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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
NC AE, RE
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1253/2020 depositato il 06/10/2020
proposto da
Ricorente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ordona
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14-L-157 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la società Ric_1 s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento ai fini IMU per l'anno d'imposta 2014 n. 14/L - 157 del 20/12/2019 – prot. n. 6996, notificato in data 13/01/2020, a mezzo raccomandata a/r n. 152844077199 dal Comune di Ordona, con il quale l'Ente Locale impositore accertava un omesso versamento di imposta per l'anno 2014 per un importo pari ad € 3.774,00 (comprensivo di interessi legali e sanzioni amministrative).
Esponeva che, a seguito di denunce di variazione catastale presentate in data 04/09/2013 – prot. n.
66996.1/2013 e prot. n. 67004.1/2013 - relative all'aerogeneratore ed alla relativa cabina elettrica di raccolta asservita, l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Foggia – Territorio, in data 23/09/2013, notificava avvisi di accertamento a mezzo dei quali rettificava il classamento e la rendita catastale proposti;
più precisamente, con i predetti atti, ad entrambi gli impianti veniva attribuita la categoria catastale “D1”, mentre all'aerogeneratore la rendita catastale proposta (pari ad € 6.300,00) veniva rettificata in € 9.614,96.
Avverso i prefati atti di accertamento, veniva proposto ricorso dinanzi alla CTP di Foggia, la quale, con sentenza n. 1729/2014, riduceva la sola rendita dell'aerogeneratore ad € 8.014,96, confermando l'attribuzione della categoria catastale D ad entrambi gli impianti.
Avverso la sentenza di primo grado, veniva proposto appello dinanzi alla CTR di Bari – Sez. Staccata di
Foggia, definito a sua volta con la sentenza n. 2988/2016, la quale rigettava sia l'appello principale della società che l'appello incidentale dell'Agenzia del Territorio, confermando, per l'effetto, la sentenza di primo grado impugnata.
Da ultimo, ricorreva dinanzi al giudice di legittimità per la relativa cassazione.
Nel caso di specie, quanto all'aerogeneratore, veniva considerata una rendita catastale pari ad € 9.614,96, mentre per la cabina elettrica la rendita catastale era pari ad € 280,00.
La maggior debenza presuntivamente dovuta ammontava, quindi, ad € 3.774,00 (importo comprensivo di interessi legali e sanzioni amministrative).
Esponeva la ricorrente che l'avviso di accertamento era illegittimo per:
Violazione di legge per falsa ed erronea interpretazione ed applicazione di una norma di diritto (art. 5, comma
2, D.Lgs. n. 504/1992) ed erronea determinazione della base imponibile IMU. A norma dell'art. 5, comma 2,
D.Lgs. n. 504/1992, per gli impianti iscritti in catasto, il valore della base imponibile IMU deve essere calcolato tenendo presente le rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
Si costituiva il Comune di Ordona, che chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 14.11.2025 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della odierna Corte di Giustizia, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Ed invero, a seguito dei vari ricorsi presentati dalla società, la Commissione Tributaria Regionale per la
Puglia con la sentenza numero 2988/2016 e, successivamente, la Corte di Cassazione con ordinanza numero 7395/2025, hanno confermato il valore della rendita catastale in euro 8.014,96.
Ora, considerato che tale valore di rendita catastale risulta definitivo, essendosi formato il giudicato sulla rendita, ridotta ad € 8.014,96, con conferma dell'attribuzione della categoria catastale D ad entrambi gli impianti, ne deriva che l'avviso IMU del comune deve essere riliquidato alla stregua di tale rendita, divenuta ormai definitiva e non di quella accertata dall'ufficio.
Le spese stante l'accoglimento parziale della domanda, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, per quanto in motivazione.
spese compensate.
così deciso in Foggia il 14.11.2025
Il Giudice rel.
NO BI
Il Presidente Antonio D'Alessio
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
NC AE, RE
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1253/2020 depositato il 06/10/2020
proposto da
Ricorente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ordona
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14-L-157 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la società Ric_1 s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento ai fini IMU per l'anno d'imposta 2014 n. 14/L - 157 del 20/12/2019 – prot. n. 6996, notificato in data 13/01/2020, a mezzo raccomandata a/r n. 152844077199 dal Comune di Ordona, con il quale l'Ente Locale impositore accertava un omesso versamento di imposta per l'anno 2014 per un importo pari ad € 3.774,00 (comprensivo di interessi legali e sanzioni amministrative).
Esponeva che, a seguito di denunce di variazione catastale presentate in data 04/09/2013 – prot. n.
66996.1/2013 e prot. n. 67004.1/2013 - relative all'aerogeneratore ed alla relativa cabina elettrica di raccolta asservita, l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Foggia – Territorio, in data 23/09/2013, notificava avvisi di accertamento a mezzo dei quali rettificava il classamento e la rendita catastale proposti;
più precisamente, con i predetti atti, ad entrambi gli impianti veniva attribuita la categoria catastale “D1”, mentre all'aerogeneratore la rendita catastale proposta (pari ad € 6.300,00) veniva rettificata in € 9.614,96.
Avverso i prefati atti di accertamento, veniva proposto ricorso dinanzi alla CTP di Foggia, la quale, con sentenza n. 1729/2014, riduceva la sola rendita dell'aerogeneratore ad € 8.014,96, confermando l'attribuzione della categoria catastale D ad entrambi gli impianti.
Avverso la sentenza di primo grado, veniva proposto appello dinanzi alla CTR di Bari – Sez. Staccata di
Foggia, definito a sua volta con la sentenza n. 2988/2016, la quale rigettava sia l'appello principale della società che l'appello incidentale dell'Agenzia del Territorio, confermando, per l'effetto, la sentenza di primo grado impugnata.
Da ultimo, ricorreva dinanzi al giudice di legittimità per la relativa cassazione.
Nel caso di specie, quanto all'aerogeneratore, veniva considerata una rendita catastale pari ad € 9.614,96, mentre per la cabina elettrica la rendita catastale era pari ad € 280,00.
La maggior debenza presuntivamente dovuta ammontava, quindi, ad € 3.774,00 (importo comprensivo di interessi legali e sanzioni amministrative).
Esponeva la ricorrente che l'avviso di accertamento era illegittimo per:
Violazione di legge per falsa ed erronea interpretazione ed applicazione di una norma di diritto (art. 5, comma
2, D.Lgs. n. 504/1992) ed erronea determinazione della base imponibile IMU. A norma dell'art. 5, comma 2,
D.Lgs. n. 504/1992, per gli impianti iscritti in catasto, il valore della base imponibile IMU deve essere calcolato tenendo presente le rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
Si costituiva il Comune di Ordona, che chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 14.11.2025 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della odierna Corte di Giustizia, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Ed invero, a seguito dei vari ricorsi presentati dalla società, la Commissione Tributaria Regionale per la
Puglia con la sentenza numero 2988/2016 e, successivamente, la Corte di Cassazione con ordinanza numero 7395/2025, hanno confermato il valore della rendita catastale in euro 8.014,96.
Ora, considerato che tale valore di rendita catastale risulta definitivo, essendosi formato il giudicato sulla rendita, ridotta ad € 8.014,96, con conferma dell'attribuzione della categoria catastale D ad entrambi gli impianti, ne deriva che l'avviso IMU del comune deve essere riliquidato alla stregua di tale rendita, divenuta ormai definitiva e non di quella accertata dall'ufficio.
Le spese stante l'accoglimento parziale della domanda, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, per quanto in motivazione.
spese compensate.
così deciso in Foggia il 14.11.2025
Il Giudice rel.
NO BI
Il Presidente Antonio D'Alessio