quanto richiesto dalla tabella indicando il personale minimo e non genericamente tutto il personale in servizio .”
Come chiarito, tuttavia, la sinteticità si riferisce al Progetto tecnico nel suo complesso, mentre non rientra tra i coefficienti di valutazione dei criteri A-G; pertanto, a ben vedere, quel che rileva al fine del rispetto del Disciplinare di gara è la constatazione che la ricorrente ha diligentemente redatto una tabella recante il personale da essa reputato indispensabile (“ minimo ”) per l’esecuzione del servizio oggetto di gara, identificato nelle 10 unità offerte, con l’ulteriore specificazione che: “ l’elenco del personale in tabella sarà messo a disposizione di volta in volta secondo le esigenze richiamate dal capitolato d’appalto ”, a nulla evidentemente rilevando che le predette unità corrispondano (come presunto dall’Amministrazione comunale) oppure no all’intero personale dipendente dalla medesima Società.
Laddove, invece, l’omologa tabella offerta dalla Società aggiudicataria risulta, non solo genericamente rubricata “ Elenco del personale a disposizione ”, ma altresì carente della pur indispensabile indicazione, tra il personale offerto, della figura del “ Responsabile ”: perentoria è, infatti, in questo senso la inequivoca formulazione dell’art. 14 cit., sub criterio “ E ”, a tenore della quale: “ L’impresa dovrà indicare il personale minimo (compreso il Responsabile) che verrà messo a disposizione per l’effettuazione del servizio. ”
10.4 Quindi, in definitiva, è possibile affermare che il Progetto tecnico offerto dalla NON SOLO VERDE 04 SNC, non solo si limita a mettere a disposizione del servizio da espletare esclusivamente 2 “ operai qualificati ” a fronte delle ben più numerose e qualificate unità messe a disposizione dalla parte ricorrente, peraltro omettendo tutte quelle (pertinenti e dettagliate) informazioni (ulteriori) fornite, invece, dalla Società ricorrente, per modo che si tratta di un progetto in parte qua sicuramente meno approfondito e completo, ma omette, altresì, di indicare la figura del “Responsabile del servizio”, pure indefettibilmente richiesta dal criterio “ E ” all’esame (e presente, di contro, nell’elenco del personale minimo messo a disposizione dalla Vivai Marcelli S.r.l., cfr. unità n. 13, Marcelli Tonino, Florovivaista, Direttore Tecnico).
10.5 Risulta, pertanto, smentito per tabulas quanto pure affermato dal R.U.P. nel prefato diniego, secondo cui: “ Rappresentato quanto sopra, la Commissione, attraverso attenta lettura ed apposita comparazione di tutti i progetti tecnici presentati (e non soltanto di quelli evidenziati nella comunicazione di cui in oggetto, relativi al primo ed al secondo classificato) ha valutato prioritariamente la sinteticità e l’attinenza del progetto tecnico all’effettivo servizio da rendere per il Comune così come previsto dal C.S.A.,
L’analisi dell’attribuzione dei punteggi così come evidenziata nell’istanza di riesame di cui in oggetto, presentata da Codesto Spett.le Operatore Economico, mostra pertanto evidenti caratteri di “incoerenza” ed “incompletezza” con l’effettivo svolgimento della procedura di gara così come condotto e verbalizzato dalla Commissione:
• incoerenza in quanto non si rispetta quanto disposto dalla lettera di invito per l’attribuzione dei punteggi (sinteticità ed attinenza al Capitolato);
• incompletezza […] ”.
10.6 Afferma, ancora, la difesa della resistente A.C. che: “ Pur se la tabella dei nominativi indica per tutti gli addetti un’esperienza superiore a dieci anni, dei tredici operatori, soltanto ad uno è attribuita qualifica di “Manutentore del verde” e soltanto a tre (uno dei quali coincide con il predetto “Manutentore) è attribuita qualificazione all’utilizzo di trattori agricoli. Agli altri non appare essere attribuito alcun “titolo” o alcuna qualificazione afferente ai servizi oggetto dell’appalto, secondo la descrizione di cui al capitolato speciale. ”
È, tuttavia, appena il caso di osservare che, delle due unità offerte dalla Società aggiudicataria, nessuna riveste la qualifica di “ Manutentore del verde ” e di soggetto abilitato “ all’utilizzo di trattori agricoli ”, trattandosi genericamente di due “ operai qualificati ”, senza che, peraltro, la Società si sia premurata di specificare in cosa consistano tali qualificazioni mentre nessuna specializzazione risulta indicata nell’apposito spazio.
10.7 Così come non è dato comprendere il motivo per il quale, secondo la difesa dell’A.C.: “ Né appare agevole conciliare la previsione che il personale indicato «sarà messo a disposizione di volta in volta secondo le esigenze richiamate dal capitolato d’appalto» con l’obbligo cogente di cui all’art. 11 del D.U.V.R.I. di identificarlo preventivamente presso la stazione appaltante. ” In particolare, l’art. 11 del D.U.V.R.I. dispone che: “ l’appaltatore comunicherà all’UTC, prima dell’inizio dei lavori i nominativi del personale che verrà impiegato per il compimento delle opere oggetto del contratto. L’ingresso alle aree di lavoro verrà consentito solo al personale per cui sarà esibito quanto sopra indicato e munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore ed indicante il datore di lavoro secondo quanto riportato nell’art. 6, comma 1) della Legge 123/2007 ”.
10.8 La difesa della S.A., tuttavia, non chiarisce quali ragioni logico-giuridiche dovrebbe rendere tanto gravosa la previa comunicazione dei nominativi di 10 lavoratori (a fronte dei 2 indicati dalla aggiudicataria) da giustificare uno scarto di addirittura 4,5 punti tra le due Società nella valutazione del criterio de quo , pur a fronte di un’offerta tecnica della ricorrente, anche sotto il profilo del personale minino messo a disposizione, evidentemente molto più qualificata, articolata ed esauriente di quella presentata dalla aggiudicataria.
11. Fondato è, altresì, il terzo mezzo di gravame articolato dalla Vivai Marcelli S.r.l., posto che, a ben vedere, l’aggiudicazione dell’appalto di che trattasi alla Società controinteressata ha prodotto l’esito, questo sì “ paradossale ”, di affidare il servizio oggetto del medesimo appalto a quella, tra la Società ricorrente e l’aggiudicataria, che ha presentato il Progetto tecnico, almeno sotto i profili quivi scrutinati, meno approfondito, dettagliato e congruo rispetto alle pertinenti prescrizioni della lex specialis di gara pur a fronte di un’offerta economica decisamente più onerosa (175.907,12 euro contro i 147.000,00 euro offerti dalla Vivai Marcelli S.r.l.).
12. Per le ragioni sopra illustrate il ricorso è fondato nel merito e deve essere accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento di aggiudicazione disposto dal Comune di Nepi in favore della NON SOLO VERDE 04 SNC in uno con gli ulteriori atti riportati in epigrafe, e dichiarato inefficace il contratto d’appalto stipulato inter partes , al fine dell’aggiudicazione dell’appalto del servizio di gestione delle aree a verde pubblico del Comune di Nepi triennio 2025-2027 alla Società ricorrente, non essendo state eccepite ragioni ostative in merito, e fatte in ogni caso salve le eventuali verifiche di legge della S.A.
12. Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 26 c.p.a. e art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della parti resistente e controinteressata e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento di aggiudicazione disposto dal Comune di Nepi in favore della NON SOLO VERDE 04 SNC in uno con gli ulteriori atti e provvedimenti impugnati, e dichiara inefficace il contratto d’appalto stipulato inter partes , al fine dell’aggiudicazione dell’appalto del servizio di gestione delle aree a verde pubblico triennio 2025-2027 alla Società ricorrente, non essendo state eccepite ragioni ostative in merito, e fatte in ogni caso salve le eventuali verifiche di legge della S.A.
Condanna il Comune di Nepi e la NON SOLO VERDE 04 SNC, in solido tra loro e con successiva suddivisione interna in parti eguali, al pagamento in favore della Vivai Marcelli S.r.l. delle spese processuali, da liquidarsi nella misura complessiva di euro 4.000,00 (Quattromila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
GE LA, Presidente
CE DA, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE DA | GE LA |
IL SEGRETARIO