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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026 Documento firmato digitalmente Sentenza n. 8/2026
Il Giudice Depositata il 21/01/2026 Depositata il 21/01/2026
TE CARLISI Il Segretario
IA D'AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CARLISI TE, Giudice monocratico per ottemperanza in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 245/2025 depositato il 23/09/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 01
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Località 1 - Via Lionello 1 33100 Località 1 UD
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: estinzione per cessata materia del contendere. Condanna alle spese.
Resistente: estinzione per cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- In data 08/11/2021 veniva emesso l'avviso di accertamento n. 422 per l'omesso versamento dell'IMU per l'anno 2016, notificato al Contribuente il giorno 10/12/2021; - In data 24/01/2022, avverso tale provvedimento la signora Ricorrente_2 notificava ricorso;
- con la Sentenza n. 81/2023 del 06/02/2023 la Corte di Giustizia di I Grado di Località 1 decideva il ricorso annullando l'avviso di accertamento;
- In esecuzione della sentenza il Comune procedeva ad annullare l'atto;
- nonostante il passaggio in giudicato della predetta sentenza, il Comune di Località 1 non ha mai ottemperato spontaneamente al disposto della stessa, omettendo di restituire in favore della Contribuente le somme da quest'ultima versate a seguito del predetto rigetto dell'istanza di sospensiva dell'esecutività dell'avviso di accertamento impugnato;
- in data 14/09/2023 la Contribuente trasmetteva a mezzo PEC al Comune di Località 1 la sentenza in parola, con contestuale diffida ad adempiere e messa in mora (ove riportava, testualmente: vi invito e diffido a provvedere, brevi tempore, al rimborso delle predette somme indebitamente versate dalla mia assistita in favore del Comune di Località 1, informandoVi, altresì, che la stessa ha regolarmente provveduto al pagamento dell'IMU per le successive annualità 202 1 (da luglio a dicembre). 2022 e 2023), debitamente protocollata dal predetto Comune e in data 19/03/2025 provvedeva, altresì, a rinotificare la predetta sentenza ai sensi della L. 53/1994;
- nonostante i predetti solleciti di pagamento e la rinnovata notificazione della sentenza in parola, il Comune di Località 1 non ha mai provveduto ad adempiere al contenuto della stessa;
- tale comportamento ha portato la Ricorrente a promuovere il presente giudizio di ottemperanza;
- solo dopo la notifica della fissazione dell'odierna udienza, con comunicazione Protocollo N. 0158785/2025 di data 09/10/2025, veniva chiesto alla contribuente di fornire gli estremi del conto corrente su cui effettuare il rimborso del credito spettante. Con comunicazione Protocollo N. 0162524/2025 di data 16/10/2025, veniva notificato il provv.to di rimborso dell'avviso di accertamento IMU n. 422 del 08/11/2021 (ALL. 1). Con determinazione dirigenziale n. 3266 del 21/10/2025 veniva disposto l'impegno delle somme a bilancio. Infine con determinazione dirigenziale n. 5513 del 23/10/2025 veniva emesso il mandato di pagamento n. 29074 del 24/10/2025 (ALL. 2) con cui veniva disposto alla Contribuente il pagamento del rimborso oggetto del presente giudizio, comprensivo degli interessi maturati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La materia del contendere è cessata essendo venuto meno l'interesse alla pronuncia.
Ai sensi dell'art. 46 d.l.vo 546/1992 il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere è dichiarata, con decreto del presidente o con sentenza della commissione […]. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
La ricorrente insiste per le spese.
Merita osservare allora che sono trascorsi i termini dilatori previsti dall'art. 70 del D.Lgs 546/1992 e sono, altresì, trascorsi dalla data di notifica della sentenza i termini di cui all'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996 n.
669 e successive modificazioni. Sussistevano, dunque, tutti i presupposti per attivare il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 70, D.Lgs 546/1992. Il Comune si è difeso deducendo di aver provveduto tempestivamente al rimborso: da un lato ritenendo erroneamente che fosse stato sufficiente l'annullamento dell'atto impositivo - essendo frequente che, in analoghe vicende, il contribuente proponga il ricorso senza aver versato l'imposta -; dall'altra osservando che il Contribuente non aveva fornito gli estremi del conto corrente su cui effettuare il rimborso del credito spettante, dato ottenuto solo a seguito della comunicazione Protocollo N. 0158785/2025 di data 09/10/2025.
Non può non vedersi che le argomentazioni del Comune siano pretestuose e infondate: fornendo, al più, una spiegazione dell'inerzia, ma non legittima giustificazione, considerato che sin dal 14/9/2023 era stata avanzata diffida con richiesta di rimborso, dal che era allora che il Comune avrebbe potuto e dovuto richiedere di fornire gli estremi del conto corrente su cui effettuare il rimborso del credito spettante, come poi fatto in occasione della fissazione del giudizio di ottemperanza.
Spettano pertanto le spese a favore del Ricorrente che si liquidano, in assenza di nota spese, considerata la prima fascia della Tabella e l'estrema modestia del valore della controversia in: euro 100 per fase di studio, euro 100 per fase introduttiva e euro 100 per fase decisionale, per totali euro 300, oltre a spese generali,
IVA e CNAP come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Località 1
l'estinzione del giudizio limitatamente alla domanda di ottemperanza per cessata la materia del contendere;
condanna il Comune alla rifusione al Ricorrente delle spese di costituzione e rappresentanza che liquida in euro 300, oltre a spese generali, IVA e CNAP come per legge.
Il Giudice Depositata il 21/01/2026 Depositata il 21/01/2026
TE CARLISI Il Segretario
IA D'AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CARLISI TE, Giudice monocratico per ottemperanza in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 245/2025 depositato il 23/09/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 01
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Località 1 - Via Lionello 1 33100 Località 1 UD
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: estinzione per cessata materia del contendere. Condanna alle spese.
Resistente: estinzione per cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- In data 08/11/2021 veniva emesso l'avviso di accertamento n. 422 per l'omesso versamento dell'IMU per l'anno 2016, notificato al Contribuente il giorno 10/12/2021; - In data 24/01/2022, avverso tale provvedimento la signora Ricorrente_2 notificava ricorso;
- con la Sentenza n. 81/2023 del 06/02/2023 la Corte di Giustizia di I Grado di Località 1 decideva il ricorso annullando l'avviso di accertamento;
- In esecuzione della sentenza il Comune procedeva ad annullare l'atto;
- nonostante il passaggio in giudicato della predetta sentenza, il Comune di Località 1 non ha mai ottemperato spontaneamente al disposto della stessa, omettendo di restituire in favore della Contribuente le somme da quest'ultima versate a seguito del predetto rigetto dell'istanza di sospensiva dell'esecutività dell'avviso di accertamento impugnato;
- in data 14/09/2023 la Contribuente trasmetteva a mezzo PEC al Comune di Località 1 la sentenza in parola, con contestuale diffida ad adempiere e messa in mora (ove riportava, testualmente: vi invito e diffido a provvedere, brevi tempore, al rimborso delle predette somme indebitamente versate dalla mia assistita in favore del Comune di Località 1, informandoVi, altresì, che la stessa ha regolarmente provveduto al pagamento dell'IMU per le successive annualità 202 1 (da luglio a dicembre). 2022 e 2023), debitamente protocollata dal predetto Comune e in data 19/03/2025 provvedeva, altresì, a rinotificare la predetta sentenza ai sensi della L. 53/1994;
- nonostante i predetti solleciti di pagamento e la rinnovata notificazione della sentenza in parola, il Comune di Località 1 non ha mai provveduto ad adempiere al contenuto della stessa;
- tale comportamento ha portato la Ricorrente a promuovere il presente giudizio di ottemperanza;
- solo dopo la notifica della fissazione dell'odierna udienza, con comunicazione Protocollo N. 0158785/2025 di data 09/10/2025, veniva chiesto alla contribuente di fornire gli estremi del conto corrente su cui effettuare il rimborso del credito spettante. Con comunicazione Protocollo N. 0162524/2025 di data 16/10/2025, veniva notificato il provv.to di rimborso dell'avviso di accertamento IMU n. 422 del 08/11/2021 (ALL. 1). Con determinazione dirigenziale n. 3266 del 21/10/2025 veniva disposto l'impegno delle somme a bilancio. Infine con determinazione dirigenziale n. 5513 del 23/10/2025 veniva emesso il mandato di pagamento n. 29074 del 24/10/2025 (ALL. 2) con cui veniva disposto alla Contribuente il pagamento del rimborso oggetto del presente giudizio, comprensivo degli interessi maturati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La materia del contendere è cessata essendo venuto meno l'interesse alla pronuncia.
Ai sensi dell'art. 46 d.l.vo 546/1992 il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere è dichiarata, con decreto del presidente o con sentenza della commissione […]. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
La ricorrente insiste per le spese.
Merita osservare allora che sono trascorsi i termini dilatori previsti dall'art. 70 del D.Lgs 546/1992 e sono, altresì, trascorsi dalla data di notifica della sentenza i termini di cui all'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996 n.
669 e successive modificazioni. Sussistevano, dunque, tutti i presupposti per attivare il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 70, D.Lgs 546/1992. Il Comune si è difeso deducendo di aver provveduto tempestivamente al rimborso: da un lato ritenendo erroneamente che fosse stato sufficiente l'annullamento dell'atto impositivo - essendo frequente che, in analoghe vicende, il contribuente proponga il ricorso senza aver versato l'imposta -; dall'altra osservando che il Contribuente non aveva fornito gli estremi del conto corrente su cui effettuare il rimborso del credito spettante, dato ottenuto solo a seguito della comunicazione Protocollo N. 0158785/2025 di data 09/10/2025.
Non può non vedersi che le argomentazioni del Comune siano pretestuose e infondate: fornendo, al più, una spiegazione dell'inerzia, ma non legittima giustificazione, considerato che sin dal 14/9/2023 era stata avanzata diffida con richiesta di rimborso, dal che era allora che il Comune avrebbe potuto e dovuto richiedere di fornire gli estremi del conto corrente su cui effettuare il rimborso del credito spettante, come poi fatto in occasione della fissazione del giudizio di ottemperanza.
Spettano pertanto le spese a favore del Ricorrente che si liquidano, in assenza di nota spese, considerata la prima fascia della Tabella e l'estrema modestia del valore della controversia in: euro 100 per fase di studio, euro 100 per fase introduttiva e euro 100 per fase decisionale, per totali euro 300, oltre a spese generali,
IVA e CNAP come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Località 1
l'estinzione del giudizio limitatamente alla domanda di ottemperanza per cessata la materia del contendere;
condanna il Comune alla rifusione al Ricorrente delle spese di costituzione e rappresentanza che liquida in euro 300, oltre a spese generali, IVA e CNAP come per legge.