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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 9556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9556 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36309 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. Esposito Alessandro Saverio Parte_1 P.IVA_1
-attrice opponente- contro
CF/PI: , con gli avv.ti Meleddu Gianmarco e Controparte_1 P.IVA_2
ZZ MA NA
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE:
- accertare e dichiarare la mora credendi di per aver rifiutato senza motivo Controparte_1
l'offerta reale effettuata banco judicis con assegno bancario tratto su del 31.5.2022 Controparte_2 della somma di euro 4.250,85 comprensiva di interessi legali dal 06.07.2021 (data di notifica del decreto ingiuntivo) sino al 31.5.2022 con ogni conseguente statuizione del caso;
IN VIA PRINCIPALE:
- dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per i motivi dedotti in narrativa dell'atto di citazione, e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 12476/2021 - R.G. n. 17827/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 05.06.2021, depositato in data 03.07.2021 e notificato il 06.07.2021;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.;
- ai sensi dell'art. 96 c.p.c., condannare al pagamento in favore della società Controparte_1 opponente, di una somma da determinarsi in via equitativa
IN VIA ISTRUTTORIA:
1 - ammettere prova per interpello e testi sulle circostanze articolate in narrativa dell'atto di citazione da 1)
a 5), da intendersi qui integralmente ritrascritte e precedute dalle parole “Vero che”.
Si indicano quali testi:
- Sig. domiciliato per la carica presso il ristorante " " piazza Sant'Eustorgio Testimone_1 Parte_1
n. 6 Milano;
- Sig.ra domiciliata per la carica presso il ristorante " " piazza Testimone_2 Parte_1
Sant'Eustorgio n. 6 Milano.
Nella denegata ipotesi di ammissione di prova testimoniale ad istanza della società opposta, ammettere la società opponente alla prova contraria con i testi già indicati.
*
Per Controparte_1
CONCLUSIONI
In via preliminare:
- dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 2.268,84 (nell'eventualità in cui il Giudice dovesse rinviare per l'assunzione dei mezzi di prova) o nell'altra somma maggiore o minore che il Giudice riterrà provata secondo le ragioni esposte;
In via principale:
- Rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata salva gravame: Condannare controparte al pagamento della somma di € 6.532,73, (di cui € 4.250,85 già corrisposto solo in corso di causa) o quell'altra somma maggiore o minore che il Giudice riterrà provata secondo le ragioni esposte, oltre gli interessi commerciali ex d.lgs. 231/02 sino al saldo.
In ogni caso:
- Condannare controparte ai sensi dell'art 96 I comma c.p.c al pagamento di una somma per avere per aver agito in causa con mala fede e colpa grave;
- Condannare controparte ai sensi dell'art 96 III comma c.p.c. al pagamento di una somma che il Giudice vorrà equitativamente determinare;
- Condannare controparte alla refusione delle spese di lite ponendo a suo carico le spese di CT.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa
Con ricorso monitorio, ha dedotto di avere effettuato in favore della Controparte_1 svariate forniture di prodotti alimentari, come meglio descritti nelle fatture allegate, Parte_1 per complessivi € 6.532,73, somma azionata unitamente ad € 315,00 a titolo di interessi ed € 60,00 per spese sostenute per l'autentica notarile.
E' stato così emesso il decreto ingiuntivo n. 12476/21 per € 6.907,73. ha proposto opposizione sulla scorta delle seguenti ragioni. Parte_1
2 Innanzitutto, l'opponente sostiene che il credito azionato dovrebbe ammontare alla minor somma di €
4.228,77, ritenendo errato l'importo azionato per la somma capitale di € 6.532,73. contesta altresì la pretesa di € 400,00 oltre accessori per spese stragiudiziali. Parte_1
Da ultimo, eccepisce l'inadeguatezza delle fatture a dimostrare il credito ingiunto, atteso che nel caso di specie le bolle di consegna non esisterebbero e l'unica prova del valore della fornitura di merce consisterebbe nell'assegno bancario di UBI Banca emesso per € 4.228,77 e consegnato dalla alla a saldo della fornitura della merce. Parte_1 Controparte_1
Tuttavia, la società opposta non avrebbe incassato detto assegno per un proprio errore nella girata, a fronte del quale avrebbe manifestato la propria disponibilità a effettuare nuovamente il Parte_1 pagamento di € 4.228,77 (cfr. doc. n. 3 parte opponente).
Si è costituita , contestando l'opposizione avversaria sulla scorta dei seguenti Controparte_1
motivi.
L'opposta ha preliminarmente stigmatizzato il comportamento di che non ha nemmeno Parte_1 versato la minor somma di € 4.228,77, pur avendola riconosciuta come dovuta.
Tra l'altro, con la produzione del doc. n. 5 parte opponente avrebbe riconosciuto quanto meno il debito per € 5.279,54.
Già da tali circostanze dunque emergerebbe la natura dilatoria della opposizione, in cui oltretutto la prima udienza è stata fissata a 125 giorni dopo il termine minimo a comparire di 90 giorni.
contesta poi la genericità della opposizione che, nonostante le dettagliate fatture, Controparte_1
nulla avrebbe compiutamente eccepito in merito alla merce venduta.
Ad ogni modo, l'opposta produce tutte le bolle di consegna sottoscritte da controparte da cui emergerebbero esattamente le forniture eseguite e riportate nelle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto (cfr. doc. n. 21 parte opposta).
Alla udienza del 31.05.2022 ha offerto banco judicis un assegno bancario di € 4.250,85 Parte_1
comprensiva di interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo sino alla suddetta data.
L'assegno è stato tuttavia rifiutato dalla opposta, la quale ha depositato (solo in cartaceo) in quella udienza la dichiarazione di smarrimento dell'assegno a suo tempo ricevuto da . Parte_1
A fronte di quanto sopra, ha messo in mora il proprio creditore per non avere accettato Parte_1
l'assegno banco iudicis.
Di talché, rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., sono stati concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.
3 Reiterata l'offerta banco iudicis per € 4.250,85, alla udienza dell'8 giugno 2023 parte opposta ha accettato l'assegno.
Tuttavia, non avendo le parti trovato alcun accordo transattivo, il Tribunale ha disposto CT formulando il seguente quesito: “Esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i loro consulenti, se nominati, effettuato ogni accertamento ritenuto opportuno ed esaminata la contabilità delle parti, esperito il tentativo di conciliazione, accerti il CT l'effettiva sussistenza dei crediti di cui alle fatture azionate dalla convenuta nel D.I. opposto tenuto conto dei rapporti di dare/avere intervenuti fra le parti”.
Esaurita la fase istruttoria a seguito del deposito della CT e tentata infruttuosamente la conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni
(sostituita ex art. 127 ter c.p.c.), in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c..
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
*
2. Sulla pretesa monitoria di Controparte_1
Il credito azionato da concerne la vendita di prodotti alimentari. Controparte_1
Nell'atto di opposizione, in merito alla merce venduta, avanza le seguenti contestazioni: Parte_1
“la prova della consegna della merce può ritenersi raggiunta qualora i documenti di trasporto siano corredati dalla firma del destinatario e tale firma non sia stata ritualmente disconosciuta dalla controparte. Orbene nel caso di specie le bolle di consegna non esistono e l'unica prova del valore della fornitura di merce è dato dall'assegno bancario di UBI Banca Spa della somma di € 4.228,77 che è stato consegnato dalla alla a saldo della fornitura della merce Parte_1 Controparte_1
e da quest'ultima non incassato per un errore nella girata, nonché dall'estratto conto ricevuto dalla
(cfr. pag. 6 atto di citazione). Parte_1
L'opposizione dunque concerne: (i) la consegna della merce;
(ii) il valore dei beni.
Ora, con la comparsa di costituzione ha prodotto i DDT con l'indicazione dei Controparte_1
prezzi poi riportati nelle fatture (al riguardo il CT ha rilevato alcune modeste incongruenze tra i DDT
e le fatture, come infra precisato).
4 Con la prima difesa utile (memoria n. 1), non ha contestato i predetti DDT, i quali dunque Parte_1
possono ritenersi riferibili alla società opponente quanto all'avvenuta consegna e condivisi dalla stessa società opponente quanto a prezzi applicati.
Quanto ai prezzi della merce, può valorizzarsi il doc. n. 5 di parte opponente, consistente -a dire di parte opponente- in un estratto conto ricevuto dalla da parte di . Parte_1 Controparte_1
Nel doc. n. 5 sono contenuti due gruppi di fatture:
- la prima serie di 5 fatture emesse nel settembre 2020, per complessivi € 1.782,55;
- la seconda serie di fatture, per complessivi € 5.279,54, di cui € 1.050,87 già pagati, residuando così la somma di € 4.228,67, con riportato accanto il termine scaduto.
In occasione dell'udienza dell'8 giugno 2023 è stato verbalizzato quanto segue: “Il Presidente chiede a parte opponente chiarimenti sul doc. 5 dalla stessa prodotto. Il procuratore riferisce che il documento è la schermata di un allegato pec inviato dall'opposta all'opponente. La contestazione è legata alle prime cinque fatture dell'elenco in quanto l'opponente ritiene che ci sarebbe stato un accordo per stralciare dal maggior dovuto la somma corrispondente ad € 1782,55 e provvedere al saldo di € 4.228,67”.
Tale verbalizzazione consente di ritenere riconosciuto il rapporto contabile riportato nella schermata sub doc. n. 5 in esame, salvo l'asserito accordo per stralciare dal maggior dovuto la somma corrispondente ad € 1782,55.
Ebbene, parte opponente non ha dimostrato di avere raggiunto detto accordo con controparte per lo stralcio della somma di € 1.782,55, non avendo né prodotto un documento al riguardo né formulato alcun capitolo di prova (la memoria n. 2 non è stata nemmeno depositata).
Il rapporto contabile che emerge dal doc. n. 5 va confermato per intero, come anche dunque le fatture di settembre 2020:
5 Pertanto, l'importo dovuto sulla scorta di tale contabilità è così composto: € 1.782,55 (fatture di settembre) + € 4.228,67 (scaduto) = € 6.011,22 (il pagamento di € 1.050,87 è riconosciuto dalla stessa parte opposta a pag. n. 5 della memoria n. 2 ed è già stato detratto dal conteggio di cui alla predetta tabella;
pertanto, non va ulteriormente detratto come parrebbe concludere nella ipotesi C il CT, a pag.
24).
A tale importo va aggiunta la fattura n. 836 del 23.09.2020 di € 521,51, relativa alla fornitura consegnata con DDT 576 prodotto sub doc. n. 16 e non ricompreso nell'elenco sub doc. n. 5 sopra graficamente riportato.
Tale fattura non è mai stata puntualmente contestata;
parimenti non contestato è il DDT di riferimento.
La somma aritmetica è dunque € 6.011,22 + € 521,51 = € 6.532,73, pari al capitale azionato in via monitoria.
Solo nella comparsa conclusionale parte opponente eccepisce la discrepanza tra le fatture e i DDT, sia nelle quantità di merce che negli importi.
La contestazione è tuttavia tardiva in quanto avrebbe dovuto essere sollevata nella prima difesa utile a seguito della produzione delle bolle di consegna, segnatamente nella memoria n. 1, ben potendo già in
6 tale fase processuale essere rilevata la discrepanza contestata per la prima volta solo nella comparsa conclusionale di a pag. 151. Parte_1
E' evidente che detta eccezione sollevata solo nella comparsa conclusionale impedisce a parte opposta di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, non potendo più articolare istanze istruttorie in replica e, soprattutto, a seguito della conferma da parte della stessa degli importi riportati Parte_1
nella ricostruzione contabile sub doc. n. 5 (si rilegga il verbale sopra riportato dell'udienza dell'8 giugno
2023, in cui parte opponente non contesta gli importi, ma si limita a sostenere che la somma di € 1.782,55 andrebbe stralciata dal maggior dovuto per asserito accordo tra le parti).
Deve pertanto confermarsi l'importo capitale azionato per € 6.532,73, tenuto conto dei rilievi emersi in sede di CT e nei limiti di cui appresso.
Il consulente ha concluso che dalle verifiche effettuate non sono emerse particolari discrepanze tra le fatture emesse ed i documenti di trasporto (DDT), ad eccezione delle fatture nn. 619/2020, 775/2020 e
790/2020.
Il CT ha invero verificato la corrispondenza tra le voci indicate nelle fatture e quelle riportate nei DDT, rilevando le seguenti discrepanze tra prezzo indicato in fattura e nel DDT:
- fattura n. 619/20, eccesso di € 13,04 iva inclusa;
la fattura va dunque ridotta da € 350,19 ad € 337,15;
- fattura n. 775/20, eccesso di € 199,61 iva inclusa. Diversamente da quanto conclude il CT (che sottrae l'intera somma di € 199,61), la fattura va ridotta esclusivamente per € 19,25 (costo di una unità di calamaretto spillo iva al 10% inclusa); trattasi dell'unica discrepanza, concernente la vendita del spillo per la quantità di n. 6 indicato in fattura, mentre nel DDT la quantità è di n. 5. Parte_2
Il CT detrae le ulteriori somme muovendo dal presupposto per cui è assente il prezzo unitario nel
DDT per alcune tipologie di merci. Tuttavia, al riguardo va osservato che tale fattura (riportata nel doc. n. 5) non è mai stata puntualmente contestata e pertanto vanno riconosciute per intero anche le voci per le quali non è indicato il prezzo unitario nel DDT.
- fattura n. 790/2020, assenza del prezzo unitario nel DDT;
tuttavia, il Tribunale nuovamente osserva che tale fattura (riportata nel doc. n. 5) non è mai stata puntualmente contestata e pertanto va riconosciuto per intero il suo importo di € 82,50.
7 In conclusione, dall'importo capitale ingiunto vanno detratti i suddetti importi fatturati in eccesso: €
6.532,73 - € 13,04 - € 19,25 = € 6.500,44.
*
3. Conclusioni
Avendo parte opposta azionato un credito superiore a quanto effettivamente dovuto, seppur per un importo modesto, il decreto ingiuntivo va revocato.
La questione delle spese stragiudiziali di € 400,00 contestate da parte opponente è irrilevante in quanto quella spesa non è oggetto della pretesa monitoria odierna.
Parimenti inconferenti sono l'asserita mora del creditore e il pregresso pagamento di € 4.228,77 con assegno bancario di UBI Banca, poi non incassato per errore ovvero per smarrimento del titolo da parte di . Controparte_1
Ciò che in realtà rileva è la persistenza del debito al momento della proposizione del decreto ingiuntivo, per il cui pagamento integrale si è opposta mediante una opposizione dilatoria, come del Parte_1
resto emerge sia dalla frammentarietà e genericità dei motivi di opposizione, sia dalla sua condotta processuale, valutabile ex art. 116 cpc.
Si osserva infatti che parte opponente ha dilatato significativamente i tempi dell'opposizione al decreto ingiuntivo notificato il 6 luglio 2021, citando parte opposta con atto di citazione dell'8 settembre 2021 e con prima udienza fissata solo il 13 aprile 2022, a circa quattro mesi dalla scadenza del termine a comparire ex art. 163 bis c.p.c., con fini evidentemente dilatori.
Tenuto conto del pagamento intervenuto in corso di causa per € 4.250,85, va condannata Parte_1
a corrispondere in favore di la somma residua di € 6.500,44 - € 4.250,85 = € Controparte_1
2.249,59, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture azionate e non ancora saldate al saldo effettivo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio di opposizione, in cui sostanzialmente l'intero credito ingiunto è stato confermato, le spese della fase monitoria devono essere poste a carico di , in virtù Parte_1 del seguente principio giurisprudenziale: “In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese” (cfr. Cass. sentenza n. 24482/2022).
8 Le spese processuali della fase di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/22 e tenuto conto del valore della controversia (credito originariamente pendente al momento della proposizione del ricorso monitorio, € 6.500,44).
Posto che il valore della controversia si discosta di poco dall'importo minimo dello scaglione applicabile
(€ 5.201,00 - € 26.000,00) appare congruo e proporzionato al valore della causa stessa liquidare le spese di lite applicando i valori minimi del predetto scaglione.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto della contabilità confusa che ha provocato una attività istruttoria e decisionale complessa a fronte di un valore di causa del tutto modesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 12476/21;
3) condanna parte opponente a corrispondere in favore di parte opposta la somma residua di €
2.249,59, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture azionate e non ancora saldate al saldo effettivo;
4) pone definitivamente a carico di parte opponente le spese della CT;
5) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 145,00 per spese esenti2 di cui alla fase monitoria, € 550,00 per compensi professionali di cui alla fase monitoria ed € 2.540,00 per compensi professionali di cui alla fase di merito, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 11 dicembre 2025
Il giudice
(Federico AL) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Fattura n. 564 eccesso per € 16,50; fattura n. 619 eccesso per € 13,04; fattura n. 775 eccesso per € 19,25; fattura n. 800 eccesso per € 380,86, per complessivi € 429,65. 2 Vedi ricevuta telematica di pagamento allegata al fascicolo monitorio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. Esposito Alessandro Saverio Parte_1 P.IVA_1
-attrice opponente- contro
CF/PI: , con gli avv.ti Meleddu Gianmarco e Controparte_1 P.IVA_2
ZZ MA NA
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE:
- accertare e dichiarare la mora credendi di per aver rifiutato senza motivo Controparte_1
l'offerta reale effettuata banco judicis con assegno bancario tratto su del 31.5.2022 Controparte_2 della somma di euro 4.250,85 comprensiva di interessi legali dal 06.07.2021 (data di notifica del decreto ingiuntivo) sino al 31.5.2022 con ogni conseguente statuizione del caso;
IN VIA PRINCIPALE:
- dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per i motivi dedotti in narrativa dell'atto di citazione, e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 12476/2021 - R.G. n. 17827/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 05.06.2021, depositato in data 03.07.2021 e notificato il 06.07.2021;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.;
- ai sensi dell'art. 96 c.p.c., condannare al pagamento in favore della società Controparte_1 opponente, di una somma da determinarsi in via equitativa
IN VIA ISTRUTTORIA:
1 - ammettere prova per interpello e testi sulle circostanze articolate in narrativa dell'atto di citazione da 1)
a 5), da intendersi qui integralmente ritrascritte e precedute dalle parole “Vero che”.
Si indicano quali testi:
- Sig. domiciliato per la carica presso il ristorante " " piazza Sant'Eustorgio Testimone_1 Parte_1
n. 6 Milano;
- Sig.ra domiciliata per la carica presso il ristorante " " piazza Testimone_2 Parte_1
Sant'Eustorgio n. 6 Milano.
Nella denegata ipotesi di ammissione di prova testimoniale ad istanza della società opposta, ammettere la società opponente alla prova contraria con i testi già indicati.
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Per Controparte_1
CONCLUSIONI
In via preliminare:
- dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 2.268,84 (nell'eventualità in cui il Giudice dovesse rinviare per l'assunzione dei mezzi di prova) o nell'altra somma maggiore o minore che il Giudice riterrà provata secondo le ragioni esposte;
In via principale:
- Rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata salva gravame: Condannare controparte al pagamento della somma di € 6.532,73, (di cui € 4.250,85 già corrisposto solo in corso di causa) o quell'altra somma maggiore o minore che il Giudice riterrà provata secondo le ragioni esposte, oltre gli interessi commerciali ex d.lgs. 231/02 sino al saldo.
In ogni caso:
- Condannare controparte ai sensi dell'art 96 I comma c.p.c al pagamento di una somma per avere per aver agito in causa con mala fede e colpa grave;
- Condannare controparte ai sensi dell'art 96 III comma c.p.c. al pagamento di una somma che il Giudice vorrà equitativamente determinare;
- Condannare controparte alla refusione delle spese di lite ponendo a suo carico le spese di CT.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa
Con ricorso monitorio, ha dedotto di avere effettuato in favore della Controparte_1 svariate forniture di prodotti alimentari, come meglio descritti nelle fatture allegate, Parte_1 per complessivi € 6.532,73, somma azionata unitamente ad € 315,00 a titolo di interessi ed € 60,00 per spese sostenute per l'autentica notarile.
E' stato così emesso il decreto ingiuntivo n. 12476/21 per € 6.907,73. ha proposto opposizione sulla scorta delle seguenti ragioni. Parte_1
2 Innanzitutto, l'opponente sostiene che il credito azionato dovrebbe ammontare alla minor somma di €
4.228,77, ritenendo errato l'importo azionato per la somma capitale di € 6.532,73. contesta altresì la pretesa di € 400,00 oltre accessori per spese stragiudiziali. Parte_1
Da ultimo, eccepisce l'inadeguatezza delle fatture a dimostrare il credito ingiunto, atteso che nel caso di specie le bolle di consegna non esisterebbero e l'unica prova del valore della fornitura di merce consisterebbe nell'assegno bancario di UBI Banca emesso per € 4.228,77 e consegnato dalla alla a saldo della fornitura della merce. Parte_1 Controparte_1
Tuttavia, la società opposta non avrebbe incassato detto assegno per un proprio errore nella girata, a fronte del quale avrebbe manifestato la propria disponibilità a effettuare nuovamente il Parte_1 pagamento di € 4.228,77 (cfr. doc. n. 3 parte opponente).
Si è costituita , contestando l'opposizione avversaria sulla scorta dei seguenti Controparte_1
motivi.
L'opposta ha preliminarmente stigmatizzato il comportamento di che non ha nemmeno Parte_1 versato la minor somma di € 4.228,77, pur avendola riconosciuta come dovuta.
Tra l'altro, con la produzione del doc. n. 5 parte opponente avrebbe riconosciuto quanto meno il debito per € 5.279,54.
Già da tali circostanze dunque emergerebbe la natura dilatoria della opposizione, in cui oltretutto la prima udienza è stata fissata a 125 giorni dopo il termine minimo a comparire di 90 giorni.
contesta poi la genericità della opposizione che, nonostante le dettagliate fatture, Controparte_1
nulla avrebbe compiutamente eccepito in merito alla merce venduta.
Ad ogni modo, l'opposta produce tutte le bolle di consegna sottoscritte da controparte da cui emergerebbero esattamente le forniture eseguite e riportate nelle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto (cfr. doc. n. 21 parte opposta).
Alla udienza del 31.05.2022 ha offerto banco judicis un assegno bancario di € 4.250,85 Parte_1
comprensiva di interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo sino alla suddetta data.
L'assegno è stato tuttavia rifiutato dalla opposta, la quale ha depositato (solo in cartaceo) in quella udienza la dichiarazione di smarrimento dell'assegno a suo tempo ricevuto da . Parte_1
A fronte di quanto sopra, ha messo in mora il proprio creditore per non avere accettato Parte_1
l'assegno banco iudicis.
Di talché, rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., sono stati concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.
3 Reiterata l'offerta banco iudicis per € 4.250,85, alla udienza dell'8 giugno 2023 parte opposta ha accettato l'assegno.
Tuttavia, non avendo le parti trovato alcun accordo transattivo, il Tribunale ha disposto CT formulando il seguente quesito: “Esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i loro consulenti, se nominati, effettuato ogni accertamento ritenuto opportuno ed esaminata la contabilità delle parti, esperito il tentativo di conciliazione, accerti il CT l'effettiva sussistenza dei crediti di cui alle fatture azionate dalla convenuta nel D.I. opposto tenuto conto dei rapporti di dare/avere intervenuti fra le parti”.
Esaurita la fase istruttoria a seguito del deposito della CT e tentata infruttuosamente la conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni
(sostituita ex art. 127 ter c.p.c.), in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c..
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
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2. Sulla pretesa monitoria di Controparte_1
Il credito azionato da concerne la vendita di prodotti alimentari. Controparte_1
Nell'atto di opposizione, in merito alla merce venduta, avanza le seguenti contestazioni: Parte_1
“la prova della consegna della merce può ritenersi raggiunta qualora i documenti di trasporto siano corredati dalla firma del destinatario e tale firma non sia stata ritualmente disconosciuta dalla controparte. Orbene nel caso di specie le bolle di consegna non esistono e l'unica prova del valore della fornitura di merce è dato dall'assegno bancario di UBI Banca Spa della somma di € 4.228,77 che è stato consegnato dalla alla a saldo della fornitura della merce Parte_1 Controparte_1
e da quest'ultima non incassato per un errore nella girata, nonché dall'estratto conto ricevuto dalla
(cfr. pag. 6 atto di citazione). Parte_1
L'opposizione dunque concerne: (i) la consegna della merce;
(ii) il valore dei beni.
Ora, con la comparsa di costituzione ha prodotto i DDT con l'indicazione dei Controparte_1
prezzi poi riportati nelle fatture (al riguardo il CT ha rilevato alcune modeste incongruenze tra i DDT
e le fatture, come infra precisato).
4 Con la prima difesa utile (memoria n. 1), non ha contestato i predetti DDT, i quali dunque Parte_1
possono ritenersi riferibili alla società opponente quanto all'avvenuta consegna e condivisi dalla stessa società opponente quanto a prezzi applicati.
Quanto ai prezzi della merce, può valorizzarsi il doc. n. 5 di parte opponente, consistente -a dire di parte opponente- in un estratto conto ricevuto dalla da parte di . Parte_1 Controparte_1
Nel doc. n. 5 sono contenuti due gruppi di fatture:
- la prima serie di 5 fatture emesse nel settembre 2020, per complessivi € 1.782,55;
- la seconda serie di fatture, per complessivi € 5.279,54, di cui € 1.050,87 già pagati, residuando così la somma di € 4.228,67, con riportato accanto il termine scaduto.
In occasione dell'udienza dell'8 giugno 2023 è stato verbalizzato quanto segue: “Il Presidente chiede a parte opponente chiarimenti sul doc. 5 dalla stessa prodotto. Il procuratore riferisce che il documento è la schermata di un allegato pec inviato dall'opposta all'opponente. La contestazione è legata alle prime cinque fatture dell'elenco in quanto l'opponente ritiene che ci sarebbe stato un accordo per stralciare dal maggior dovuto la somma corrispondente ad € 1782,55 e provvedere al saldo di € 4.228,67”.
Tale verbalizzazione consente di ritenere riconosciuto il rapporto contabile riportato nella schermata sub doc. n. 5 in esame, salvo l'asserito accordo per stralciare dal maggior dovuto la somma corrispondente ad € 1782,55.
Ebbene, parte opponente non ha dimostrato di avere raggiunto detto accordo con controparte per lo stralcio della somma di € 1.782,55, non avendo né prodotto un documento al riguardo né formulato alcun capitolo di prova (la memoria n. 2 non è stata nemmeno depositata).
Il rapporto contabile che emerge dal doc. n. 5 va confermato per intero, come anche dunque le fatture di settembre 2020:
5 Pertanto, l'importo dovuto sulla scorta di tale contabilità è così composto: € 1.782,55 (fatture di settembre) + € 4.228,67 (scaduto) = € 6.011,22 (il pagamento di € 1.050,87 è riconosciuto dalla stessa parte opposta a pag. n. 5 della memoria n. 2 ed è già stato detratto dal conteggio di cui alla predetta tabella;
pertanto, non va ulteriormente detratto come parrebbe concludere nella ipotesi C il CT, a pag.
24).
A tale importo va aggiunta la fattura n. 836 del 23.09.2020 di € 521,51, relativa alla fornitura consegnata con DDT 576 prodotto sub doc. n. 16 e non ricompreso nell'elenco sub doc. n. 5 sopra graficamente riportato.
Tale fattura non è mai stata puntualmente contestata;
parimenti non contestato è il DDT di riferimento.
La somma aritmetica è dunque € 6.011,22 + € 521,51 = € 6.532,73, pari al capitale azionato in via monitoria.
Solo nella comparsa conclusionale parte opponente eccepisce la discrepanza tra le fatture e i DDT, sia nelle quantità di merce che negli importi.
La contestazione è tuttavia tardiva in quanto avrebbe dovuto essere sollevata nella prima difesa utile a seguito della produzione delle bolle di consegna, segnatamente nella memoria n. 1, ben potendo già in
6 tale fase processuale essere rilevata la discrepanza contestata per la prima volta solo nella comparsa conclusionale di a pag. 151. Parte_1
E' evidente che detta eccezione sollevata solo nella comparsa conclusionale impedisce a parte opposta di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, non potendo più articolare istanze istruttorie in replica e, soprattutto, a seguito della conferma da parte della stessa degli importi riportati Parte_1
nella ricostruzione contabile sub doc. n. 5 (si rilegga il verbale sopra riportato dell'udienza dell'8 giugno
2023, in cui parte opponente non contesta gli importi, ma si limita a sostenere che la somma di € 1.782,55 andrebbe stralciata dal maggior dovuto per asserito accordo tra le parti).
Deve pertanto confermarsi l'importo capitale azionato per € 6.532,73, tenuto conto dei rilievi emersi in sede di CT e nei limiti di cui appresso.
Il consulente ha concluso che dalle verifiche effettuate non sono emerse particolari discrepanze tra le fatture emesse ed i documenti di trasporto (DDT), ad eccezione delle fatture nn. 619/2020, 775/2020 e
790/2020.
Il CT ha invero verificato la corrispondenza tra le voci indicate nelle fatture e quelle riportate nei DDT, rilevando le seguenti discrepanze tra prezzo indicato in fattura e nel DDT:
- fattura n. 619/20, eccesso di € 13,04 iva inclusa;
la fattura va dunque ridotta da € 350,19 ad € 337,15;
- fattura n. 775/20, eccesso di € 199,61 iva inclusa. Diversamente da quanto conclude il CT (che sottrae l'intera somma di € 199,61), la fattura va ridotta esclusivamente per € 19,25 (costo di una unità di calamaretto spillo iva al 10% inclusa); trattasi dell'unica discrepanza, concernente la vendita del spillo per la quantità di n. 6 indicato in fattura, mentre nel DDT la quantità è di n. 5. Parte_2
Il CT detrae le ulteriori somme muovendo dal presupposto per cui è assente il prezzo unitario nel
DDT per alcune tipologie di merci. Tuttavia, al riguardo va osservato che tale fattura (riportata nel doc. n. 5) non è mai stata puntualmente contestata e pertanto vanno riconosciute per intero anche le voci per le quali non è indicato il prezzo unitario nel DDT.
- fattura n. 790/2020, assenza del prezzo unitario nel DDT;
tuttavia, il Tribunale nuovamente osserva che tale fattura (riportata nel doc. n. 5) non è mai stata puntualmente contestata e pertanto va riconosciuto per intero il suo importo di € 82,50.
7 In conclusione, dall'importo capitale ingiunto vanno detratti i suddetti importi fatturati in eccesso: €
6.532,73 - € 13,04 - € 19,25 = € 6.500,44.
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3. Conclusioni
Avendo parte opposta azionato un credito superiore a quanto effettivamente dovuto, seppur per un importo modesto, il decreto ingiuntivo va revocato.
La questione delle spese stragiudiziali di € 400,00 contestate da parte opponente è irrilevante in quanto quella spesa non è oggetto della pretesa monitoria odierna.
Parimenti inconferenti sono l'asserita mora del creditore e il pregresso pagamento di € 4.228,77 con assegno bancario di UBI Banca, poi non incassato per errore ovvero per smarrimento del titolo da parte di . Controparte_1
Ciò che in realtà rileva è la persistenza del debito al momento della proposizione del decreto ingiuntivo, per il cui pagamento integrale si è opposta mediante una opposizione dilatoria, come del Parte_1
resto emerge sia dalla frammentarietà e genericità dei motivi di opposizione, sia dalla sua condotta processuale, valutabile ex art. 116 cpc.
Si osserva infatti che parte opponente ha dilatato significativamente i tempi dell'opposizione al decreto ingiuntivo notificato il 6 luglio 2021, citando parte opposta con atto di citazione dell'8 settembre 2021 e con prima udienza fissata solo il 13 aprile 2022, a circa quattro mesi dalla scadenza del termine a comparire ex art. 163 bis c.p.c., con fini evidentemente dilatori.
Tenuto conto del pagamento intervenuto in corso di causa per € 4.250,85, va condannata Parte_1
a corrispondere in favore di la somma residua di € 6.500,44 - € 4.250,85 = € Controparte_1
2.249,59, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture azionate e non ancora saldate al saldo effettivo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio di opposizione, in cui sostanzialmente l'intero credito ingiunto è stato confermato, le spese della fase monitoria devono essere poste a carico di , in virtù Parte_1 del seguente principio giurisprudenziale: “In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese” (cfr. Cass. sentenza n. 24482/2022).
8 Le spese processuali della fase di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/22 e tenuto conto del valore della controversia (credito originariamente pendente al momento della proposizione del ricorso monitorio, € 6.500,44).
Posto che il valore della controversia si discosta di poco dall'importo minimo dello scaglione applicabile
(€ 5.201,00 - € 26.000,00) appare congruo e proporzionato al valore della causa stessa liquidare le spese di lite applicando i valori minimi del predetto scaglione.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto della contabilità confusa che ha provocato una attività istruttoria e decisionale complessa a fronte di un valore di causa del tutto modesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 12476/21;
3) condanna parte opponente a corrispondere in favore di parte opposta la somma residua di €
2.249,59, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture azionate e non ancora saldate al saldo effettivo;
4) pone definitivamente a carico di parte opponente le spese della CT;
5) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 145,00 per spese esenti2 di cui alla fase monitoria, € 550,00 per compensi professionali di cui alla fase monitoria ed € 2.540,00 per compensi professionali di cui alla fase di merito, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 11 dicembre 2025
Il giudice
(Federico AL) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Fattura n. 564 eccesso per € 16,50; fattura n. 619 eccesso per € 13,04; fattura n. 775 eccesso per € 19,25; fattura n. 800 eccesso per € 380,86, per complessivi € 429,65. 2 Vedi ricevuta telematica di pagamento allegata al fascicolo monitorio
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