CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 162/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 893/2024 depositato il 05/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Colonnello - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240121146969000 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 215/2025 depositato il
23/06/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: aderisce alla richeista di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ed insiste per la condanna alle spese di parte resistente.
Resistente: richiede l'estinzione del processo con compensazione delle spese tra le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Frosinone avverso la cartella di pagamento n. 09720240121146969000 di euro 128.914,23, mediante la quale l'ente impositore procedeva al recupero di un credito di imposta indebitamente compensato nell'ambito delle misure di investimento in Ricerca e Sviluppo.
La ricorrente ha eccepito che il motivo della ripresa a tassazione era dovuto ad un errore meramente formale della parte che non aveva indicato nel Quadro RU della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2019
l'esistenza del credito d'imposta maturato e compensato.
Attesa l'irregolarità, aveva provveduto immediatamente a presentare le dichiarazioni dei redditi integrative relative agli anni 2019,2020 e 2021 al fine di correggere l'errore.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate la quale ha comunicato di aver proceduto a sgravio totale annullando il recupero concludendo con una richiesta di estinzione del giudizio.
Il processo è stato discusso e deciso all'udienza del 23.06.2025 con le parti presenti, la ricorrente da remoto, che hanno insistito nel richiedere l'estinzione della controversia;
la ricorrente ha insistito per la condanna alle spese dell'Agenzia convenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, dato atto che l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto le ragioni della società ricorrente procedendo a sgravio integrale della pretesa e che per l'effetto ha annullato il recupero del credito di imposta depositando il provvedimento relativo, non può che prendere atto della cessazione della materia del contendere.
Per questi motivi
, ai sensi dell'art.46 del D.Lgs 546/1992, dichiara estinto il giudizio e, atteso l'immediata attivazione dell'Agenzia che in autotutela ha riconosciuto le ragioni della parte annullando il provvedimento recuperatorio, ritiene equa la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 893/2024 depositato il 05/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Colonnello - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240121146969000 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 215/2025 depositato il
23/06/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: aderisce alla richeista di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ed insiste per la condanna alle spese di parte resistente.
Resistente: richiede l'estinzione del processo con compensazione delle spese tra le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Frosinone avverso la cartella di pagamento n. 09720240121146969000 di euro 128.914,23, mediante la quale l'ente impositore procedeva al recupero di un credito di imposta indebitamente compensato nell'ambito delle misure di investimento in Ricerca e Sviluppo.
La ricorrente ha eccepito che il motivo della ripresa a tassazione era dovuto ad un errore meramente formale della parte che non aveva indicato nel Quadro RU della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2019
l'esistenza del credito d'imposta maturato e compensato.
Attesa l'irregolarità, aveva provveduto immediatamente a presentare le dichiarazioni dei redditi integrative relative agli anni 2019,2020 e 2021 al fine di correggere l'errore.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate la quale ha comunicato di aver proceduto a sgravio totale annullando il recupero concludendo con una richiesta di estinzione del giudizio.
Il processo è stato discusso e deciso all'udienza del 23.06.2025 con le parti presenti, la ricorrente da remoto, che hanno insistito nel richiedere l'estinzione della controversia;
la ricorrente ha insistito per la condanna alle spese dell'Agenzia convenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, dato atto che l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto le ragioni della società ricorrente procedendo a sgravio integrale della pretesa e che per l'effetto ha annullato il recupero del credito di imposta depositando il provvedimento relativo, non può che prendere atto della cessazione della materia del contendere.
Per questi motivi
, ai sensi dell'art.46 del D.Lgs 546/1992, dichiara estinto il giudizio e, atteso l'immediata attivazione dell'Agenzia che in autotutela ha riconosciuto le ragioni della parte annullando il provvedimento recuperatorio, ritiene equa la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.