Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 8
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Cessata materia del contendere

    Il Comune ha provveduto al rimborso delle somme dovute, inclusi gli interessi, solo dopo la notifica della fissazione dell'udienza, nonostante i precedenti solleciti della contribuente. Il giudice ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

  • Accolto
    Rifusione delle spese legali

    Il giudice ha condannato il Comune alla rifusione delle spese legali a favore della ricorrente, liquidate in euro 300, oltre spese generali, IVA e CNAP come per legge, ritenendo pretestuose e infondate le argomentazioni del Comune sull'inerzia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 8
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine
    Numero : 8
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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